csm.jpg (16151 bytes)

IL C.S.M. SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI

Il seguente testo della risoluzione è stato approvato il 14 marzo 2002 dal plenum del CSM con il voto favorevole di tutti i componenti, salva l'astensione dei membri laici

espressi dal Polo, del Vice-Presidente e colleghi di MD.

Questi ultimi hanno deciso l'astensione, dopo che è stato bocciato da tutte le altre componenti togate e laiche un emendamento, presentato dai Cons. Mattone e Gilardi, sul numero dei componenti del CSM, materia su cui era già ampiamente intervenuto il CSM in una precedente, articolata delibera.

Proposta di risoluzione ex-art. 45 R.I.

Il Consiglio Superiore della Magistratura

premesso

-                         che nella seduta del 25-10-'01 ha approvato, su richiesta del sig. Ministro della Giustizia, parere ai sensi dell'art. 10 L. 195/'58 sul disegno di legge avente ad oggetto "modifiche al sistema elettorale del CSM";

-                         che nella seduta del 7-2-'02, preso atto delle modifiche apportate al testo in sede di commissione - giustizia del Senato della Repubblica, rappresentava al sig. Ministro della Giustizia le proprie valutazioni in merito;

-                         che il disegno di legge, sotto la nuova rubrica "modifiche alla legge 24-5-'58 n. 195 recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura", è stato approvato dal Senato della Repubblica in data 14-2-'02 con ulteriori modificazioni tendenti, tra l'altro, a sancire l'incompatibilità dei componenti la sezione disciplinare rispetto ai procedimenti ex-art.2 L.G. (art. 3), ed è ora in discussione alla Camera dei Deputati;

 

premesso altresì

 

-                         che, indipendentemente da ogni valutazione di merito sull'opportunità di rendere i componenti della sezione disciplinare incompatibili rispetto ai procedimenti ex-art.2 L.G., occorre segnalare che l'eventuale approvazione in via definitiva del disegno di legge nell'attuale formulazione, renderebbe impossibile il regolare funzionamento dell'organo di governo autonomo della magistratura;

-                         che difatti il disegno di legge:

 

a)                      nel ridurre il numero dei componenti il CSM da 30 a 21 (art. 1), ha statuito che per la validità delle deliberazioni del Consiglio sia necessaria la presenza di almeno 10 componenti "togati" e 5 "laici", per un totale di 15 componenti (art. 4);

b)                     ha previsto la riduzione della composizione della sezione disciplinare a 6 componenti effettivi e 4 supplenti, per un totale di 10 componenti (art.2); né è dubbio che tra i componenti la sezione disciplinare debbano annoverarsi anche i supplenti, posto che la rubrica dell'art. 4 L. 195/'58, modificato dal disegno di legge in questione, reca espressamente la dizione "composizione della sezione disciplinare", senza operare alcuna distinzione tra componenti titolari e componenti supplenti (a voler tacere del fatto che la ratio della norma varata dal Senato resterebbe totalmente contraddetta, ove non si ricomprendessero nella sezione disciplinare anche i componenti supplenti);

c)                      ha sancito il principio dell'incompatibilità dei componenti la sezione disciplinare - incluso, quindi, il Vice-presidente che la presiede - rispetto ai procedimenti e alle deliberazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio dei magistrati ai sensi dell'art. 2 L.G., senza peraltro prevedere alcuna proporzionale riduzione del numero legale per la validità delle suddette deliberazioni;

d)                     di conseguenza, ne deriva l'impossibilità che il CSM deliberi validamente sulla materia di cui sopra, posto che a fronte di 21 componenti elettivi del Consiglio, l'incompatibilità dei 10 componenti la sezione disciplinare renderebbe programmaticamente impossibile il raggiungimento del numero legale di 10 magistrati e 5 "laici" per un totale di 15 componenti (impossibilità che permarrebbe anche computando i componenti di diritto del Consiglio, visto che i magistrati presenti non potrebbero mai essere più di 9 e i componenti eletti dal Parlamento mai più di 4);

premesso infine

 

-                         che l'impossibilità di regolare funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura rappresenta, ai sensi dell'art. 31 L. 195/'58, legittima causa di scioglimento del medesimo;

-                         che il Consiglio Superiore della Magistratura ritiene proprio indefettibile dovere segnalare al sig. Ministro della Giustizia, acchè se ne faccia portatore nelle competenti sedi istituzionali, le conseguenze che deriverebbero dall'approvazione di norme che renderebbero impossibile il regolare funzionamento dell'organo, per giunta sulla delicatissima materia del trasferimento d'ufficio dei magistrati, e potrebbero determinarne l'immediato scioglimento;

delibera

di rappresentare al sig. Ministro della Giustizia le suesposte osservazioni e considerazioni.