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LA CIRCOLARE PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AGLI UDITORI

 Pratica num. 395/VA/2002 - Criteri che si applicheranno per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdizionali ed alla destinazione degli uditori giudiziari nominati con D.M. 18 gennaio 2002.

 

 

 

Al fine di procedere all’assegnazione delle sedi e delle funzioni agli uditori giudiziari, il C.S.M. ha sempre fissato, con circolare, criteri oggettivi e predeterminati i quali, in larga misura, hanno inciso sulle graduatorie di concorso, formate ai sensi dell'art. 127 comma 2 Reg. Dec. 30 gennaio 1941, n.12, dando rilievo - per quanto possibile - non solo ad esigenze personali di tutela della salute, di salvaguardia del nucleo familiare e della maternità o paternità, ma anche all'interesse pubblico di garantire una certa stabilità dei magistrati nelle sedi disagiate, limitando il frequente turn over attraverso l'attribuzione della facoltà di "prescelta" dei residenti;

tenuto conto che ragioni di opportunità consigliano di disporre la riapertura dei termini per il possesso dei requisiti che hanno incidenza sulla formazione della graduatoria definitiva conferendo la maggiore attualità possibile alla formazione della stessa  in rapporto alle condizioni individuate che possono incidere su di essa,

all'unanimità delibera

l'approvazione dei seguenti criteri che si applicheranno per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdizionali ed alla destinazione degli uditori giudiziari nominati con D.M. 18 gennaio 2002 (Allegato "A");

 

1. - Attribuzione a ciascun uditore di un punteggio di merito pari alla votazione complessiva riportata nel concorso per la nomina ad uditore giudiziario, secondo graduatoria.

 

2. - Ulteriore attribuzione, per motivi di famiglia, dei seguenti punteggi:

a) per il coniuge non separato                                                

                                                            punti 0,50

 

b) per il convivente purché dai conviventi sia nata prole da entrambi riconosciuta                                  

                         punti 0,50

c)   per il coniuge o il convivente che si trovi nella condizione sub b) che eserciti documentata attività lavorativa svolta con carattere di continuità nella regione in cui si trova l'ufficio richiesto o in regione  confinante o limitrofa

                                                punti 1

d) per ogni figlio, anche naturale, purché riconosciuto e per ogni minore adottato o affidato in preadozio­ne                                                                                  punti 1

e)   per ciascun genitore a carico ed effettivamente convivente da almeno un anno                                                                                                                               punti 0,50

f)    per ciascun fratello minore ed orfano di entrambi i genitori a carico ed effettivamente convivente                                                                                                         punti 0,50

g)  in caso di accertata gravidanza dell'uditrice giudi­ziaria                                punti 3

h)  in caso di accertata gravidanza della moglie dell'uditore giudiziario

                                                punti 1 

 

I punteggi di cui alle lettere A-C-D-E-F-H e B-C-D-E-F-H sono cumulabili tra di loro, fino ad un massimo di punti due.

I punteggi previsti dalla lettera d) quando i figli abbiano età inferiore ai sei anni sono raddoppiati; in tali casi il limite di cumulo dei punteggi di cui al capoverso precedente è di punti 3.

Tali punteggi sono triplicati per i figli di età inferiore a tre anni.

Le circostanze che danno diritto ai punteggi di cui al presente paragrafo devono sussistere alla data dell'approvazione della presente delibera.         

Non si intendono a carico i familiari che godono di un reddito mensile superiore a 516,46 Euro per persona al netto di ritenute previdenziali.

In ogni caso il limite di cumulo dei punteggi sopra previsti è di punti 4.

 

3. - A parità di punteggi sarà data prevalenza alle posizioni occupate nella graduatoria definitiva del concorso per la nomina ad uditore giudiziario.

 

4. - Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria,   all'uditore portatore di grave handicap fisico, ai sensi degli artt. 3 co. 3 e 33 co. 6 della Legge 104/92, verrà riconosciuta precedenza assoluta nell'attribuzione del posto.

Analogamente, quando il portatore di handicap grave sia un parente o un affine entro il terzo grado, la precedenza assoluta verrà riconosciuta solo se il portatore di handicap sia effettivamente assistito con continuità ed in via esclusiva dall’uditore, conformemente a quanto previsto dal co. 5 dell'art. 33 della Legge 104/92, così come modificato dagli artt. 19 e 20 L. 8.3.2000 n. 53.

Attesa la particolare incidenza sulla graduatoria del riconoscimento in questione dovranno essere adeguatamente documentate dagli interessati l'effettività dell’assistenza esclusiva nonché attualità e continuità della medesima alla persona handicappata. Inoltre, in tali casi, ai fini del riconoscimento della precedenza assoluta, il Consiglio Superiore della Magistratura si riserva di compiere accurate indagini in merito alla sussistenza di tali requisiti, in particolare nei casi in cui il riconoscimento dell'handicap fosse avvenuto successivamente alla data del decreto di nomina a uditore giudiziario.

La condizione del portatore di grave handicap ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104 deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'art. 4 della Legge n. 104/92 citata.

 

5. - Rispetto alle sedi che saranno successivamente indicate in relazione alle esigenze di servizio, verrà riconosciuta la precedenza, nel rispetto dell'ordine di graduatoria formata in base ai precedenti nn. 1, 2, 3, a condizione che l'interessato rinunzi alla facoltà di proporre successive domande di trasferimento per quattro anni, salva la ricorrenza  di gravi motivi  di salute ovvero di gravi ragioni di servizio:

 

a) agli uditori residenti nel circondario in cui è compreso l'ufficio e agli uditori residenti in Sardegna limitatamente agli uffici siti in tale regione, per almeno quattro anni nel quinquennio anteriore al decreto di nomina;

b) agli  uditori il cui coniuge non separato sia stato residente nel circondario in cui è compreso l'ufficio per almeno 4 anni nel quinquennio antecedente al decreto di nomina;

c) in caso di residenza diversa dell'uditore e del coniuge, la prece­denza assoluta varrà per gli uffici compresi in entrambi i circonda­ri;

 

Le circostanze che danno diritto alla precedenza di cui al presente paragrafo devono sussistere alla data di scadenza del termine sotto indicato per la presentazione dei documenti.

 

6. - Ai  fini della   formazione della graduatoria i predetti uditori dovranno presentare alle rispettive Corti di Appello o far pervenire direttamente al Consiglio, entro il termine  improrogabile del 21 gennaio 2003, una dichiarazione attestante la sussistenza degli eventuali titoli allegando la seguente documentazione anche mediante dichiarazioni sostitutive   di certificazione o dell’atto di notorietà relative a:

a) -                   stato di famiglia;

b) -                  condizione di convivenza;

c) -                    coabitazione  effettiva con il fratello o i genitori (questi ultimi da almeno un anno) ed un documento comprovante la mancanza o insuffi­cienza (reddito mensile inferiore a 516,46 Euro per persona) dei redditi dei congiunti;

d) -                   documentazione idonea a comprovare l'attività del coniuge o del convivente,  e precisamente:

-                       certificazione dell'amministrazione di appartenenza per i dipendenti da aziende o enti pubblici;

-                       attestazione del datore di lavoro e certificazione della posizione previdenziale per i dipendenti da aziende private

-                       posizione previdenziale ed iscrizione all'albo professionale da almeno due anni, ove sia richiesta per l'esercizio di quella attività, per i professionisti, i lavoratori autonomi e gli imprendi­tori.

e) -                   certificato medico attestante lo stato di gravidanza così come previsto al paragrafo 2.

f) -                   documentazione indicata al paragrafo 4 ai fini della attestazione della sussistenza dell'handicap grave, nonché dichiarazione sostitutiva della certificazione  storica di famiglia attestante lo stato di convivenza per le ipotesi di cui al co. 2 del paragrafo 4.

Gli uditori dovranno presentare alle rispettive Corti d'Appello o far pervenire direttamente al Consiglio, entro lo stesso termine del 21 gennaio 2003, una dichiarazione contenente l'indicazione delle associazioni di cui facciano od abbiano fatto parte dall'ingresso in magistratura.

            7. - Le Corti cureranno l'inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura della documentazione ricevuta, che sarà fatta pervenire entro il 24 gennaio 2003 a mezzo posta celere.

 

Sulla base della documentazione pervenuta sarà attribuito a ciascun uditore il punteggio ad esso spettante che si aggiungerà - come già detto - a quello corrispondente alla votazione complessiva riportata nel concorso per uditore.

Gli uditori potranno prendere conoscenza della graduatoria provvisoria così formata dal 21 febbraio 2003 nella segreteria della Presidenza delle Corti di Appello presso le quali presenteranno le loro eventuali osservazioni entro il successivo 26 febbraio 2003

Le Corti di Appello faranno pervenire tali osservazioni direttamente al Consiglio via telefax entro il 28 febbraio 2003. Comunicheranno con telefax l'eventuale mancanza di osservazioni.

L'elenco dei posti e la data nella quale gli uditori saranno convocati a Roma per la indicazione delle preferenze in applicazione della graduatoria definitiva, saranno comunicati alla Presidenza delle Corti di Appello a mezzo fax.

All'atto della scelta gli uditori dovranno sottoscrivere la dichiarazione di cui alla circolare n. 1143/4 in data 4 febbraio 1982, attestante che nella sede prescelta non esistono cause di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, specificando, se del caso, la entità dell'attività eventualmente svolta presso l'ufficio richiesto dal congiunto iscritto negli albi professionali di un circondario diverso.

Potrà in ogni caso essere esibita una dichiarazione di impegno a rimuovere le cause di incompatibilità entro il 12 aprile 2003 sottoscritta dal professionista in relazione al quale risulta l'incompatibilità.

Gli uditori che non interverranno potranno far pervenire, entro il giorno precedente la data della convocazione, una indicazione scritta delle preferenze, in ordine di priorità, con allegata la richiesta dichiarazione sulla eventuale incompatibilità ai sensi degli artt. 18 e 19 sopra citati.

L'assegnazione della sede agli uditori avverrà contestualmente per tutti gli uditori del concorso, anche per coloro che sono in aspettativa, i quali saranno convocati per la scelta della sede insieme con gli altri uditori ma avranno facoltà di esprimere le loro preferenze  nell'ambito delle sedi indicate anche per mezzo di delegato. Per gli uditori non ancora dichiarati idonei per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali tale scelta viene ad essere una "preindicazio­ne" subordinata al concreto conferimento delle funzioni giurisdizionali.

La Commissione proporrà al Consiglio la destinazione degli uditori secondo le indicazioni preferenziali dei singoli uditori; formulerà d'ufficio le proposte di destinazione degli uditori che, non presentatisi, non abbiano fatto pervenire tempestivamente richieste scritte o che, presentatisi, abbiano rinunciato all'esercizio della facoltà di scelta.

          Il Consiglio si riserva, nell'adottare le decisioni definitive in ordine alla assegnazione dell'ufficio, di non attenersi alle indicazioni di preferenza manifestate, qualora sussistano in concreto particolari esigenze di servizio ovvero gravi motivi. Del pari il Consiglio non terrà conto dell'indicazione del candidato qualora essa collida con un giudizio di non idoneità all'immediato esercizio di quelle funzioni. In tali ipotesi gli uditori interessati, dopo essere stati sentiti, potranno essere destinati, con provvedimento motivato, ad uffici diversi da quelli richiesti.

 

                                                                                                                                             "