Consiglio Superiore della Magistratura
Comitato di Presidenza
Al
MINISTRO
della
GIUSTIZIA
R
O M A
Ai
PRESIDENTI
delle
Corti di Appello di
LORO
SEDI
Ai
PROCURATORI GENERALI
della
Repubblica presso
le
Corti di Appello
LORO
SEDI
OGGETTO: Pratica num. 395/VA/2002 - criteri che si applicheranno per la formazione della graduatoria relativa al conferimento
delle funzioni giurisdizionali ed alla destinazione degli uditori giudiziari nominati con D.M.18
gennaio 2002.
Comunico, su
disposizione del Comitato di Presidenza, che il Consiglio Superiore della Magistratura,
nella seduta del 25 SETTEMBRE 2002, ha
adottato la seguente delibera:
"
Criteri che si applicheranno per la formazione della
graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdizionali ed alla destinazione
degli uditori giudiziari nominati con D.M.18 gennaio 2002.
Al
fine di procedere allassegnazione delle sedi e delle funzioni agli uditori
giudiziari, il C.S.M. ha sempre fissato, con circolare, criteri oggettivi e predeterminati
i quali, in larga misura, hanno inciso sulle graduatorie di concorso, formate ai sensi
dell'art. 127 comma 2 Reg. Dec. 30 gennaio 1941, n.12, dando rilievo - per quanto
possibile - non solo ad esigenze personali di tutela della salute, di salvaguardia del
nucleo familiare e della maternità o paternità, ma anche all'interesse pubblico di
garantire una certa stabilità dei magistrati nelle sedi disagiate, limitando il frequente
turn over attraverso l'attribuzione
della facoltà di "prescelta" dei residenti,
all'unanimità
delibera
l'approvazione dei seguenti criteri che si applicheranno
per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni
giurisdizionali ed alla destinazione degli uditori giudiziari nominati con D.M. 18 gennaio
2002 (Allegato "A"):
1. - Attribuzione a ciascun uditore di un
punteggio di merito pari alla votazione complessiva riportata nel concorso per la nomina
ad uditore giudiziario, secondo graduatoria.
2. - Ulteriore attribuzione, per motivi di
famiglia, dei seguenti punteggi:
a)
per il coniuge non separato
punti
0,50
b) per il convivente
purché dai conviventi sia nata prole da entrambi riconosciuta
punti
0,50
c) per il coniuge o il convivente che si trovi
nella condizione sub b) che eserciti documentata attività lavorativa svolta con carattere
di continuità nella regione in cui si trova l'ufficio richiesto o in regione confinante o limitrofa
punti
1
d)
per ogni figlio, anche naturale, purché riconosciuto e per ogni minore adottato o
affidato in preadozione
punti
1
e) per ciascun genitore a carico ed
effettivamente convivente da almeno un anno
punti
0,50
f) per
ciascun fratello minore ed orfano di entrambi i genitori a carico ed effettivamente
convivente
punti
0,50
g) in caso di accertata gravidanza dell'uditrice
giudiziaria
punti
3
h) in caso di accertata gravidanza della moglie
dell'uditore giudiziario
punti
1
I
punteggi di cui alle lettere A-C-D-E-F-H e B-C-D-E-F-H sono cumulabili tra di loro, fino
ad un massimo di punti due.
I
punteggi previsti dalla lettera d) quando i figli abbiano età inferiore ai sei anni sono
raddoppiati; in tali casi il limite di cumulo dei punteggi di cui al capoverso precedente
è di punti 3.
Tali
punteggi sono triplicati per i figli di età inferiore a tre anni.
Le
circostanze che danno diritto ai punteggi di cui al presente paragrafo devono sussistere alla data
dell'approvazione della presente delibera.
Non
si intendono a carico i familiari che godono di un reddito mensile superiore a 516,46 Euro
per persona al netto di ritenute previdenziali.
In
ogni caso il limite di cumulo dei punteggi sopra previsti è di punti 4.
3.
- A parità di punteggi sarà data prevalenza alle posizioni occupate nella graduatoria
definitiva del concorso per la nomina ad uditore giudiziario.
4.
- Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria,
all'uditore portatore di grave handicap fisico, ai sensi degli artt. 3 co. 3
e 33 co. 6 della Legge 104/92, verrà riconosciuta precedenza assoluta nell'attribuzione
del posto.
Analogamente,
quando il portatore di handicap grave sia un parente o un affine entro il terzo grado, la
precedenza assoluta verrà riconosciuta solo se il portatore di handicap sia
effettivamente assistito con continuità ed in via esclusiva dalluditore,
conformemente a quanto previsto dal co. 5 dell'art. 33 della Legge 104/92, così come
modificato dagli artt. 19 e 20 L. 8.3.2000 n. 53.
Attesa
la particolare incidenza sulla graduatoria del riconoscimento in questione dovranno essere
adeguatamente documentate dagli interessati l'effettività dellassistenza esclusiva
nonché attualità e continuità della medesima alla persona handicappata. Inoltre, in
tali casi, ai fini del riconoscimento della precedenza assoluta, il Consiglio Superiore
della Magistratura si riserva di compiere accurate indagini in merito alla sussistenza di
tali requisiti, in particolare nei casi in cui il riconoscimento dell'handicap fosse
avvenuto successivamente alla data del decreto di nomina a uditore giudiziario.
La
condizione del portatore di grave handicap ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992 n.
104 deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'art. 4 della Legge n.
104/92 citata.
5.
- Rispetto alle sedi che saranno successivamente indicate in relazione alle esigenze di
servizio, verrà riconosciuta la precedenza, nel rispetto dell'ordine di graduatoria
formata in base ai precedenti nn. 1, 2, 3, a condizione che l'interessato rinunzi alla
facoltà di proporre successive domande di trasferimento per quattro anni, salva la
ricorrenza di gravi motivi di salute ovvero di gravi ragioni di servizio:
a)
agli uditori residenti nel circondario in cui è compreso l'ufficio e agli uditori
residenti in Sardegna limitatamente agli uffici siti in tale regione, per almeno quattro
anni nel quinquennio anteriore al decreto di nomina;
b)
agli uditori il cui coniuge non separato sia
stato residente nel circondario in cui è compreso l'ufficio per almeno 4 anni nel
quinquennio antecedente al decreto di nomina;
c)
in caso di residenza diversa dell'uditore e del coniuge, la precedenza assoluta varrà
per gli uffici compresi in entrambi i circondari;
Le
circostanze che danno diritto alla precedenza di cui al presente paragrafo devono
sussistere alla data di scadenza del termine sotto indicato per la presentazione dei
documenti.
6.
- Ai fini della
formazione della graduatoria i predetti uditori dovranno presentare alle
rispettive Corti di Appello o far pervenire direttamente al Consiglio, entro il termine improrogabile del 21 ottobre 2002, una
dichiarazione attestante la sussistenza degli eventuali titoli allegando la seguente
documentazione anche mediante dichiarazioni sostitutive
di certificazione o dellatto di notorietà relative a:
a)
-
stato
di famiglia;
b)
-
condizione
di convivenza;
c)
-
coabitazione
effettiva con il fratello o i genitori (questi
ultimi da almeno un anno) ed un documento comprovante la mancanza o insufficienza
(reddito mensile inferiore a 516,46 Euro per persona) dei
redditi dei congiunti;
d)
-
documentazione
idonea a comprovare l'attività del coniuge o del convivente, e precisamente:
-
certificazione
dell'amministrazione di appartenenza per i dipendenti da aziende o enti pubblici;
-
attestazione
del datore di lavoro e certificazione della posizione previdenziale per i dipendenti da
aziende private
-
posizione
previdenziale ed iscrizione all'albo professionale da almeno due anni, ove sia richiesta
per l'esercizio di quella attività, per i professionisti, i lavoratori autonomi e gli
imprenditori.
e) -
certificato
medico attestante lo stato di gravidanza così come previsto al paragrafo 2.
f) -
documentazione
indicata al paragrafo 4 ai fini della attestazione della sussistenza dell'handicap grave,
nonché dichiarazione sostitutiva della certificazione storica
di famiglia attestante lo stato di convivenza per le ipotesi di cui al co. 2 del paragrafo
4.
Gli uditori dovranno
presentare alle rispettive Corti d'Appello o far pervenire direttamente al Consiglio,
entro lo stesso termine del 21 ottobre 2002, una dichiarazione contenente
l'indicazione delle associazioni di cui facciano od abbiano fatto parte dall'ingresso in
magistratura.
7. - Le
Corti cureranno l'inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura della documentazione
ricevuta, che sarà fatta pervenire entro il 24 ottobre 2002 a mezzo posta celere.
Sulla
base della documentazione pervenuta sarà attribuito a ciascun uditore il punteggio ad
esso spettante che si aggiungerà - come già detto - a quello corrispondente alla
votazione complessiva riportata nel concorso per uditore.
Gli
uditori potranno prendere conoscenza della graduatoria provvisoria così formata dal 22
novembre 2002 nella segreteria della Presidenza delle Corti di Appello presso le quali
presenteranno le loro eventuali osservazioni entro il successivo 27 novembre 2002.
Le
Corti di Appello faranno pervenire tali osservazioni direttamente al Consiglio via telefax
entro il 29 novembre 2002. Comunicheranno con telefax l'eventuale mancanza di
osservazioni.
L'elenco
dei posti e la data nella quale gli uditori saranno convocati a Roma per la indicazione
delle preferenze in applicazione della graduatoria definitiva, saranno comunicati alla
Presidenza delle Corti di Appello a mezzo fax.
All'atto
della scelta gli uditori dovranno sottoscrivere la dichiarazione di cui alla circolare n.
1143/4 in data 4 febbraio 1982, attestante che nella sede prescelta non esistono cause di
incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario,
specificando, se del caso, la entità dell'attività eventualmente svolta presso l'ufficio
richiesto dal congiunto iscritto negli albi professionali di un circondario diverso.
Potrà
in ogni caso essere esibita una dichiarazione di impegno a rimuovere le cause di
incompatibilità entro il 12 gennaio 2002 sottoscritta dal professionista in relazione al quale risulta
l'incompatibilità.
Gli
uditori che non interverranno potranno far pervenire, entro il giorno precedente la data
della convocazione, una indicazione scritta delle preferenze, in ordine di priorità, con
allegata la richiesta dichiarazione sulla eventuale incompatibilità ai sensi degli artt.
18 e 19 sopra citati.
L'assegnazione
della sede agli uditori avverrà contestualmente per tutti gli uditori del concorso, anche
per coloro che sono in aspettativa, i quali saranno convocati per la scelta della sede
insieme con gli altri uditori ma avranno facoltà di esprimere le loro preferenze nell'ambito delle sedi indicate anche per mezzo di
delegato. Per gli uditori non ancora dichiarati idonei per l'esercizio delle funzioni
giurisdizionali tale scelta viene ad essere una "preindicazione" subordinata
al concreto conferimento delle funzioni giurisdizionali.
La
Commissione proporrà al Consiglio la destinazione degli uditori secondo le indicazioni
preferenziali dei singoli uditori; formulerà d'ufficio le proposte di destinazione degli
uditori che, non presentatisi, non abbiano fatto pervenire tempestivamente richieste
scritte o che, presentatisi, abbiano rinunciato all'esercizio della facoltà di scelta.
Il
Consiglio si riserva, nell'adottare le decisioni definitive in ordine alla assegnazione
dell'ufficio, di non attenersi alle indicazioni di preferenza manifestate, qualora
sussistano in concreto particolari esigenze di servizio ovvero gravi motivi. Del pari il
Consiglio non terrà conto dell'indicazione del candidato qualora essa collida con un
giudizio di non idoneità all'immediato esercizio di quelle funzioni. In tali ipotesi gli
uditori interessati, dopo essere stati sentiti, potranno essere destinati, con
provvedimento motivato, ad uffici diversi da quelli richiesti.
IL
SEGRETARIO GENERALE
(Pierfelice
Pratis)
g
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