IL REGOLAMENTO PER LE
ELEZIONI DEL C.S.M.
E' stato approvato ieri
il nuovo "Regolamento di attuazione e di coordinamento"
per il
CSM. Esso, una volta registrato, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Quindi:
1)il Presidente della
Repubblica, entro il 30 aprile (cioè tre mesi prima
della
scadenza dell'attuale Consiglio), dovrà indicare i giorni previsti per
le
elezioni;
2)il CSM dovrà
convocare le elezioni almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'inizio della
votazione;
3)entro 20 giorni dal
provvedimento di convocazione assunto dal CSM i candidati dovranno presentare all'Ufficio
centrale elettorale presso la Cassazione la propria candidatura (con firma autenticata dal
Presidente del Tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le funzioni),
presentata da non meno di 25 magistrati e non più di 50.
Le firme dei
presentatori non dovranno essere autenticate ma dovranno avere accanto nome e cognome
scritto a stampatello oltre ad una dichiarazione di insussistenza di cause di
ineleggibilità;
4)nei 5 giorni
successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle
candidature, l'Ufficio centrale elettorale accerterà la validità delle
candidature
e le trasmetterà alla Segreteria generale del CSM;
5)l'elenco
dei candidati sarà immediatamente pubblicato sul Notiziario del
CSM, e
verrà inviato a tutti i magistrati almeno 20 giorni prima della
votazione
e sarà affisso, a cura del Presidente della Corte di Appello,
presso
ogni ufficio giudiziario.
Una volta ultimate le
operazioni di voto i seggi rimetteranno i plichi alla
cancelleria della Corte di Appello che, a sua volta,
non potrà aprirli ma solo trasmetterli alla Commissione centrale elettorale presso la
Corte di Cassazione.
La
Commissione centrale, previa riunione di tutte le schede relative a ciascun collegio unico
nazionale, provvederà allo scrutinio ed all'assegnazione dei seggi.
Non sarà quindi possibile avere riferimenti o notizie del voto nei singoli uffici il che,
con buona pace del legislatore, non potrà che accrescere le possibilità di accordi sotto
banco tra correnti e allinterno delle stesse.
Il voto potrebbe essere già possibile sin dalla fine
di giugno.
ODG
Presidenza del Consiglio
Dpr concernente : «regolamento recante norme di attuazione e di
coordinamento
del procedimento elettorale per lelezione dei magistrati componenti del Csm,
ai sensi dellarticolo 14 della legge 44/2002»
Relazione illustrativa
(16 aprile 2002)
Il presente provvedimento costituisce attuazione della previsione di
delega regolamentare contenuta nella legge 44/2002, concernente «Modifiche al sistema
elettorale del Csm».
Allarticolo 1 si è confermata la previsione, già contenuta nel precedente
regolamento di attuazione della legge elettorale per il Csm, che lautenticazione
delle firme, necessarie per la presentazione delle candidature concernenti lelezione
dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità, possa essere effettuata anche dal
primo presidente della Corte suprema di cassazione, al fine di rendere agevole la
presentazione delle candidature dei magistrati esercenti funzioni di legittimità. Il
secondo comma attua la previsione dell'articolo 25, comma 3, della legge 195/58,
specificando che le firme dei magistrati presentatori debbano essere accompagnate dai nomi
scritti a stampa o comunque in modo chiaro e leggibile, considerato che i magistrati
presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi.
Allarticolo 2 è disciplinato il numero ed il colore delle schede, con riferimento
alla novellazione introdotta dallarticolo 5 della citata legge, che ha previsto tre
collegi unici nazionali, uno per i magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione
e la Procura generale presso la stessa Corte, uno per i magistrati del pubblico ministero
presso gli uffici di merito, presso la Direzione nazionale antimafia e destinati alla
Procura generale presso la Corte di cassazione ai sensi dellarticolo 116 dellordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 12/1941 e successive modificazioni, e uno per i
giudici di merito ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dellarticolo
115 dellordinamento giudiziario di cui al regio decreto 12/1941 e successive
modificazioni.
Con gli articoli 3 e 4 sono previste disposizioni relative alle modalità temporali delle
operazioni di voto che, secondo l'attuale prassi, sono demandate alla previsione contenuta
nell'atto di indizione delle elezioni da parte del Presidente della Repubblica in qualità
di presidente del Consiglio superiore della magistratura, nonché al numero di urne da
collocare all'interno di ciascun seggio elettorale ed alla regolamentazione di alcuni
aspetti inerenti le operazioni di voto.
Con larticolo 5 è disciplinata la fase successiva alla chiusura delle operazioni di
voto, prevedendo le modalità di trasmissione dei plichi dai seggi elettorali alle Corti
di appello territorialmente competenti, così da semplificare la procedura di invio dei
plichi alla Commissione centrale elettorale, nonché le modalità di documentazione della risoluzione delle
contestazioni da parte degli uffici elettorali e della commissione centrale elettorale.
Con larticolo 6 è prevista labrogazione espressa delle disposizioni del dpr
132/90, concernente le disposizioni di attuazione della precedente legge elettorale del
Csm.
Con larticolo 7 è prevista lentrata in vigore del provvedimento.
Il provvedimento, costituendo attuazione di previsioni contenute nella legge 44/2002, non
comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
Analisi tecnico normativa.
Lambito dellintervento normativo proposto regolamenta le
operazioni preliminari e di voto per lelezione dei magistrati componenti del Csm e
costituisce espressione della delega prevista nellarticolo 14 della legge 44/2002.
La formulazione normativa non incontra ostacoli nella compatibilità con lordinamento
comunitario, né con i rapporti con le autonomie locali.
Sono state infine rispettate le regole di drafting, essendosi
mutuata la terminologia tecnica già utilizzata in occasione della precedente
modificazione del sistema elettorale del Csm, intervenuta con la legge 74/1990, cui è
seguito il regolamento attuativo, adottato con dpr 132/90.
Analisi di impatto della regolamentazione.
Lambito dellintervento normativo proposto incide sulle
modalità attuative e di coordinamento delle disposizioni aventi riguardo al procedimento
elettorale per lelezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore delle
magistratura, come novellato dalla legge 44/2002.
La regolamentazione si limita a dare concerta attuazione alle disposizioni sulle modalità
di svolgimento delle operazioni elettorali, radicalmente novellate dalla citata legge.
Le abrogazioni sono state effettuate in forma espressa.
Lintervento non presenta elementi di criticità, tendendo alla concerta attuazione
del meccanismo elettorale.
Presidenza del Consiglio
Dpr concernente : «regolamento recante norme di attuazione e di
coordinamento
del procedimento elettorale per lelezione dei magistrati componenti del Csm,
ai sensi dellarticolo 14 della legge
44/2002»
Testo approvato
(16 aprile 2002)
Il Presidente della Repubblica
Visto larticolo 87 della Costituzione;
Visto larticolo 14 della legge 44/2002, che prevede norme regolamentari di
attuazione e di coordinamento per taluni aspetti del procedimento elettorale per
l'elezione dei magistrati componenti del Csm;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 400/98;
Considerato che l'entrata in vigore del presente regolamento riveste particolare urgenza,
tenuto conto dell'imminente scadenza del mandato del Csm in carica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nelladunanza dell'11 aprile 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
emana
Il seguente regolamento:
Articolo 1
Ai fini dellautenticazione delle firme di presentazione delle
candidature concernenti lelezione dei magistrati che esercitano funzioni di
legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa
Corte, continuano ad applicarsi le disposizioni dellarticolo 2 del dpr 132/90.
Le firme dei magistrati presentatori, a norma dellarticolo 25, comma 3, della legge
195/58, come sostituito dallarticolo 7 della legge 44/2002, non devono essere
autenticate, ma accompagnate dal relativo nome scritto a stampa, o comunque in modo chiaro
e leggibile.
Articolo 2
Le schede per le votazioni sono stampate a cura dellIstituto
Poligrafico e Zecca dello Stato in conformità dei modelli annessi al presente
regolamento.
Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano funzioni di
legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa
Corte sono di colore bianco.
Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati con funzioni di pubblico
ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero
che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi
dellarticolo 116 dellordinamento giudiziario di cui al regio decreto 12/1941,
e successive modificazioni, sono di colore grigio.
Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano le funzioni di
giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di
cassazione ai sensi dellarticolo 115 dellordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 12/1941, e successive modificazioni, sono di colore verde.
Articolo 3
Le modalità temporali delle operazioni di voto, di cui allarticolo
26, comma 1, della legge 195/58, come sostituito dallarticolo 8 della legge 44/2002,
sono stabilite dal Presidente della Repubblica, quale Presidente del Consiglio superiore
della magistratura, allatto della indizione delle elezioni.
Articolo 4
Nella sala elettorale presso lufficio elettorale centrale e
presso ogni altro seggio elettorale sono collocate tre urne, una per ciascuno dei collegi
previsti dallarticolo 23, comma 2, della legge 195/58, come sostituito dall'articolo
5 della legge 44/2002. Le urne, previa constatazione dellassenza di ogni contenuto,
sono sigillate prima dellinizio della votazione.
Il presidente dellufficio elettorale o, in sua assenza, il componente più anziano,
consegna a ciascun votante le tre diverse schede di cui allarticolo 2 ed una matita.
Su ciascuna scheda deve essere apposto un bollo, contenente la dicitura «Elezioni del
Csm», identico per tutti i seggi elettorali.
Articolo 5
I seggi elettorali, alla chiusura delle operazioni di voto,
trasmettono immediatamente, in plico sigillato, le schede, divise per ciascun collegio
unico nazionale, alla cancelleria della Corte di appello del distretto di appartenenza,
unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il numero delle schede
inviate per ciascun collegio elettorale; la cancelleria della Corte di appello, previa
verifica che tutti i seggi elettorali del distretto abbiano inviato i plichi, li raggruppa
senza aprirli e ne dispone la trasmissione alla Commissione centrale elettorale,
unitamente al verbale delle operazioni elettorali.
L'ufficio centrale elettorale, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmette
immediatamente alla Commissione centrale elettorale le schede, in plico sigillato, divise
per ciascun collegio nazionale, unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal
quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale.
Delle contestazioni delle operazioni di voto, risolte ai sensi dellarticolo 28,
comma 1, della legge 195/58, come sostituito dallarticolo 10 della legge 44/2002, è
dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.
La commissione centrale elettorale redige un apposito verbale delle operazioni di apertura
dei plichi, in cui specifica il numero dei plichi ricevuti nonché il numero delle schede
pervenute da ciascun seggio elettorale e dallufficio centrale elettorale per
ciascuno dei tre collegi; quindi, preso atto che siano pervenuti tutti i plichi trasmessi
dallufficio centrale elettorale e dai seggi elettorali e previa riunione di tutte le
schede relative a ciascun collegio unico nazionale, provvede allo scrutinio ed allassegnazione
dei seggi a norma dellarticolo 27, commi 1 e 2, della legge 195/58, come sostituito
dallarticolo 9 della legge 44/2002. Delle contestazioni sulla validità delle
schede, risolte ai sensi dellarticolo 28, comma 2, della legge 195/58, come
sostituito dallarticolo 10 della legge 44/2002, è dato atto nel verbale delle
operazioni elettorali.
Articolo 6
1. Salvo quanto previsto dallarticolo 1, comma 1, è abrogato il
dpr 132/90.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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