SENATO DELLA REPUBBLICA
«Modifiche urgenti allarticolo 110 dellOrdinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12»
(Relazione al Ddl 1299/S, approvato dalla commissione Giustizia in sede deliberante il 10
aprile 2002)
Il presente intervento normativo si rende necessario per adeguare listituto
dellapplicazione extradistrettuale alle più recenti modifiche apportate al codice
di procedura penale ed alle norme in tema di applicazione dei magistrati ordinari al di
fuori della propria sede di servizio.
Quanto al primo aspetto, va rilevato come, in relazione a processi aventi per oggetto i
reati previsti dallarticolo 51, comma 3bis, del Cpp, ed in particolare modo
concernenti delitti commessi dalla criminalità organizzata, le recenti novellazioni della
disciplina processuale (si veda, da ultimo, larticolo 8 del decreto legge 341/00,
convertito nella legge 4/2001) abbiano comportato un possibile ulteriore appesantimento
della fase dibattimentale che, unito alla già difficoltosa trattazione, conseguente allabituale
rilevante numero di imputati ed al tipo e al numero delle imputazioni, rende concretamente
difficile una celere definizione dei dibattimenti.
In relazione al secondo aspetto, va osservato come il frequente verificarsi di situazioni
di incompatibilità dei giudici, connesse tanto allapplicazione dellarticolo
34 del codice di procedura penale, come più volte modificato dagli interventi della Corte
costituzionale, e come novellato da ulteriori interventi normativi (si veda larticolo
171 del decreto legislativo 51/1998), quanto alla possibile scelta di differenziazione di
rito processuale tra i diversi coimputati, ha comportato la necessità sempre più diffusa
del ricorso allistituto dellapplicazione extradistrettuale.
Il legislatore si è del resto reso conto della necessità di adeguare listituto in
esame alle mutate necessità della sua concreta applicazione: con larticolo 1 della
legge 21 febbraio 1989 è stato per la prima volta modificato il testo dellarticolo
110 del regio decreto 12/1941, prevedendosi al comma 4 che lapplicazione non potesse
superare la durata di un anno e non potesse essere rinnovata se non decorso un anno dalla
fine del precedente periodo. Successivamente, con larticolo 1 della legge 321/91, il
termine massimo dellapplicazione è stato elevato a due anni; da ultimo, con larticolo
23 del decreto legge 341/00, convertito nella legge 4/2001, il termine massimo, in caso di
processi aventi per oggetto i reati previsti dallarticolo 51, comma 3bis del Cpp, è
stato elevato a tre anni.
Va, tuttavia, rilevato che, con la legge 48/2001 il legislatore, introducendo la figura
dei magistrati distrettuali, ha previsto allarticolo 6, comma 3, nellottica di
una migliore razionalizzazione del servizio che, alla scadenza del periodo di
sostituzione, le funzioni del magistrato applicato allinterno del distretto vengano
prorogate sino allesaurimento dei procedimenti pendenti. Ciò nellevidente
ottica di rendere concretamente operativo listituto giacché, ove non fosse stata
prevista la proroga per lesaurimento dei procedimenti in corso, si sarebbe
concretamente vanificata lutilità dellistituto, collegata al rendere
possibile la celebrazione di procedimenti che non possano essere condotti dai magistrati
ordinariamente addetti allufficio di applicazione.
Ad analoga finalità è ispirato il presente intervento normativo, intendendosi
introdurre, anche per listituto dell'applicazione extra-distrettuale disposta nei
procedimenti aventi ad oggetto i reati previsti dallarticolo 51 comma 3bis del Cpp,
l'ipotesi della proroga per lultimazione dei procedimenti in corso, una volta che il
magistrato applicato abbia esaurito il termine massimo di proroga consentito, sì da
garantire che i tempi ed i costi, umani e finanziari, di processi complessi come quelli in
esame, non vengano vanificati.
Lintervento con l'articolo 1 provvede alla modificazione nel senso illustrato del
comma 5 dellarticolo 110 dellordinamento giudiziario.
L'articolo 2 costituisce la norma di copertura finanziaria.
Larticolo 3 dispone dellentrata in vigore della legge.
TESTO
Articolo 1
Allarticolo
110, comma 5, dellOrdinamento giudiziario di cui al Regio decreto 30gennaio 1941, n.
12 e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Alla scadenza
del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che
abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per
uno dei reati previsti dallarticolo 51, comma 3bis, del Cpp, è prorogato
nellesercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.».
Articolo 2
1. Allonere
derivante dallattuazione della presente legge, valutato in 136.832,00 a
decorrere dallanno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo al ministero della Giustizia;
2. Il ministro dellEconomia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
«Gazzetta Ufficiale».
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