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IL REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL C.S.M.

E' stato approvato ieri il nuovo "Regolamento di attuazione e di coordinamento"
per il CSM. Esso, una volta registrato, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Quindi:

1)il Presidente della Repubblica, entro il 30 aprile (cioè tre mesi prima
della scadenza dell'attuale Consiglio), dovrà indicare i giorni previsti per
le elezioni;

2)il CSM dovrà convocare le elezioni almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione;

3)entro 20 giorni dal provvedimento di convocazione assunto dal CSM i candidati dovranno presentare all'Ufficio centrale elettorale presso la Cassazione la propria candidatura (con firma autenticata dal Presidente del Tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le funzioni), presentata da non meno di 25 magistrati e non più di 50.

Le firme dei presentatori non dovranno essere autenticate ma dovranno avere accanto nome e cognome scritto a stampatello oltre ad una dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità;

4)nei 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle candidature, l'Ufficio centrale elettorale accerterà la validità delle
candidature e le trasmetterà alla Segreteria generale del CSM;
5)l'elenco dei candidati sarà immediatamente pubblicato sul Notiziario del
CSM, e verrà inviato a tutti i magistrati almeno 20 giorni prima della
votazione e sarà affisso, a cura del Presidente della Corte di Appello,
presso ogni ufficio giudiziario.

Una volta ultimate le operazioni di voto i seggi rimetteranno i plichi alla
 cancelleria della Corte di Appello che, a sua volta, non potrà aprirli ma solo trasmetterli alla Commissione centrale elettorale presso la Corte di Cassazione.
La Commissione centrale, previa riunione di tutte le schede relative a ciascun collegio unico nazionale, provvederà allo scrutinio ed all'assegnazione dei seggi.
Non sarà quindi possibile avere riferimenti o notizie del voto nei singoli uffici il che, con buona pace del legislatore, non potrà che accrescere le possibilità di accordi sotto banco tra correnti e all’interno delle stesse.

Il  voto potrebbe essere già possibile sin dalla fine di giugno.

ODG

 

Presidenza del Consiglio

Dpr concernente : «regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento
del procedimento elettorale per l’elezione dei magistrati componenti del Csm,
ai sensi dell’articolo 14 della legge 44/2002»
Relazione illustrativa
(16 aprile 2002)


Il presente provvedimento costituisce attuazione della previsione di delega regolamentare contenuta nella legge 44/2002, concernente «Modifiche al sistema elettorale del Csm».
All’articolo 1 si è confermata la previsione, già contenuta nel precedente regolamento di attuazione della legge elettorale per il Csm, che l’autenticazione delle firme, necessarie per la presentazione delle candidature concernenti l’elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità, possa essere effettuata anche dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, al fine di rendere agevole la presentazione delle candidature dei magistrati esercenti funzioni di legittimità. Il secondo comma attua la previsione dell'articolo 25, comma 3, della legge 195/58, specificando che le firme dei magistrati presentatori debbano essere accompagnate dai nomi scritti a stampa o comunque in modo chiaro e leggibile, considerato che i magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi.
All’articolo 2 è disciplinato il numero ed il colore delle schede, con riferimento alla novellazione introdotta dall’articolo 5 della citata legge, che ha previsto tre collegi unici nazionali, uno per i magistrati che esercitano funzioni di  legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, uno per i magistrati del pubblico ministero presso gli uffici di merito, presso la Direzione nazionale antimafia e destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 12/1941 e successive modificazioni, e uno per i giudici di merito ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 12/1941 e successive modificazioni.
Con gli articoli 3 e 4 sono previste disposizioni relative alle modalità temporali delle operazioni di voto che, secondo l'attuale prassi, sono demandate alla previsione contenuta nell'atto di indizione delle elezioni da parte del Presidente della Repubblica in qualità di presidente del Consiglio superiore della magistratura, nonché al numero di urne da collocare all'interno di ciascun seggio elettorale ed alla regolamentazione di alcuni aspetti inerenti le operazioni di voto.
Con l’articolo 5 è disciplinata la fase successiva alla chiusura delle operazioni di voto, prevedendo le modalità di trasmissione dei plichi dai seggi elettorali alle Corti di appello territorialmente competenti, così da semplificare la procedura di invio dei plichi alla Commissione centrale elettorale, nonché le modalità di  documentazione della risoluzione delle contestazioni da parte degli uffici elettorali e della commissione centrale elettorale.
Con l’articolo 6 è prevista l’abrogazione espressa delle disposizioni del dpr 132/90, concernente le disposizioni di attuazione della precedente legge elettorale del Csm.
Con l’articolo 7 è prevista l’entrata in vigore del provvedimento.
Il provvedimento, costituendo attuazione di previsioni contenute nella legge 44/2002, non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Analisi tecnico normativa.

L’ambito dell’intervento normativo proposto regolamenta le operazioni preliminari e di voto per l’elezione dei magistrati componenti del Csm e costituisce espressione della delega prevista nell’articolo 14 della legge 44/2002.
La formulazione normativa non incontra ostacoli nella compatibilità con l’ordinamento comunitario, né con i rapporti con le autonomie locali.
Sono state infine rispettate le regole di drafting, essendosi mutuata la terminologia tecnica già utilizzata in occasione della precedente modificazione del sistema elettorale del Csm, intervenuta con la legge 74/1990, cui è seguito il regolamento attuativo, adottato con dpr 132/90.

Analisi di impatto della regolamentazione.

L’ambito dell’intervento normativo proposto incide sulle modalità attuative e di coordinamento delle disposizioni aventi riguardo al procedimento elettorale per l’elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore delle magistratura, come novellato dalla legge 44/2002.
La regolamentazione si limita a dare concerta attuazione alle disposizioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, radicalmente novellate dalla citata legge.
Le abrogazioni sono state effettuate in forma espressa.
L’intervento non presenta elementi di criticità, tendendo alla concerta attuazione del meccanismo elettorale.

 

Presidenza del Consiglio

Dpr concernente : «regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento
del procedimento elettorale per l’elezione dei magistrati componenti del Csm,
 ai sensi dell’articolo 14 della legge 44/2002»
Testo approvato
(16 aprile 2002)


Il Presidente della Repubblica
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 44/2002, che prevede norme regolamentari di attuazione e di coordinamento per taluni aspetti del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Csm;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 400/98;
Considerato che l'entrata in vigore del presente regolamento riveste particolare urgenza, tenuto conto dell'imminente scadenza del mandato del Csm in carica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell'11 aprile 2002;
Vista la deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
emana
Il seguente regolamento:

Articolo 1

Ai fini dell’autenticazione delle firme di presentazione delle candidature concernenti l’elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 2 del dpr 132/90.
Le firme dei magistrati presentatori, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 195/58, come sostituito dall’articolo 7 della legge 44/2002, non devono essere autenticate, ma accompagnate dal relativo nome scritto a stampa, o comunque in modo chiaro e leggibile.

Articolo 2

Le schede per le votazioni sono stampate a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in conformità dei modelli annessi al presente regolamento.
Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte sono di colore bianco.
Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati con funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 12/1941, e successive modificazioni, sono di colore grigio.
Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 12/1941, e successive modificazioni, sono di colore verde.

Articolo 3

Le modalità temporali delle operazioni di voto, di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 195/58, come sostituito dall’articolo 8 della legge 44/2002, sono stabilite dal Presidente della Repubblica, quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura, all’atto della indizione delle elezioni.

Articolo 4

Nella sala elettorale presso l’ufficio elettorale centrale e presso ogni altro seggio elettorale sono collocate tre urne, una per ciascuno dei collegi previsti dall’articolo 23, comma 2, della legge 195/58, come sostituito dall'articolo 5 della legge 44/2002. Le urne, previa constatazione dell’assenza di ogni contenuto, sono sigillate prima dell’inizio della votazione.
Il presidente dell’ufficio elettorale o, in sua assenza, il componente più anziano, consegna a ciascun votante le tre diverse schede di cui all’articolo 2 ed una matita.
Su ciascuna scheda deve essere apposto un bollo, contenente la dicitura «Elezioni del Csm», identico per tutti i seggi elettorali.

Articolo 5

I seggi elettorali, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmettono immediatamente, in plico sigillato, le schede, divise per ciascun collegio unico nazionale, alla cancelleria della Corte di appello del distretto di appartenenza, unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale; la cancelleria della Corte di appello, previa verifica che tutti i seggi elettorali del distretto abbiano inviato i plichi, li raggruppa senza aprirli e ne dispone la trasmissione alla Commissione centrale elettorale, unitamente al verbale delle operazioni elettorali.
L'ufficio centrale elettorale, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmette immediatamente alla Commissione centrale elettorale le schede, in plico sigillato, divise per ciascun collegio nazionale, unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale.
Delle contestazioni delle operazioni di voto, risolte ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge 195/58, come sostituito dall’articolo 10 della legge 44/2002, è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.
La commissione centrale elettorale redige un apposito verbale delle operazioni di apertura dei plichi, in cui specifica il numero dei plichi ricevuti nonché il numero delle schede pervenute da ciascun seggio elettorale e dall’ufficio centrale elettorale per ciascuno dei tre collegi; quindi, preso atto che siano pervenuti tutti i plichi trasmessi dall’ufficio centrale elettorale e dai seggi elettorali e previa riunione di tutte le schede relative a ciascun collegio unico nazionale, provvede allo scrutinio ed all’assegnazione dei seggi a norma dell’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 195/58, come sostituito dall’articolo 9 della legge 44/2002. Delle contestazioni sulla validità delle schede, risolte ai sensi dell’articolo 28, comma 2, della legge 195/58, come sostituito dall’articolo 10 della legge 44/2002, è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.

Articolo 6

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, è abrogato il dpr 132/90.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.