LA CIRCOLARE
PER GLI ULTRASETTANTENNI 3) - 4/VQ/2003 -
Modifica della disciplina del trattamento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno di età
alla luce del disposto dell'art.34 della legge n. 289/02 sulla possibilità di permanenza in servizio
fino al 75° anno di età. (relatore Dott. MAMMONE) La Commissione,
all'unanimità, propone al Consiglio di adottare la seguente delibera, da diramare in forma di
circolare. Il decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 503, art. 16, c. 1, dà facoltà ai dipendenti civili dello Stato ed ai
dipendenti degli enti pubblici economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un
biennio oltre i limiti di età fissati per il collocamento a riposo. La norma è applicabile anche ai
magistrati (si veda la risoluzione adottato dal C.S.M. il 14 gennaio 1993) e consente agli
stessi di permanere in servizio oltre il raggiungimento del settantesimo anno di
anzianità, per loro previsto dall'art. 5 del r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511. Per regolamentare le
modalità di presentazione delle domande di trattenimento in servizio oltre il
settantesimo anno questo Consiglio con la circolare prot. 3849 del 7 marzo 1994 ha stabilito che il
magistrato vanta un interesse all'esercizio della facoltà di permanere in servizio dopo il compimento
del sessantottesimo anno di età, ovvero in quel momento anteriore nel quale la
dichiarazione gli giovi nel caso concreto, ove intenda concorrere al conferimento di un incarico
direttivo. Il Consiglio stesso, pertanto, con detta circolare ha statuito che quando la
facoltà di permanere in servizio oltre il limite di collocamento a riposo viene esercitata dopo il
compimento del sessantottesimo anno di età, il Consiglio non si limita a prenderne atto, ma adotta
anche le statuizioni conseguenti in tema di trattenimento in servizio e di individuazione
della data di collocamento a riposo; ogni volta che, invece, detta facoltà sia esercitata
anteriormente, il Consiglio si limita a prenderne atto. La legge 27 dicembre 2002 n.
289, art. 34, c. 12, ha inserito nell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, dopo il primo
comma, il c. 1 bis, il quale prevede che "per le categorie di personale di cui all'art. 1
della legge 19 febbraio 1981 n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del
settantacinquesimo anno di età". Considerato che tra le categorie di cui all'art. 1
della detta legge n. 27 del 1981 sono ricompresi i magistrati ordinari, deve, dunque, ritenersi che
per i medesimi la facoltà di prolungare il rapporto di servizio è estesa fino al raggiungimento
del settantacinquesimo anno di età. Tale modifica legislativa
comporta sul piano giuridico solamente l'ampliamento del periodo in relazione al quale
può essere esercitata la facoltà di prolungare il rapporto di servizio, senza ulteriori
innovazioni di carattere normativo. Permangono, pertanto, tutte le condizioni che determinarono
il Consiglio ad emanare la precedente regolamentazione della facoltà stessa, senza che
occorra procedere ad adeguamento o mutamento della disciplina della citata circolare prot.
3849 del 7 marzo 1994. I magistrati che in passato
hanno esercitato la facoltà di rimanere in servizio oltre il settantesimo anno di età in
base alla previdente disciplina e per le cui istanze il C.S.M. ha adottato i conseguenti
provvedimenti, ove intendano prolungare la permanenza in servizio valendosi della nuova
normativa dovranno fare esplicita richiesta di prolungamento del servizio fino all'età di
settantacinque anni. In conclusione: 1) deve essere ribadito che,
anche successivamente alla modifica normativa introdotta dalla legge n. 289 del 2002: a) il magistrato vanta un
interesse all'esercizio della facoltà di permanere in servizio oltre il settantesimo anno
dopo il compimento del sessantottesimo anno di età, ovvero in quel momento anteriore nel quale
la dichiarazione gli giovi nel caso concreto, ove intenda concorrere al conferimento di
un incarico direttivo; b) ogni volta che detta
facoltà viene esercitata dopo il compimento del sessantottesimo anno di età, il Consiglio
prende atto della volontà espressa ed adotta le statuizioni conseguenti in tema di trattenimento in
servizio e di individuazione della data di collocamento a riposo; c) ogni volta che, invece,
detta facoltà sia esercitata anteriormente, il Consiglio si limita a prenderne atto. 2) deve precisarsi che i
magistrati che già hanno esercitato la facoltà di rimanere in servizio oltre il
settantesimo anno di età, ove intendano prolungare la permanenza in base alla nuova normativa dovranno fare
esplicita richiesta di prolungamento del servizio fino all'età di settantacinque anni. |