SESTA COMMISSIONE
ORDINE DEL GIORNO ordinario 1) Quesito posto dalla dott.ssa Nadia GUERRIERI,
giudice del Tribunale di Tortona, circa l'obbligo per i magistrati donne in astensione per
maternità di redigere sentenze i cui termini di deposito scadono nel periodo di
astensione. Nota in data 11 settembre 2002. (Fasc. n. 57/02 Rel.) La Commissione propone al Plenum
di rispondere al quesito nei seguenti termini: "IL QUESITO La dr.ssa Nadia GUERRIERI,
magistrato in servizio presso il Tribunale di Tortona con funzioni di giudice civile e di
giudice monocratico, chiede come possa trovare applicazione al giudice singolo il
principio affermato nella delibera del CSM 11 novembre 1998 secondo cui "il
presidente del collegio, nell'esercizio del
potere di designazione del componente estensore ... deve tener conto, oltre che degli
ordinari criteri
approvati e definiti dal
Consiglio Superiore della Magistratura in sede di approvazione delle tabelle degli uffici
..., anche della specifica condizione soggettiva, nel senso che non deve assegnare la
redazione della sentenza al magistrato donna che, trovandosi in situazione di gravidanza,
sia prossima all'ingresso nel periodo di astensione obbligatoria per evitare che in questo
vadano a scadere i termini per il deposito della motivazione ...". I PRECEDENTI Il CSM si è occupato della
tematica dell'organizzazione del lavoro in relazione alle esigenze di tutela della
maternità e dell'infanzia in due occasioni: - con la circolare n. 160/96 del
10 aprile 1996 (modificata con circolare n. P-98-05257 del 6 marzo 1998), al fine di
conseguire il duplice beneficio di recuperare
energie lavorative per l'ufficio ed evitare alla donna magistrato (così come in generale
ai magistrati affetti da patologie che impediscono loro lo svolgimento di alcune attività
d'ufficio) di doversi astenere a lungo dal lavoro per motivi di salute o di famiglia, il
Consiglio ha deliberato che i dirigenti degli uffici prevedessero "una organizzazione
del lavoro interna tale da configurare un impegno lavorativo del magistrato in gravidanza
e fino ai tre anni di età del bambino non inferiore quantitativamente, ma diverso e compatibile con i doveri di assistenza che
gravano sulla lavoratrice"; - con la delibera 11 novembre 1998
il Consiglio ha posto una serie di principi fondamentali in materia: a) "è necessario distinguere
il periodo in cui è consentito l'espletamento del lavoro giudiziario (stato di gravidanza
prima del periodo di astensione obbligatoria, periodo di astensione facoltativa non
esercitata e fino a tre anni di vita del bambino), ma con le particolari modalità di cui
alla .... delibera [10 aprile 1996], da quello totalmente interdittivo (periodo di
astensione obbligatorio e di astensione
facoltativa esercitata), nel quale alcun compito può essere devoluto alla donna
magistrato"; b) "la potenziale gravidanza
della donna magistrato non può mai diventare occasione di pregiudizio o
discriminazione"; c) "la sopravvenuta
astensione obbligatoria per maternità fa venir meno l'obbligo della prestazione
lavorativa, ... perchè integrante principio di ordine pubblico, ha carattere imperativo e
cogente e pertanto dispiega immediato effetto precettivo
nei riguardi delle determinazioni
che i presidenti di collegio devono assumere nell'assegnare in concreto i processi ai
componenti, sostituendosi per ciò solo ai criteri tabellari ... che nella specifica
occasione si dimostrano contrari all'ordine pubblico". Merita ricordare, poi, che se
l'astensione obbligatoria e facoltativa non danno luogo a sospensione dei termini per il
deposito della motivazione, il ritardo nel deposito delle decisioni causato
dall'astensione medesima non può avere rilievo disciplinare. Come si afferma nella
sentenza della Sezione Disciplinare nel proc. n. 126/2001: "alla stregua del
combinato disposto dell'art. 4 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 ... e dell'art. 6 della
l. 9 dicembre 1977 n. 903, il congedo di maternità può essere richiesto anche dalla
lavoratrice che abbia adottato o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non
superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento. Il congedo deve essere
fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella
famiglia della lavoratrice. Durante tale periodo, in tutto parificato al congedo post
partum, la lavoratrice non è tenuta alla prestazione lavorativa e al datore di lavoro
è fatto divieto di esigerla. Il CSM, con la richiamata risoluzione dell'11 novembre 1998,
ha inteso precisare che nel periodo pre e post partum e nelle altre ipotesi di
astensione obbligatoria per maternità, venendo meno l'obbligo della prestazione
lavorativa, il magistrato non è neppure tenuto a redigere le motivazioni delle sentenze.
Nel caso che ci occupa non vi è dubbio che la dr.ssa ... avesse diritto di fruire del
congedo di maternità dal 23.12.1998, giorno in cui ha avuto in affidamento, provvisorio
prima e preadottivo poi, una bambina di soli 8 giorni di vita, per un periodo di tre mesi
e cioè fino al giorno corrispondente del
terzo mese successivo, vale a dire fino al 23.3.1999. Tale lasso di tempo va quindi
scorporato dal computo dei termini di deposito ...". L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL
GIUDICE MONOCRATICO Se con riferimento ai
provvedimenti del giudice collegiale, il problema del rispetto del divieto di prestazione lavorativa
si risolve con l'individuazione dell'estensore del provvedimento i cui termini verrebbero
a scadenza nel periodo di astensione in un diverso giudice del collegio, si devono ora
applicare gli esposti principi al giudice
singolo. Se al centro del sistema di tutela
della maternità sta il venire meno dell'obbligo della
prestazione lavorativa durante
l'astensione obbligatoria e quella facoltativa
effettivamente goduta, il lavoro giudiziario deve essere organizzato in modo da evitare
che i termini di deposito dei provvedimenti vengano a scadenza nel periodo considerato. Ciò si traduce in pratica nella
modulazione, da parte del singolo giudice, del proprio lavoro in modo da evitare che nel
periodo immediatamente antecedente all'astensione siano introitate decisioni da
depositarsi ad astensione iniziata. A titolo di esempio: -
Giudice per le indagini preliminari: un problema
di termini si pone essenzialmente per le attività legate alludienza preliminare ed
ai provvedimenti che chiudono la fase; la donna magistrato potrà organizzare il proprio
lavoro in modo da non tenere udienze di abbreviato nei quindici giorni antecedenti il
presumibile inizio dell'astensione obbligatoria, tempo che potrà impiegare per redigere
le sentenze introitate nelle settimane precedenti e per espletare attività non soggette a
termine (come ad es. le archiviazioni); per il resto, si potrà adottare un criterio
empirico con fissazione di procedimenti di minore impegno per i quali l'eventuale stesura
del provvedimento conclusivo non ponga soverchi problemi; una possibile alternativa è
quella di non fissare udienze preliminari negli ultimi trenta giorni avendo cura di
evitare cali di produttività compensando il minor numero di udienze con un maggior numero
di attività fuori udienza -
Giudice per il dibattimento: essendo il termine
per il deposito delle sentenze di 15 giorni, il magistrato donna potrà non fissare
udienze nei quindici giorni antecedenti l'inizio dell'astensione, ricorrendo peraltro, ove
possibile in base al ruolo, alla fissazione di udienze con processi per i quali di regola
si fa luogo a motivazione contestuale o a motivazione che prevedibilmente sarà depositata
prima dell'inizio dell'astensione. Potranno anche essere fissati processi ove è
prevedibile lo svolgimento di attività per le quali non dovrà procedersi al rinnovo
dell'istruttoria dibattimentale nel caso di mutamento del giudicante. Nel caso di udienze già fissate
da tempo nei 15 giorni antecedenti il periodo di astensione obbligatoria (evento che può
verificarsi, in particolare, per le prime udienze dibattimentali) il magistrato potrà
organizzare l'udienza in modo tale da trattare i processi presenti sul ruolo secondo le
modalità ora indicate, avendo cura di evitare che siano citati testi che non potrebbero
essere esaminati. -
Giudice del lavoro: potrà organizzare le
udienze in modo tale da definire con sentenza i processi per i quali è prevedibile il
deposito della sentenza entro il termine di inizio del periodo di astensione obbligatoria. -
Giudice civile: è per il giudice civile che si
pongono i problemi di maggior rilievo dato il meccanismo legale di incamerazione delle
cause in decisione dopo il decorso del termine per il deposito delle comparse
conclusionali. Per evitare che i termini per il deposito delle sentenze vengano a scadere
durante l'astensione, è necessario non fissare udienze di precisazione delle conclusioni
nei 120 giorni antecedenti l'allontanamento dal lavoro; tale periodo può essere
utilizzato per la redazione delle sentenze nelle cause già ritenute in decisione e per la
decisione delle eventuali riserve, di modo da iniziare l'astensione senza pendenze
lavorative; al fine di evitare ingiustificati cali di produttività, sarà compito del
giudice fissare, ove il ruolo lo consenta, udienze con cause che possono essere trattenute
in decisione con discussione immediata e
motivazione contestuale." La Commissione, infine, propone la
trasmissione della suestesa risposta al
ricostituendo Comitato per le pari opportunità in magistratura affinchè predisponga un
parere che riordini la materia. |