CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Al Presidente della Repubblica e al ministro della Giustizia
Risoluzione urgente in merito alla legge 44 del 2002 (16 maggio 2002)
Il Csm, con riferimento allimminente avvio delle operazioni
elettorali per il rinnovo della composizione consiliare, ai sensi dellarticolo 10
della legge 195/1958, ha approvato la seguente risoluzione:
Larticolo
9 della legge 44 / 2002, riscrivendo la norma dellarticolo 27 della legge 195/1958
con riferimento allo «scrutinio e assegnazione dei seggi» della componente «togata»
del Csm, ha introdotto nella seconda parte del terzo comma una disciplina intertemporale
eventuale per lipotesi di mancata assegnazione di tutti i seggi previsti per
la composizione ordinaria dellorgano di cui allarticolo 1 della legge
istitutiva entro il termine quadriennale di scadenza del Consiglio in carica che
circoscrive la prorogatio nelle funzioni del precedente Consiglio, prevista dallarticolo
30, allelezione di meno di dodici componenti, di cui otto «togati» e quattro
«laici».
Tale disposizione ha portata generale, non riguardando la sola ipotesi di difficile
avveramento, in pratica, in assenza di quorum elettorali minimi prestabiliti di
mancata elezione della componente magistratuale, bensì anche lipotesi assai
più verisimile, in pratica di mancata elezione nel predetto termine degli otto
membri espressi dal Parlamento in seduta comune e con maggioranza qualificata (articolo
22).
Con riferimento alla seconda delle ipotesi configurate elezione parlamentare al
termine naturale di scadenza quadriennale del Consiglio in carica di un numero di
componenti compreso fra quattro e otto si osserva che linsediamento del nuovo
Consiglio in tali condizioni si pone per tre aspetti in potenziale contrasto col disposto
dellarticolo 104 della Costituzione, col concreto rischio di paralisi dellattività
consiliare.
Innanzitutto, la norma costituzionale è violata laddove stabilisce il rapporto di due ad
uno tra membri «togati» e membri «laici» del Consiglio (articolo 104, comma 4, della
Costituzione) come recepito dalla legge istitutiva (legge 195/1958), dalle disposizioni di
attuazione (dpr 916/58) e dal regolamento interno consiliare.
In secondo luogo, posto che il vice presidente è organo essenziale del Csm (articoli 104,
comma 5, della Costituzione; 2, 4 e 19 della legge 195/1958; 31 del dpr 916/58; 6 del
Regolamento interno del Csm), con la disposizione in esame se ne rende possibile lelezione
nellambito di una rosa di candidati incompleta, in violazione del diritto del
Consiglio di scelta fra tutti i componenti «laici» e del corrispondente diritto di
elettorato passivo dei componenti «laici» medesimi.
In terzo luogo, anche ammettendo che il Csm insediato con un numero di componenti
«laici» inferiore a otto possa rinviare lelezione dei componenti della sezione
disciplinare, si renderebbe possibile il rinvio sine die della sua effettiva istituzione,
venendo questa a dipendere dalla sollecitudine con cui il Parlamento provvederà allelezione
dei componenti mancanti.
Vero è che al primo degli inconvenienti segnalati potrebbe ovviarsi conformando linterpretazione
della disposizione, al di là del suo tenore letterale, alla norma costituzionale, nel
senso che comunque dovrebbe essere rispettata la proporzione di due a uno fra componenti
«togati» e «laici» (quando cioè si realizzi fra le due categorie il rapporto di otto
a quattro, di dieci a cinque, di dodici a sei, di quattordici a sette), ma è anche vero
che resterebbero pur sempre ferme le ulteriori violazioni del principio costituzionale
sopra esposte.
Si ritiene dunque doveroso segnalare le suesposte considerazioni al Ministro della
giustizia per le eventuali iniziative di sua competenza. Si ritiene altresì doveroso
segnalare il problema al Capo dello Stato cui spetta, ai sensi dellarticolo 30 della
legge 195/58, di procedere allinsediamento del nuovo Consiglio. |