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Camera dei Deputati
Commissione Giustizia
Modifiche al Codice di procedura penale e norme collegate, in attuazione del giusto processo
Testo proposto dal relatore Giancarlo Pittelli (Fi)
15 maggio 2002

Articolo 1

1. I commi 1, 2, 2bis, dell’articolo 4 del Cpp (Incompatibilità determinata da atti incompiuti nel procedimento) sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il giudice che abbia comunque assunto delle decisioni in una fase del procedimento non può esercitare funzioni di giudice o di Pubblico ministero in ogni stato e grado del procedimento medesimo o di un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 ovvero collegato a norma dell’articolo 371, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento od al giudizio di revisione»
2. Nel comma 2ter dell’articolo 24 del Cpp, che assume il numero 2, le parole «le disposizioni di cui al comma 2bis» sono sostituite dalle parole «le disposizioni del comma 1».
3. Il comma 2quater dell’articolo 34 del Cpp è abrogato.

Articolo 2

1. Nell’articolo 35 del Cpp, le parole «nel medesimo procedimento» sono sostituite dalle parole «nel procedimento o in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 ovvero collegato a norma dell’articolo 371».

Articolo 3

1. Il comma 2 dell’articolo 602 del Cpp (dibattimento in appello) è così sostituito: «2. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione penale della stessa corte o, in caso di unica sezione penale, ad altro collegio, per la prosecuzione del giudizio».

Articolo 4

1. Il comma 1 dell’articolo 36 del Cpp (astensione) è sostituito dal seguente: «Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
a) se ha un interesse, anche indiretto, nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge anche se divorziato, del convivente o dei figli;
b) se è tutore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore, consulente tecnico, perito o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui, del coniuge anche divorziato o del convivente;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento;
d) se vi è inimicizia tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti private o un prossimo congiunto ovvero il difensore di questi ultimi;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui, del coniuge anche se divorziato o del convivente è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui, del coniuge anche se divorziato o del convivente svolge o ha svolto funzioni di Pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi dell’ordinamento giudiziario;
h) se esistono gravi ragioni di convenienza;
i) se ha manifestato opinioni discriminanti in materia di sesso, di razza, di lingua, di religione, di orientamento politico,  di condizioni personali o sociali, che possano essere riferite ad una delle parti;
j) se esistono altre ragioni di convenienza».
2. Il comma 1 dell’articolo 37 del Cpp (ricusazione) è sostituito dal seguente: «Il giudice può essere ricusato dalla parti:
a) in tutti i casi previsti dall’articolo 36 comma 1.
b) se abbia manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento al di fuori dei casi previsti dalla legge».

Articolo 5

1. Il comma 2 dell’articolo 38 del Cpp (termini e forme per la ricusazione) è sostituito dal seguente: «Qualora la causa di ricusazione sia sorta o divenuta nota dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro quindici giorni».
2. È altresì aggiunto il seguente comma 5: «Il termine per proporre la dichiarazione di ricusazione decorre in ogni caso dalla piena conoscenza della causa di incompatibilità».

Articolo 6

1. Il comma 1 dell’articolo 40 del Cpp (competenza a decidere sulla ricusazione) è modificato dal seguente: «Sulla ricusazione di un giudice non appartenente alla Corte di cassazione decide la Corte d’appello individuata ai sensi dell’articolo 11».

Articolo 7

Il comma 1 dell’articolo 108 è sostituito dal seguente: «In ogni caso al nuovo difensore dell’imputato o a quello designato d’ufficio che ne fa richiesta deve essere riconosciuto un termine congruo non inferiore a sette giorni per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento».

Articolo 8

1. L’articolo 108bis del Cpp (termini a difesa) è così sostituito:
«1. Tutti i termini a difesa previsti nel codice, concernenti il diritto di intervento e di assistenza dell’imputato, delle altre parti private e dei difensori, sono prolungati con decreto del giudice per il tempo necessario a rendere effettiva la conoscenza degli atti del processo e lo svolgimento della conseguente attività difensiva.
2. Contro il decreto che bega i termini a difesa è ammesso ricorso per Cassazione.
3. Nei casi di particolare complessità, la proroga può essere rinnovata per un tempo non inferiore a trenta giorni».

Articolo 9

All’articolo 190 sopprimere le parole «e quelle che manifestatamente sono superflue o irrilevanti».

Articolo 10

1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 416 del Cpp (presentazione della richiesta del Pubblico ministero) è sostituito dal seguente: «Con la richiesta è trasmesso, a pena di nullità assoluta, il fascicolo contenente la notizia di reato, tutta la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari».

Articolo 11

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 421 del Cpp sono aggiunti i seguenti comma:
«3bis. Il giudice, su richiesta di parte, verifica che il fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 416, comma 2, contenga effettivamente tutti gli atti d’indagine compiuti»
«3ter. Se è accolta la richiesta presentata dalle parti a norma dell’articolo 393, le conclusioni previste dal precedente comma 3 non possono essere formulate prima che l’incidente probatorio sia terminato».

Articolo 12

1. L’articolo 130 delle disposizioni attuative del Cpp (contenuto del fascicolo del Pubblico ministero trasmesso con la richiesta di rinvio a giudizio) è abrogato

Articolo 13

1. All’articolo 190bis del Cpp è aggiunto il seguente comma:
«2. In ogni caso, le dichiarazioni da chiunque rese sono utilizzabili come prova soltanto nei confronti dell’imputato il cui difensore ha partecipato alla loro assunzione».

Articolo 14

1. All’articolo 238 del Cpp è aggiunto il seguente: «5bis. In ogni caso, è fatto salvo il disposto del comma 2 dell’articolo 190bis».

Articolo 15

1. L’articolo 238ibis del Cpp è abrogato.

Articolo 16

1. Al comma 2 dell’articolo 273 del Cpp (condizioni generali di applicazione delle misure) le parole «che si ritiene possa essere irrogata» sono sostituite dalle parole «che il giudice, con adeguata motivazione, ritiene possa essere irrogata».

Articolo 17

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 274 del Cpp (esigenze cautelari) è sostituita come segue:
«b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto ed attuale pericolo che egli si dia alla fuga, fondato su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile d’ufficio, sempre che il giudice ritenga, con motivazione adeguata, che possa essere irrogata una pena superiore a tre anni di reclusione».
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 274 del Cpp (esigenze cautelari) le parole «non inferiore nel massimo a quattro anni» sono sostituite dalle parole «non inferiore nel massimo a sei anni nel caso di custodia cautelare in carcere e superiore nel massimo a quattro anni, nel caso di arresti domiciliari».

Articolo 18

1. L’articolo 279 del Cpp (giudice competente) è così sostituito: «1. In ogni grado e fase del procedimento, sull’applicazione e sulla revoca delle misure cautelari personali, nonché sulla modifica delle loro modalità esecutive, provvede un collegio di tre magistrati costituito presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la Corte d’appello, ovvero una sezione di essa territorialmente competente
2. Sull’applicazione, revoca e modifica delle misure cautelari reali provvede il giudice che procede.
3. In entrambi i casi, la decisione assunta è impugnabile dinanzi ad un collegio di tre magistrati costituito presso la Corte d’appello territorialmente competente, la cui decisione è ricorribile per Cassazione».

Articolo 19

1. Il comma 7 dell’articolo 309 del Cpp (riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva) è abrogato.
2. Ogni riferimento al Tribunale all’interno degli articolo 309, 310, 324, va sostituito con el parole «Corte d’appello».

Articolo 20

1. All’articolo 91 delle disposizioni attuative del Cpp (giudice competente in ordine alle misure cautelari) dopo la dicitura «misure cautelari» e prima della dicitura «sono adottati», va aggiunta la parola «reali».

Articolo 21

1. Dopo l’articolo 349 del Cpp sono inseriti i seguenti articoli
- «349bis (individuazione di persone e di cose). – 1. Quando, per la immediata prosecuzione delle indagini, è necessario procedere alla individuazione di persone o di cose o di quant’altro può essere oggetto di percezione sensoriale, la polizia giudiziaria procede nel rispetto delle norme di cui agli articoli 213, 214, 215, 216, 217, e 361».
- «349ter. (Individuazione di persone per mezzo di fotografia). – 1. Quando, per la immediata prosecuzione delle indagini, è necessario procedere alla individuazione di una persona per mezzo di fotografia, questa viene mostrata unitamente ad altre fotografie di persone diverse, il più possibile rassomiglianti. Chi deve eseguire l’individuazione è invitato preventivamente a descrivere la persona da riconoscere indicando tutti i particolari che ricorda».

Articolo 22

1. All’articolo 361 del Cpp (individuazione di persone e di cose) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3bis. In ogni caso il Pm procede nel rispetto delle forme previste dagli articoli 213, 214, 215, 216, 217».

Articolo 23

1. L’articolo 423 del Cpp ( modifiche dell’imputazione) è sostituito dal seguente:
«423 ( Circostanza aggravante. Fatto diverso) – 1. Se nel corso dell’udienza emerge che il fatto risulta diverso da come è descritto nell’imputazione, ovvero emerge una circostanza aggravante, il Pm modifica l’imputazione e la contesta all’imputato presente. In tal caso, il giudice informa l’imputato che può chiedere un termine a difesa che, se richiesto, non può essere inferiore a quello stabilito dall’articolo 429.
2. Nel caso previsto dal comma 1, se l’imputato è contumace o assente, il Pm chiede al giudice che la contestazione sia inserita nel verbale dell’udienza e che esso sia notificato per estratto all’imputato. In tal caso il giudice rinvia ad una nuova udienza per la prosecuzione, osservando il termine previsto dall’articolo 419».

Articolo 24

1.Dopo l’articolo 423 del Cpp è aggiunto il seguente articolo:
«423bis. – “1. Se nel corso dell’udienza risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo anche se connesso per il quale si debba decidere d’ufficio, il giudice ne consente la contestazione se il Pm ne fa richiesta e vi è il consenso dell’imputato, altrimenti dispone la trasmissione degli atti al Pm.
2. Il Pm, ricevuti gli atti, procede ai sensi del comma 2bis dell’articolo 335.
3. nel caso si proceda alla contestazione, si procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 423.
4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’articolo 423 si osservano a pena di nullità assoluta.”».

Articolo 25

1.L’articolo 441bis del Cpp (provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni del giudizio abbreviato) è sostituito dal seguente:
«1. In caso di nuove contestazioni da parte del Pm nel corso del giudizio abbreviato si applicano le norme di cui agli articoli 423 e 423bis. In ogni caso è consentito all’imputato optare per la celebrazione del procedimento nelle forme ordinarie.».

Articolo 26

1. Il comma 1 dell’articolo 517 del Cpp (reato concorrente e circostanze aggravanti risultati dal dibattimento) è sostituito dal seguente: «1. Se nel corso dell’istruzione dibattimentale risulta che il reato è diverso da come descritto in imputazione ovvero emergono una circostanza aggravante, un fatto nuovo od un reato connesso, si applicano le norme di cui agli articoli 423 e 423bis».

Articolo 27

1. Al comma 1 dell’articolo 491 del Cpp (questioni preliminari), sono aggiunte le seguenti parole: «salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento».
2. Sono inoltre aggiunti i seguenti comma:
«6. Le ordinanze che decidono sulle questioni preliminari sull’utilizzabilità degli atti e sulle nullità concernenti il decreto di rinvio a giudizio, sono immediatamente impugnabili con il ricorso per Cassazione.
7. Il ricorso sospende il dibattimento per un tempo non superiore a sei mesi, scaduto il quale il giudice può disporre la prosecuzione del giudizio».

Articolo 28

All’articolo 493 è aggiunto :
«le ordinanze che decidono sulle richieste di prove sono immediatamente ricorribili per Cassazione che decide entro trenta giorni. Il ricorso deve essere presentato a pena di inammissibilità entro tre giorni dalla pronuncia e sospende il dibattimento.
La decisione della Cassazione preclude in via definitiva la riproposizione della questione. Dalla proposizione del ricorso fino alla decisione sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini di custodia cautelare».

Articolo 29

All’articolo 495 è aggiunto infine:
«Al termine dell’istruzione dibattimentale le parti possono formulare nuove richiesta di prova o riproporre quelle precedentemente escluse. Si applicano le norme di cui all’articolo 493».

Articolo 30

La lettera e) del comma 1 dell’articolo 606 del Cpp (Casi di ricorso) è così sostituita: «e) mancanza od illogicità della motivazione».

Articolo 31

Dopo l’articolo 187 del Cpp è inserito il seguente:
«187bis (onere della prova) - 1. AL Pm spetta l’onere di provare la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio».

Articolo 32

Il comma 1 dell’articolo 192 del Cpp è sostituito dal seguente: «1. Il giudice, nel valutare la prova, accerta se la responsabilità dell’imputato risulta provata al di là di ogni ragionevole dubbio, e ne dà conto nella motivazione».

Articolo 33

Il comma 1 dell’articolo 507 del Cpp è sostituito dal seguente: «1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre, a richiesta delle parti l’assunzione di nuovi mezzi di prova».

Articolo 34

I commi 1 e 2 dell’articolo 530 del Cpp sono sostituiti dai seguenti: «1. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando non è provato al di là di ogni ragionevole dubbio, che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia altresì sentenza di assoluzione quando il fatto non è previsto dalla legge come reato o è stato commesso da persona non imputabile».

Articolo 35

Il comma 1 dell’articolo 533 del Cpp è sostituito dal seguente: «1. Se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli, al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l’eventuale misura di sicurezza».

Articolo 36

La lettera e) del comma 1 dell’articolo 546 del Cpp è sostituita dalla seguente: «e) l’esposizione dei dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa. La sentenza di condanna contiene l’indicazione delle ragioni per le quali la colpevolezza dell’imputato va ritenuta provata al di là di ogni ragionevole dubbio. La sentenza di assoluzione contiene l’indicazione delle ragioni per cui il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero l’imputato non è imputabile o altrimenti non è punibile».

Articolo 37

Dopo 335 del Cpp è inserito il seguente: «355bis (informazione di garanzia) – 1. Nel momento in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito viene iscritto nel registro di cui all’articolo precedente, il Pm procede a comunicare immediatamente alla persona sottoposta alle indagini, per posta, in plico chiuso ed a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la notizia che si procede contro di lui. Qualora ne ravvisi la necessità, ovvero l’ufficio postale restituisca il plico per irreperibilità del destinatario, il Pm può disporre che l’informazione sia notificata a norma dell’articolo 151.
2. La comunicazione contiene la sommaria comunicazione del fatto per il quale si procede, l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate e della data di iscrizione nel registro delle notizie di reato, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, avvertendo che in mancanza sarà assistito da un difensore d’ufficio.
3. Analogo avviso viene comunicato alla persona offesa dal reato nel momento in cui viene annotato il nome nel registro di cui all’articolo precedente.
4. Qualora si proceda per taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7bis, o negli altri casi in cui ritenga che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze oggettivamente individuate riguardanti la necessità di segretezza delle indagini, il Pm può chiedere al giudice che la comunicazione degli avvisi di cui ai comma 1, 2, e 3 venga ritardata.
5. Il giudice provvede con decreto motivato, disponendo, se del caso, la sospensione della comunicazione degli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3 per un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine può essere prorogato per giusta causa soltanto per una volta per uguale periodo. Tuttavia il Pm, quando si deve compiere un atto al quale il difensore della persona sottoposta ad indagine ha diritto di assistere, deve priva provvedere alla comunicazione di cui ai commi 1 e 2».

Modifiche al Codice penale

Articolo 38

Dopo il terzo comma dell’articolo 2 del Cp, è inserito il seguente: «In caso di più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso si applica la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, del tempo in cui fu posta in essere una delle azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».

Articolo 39

All’articolo 132 del Cp (potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti) è aggiunto il seguente comma: «Se il reato non è punito con l’ergastolo, la pena è diminuita di un terzo se l’imputato è incensurato; è aumentata fino ad un terzo se l’imputato è delinquente abituale, professionale o per tendenza».