IL DLGS SULLA
RIFORMA SOCIETARIA
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per
l'emanazione
di uno o piu' decreti legislativi recanti la riforma organica
della
disciplina delle societa' di capitali e cooperative, la disciplina
degli
illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali,
nonche'
nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti
nelle
materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;
Visto,
in particolare, l'articolo 11 della citata legge 3 ottobre 2001, n.
366,
concernente la riforma della disciplina degli illeciti penali e
amministrativi
riguardanti le societa' commerciali;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella
riunione dell'11 gennaio 2002;
Acquisito
il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della
legge
3 ottobre 2001, n. 366;
Ritenuto
di accogliere la condizione posta dalla Camera dei deputati e le
osservazioni
fatte da entrambe le Camere, ad eccezione di quelle aventi ad
oggetto
questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi
dalla
legge di delega;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del
28 marzo 2002;
Sulla
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Nuove
disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi in materia di
societa'
e di consorzi
1.
Il Titolo XI del libro V del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Titolo
XI
DISPOSIZIONI
PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI
Capo
I
Delle
falsita'
Articolo
2621 (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto
dall'articolo
2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori,
i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e
al
fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,
nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge,
dirette
ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al
vero
ancorche' oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui
comunicazione
e' imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale,
o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa
appartiene,
in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta
situazione,
sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.
La
punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino
beni
posseduti od amministrati dalla societa' per conto di terzi.
La
punibilita' e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano in modo
sensibile
la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria
della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La
punibilita'
e' comunque esclusa se le falsita' o le omissioni determinano
una
variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte,
non
superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore
all'1
per cento.
In
ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni
estimative
che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore
al 10 per cento da quella corretta.
Articolo
2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori).
- Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori,
i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e
al
fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,
nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge,
dirette
ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al
vero
ancorche' oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui
comunicazione
e' imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale
o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa
appartiene,
in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta
situazione,
cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono
puniti,
a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Si
procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorche'
aggravato
a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai
creditori,
salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti
pubblici
o delle Comunita' europee.
Nel
caso di societa' soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III,
capo
II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i
fatti
previsti al primo comma e' da uno a quattro anni e il delitto e'
procedibile
d'ufficio.
La
punibilita' per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche
al
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla
societa' per conto di terzi.
La
punibilita' per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' esclusa se le
falsita'
o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione
della
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del
gruppo
al quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa se le
falsita'
o le omissioni determinano una variazione del risultato economico
di
esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una
variazione
del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In
ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni
estimative
che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore
al 10 per cento da quella corretta.
Articolo
2623 (Falso in prospetto). - Chiunque, allo scopo di conseguire per
se'
o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della
sollecitazione
all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei
mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle
offerte
pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della
falsita'
e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone
false
informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in
errore
i suddetti destinatari e' punito, se la condotta non ha loro
cagionato
un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
Se
la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari
del prospetto, la pena e' dalla reclusione da uno a tre anni.
Articolo
2624 (Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa'
di
revisione). - I responsabili della revisione i quali, al fine di
conseguire
per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in
altre
comunicazioni, con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione di
ingannare
i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano
informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della
societa', ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad
indurre
in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta
situazione,
sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno
patrimoniale,
con l'arresto fino a un anno.
Se
la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari
delle comunicazioni, la pena e' della reclusione da uno a
quattro
anni.
Articolo
2625 (Impedito controllo). - Gli amministratori che, occultando
documenti
o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo
svolgimento
delle attivita' di controllo o di revisione legalmente
attribuite
ai soci, ad altri organi sociali o alle societa' di revisione,
sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se
la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino
ad
un anno e si procede a querela della persona offesa.
Capo
II
Degli
illeciti commessi dagli amministratori
Articolo
2626 (Indebita restituzione dei conferimenti). - Gli amministratori
che,
fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
restituiscono,
anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano
dall'obbligo
di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo
2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve). - Salvo
che
il fatto non costituisca piu' grave reato, gli amministratori che
ripartiscono
utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o
destinati
per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non
costituite
con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono
puniti
con l'arresto fino ad un anno.
La
restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del
termine
previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Articolo
2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della
societa'
controllante). - Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti
dalla
legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando
una
lesione all'integrita' del capitale sociale o delle riserve non
distribuibili
per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La
stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti
dalla
legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla societa'
controllante,
cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve
non
distribuibili per legge.
Se
il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine
previsto
per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione
al
quale e' stata posta in essere la condotta, il reato e' estinto.
Articolo
2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori). - Gli
amministratori
che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori,
effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra
societa'
o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela
della
persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Capo
III
Degli
illeciti commessi mediante omissione
Articolo
2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi). -
Chiunque,
essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una
societa'
o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti,
denunce,
comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese e' punito
con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
Se
si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa
pecuniaria
e' aumentata di un terzo.
Articolo
2631 (Omessa convocazione dell'assemblea). - Gli amministratori e i
sindaci
che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti
dalla
legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la
sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo
statuto
non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la
convocazione,
questa si considera omessa allorche' siano trascorsi trenta
giorni
dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza
del
presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.
La
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo in caso di
convocazione
a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima
richiesta
da parte dei soci.
Capo
IV
Degli
altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di
sicurezza
patrimoniali
Articolo
2632 (Formazione fittizia del capitale). - Gli amministratori e i
soci
conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il
capitale
della societa' mediante attribuzione di azioni o quote sociali per
somma
inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni
o
quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di
crediti
ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione,
sono
puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo
2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori).
- I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci
prima
del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme
necessario
a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a
querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo
2634 (Infedelta' patrimoniale). - Gli amministratori, i direttori
generali
e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello
della
societa', al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o
altro
vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei
beni
sociali, cagionando intenzionalmente alla societa' un danno
patrimoniale,
sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La
stessa pena si applica se il fatto e' commesso in relazione a beni
posseduti
o amministrati dalla societa' per conto di terzi, cagionando a
questi
ultimi un danno patrimoniale.
In
ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa' collegata o del
gruppo,
se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili,
derivanti
dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
Per
i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della
persona
offesa.
Articolo
2635 (Infedelta' a seguito di dazione o promessa di utilita). - Gli
amministratori,
i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i
responsabili
della revisione, i quali, a seguito della dazione o della
promessa
di utilita', compiono od omettono atti, in violazione degli
obblighi
inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla societa', sono
puniti
con la reclusione sino a tre anni.
La
stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'.
Si
procede a querela della persona offesa.
Articolo
2636 (Illecita influenza sull'assemblea). - Chiunque, con atti
simulati
o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di
procurare
a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con la reclusione
da
sei mesi a tre anni.
Articolo
2637 (Aggiotaggio). - Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone
in
essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a
provocare
una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,
quotati
o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo
sull'affidamento
che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di
banche
o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a
cinque
anni.
Articolo
2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita'
pubbliche
di vigilanza). - Gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci
e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti
per
legge alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei
loro
confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorita' previste
in
base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di
vigilanza,
espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche'
oggetto
di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria
dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine,
occultano
con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che
avrebbero
dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti
con
la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al
caso
in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
societa'
per conto di terzi.
Sono
puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci
e i liquidatori di societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti
per
legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei
loro
confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le
comunicazioni
dovute alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano
le
funzioni.
Articolo
2639 (Estensione delle qualifiche soggettive). - Per i reati
previsti
dal presente titolo al soggetto formalmente investito della
qualifica
o titolare della funzione prevista dalla legge civile e'
equiparato
sia chi e' tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente
qualificata,
sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri
tipici
inerenti alla qualifica o alla funzione.
Fuori
dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei
pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni
sanzionatorie
relative agli amministratori si applicano anche a coloro che
sono
legalmente incaricati dall'autorita' giudiziaria o dall'autorita'
pubblica
di vigilanza di amministrare la societa' o i beni dalla stessa
posseduti
o gestiti per conto di terzi.
Articolo
2640 (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti come reato
agli
articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuita'
la
pena e' diminuita.
Articolo
2641 (Confisca). - In caso di condanna o di applicazione della pena
su
richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo e'
ordinata
la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni
utilizzati
per commetterlo.
Quando
non e' possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati
nel
comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di
valore
equivalente.
Per
quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni
dell'articolo
240 del codice penale.".
Art.
2.
Circostanza
aggravante del reato previsto dall'articolo 622 del codice
penale
1.
All'articolo 622 del codice penale, dopo il primo comma e' inserito il
seguente:
"La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori,
direttori
generali, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la
revisione
contabile della societa'.".
Art.
3.
Responsabilita'
amministrativa delle societa'
1.
La rubrica della sezione III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231,
e' sostituita dalla seguente: "Responsabilita' amministrativa da
reato".
2.
Dopo l'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e'
inserito
il seguente:
"Articolo
25-ter (Reati societari). - 1. In relazione ai reati in materia
societaria
previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della
societa',
da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone
sottoposte
alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se
essi
avessero vigilato in conformita' degli obblighi inerenti alla loro
carica,
si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a)
per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista
dall'articolo
2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centocinquanta
quote;
b)
per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori,
previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la
sanzione
pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
c)
per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori,
previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la
sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
d)
per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo
2623,
primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centotrenta
quote;
e)
per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623,
secondo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecentotrenta
quote;
f)
per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni
delle
societa' di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del
codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g)
per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
societa'
di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del
codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
h)
per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625,
secondo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centottanta
quote;
i)
per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto
dall'articolo
2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centottanta
quote;
l)
per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto
dall'articolo
2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centottanta
quote;
m)
per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle
riserve,
prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione
pecuniaria
da cento a centotrenta quote;
n)
per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o
della
societa' controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile,
la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o)
per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto
dall'articolo
2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta
a trecentotrenta quote;
p)
per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori,
previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione
pecuniaria
da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q)
per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto
dall'articolo
2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta
a trecentotrenta quote;
r)
per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice
civile,
la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s)
per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita'
pubbliche
di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma,
del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
3.
Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha
conseguito
un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e'
aumentata
di un terzo.".
Art.
4.
Riformulazione
delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati
societari
1.
All'articolo 223, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il
numero 1 e' sostituito dal seguente:
"1.
Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa',
commettendo
alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627,
2628,
2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.".
Art.
5.
Disposizioni
transitorie
1.
Per i reati perseguibili a querela ai sensi del presente decreto
legislativo,
commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il
termine
per la proposizione della querela decorre dalla data predetta.
Art.
6.
Competenza
1.
All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera
d)
e' sostituita dalla seguente:
"d)
reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile, nonche'
dalle
disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da
quelli
in essi indicati;".
Art.
7.
Norma
di coordinamento
1.
Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58,
e'
inserito il seguente:
"Art.
187-bis. - 1. Il riferimento contenuto negli articoli 182, 183, 184,
185
e 187 del presente decreto legislativo, al precedente articolo 181, e'
sostituito
dal riferimento all'articolo 2637 del codice civile, nella parte
in
cui richiama gli strumenti finanziari quotati.".
Art.
8.
Abrogazioni
1.
Sono abrogati gli articoli 134, 137, comma 1, e 138 del decreto
legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e gli articoli 171, 174, 175, 176 e
181
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art.
9.
Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto legislativo, entra in vigore il giorno successivo
alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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