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SENATO DELLA REPUBBLICA
«Modifiche urgenti all’articolo 110 dell’Ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12»
(Relazione al Ddl 1299/S, approvato dalla commissione Giustizia in sede deliberante il 10 aprile 2002)

Il presente intervento normativo si rende necessario per adeguare l’istituto dell’applicazione extradistrettuale alle più recenti modifiche apportate al codice di procedura penale ed alle norme in tema di applicazione dei magistrati ordinari al di fuori della propria sede di servizio.
Quanto al primo aspetto, va rilevato come, in relazione a processi aventi per oggetto i reati previsti dall’articolo 51, comma 3bis, del Cpp, ed in particolare modo concernenti delitti commessi dalla criminalità organizzata, le recenti novellazioni della disciplina processuale (si veda, da ultimo, l’articolo 8 del decreto legge 341/00, convertito nella legge 4/2001) abbiano comportato un possibile ulteriore appesantimento della fase dibattimentale che, unito alla già difficoltosa trattazione, conseguente all’abituale rilevante numero di imputati ed al tipo e al numero delle imputazioni, rende concretamente difficile una celere definizione dei dibattimenti.
In relazione al secondo aspetto, va osservato come il frequente verificarsi di situazioni di incompatibilità dei giudici, connesse tanto all’applicazione dell’articolo 34 del codice di procedura penale, come più volte modificato dagli interventi della Corte costituzionale, e come novellato da ulteriori interventi normativi (si veda l’articolo 171 del decreto legislativo 51/1998), quanto alla possibile scelta di differenziazione di rito processuale tra i diversi coimputati, ha comportato la necessità sempre più diffusa del ricorso all’istituto dell’applicazione extradistrettuale.
Il legislatore si è del resto reso conto della necessità di adeguare l’istituto in esame alle mutate necessità della sua concreta applicazione: con l’articolo 1 della legge 21 febbraio 1989 è stato per la prima volta modificato il testo dell’articolo 110 del regio decreto 12/1941, prevedendosi al comma 4 che l’applicazione non potesse superare la durata di un anno e non potesse essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del precedente periodo. Successivamente, con l’articolo 1 della legge 321/91, il termine massimo dell’applicazione è stato elevato a due anni; da ultimo, con l’articolo 23 del decreto legge 341/00, convertito nella legge 4/2001, il termine massimo, in caso di processi aventi per oggetto i reati previsti dall’articolo 51, comma 3bis del Cpp, è stato elevato a tre anni.
Va, tuttavia, rilevato che, con la legge 48/2001 il legislatore, introducendo la figura dei magistrati distrettuali, ha previsto all’articolo 6, comma 3, nell’ottica di una migliore razionalizzazione del servizio che, alla scadenza del periodo di sostituzione, le funzioni del magistrato applicato all’interno del distretto vengano prorogate sino all’esaurimento dei procedimenti pendenti. Ciò nell’evidente ottica di rendere concretamente operativo l’istituto giacché, ove non fosse stata prevista la proroga per l’esaurimento dei procedimenti in corso, si sarebbe concretamente vanificata l’utilità dell’istituto, collegata al rendere possibile la celebrazione di procedimenti che non possano essere condotti dai magistrati ordinariamente addetti all’ufficio di applicazione.
Ad analoga finalità è ispirato il presente intervento normativo, intendendosi introdurre, anche per l’istituto dell'applicazione extra-distrettuale disposta nei procedimenti aventi ad oggetto i reati previsti dall’articolo 51 comma 3bis del Cpp, l'ipotesi della proroga per l’ultimazione dei procedimenti in corso, una volta che il magistrato applicato abbia esaurito il termine massimo di proroga consentito, sì da garantire che i tempi ed i costi, umani e finanziari, di processi complessi come quelli in esame, non vengano vanificati.
L’intervento con l'articolo 1 provvede alla modificazione nel senso illustrato del comma 5 dell’articolo 110 dell’ordinamento giudiziario.
L'articolo 2 costituisce la norma di copertura finanziaria.
L’articolo 3 dispone dell’entrata in vigore della legge.

 

TESTO

Articolo 1

All’articolo 110, comma 5, dell’Ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto 30gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3bis, del Cpp, è prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.».

Articolo 2

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in € 136.832,00 a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al ministero della Giustizia;
2. Il ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».