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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Al Presidente della Repubblica e al ministro della Giustizia
Risoluzione urgente in merito alla legge 44 del 2002 (16 maggio 2002)

 

Il Csm, con riferimento all’imminente avvio delle operazioni elettorali per il rinnovo della composizione consiliare, ai sensi dell’articolo 10 della legge 195/1958, ha approvato la seguente risoluzione:


L’articolo 9 della legge 44 / 2002, riscrivendo la norma dell’articolo 27 della legge 195/1958 con riferimento allo «scrutinio e assegnazione dei seggi» della componente «togata» del Csm, ha introdotto nella seconda parte del terzo comma una disciplina intertemporale eventuale – per l’ipotesi di mancata assegnazione di tutti i seggi previsti per la composizione ordinaria dell’organo di cui all’articolo 1 della legge istitutiva entro il termine quadriennale di scadenza del Consiglio in carica – che circoscrive la prorogatio nelle funzioni del precedente Consiglio, prevista dall’articolo 30, all’elezione di meno di dodici componenti, di cui otto «togati» e quattro «laici».
Tale disposizione ha portata generale, non riguardando la sola ipotesi – di difficile avveramento, in pratica, in assenza di quorum elettorali minimi prestabiliti – di mancata elezione della componente magistratuale, bensì anche l’ipotesi – assai più verisimile, in pratica – di mancata elezione nel predetto termine degli otto membri espressi dal Parlamento in seduta comune e con maggioranza qualificata (articolo 22).
Con riferimento alla seconda delle ipotesi configurate – elezione parlamentare al termine naturale di scadenza quadriennale del Consiglio in carica di un numero di componenti compreso fra quattro e otto – si osserva che l’insediamento del nuovo Consiglio in tali condizioni si pone per tre aspetti in potenziale contrasto col disposto dell’articolo 104 della Costituzione, col concreto rischio di paralisi dell’attività consiliare.
Innanzitutto, la norma costituzionale è violata laddove stabilisce il rapporto di due ad uno tra membri «togati» e membri «laici» del Consiglio (articolo 104, comma 4, della Costituzione) come recepito dalla legge istitutiva (legge 195/1958), dalle disposizioni di attuazione (dpr 916/58) e dal regolamento interno consiliare.
In secondo luogo, posto che il vice presidente è organo essenziale del Csm (articoli 104, comma 5, della Costituzione; 2, 4 e 19 della legge 195/1958; 31 del dpr 916/58; 6 del Regolamento interno del Csm), con la disposizione in esame se ne rende possibile l’elezione nell’ambito di una rosa di candidati incompleta, in violazione del diritto del Consiglio di scelta fra tutti i componenti «laici» e del corrispondente diritto di elettorato passivo dei componenti «laici» medesimi.
In terzo luogo, anche ammettendo che il Csm insediato con un numero di componenti «laici» inferiore a otto possa rinviare l’elezione dei componenti della sezione disciplinare, si renderebbe possibile il rinvio sine die della sua effettiva istituzione, venendo questa a dipendere dalla sollecitudine con cui il Parlamento provvederà all’elezione dei componenti mancanti.
Vero è che al primo degli inconvenienti segnalati potrebbe ovviarsi conformando l’interpretazione della disposizione, al di là del suo tenore letterale, alla norma costituzionale, nel senso che comunque dovrebbe essere rispettata la proporzione di due a uno fra componenti «togati» e «laici» (quando cioè si realizzi fra le due categorie il rapporto di otto a quattro, di dieci a cinque, di dodici a sei, di quattordici a sette), ma è anche vero che resterebbero pur sempre ferme le ulteriori violazioni del principio costituzionale sopra esposte.
Si ritiene dunque doveroso segnalare le suesposte considerazioni al Ministro della giustizia per le eventuali iniziative di sua competenza. Si ritiene altresì doveroso segnalare il problema al Capo dello Stato cui spetta, ai sensi dell’articolo 30 della legge 195/58, di procedere all’insediamento del nuovo Consiglio.