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8. – Direttive relative al tirocinio degli uditori giudiziari nominati con D.M. 19.11.2002

Fasc. n. 307/2002  

Il Consiglio Superiore della Magistratura,

vista delibera in data 13.11.2002 e successive integrazioni con cui l’Assemblea plenaria ha proceduto all’approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori del concorso per uditore giudiziario indetto con D.M. 17.10.2000, con conseguente destinazione dei medesimi nelle sedi indicate per lo svolgimento del prescritto periodo di tirocinio;

considerato che con D.M. 19.11.2002 i 311 vincitori del concorso suindicato sono stati nominati uditore giudiziario e invitati a prendere possesso nelle rispettive sedi di tirocinio nel periodo compreso tra il 10 e il 20.12.2002;

ritenuto che il tirocinio degli uditori vincitori del concorso di cui sopra ricade sotto la normativa regolamentare deliberata dal C.S.M. l’11 giugno 1998 e recepita nel D.P.R. 17 luglio 1998;

che tale regolamento ha fissato i presupposti per un intervento formativo organico e programmatico capace di valorizzare i contributi di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella delicata fase della formazione iniziale (ivi compresi gli stessi uditori) e, nel contempo, ha introdotto uno stretto collegamento tra funzione formativa e verifica dell’idoneità all’esercizio delle funzioni giurisdizionali;

delibera

Il tirocinio degli uditori giudiziari nominati con D.M. 18.1.2002 (vincitori del concorso per uditore giudiziario indetto con D.M. 17 ottobre 2000) avrà la durata effettiva di mesi 18, con esclusione dei periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore, in entrambi i casi, a trenta giorni e dei periodi feriali. Gli uditori senza funzioni hanno diritto a trenta giorni di congedo ordinario in quota corrispondente alla frazione di anno di servizio; il periodo di congedo ordinario maturato deve essere goduto durante il periodo feriale previsto per i magistrati con funzioni, ai sensi dell’art. 90 OG e, per la parte che residua, in considerazione del parziale funzionamento degli uffici in tale periodo, gli uditori dovranno essere destinati alle funzioni giudiziarie che non subiscono la sospensione del periodo feriale secondo quanto statuito dalla delibera consiliare del 17.7.2002.

Il tirocinio avrà inizio a partire dal 21 dicembre 2002 e, nel rispetto dell’art. 3, quarto e quinto comma del regolamento, si svolgerà secondo la seguente articolazione:

TIROCINIO ORDINARIO (13 mesi) dal 21.12.2002 al 11.2.2004 (compreso il periodo di congedo ordinario spettante)

TIROCINIO MIRATO (5 mesi) dal 12.2.2004 al 11.7.2004

La fase del tirocinio ordinario avrà il seguente svolgimento:

- sei mesi dal 21.12.2002 al 20.6.2003 di assegnazione ad uffici giudiziari civili;

- quattro mesi dal 21.6.2003 al 11.11.2003 di assegnazione ad uffici giudicanti penali (compreso il periodo di congedo ordinario spettante);

- tre mesi dal 12.11.2003 al 11.2.2004 di assegnazione ad uffici giudiziari requirenti.

 

Laddove la concreta situazione organizzativa dei singoli uffici – che dovrà essere idoneamente documentata – sia tale da compromettere l’ordinato svolgimento del tirocinio nel settore penale secondo la cadenza temporale sopra indicata, l’uditore potrà essere destinato agli uffici requirenti prima dell’assegnazione agli uffici giudicanti penali.

Nell’ambito delle articolazioni suindicate, il tirocinio si svolgerà secondo il piano predisposto dai magistrati collaboratori, in modo tale da assicurare, specialmente negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo all’uditore di acquisire conoscenza nei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, sulle esperienze maggiormente significative riferite alle diverse funzioni. Scopo del tirocinio ordinario è infatti essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo relativo all’approfondimento dei casi e dei problemi e quella inerente all’organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione.

Gli elementi di conoscenza necessari per orientare l’uditore nelle sue future scelte professionali anche in ordine a funzioni specializzate verranno trasmessi mediante appositi incontri seminariali da organizzare a livello locale, nonché, ove l’uditore ne faccia richiesta, attraverso un significativo ed adeguato periodo di assegnazione agli uffici in questione. Anche in relazione a ciò, ai fini di un’efficace programmazione del piano di tirocinio appare opportuno il preventivo interpello degli uditori in merito alle preferenze che intendessero esprimere.

Il piano di tirocinio ordinario, a prescindere dalle richieste degli uditori, dovrà in ogni caso assicurare – integrandola con appositi incontri seminariali in sede locale - una significativa esperienza negli uffici minorili ed in quelli di sorveglianza, anche mediante partecipazione alle relative udienze. Esso, inoltre, dovrà comprendere l’assegnazione dell’uditore a collegi d’appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori riterranno opportuni.

 

Nel corso del tirocinio ordinario si svolgeranno in Roma i seguenti corsi che saranno, in linea di massima, articolati secondo le linee espresse nei programmi allegati riferiti ai corsi svolti per gli uditori nominati con DM 18.1.2002 (all 1, 2, 3), salvo le modifiche che si renderanno concretamente necessarie e che saranno tempestivamente comunicate:

 

Incontro di studio relativo al tirocinio ordinario nel settore civile che sarà organizzato nei periodi dal 12 al 16.5.2003, dal 26 al 30.5.2003, dal 9 al 13.6.2003, dal 16 al 20.6.2003 (all. 1);

 

Incontro di studio sull’ordinamento giudiziario che sarà organizzato nei periodi dal 15 al 17.9.2003, dal 22 al 24.9.2003, dal 6 al 8.10.2003, dal 13 al 15.10.2003 (all. 2);

 

- Incontro di studio relativo al tirocinio ordinario nel settore penale che sarà organizzato nei periodi dal 17 al 21.11.2003, dal 24 al 28.11.2003, dall’1 al 5.12.2003, dal 9 al 13.12.2003 (all. 3);

E’ prevista, inoltre, la realizzazione di incontri di studio relativi al tirocinio mirato i cui programmi e le relative date di svolgimento saranno tempestivamente comunicate .

Saranno, altresì, organizzati in sede decentrata, nei distretti e nei periodi che saranno individuati d’intesa con i referenti distrettuali per l’informatica, corsi aventi ad oggetto l’illustrazione delle possibilità che il sistema informatico può offrire al miglioramento del servizio giustizia, attraverso la conoscenza dei vari sistemi di ricerca e l’utilizzazione più idonea del sistema C.E.D. della Corte di Cassazione, anche mediante esercitazioni pratiche con i più recenti programmi informatici giuridici.

 

I programmi in dettaglio degli incontri di studio relativi al tirocinio generico ed a quello mirato saranno tempestivamente comunicati ai Consigli giudiziari, così come verranno tempestivamente comunicati gli incontri di studio destinati principalmente ai magistrati collaboratori, ai magistrati affidatari ed ai componenti delle commissioni distrettuali per gli uditori giudiziari (art. 13 del Regolamento sul tirocinio).

I Consigli giudiziari organizzeranno le attività formative in sede locale in modo che, rispetto agli incontri di studio organizzati in sede centrale, siano evitate le duplicazioni e sia garantita la loro funzione integrativa e preparatoria.

I Consigli giudiziari, su proposta della Commissione distrettuale per gli uditori, organizzeranno incontri di studio e altre iniziative di formazione professionale a livello locale, adottando a tal fine ogni opportuna intesa con le istituzioni universitarie, gli organismi forensi e altre entità della vita sociale. I consigli giudiziari cureranno che in occasione di tali iniziative formative sia specificamente rappresentato il punto di vista del difensore e provvederanno ad organizzare, in collaborazione con gli organismi forensi, attività di formazione comune per uditori giudiziari, praticanti avvocati ed avvocati.

 

L’individuazione e l’assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare gli uditori giudiziari per l’esercizio delle funzioni avverrà orientativamente nell’approssimarsi del termine di completamento del tirocinio ordinario.

Il dirigente dell’ufficio giudiziario di destinazione dell’uditore dovrà comunicare con precisione e senza ritardo - entro il termine di venti giorni dalla delibera consiliare relativa all’assegnazione delle sedi per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali - al Consiglio giudiziario e al Consiglio Superiore la destinazione tabellare alla quale l’uditore medesimo sarà destinato secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Tali indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio, non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata anche alla commissione distrettuale per gli uditori giudiziari a al Consiglio superiore della magistratura che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.

Si ricorda che la mancata ottemperanza a tali direttive (fonte, nella pratica, di notevoli disservizi e di sostanziale svuotamento dell’utilità ed efficacia del tirocinio mirato) comporta conseguenti segnalazioni ai titolari dell’azione disciplinare.

 

I Consigli giudiziari dovranno nominare tempestivamente i magistrati collaboratori per l’organizzazione del tirocinio al fine di garantire l’effettivo inizio dell’uditorato.

 

Sarà cura dei Presidenti di ciascuna Corte di Appello organizzare presso il Consiglio giudiziario entro il 20 gennaio 2003 un incontro con tutti gli uditori in tirocinio nel distretto, nel corso del quale dovranno essere illustrate le fasi e le modalità di svolgimento del tirocinio, i compiti e le funzioni dei Consigli giudiziari, delle Commissioni uditori, dei magistrati collaboratori, dei magistrati affidatari e quant’altro funzionale al proficuo svolgimento del tirocinio.

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