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SESTA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO ordinario

1) Quesito posto dalla dott.ssa Nadia GUERRIERI, giudice del Tribunale di Tortona, circa l'obbligo per i magistrati donne in astensione per maternità di redigere sentenze i cui termini di deposito scadono nel periodo di astensione.

Nota in data 11 settembre 2002.

(Fasc. n. 57/02 Rel.)

 

La Commissione propone al Plenum di rispondere al quesito nei seguenti termini:

 

"IL QUESITO

La dr.ssa Nadia GUERRIERI, magistrato in servizio presso il Tribunale di Tortona con funzioni di giudice civile e di giudice monocratico, chiede come possa trovare applicazione al giudice singolo il principio affermato nella delibera del CSM 11 novembre 1998 secondo cui "il presidente  del collegio, nell'esercizio del potere di designazione del componente estensore ... deve tener conto, oltre che degli ordinari  criteri   approvati  e definiti dal Consiglio Superiore della Magistratura in sede di approvazione delle tabelle degli uffici ..., anche della specifica condizione soggettiva, nel senso che non deve assegnare la redazione della sentenza al magistrato donna che, trovandosi in situazione di gravidanza, sia prossima all'ingresso nel periodo di astensione obbligatoria per evitare che in questo vadano a scadere i termini per il deposito della motivazione ...".

 

I PRECEDENTI

Il CSM si è occupato della tematica dell'organizzazione del lavoro in relazione alle esigenze di tutela della maternità e dell'infanzia in due occasioni:

- con la circolare n. 160/96 del 10 aprile 1996 (modificata con circolare n. P-98-05257 del 6 marzo 1998), al fine di conseguire  il duplice beneficio di recuperare energie lavorative per l'ufficio ed evitare alla donna magistrato (così come in generale ai magistrati affetti da patologie che impediscono loro lo svolgimento di alcune attività d'ufficio) di doversi astenere a lungo dal lavoro per motivi di salute o di famiglia, il Consiglio ha deliberato che i dirigenti degli uffici prevedessero "una organizzazione del lavoro interna tale da configurare un impegno lavorativo del magistrato in gravidanza e fino ai tre anni di età del bambino non inferiore quantitativamente, ma diverso  e compatibile con i doveri di assistenza che gravano sulla lavoratrice";

- con la delibera 11 novembre 1998 il Consiglio ha posto una serie di principi fondamentali in materia:

a) "è necessario distinguere il periodo in cui è consentito l'espletamento del lavoro giudiziario (stato di gravidanza prima del periodo di astensione obbligatoria, periodo di astensione facoltativa non esercitata e fino a tre anni di vita del bambino), ma con le particolari modalità di cui alla .... delibera [10 aprile 1996], da quello totalmente interdittivo (periodo di astensione obbligatorio e  di astensione facoltativa esercitata), nel quale alcun compito può essere devoluto alla donna magistrato";

b) "la potenziale gravidanza della donna magistrato non può mai diventare occasione di pregiudizio o discriminazione";

c) "la sopravvenuta astensione obbligatoria per maternità fa venir meno l'obbligo della prestazione lavorativa, ... perchè integrante principio di ordine pubblico, ha carattere imperativo e cogente e pertanto dispiega immediato effetto precettivo   nei  riguardi  delle  determinazioni che i presidenti di collegio devono assumere nell'assegnare in concreto i processi ai componenti, sostituendosi per ciò solo ai criteri tabellari ... che nella specifica occasione si dimostrano contrari all'ordine pubblico".

Merita ricordare, poi, che se l'astensione obbligatoria e facoltativa non danno luogo a sospensione dei termini per il deposito della motivazione, il ritardo nel deposito delle decisioni causato dall'astensione medesima non può avere rilievo disciplinare. Come si afferma nella sentenza della Sezione Disciplinare nel proc. n. 126/2001: "alla stregua del combinato disposto dell'art. 4 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 ... e dell'art. 6 della l. 9 dicembre 1977 n. 903, il congedo di maternità può essere richiesto anche dalla lavoratrice che abbia adottato o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento. Il congedo deve essere fruito durante i  primi  tre  mesi  successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice. Durante tale periodo, in tutto parificato al congedo post partum, la lavoratrice non è tenuta alla prestazione lavorativa e al datore di lavoro è fatto divieto di esigerla. Il CSM, con la richiamata risoluzione dell'11 novembre 1998, ha inteso precisare che nel periodo pre e post partum e nelle altre ipotesi di astensione obbligatoria per maternità, venendo meno l'obbligo della prestazione lavorativa, il magistrato non è neppure tenuto a redigere le motivazioni delle sentenze. Nel caso che ci occupa non vi è dubbio che la dr.ssa ... avesse diritto di fruire del congedo di maternità dal 23.12.1998, giorno in cui ha avuto in affidamento, provvisorio prima e preadottivo poi, una bambina di soli 8 giorni di vita, per un periodo di tre mesi e  cioè fino al giorno corrispondente del terzo mese successivo, vale a dire fino al 23.3.1999. Tale lasso di tempo va quindi scorporato dal computo dei termini di deposito ...".

 

L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL GIUDICE MONOCRATICO

Se con riferimento ai provvedimenti del giudice collegiale, il  problema  del rispetto del divieto di prestazione lavorativa si risolve con l'individuazione dell'estensore del provvedimento i cui termini verrebbero a scadenza nel periodo di astensione in un diverso giudice del collegio, si devono ora applicare gli esposti principi al  giudice singolo.

Se al centro del sistema di tutela della maternità sta il venire meno dell'obbligo della   prestazione  lavorativa durante l'astensione obbligatoria e quella  facoltativa effettivamente goduta, il lavoro giudiziario deve essere organizzato in modo da evitare che i termini di deposito dei provvedimenti vengano a scadenza nel periodo considerato.

Ciò si traduce in pratica nella modulazione, da parte del singolo giudice, del proprio lavoro in modo da evitare che nel periodo immediatamente antecedente all'astensione siano introitate decisioni da depositarsi ad astensione iniziata. A titolo di esempio:

- Giudice per le indagini preliminari: un problema di termini si pone essenzialmente per le attività legate all’udienza preliminare ed ai provvedimenti che chiudono la fase; la donna magistrato potrà organizzare il proprio lavoro in modo da non tenere udienze di abbreviato nei quindici giorni antecedenti il presumibile inizio dell'astensione obbligatoria, tempo che potrà impiegare per redigere le sentenze introitate nelle settimane precedenti e per espletare attività non soggette a termine (come ad es. le archiviazioni); per il resto, si potrà adottare un criterio empirico con fissazione di procedimenti di minore impegno per i quali l'eventuale stesura del provvedimento conclusivo non  ponga  soverchi problemi; una possibile alternativa è quella di non fissare udienze preliminari negli ultimi trenta giorni avendo cura di evitare cali di produttività compensando il minor numero di udienze con un maggior numero di attività fuori udienza

- Giudice per il dibattimento: essendo il termine per il deposito delle sentenze di 15 giorni, il magistrato donna potrà non fissare udienze nei quindici giorni antecedenti l'inizio dell'astensione, ricorrendo peraltro, ove possibile in base al ruolo, alla fissazione di udienze con processi per i quali di regola si fa luogo a motivazione contestuale o a motivazione che prevedibilmente sarà depositata prima dell'inizio dell'astensione. Potranno anche essere fissati processi ove è prevedibile lo svolgimento di attività per le quali non dovrà procedersi al rinnovo dell'istruttoria dibattimentale nel caso di mutamento del giudicante.

Nel caso di udienze già fissate da tempo nei 15 giorni antecedenti il periodo di astensione obbligatoria (evento che può verificarsi, in particolare, per le prime udienze dibattimentali) il magistrato potrà organizzare l'udienza in modo tale da trattare i processi presenti sul ruolo secondo le modalità ora indicate, avendo cura di evitare che siano citati testi che non potrebbero essere esaminati.

- Giudice del lavoro: potrà organizzare le udienze in modo tale da definire con sentenza i processi per i quali è prevedibile il deposito della sentenza entro il termine di inizio del periodo di astensione obbligatoria.

- Giudice civile: è per il giudice civile che si pongono i problemi di maggior rilievo dato il meccanismo legale di incamerazione delle cause in decisione dopo il decorso del termine per il deposito delle comparse conclusionali. Per evitare che i termini per il deposito delle sentenze vengano a scadere durante l'astensione, è necessario non fissare udienze di precisazione delle conclusioni nei 120 giorni antecedenti l'allontanamento dal lavoro; tale periodo può essere utilizzato per la redazione delle sentenze nelle cause già ritenute in decisione e per la decisione delle eventuali riserve, di modo da iniziare l'astensione senza pendenze lavorative; al fine di evitare ingiustificati cali di produttività, sarà compito del giudice fissare, ove il ruolo lo consenta, udienze con cause che possono essere trattenute in decisione con  discussione  immediata  e motivazione contestuale."

 

La Commissione, infine, propone la trasmissione  della suestesa risposta al ricostituendo Comitato per le pari opportunità in magistratura affinchè predisponga un parere che riordini la materia.