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LA CIRCOLARE PER GLI ULTRASETTANTENNI 

3) - 4/VQ/2003 - Modifica della disciplina del trattamento in servizio dei magistrati

oltre il 70° anno di età alla luce del disposto dell'art.34 della legge n. 289/02 sulla possibilità

di permanenza in servizio fino al 75° anno di età.

(relatore Dott. MAMMONE)

 

La Commissione, all'unanimità, propone al Consiglio di adottare la seguente delibera,

da diramare in forma di circolare.

 

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, art. 16, c. 1, dà facoltà ai dipendenti

civili dello Stato ed ai dipendenti degli enti pubblici economici di permanere in servizio per

un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età fissati per il collocamento a riposo. La

norma è applicabile anche ai magistrati (si veda la risoluzione adottato dal C.S.M. il 14

gennaio 1993) e consente agli stessi di permanere in servizio oltre il raggiungimento del

settantesimo anno di anzianità, per loro previsto dall'art. 5 del r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511.

 

Per regolamentare le modalità di presentazione delle domande di trattenimento in

servizio oltre il settantesimo anno questo Consiglio con la circolare prot. 3849 del 7 marzo

1994 ha stabilito che il magistrato vanta un interesse all'esercizio della facoltà di permanere in

servizio dopo il compimento del sessantottesimo anno di età, ovvero in quel momento

anteriore nel quale la dichiarazione gli giovi nel caso concreto, ove intenda concorrere al

conferimento di un incarico direttivo. Il Consiglio stesso, pertanto, con detta circolare ha

statuito che quando la facoltà di permanere in servizio oltre il limite di collocamento a riposo

viene esercitata dopo il compimento del sessantottesimo anno di età, il Consiglio non si limita

a prenderne atto, ma adotta anche le statuizioni conseguenti in tema di trattenimento in

servizio e di individuazione della data di collocamento a riposo; ogni volta che, invece, detta

facoltà sia esercitata anteriormente, il Consiglio si limita a prenderne atto.

 

La legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 34, c. 12, ha inserito nell'art. 16 del d.lgs. n.

503 del 1992, dopo il primo comma, il c. 1 bis, il quale prevede che "per le categorie di

personale di cui all'art. 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è

estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età". Considerato che tra le

categorie di cui all'art. 1 della detta legge n. 27 del 1981 sono ricompresi i magistrati ordinari,

deve, dunque, ritenersi che per i medesimi la facoltà di prolungare il rapporto di servizio è

estesa fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età.

 

Tale modifica legislativa comporta sul piano giuridico solamente l'ampliamento del

periodo in relazione al quale può essere esercitata la facoltà di prolungare il rapporto di

servizio, senza ulteriori innovazioni di carattere normativo. Permangono, pertanto, tutte le

condizioni che determinarono il Consiglio ad emanare la precedente regolamentazione della

facoltà stessa, senza che occorra procedere ad adeguamento o mutamento della disciplina

della citata circolare prot. 3849 del 7 marzo 1994.

 

I magistrati che in passato hanno esercitato la facoltà di rimanere in servizio oltre il

settantesimo anno di età in base alla previdente disciplina e per le cui istanze il C.S.M. ha

adottato i conseguenti provvedimenti, ove intendano prolungare la permanenza in servizio

valendosi della nuova normativa dovranno fare esplicita richiesta di prolungamento del

servizio fino all'età di settantacinque anni.

In conclusione:

1) deve essere ribadito che, anche successivamente alla modifica normativa introdotta

dalla legge n. 289 del 2002:

a) il magistrato vanta un interesse all'esercizio della facoltà di permanere in servizio

oltre il settantesimo anno dopo il compimento del sessantottesimo anno di età, ovvero in quel

momento anteriore nel quale la dichiarazione gli giovi nel caso concreto, ove intenda

concorrere al conferimento di un incarico direttivo;

b) ogni volta che detta facoltà viene esercitata dopo il compimento del sessantottesimo

anno di età, il Consiglio prende atto della volontà espressa ed adotta le statuizioni conseguenti

in tema di trattenimento in servizio e di individuazione della data di collocamento a riposo;

c) ogni volta che, invece, detta facoltà sia esercitata anteriormente, il Consiglio si

limita a prenderne atto.

 

2) deve precisarsi che i magistrati che già hanno esercitato la facoltà di rimanere in

servizio oltre il settantesimo anno di età, ove intendano prolungare la permanenza in base alla

nuova normativa dovranno fare esplicita richiesta di prolungamento del servizio fino all'età di

settantacinque anni.