Camera
dei Deputati
Commissione Giustizia
Modifiche al Codice di procedura penale e norme collegate, in attuazione del giusto
processo
Testo proposto dal relatore Giancarlo Pittelli (Fi)
15 maggio 2002
Articolo 1
1. I commi 1, 2, 2bis, dellarticolo 4 del Cpp (Incompatibilità
determinata da atti incompiuti nel procedimento) sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il giudice che abbia comunque assunto delle decisioni in una fase del procedimento
non può esercitare funzioni di giudice o di Pubblico ministero in ogni stato e grado del
procedimento medesimo o di un procedimento connesso a norma dellarticolo 12 ovvero
collegato a norma dellarticolo 371, né partecipare al giudizio di rinvio dopo lannullamento
od al giudizio di revisione»
2. Nel comma 2ter dellarticolo 24 del Cpp, che assume il numero 2, le parole «le
disposizioni di cui al comma 2bis» sono sostituite dalle parole «le disposizioni del
comma 1».
3. Il comma 2quater dellarticolo 34 del Cpp è abrogato.
Articolo 2
1. Nellarticolo 35 del Cpp, le parole «nel medesimo
procedimento» sono sostituite dalle parole «nel procedimento o in un procedimento
connesso a norma dellarticolo 12 ovvero collegato a norma dellarticolo 371».
Articolo 3
1. Il comma 2 dellarticolo 602 del Cpp (dibattimento in
appello) è così sostituito: «2. Se le parti richiedono concordemente laccoglimento,
in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dellarticolo 599, comma 4, il
giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente;
altrimenti dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione penale della stessa corte
o, in caso di unica sezione penale, ad altro collegio, per la prosecuzione del giudizio».
Articolo 4
1. Il comma 1 dellarticolo 36 del Cpp (astensione) è
sostituito dal seguente: «Il giudice ha lobbligo di astenersi:
a) se ha un interesse, anche indiretto, nel procedimento o se alcuna delle parti private o
un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge anche se divorziato, del
convivente o dei figli;
b) se è tutore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il
difensore, procuratore, consulente tecnico, perito o curatore di una di dette parti è
prossimo congiunto di lui, del coniuge anche divorziato o del convivente;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sulloggetto del procedimento;
d) se vi è inimicizia tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti private o
un prossimo congiunto ovvero il difensore di questi ultimi;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui, del coniuge anche se divorziato o del
convivente è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui, del coniuge anche se divorziato o del convivente
svolge o ha svolto funzioni di Pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34
e 35 e dalle leggi dellordinamento giudiziario;
h) se esistono gravi ragioni di convenienza;
i) se ha manifestato opinioni discriminanti in materia di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di orientamento politico, di
condizioni personali o sociali, che possano essere riferite ad una delle parti;
j) se esistono altre ragioni di convenienza».
2. Il comma 1 dellarticolo 37 del Cpp (ricusazione) è sostituito dal seguente: «Il
giudice può essere ricusato dalla parti:
a) in tutti i casi previsti dallarticolo 36 comma 1.
b) se abbia manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento al di
fuori dei casi previsti dalla legge».
Articolo 5
1. Il comma 2 dellarticolo 38 del Cpp (termini e forme per la
ricusazione) è sostituito dal seguente: «Qualora la causa di ricusazione sia sorta o
divenuta nota dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1, la dichiarazione può essere
proposta entro quindici giorni».
2. È altresì aggiunto il seguente comma 5: «Il termine per proporre la dichiarazione di
ricusazione decorre in ogni caso dalla piena conoscenza della causa di incompatibilità».
Articolo 6
1. Il comma 1 dellarticolo 40 del Cpp (competenza a decidere
sulla ricusazione) è modificato dal seguente: «Sulla ricusazione di un giudice non
appartenente alla Corte di cassazione decide la Corte dappello individuata ai sensi
dellarticolo 11».
Articolo 7
Il comma 1 dellarticolo 108 è sostituito dal seguente: «In
ogni caso al nuovo difensore dellimputato o a quello designato dufficio che ne
fa richiesta deve essere riconosciuto un termine congruo non inferiore a sette giorni per
prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento».
Articolo 8
1. Larticolo 108bis del Cpp (termini a difesa) è così
sostituito:
«1. Tutti i termini a difesa previsti nel codice, concernenti il diritto di intervento e
di assistenza dellimputato, delle altre parti private e dei difensori, sono
prolungati con decreto del giudice per il tempo necessario a rendere effettiva la
conoscenza degli atti del processo e lo svolgimento della conseguente attività difensiva.
2. Contro il decreto che bega i termini a difesa è ammesso ricorso per Cassazione.
3. Nei casi di particolare complessità, la proroga può essere rinnovata per un tempo non
inferiore a trenta giorni».
Articolo 9
Allarticolo 190 sopprimere le parole «e quelle che
manifestatamente sono superflue o irrilevanti».
Articolo 10
1. Il primo periodo del comma 2 dellarticolo 416 del Cpp
(presentazione della richiesta del Pubblico ministero) è sostituito dal seguente: «Con
la richiesta è trasmesso, a pena di nullità assoluta, il fascicolo contenente la notizia
di reato, tutta la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti
compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari».
Articolo 11
1. Dopo il comma 3 dellarticolo 421 del Cpp sono aggiunti i
seguenti comma:
«3bis. Il giudice, su richiesta di parte, verifica che il fascicolo trasmesso a norma
dellarticolo 416, comma 2, contenga effettivamente tutti gli atti dindagine
compiuti»
«3ter. Se è accolta la richiesta presentata dalle parti a norma dellarticolo 393,
le conclusioni previste dal precedente comma 3 non possono essere formulate prima che lincidente
probatorio sia terminato».
Articolo 12
1. Larticolo 130 delle disposizioni attuative del Cpp
(contenuto del fascicolo del Pubblico ministero trasmesso con la richiesta di rinvio a
giudizio) è abrogato
Articolo 13
1. Allarticolo 190bis del Cpp è aggiunto il seguente comma:
«2. In ogni caso, le dichiarazioni da chiunque rese sono utilizzabili come prova soltanto
nei confronti dellimputato il cui difensore ha partecipato alla loro assunzione».
Articolo 14
1. Allarticolo 238 del Cpp è aggiunto il seguente: «5bis. In
ogni caso, è fatto salvo il disposto del comma 2 dellarticolo 190bis».
Articolo 15
1. Larticolo 238ibis del Cpp è abrogato.
Articolo 16
1. Al comma 2 dellarticolo 273 del Cpp (condizioni generali di
applicazione delle misure) le parole «che si ritiene possa essere irrogata» sono
sostituite dalle parole «che il giudice, con adeguata motivazione, ritiene possa essere
irrogata».
Articolo 17
1. La lettera b) del comma 1 dellarticolo 274 del Cpp (esigenze
cautelari) è sostituita come segue:
«b) quando limputato si è dato alla fuga o sussiste concreto ed attuale pericolo
che egli si dia alla fuga, fondato su circostanze di fatto espressamente indicate nel
provvedimento a pena di nullità rilevabile dufficio, sempre che il giudice ritenga,
con motivazione adeguata, che possa essere irrogata una pena superiore a tre anni di
reclusione».
2. Alla lettera c) del comma 1 dellarticolo 274 del Cpp (esigenze cautelari) le
parole «non inferiore nel massimo a quattro anni» sono sostituite dalle parole «non
inferiore nel massimo a sei anni nel caso di custodia cautelare in carcere e superiore nel
massimo a quattro anni, nel caso di arresti domiciliari».
Articolo 18
1. Larticolo 279 del Cpp (giudice competente) è così
sostituito: «1. In ogni grado e fase del procedimento, sullapplicazione e sulla
revoca delle misure cautelari personali, nonché sulla modifica delle loro modalità
esecutive, provvede un collegio di tre magistrati costituito presso il Tribunale del luogo
in cui ha sede la Corte dappello, ovvero una sezione di essa territorialmente
competente
2. Sullapplicazione, revoca e modifica delle misure cautelari reali provvede il
giudice che procede.
3. In entrambi i casi, la decisione assunta è impugnabile dinanzi ad un collegio di tre
magistrati costituito presso la Corte dappello territorialmente competente, la cui
decisione è ricorribile per Cassazione».
Articolo 19
1. Il comma 7 dellarticolo 309 del Cpp (riesame delle ordinanze
che dispongono una misura coercitiva) è abrogato.
2. Ogni riferimento al Tribunale allinterno degli articolo 309, 310, 324, va
sostituito con el parole «Corte dappello».
Articolo 20
1. Allarticolo 91 delle disposizioni attuative del Cpp (giudice
competente in ordine alle misure cautelari) dopo la dicitura «misure cautelari» e prima
della dicitura «sono adottati», va aggiunta la parola «reali».
Articolo 21
1. Dopo larticolo 349 del Cpp sono inseriti i seguenti articoli
- «349bis (individuazione di persone e di cose). 1. Quando, per la immediata
prosecuzione delle indagini, è necessario procedere alla individuazione di persone o di
cose o di quantaltro può essere oggetto di percezione sensoriale, la polizia
giudiziaria procede nel rispetto delle norme di cui agli articoli 213, 214, 215, 216, 217,
e 361».
- «349ter. (Individuazione di persone per mezzo di fotografia). 1. Quando, per la
immediata prosecuzione delle indagini, è necessario procedere alla individuazione di una
persona per mezzo di fotografia, questa viene mostrata unitamente ad altre fotografie di
persone diverse, il più possibile rassomiglianti. Chi deve eseguire lindividuazione
è invitato preventivamente a descrivere la persona da riconoscere indicando tutti i
particolari che ricorda».
Articolo 22
1. Allarticolo 361 del Cpp (individuazione di persone e di
cose) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3bis. In ogni caso il Pm procede
nel rispetto delle forme previste dagli articoli 213, 214, 215, 216, 217».
Articolo 23
1. Larticolo 423 del Cpp ( modifiche dellimputazione) è
sostituito dal seguente:
«423 ( Circostanza aggravante. Fatto diverso) 1. Se nel corso delludienza
emerge che il fatto risulta diverso da come è descritto nellimputazione, ovvero
emerge una circostanza aggravante, il Pm modifica limputazione e la contesta allimputato
presente. In tal caso, il giudice informa limputato che può chiedere un termine a
difesa che, se richiesto, non può essere inferiore a quello stabilito dallarticolo
429.
2. Nel caso previsto dal comma 1, se limputato è contumace o assente, il Pm chiede
al giudice che la contestazione sia inserita nel verbale delludienza e che esso sia
notificato per estratto allimputato. In tal caso il giudice rinvia ad una nuova
udienza per la prosecuzione, osservando il termine previsto dallarticolo 419».
Articolo 24
1.Dopo larticolo 423 del Cpp è aggiunto il seguente articolo:
«423bis. 1. Se nel corso delludienza risulta a carico dellimputato
un fatto nuovo anche se connesso per il quale si debba decidere dufficio, il giudice
ne consente la contestazione se il Pm ne fa richiesta e vi è il consenso dellimputato,
altrimenti dispone la trasmissione degli atti al Pm.
2. Il Pm, ricevuti gli atti, procede ai sensi del comma 2bis dellarticolo 335.
3. nel caso si proceda alla contestazione, si procede ai sensi dei commi 1 e 2 dellarticolo
423.
4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dellarticolo 423 si osservano a
pena di nullità assoluta.».
Articolo 25
1.Larticolo 441bis del Cpp (provvedimenti del giudice a seguito
di nuove contestazioni del giudizio abbreviato) è sostituito dal seguente:
«1. In caso di nuove contestazioni da parte del Pm nel corso del giudizio abbreviato si
applicano le norme di cui agli articoli 423 e 423bis. In ogni caso è consentito allimputato
optare per la celebrazione del procedimento nelle forme ordinarie.».
Articolo 26
1. Il comma 1 dellarticolo 517 del Cpp (reato concorrente e
circostanze aggravanti risultati dal dibattimento) è sostituito dal seguente: «1. Se nel
corso dellistruzione dibattimentale risulta che il reato è diverso da come
descritto in imputazione ovvero emergono una circostanza aggravante, un fatto nuovo od un
reato connesso, si applicano le norme di cui agli articoli 423 e 423bis».
Articolo 27
1. Al comma 1 dellarticolo 491 del Cpp (questioni preliminari),
sono aggiunte le seguenti parole: «salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto
nel corso del dibattimento».
2. Sono inoltre aggiunti i seguenti comma:
«6. Le ordinanze che decidono sulle questioni preliminari sullutilizzabilità degli
atti e sulle nullità concernenti il decreto di rinvio a giudizio, sono immediatamente
impugnabili con il ricorso per Cassazione.
7. Il ricorso sospende il dibattimento per un tempo non superiore a sei mesi, scaduto il
quale il giudice può disporre la prosecuzione del giudizio».
Articolo 28
Allarticolo 493 è aggiunto :
«le ordinanze che decidono sulle richieste di prove sono immediatamente ricorribili per
Cassazione che decide entro trenta giorni. Il ricorso deve essere presentato a pena di
inammissibilità entro tre giorni dalla pronuncia e sospende il dibattimento.
La decisione della Cassazione preclude in via definitiva la riproposizione della
questione. Dalla proposizione del ricorso fino alla decisione sono sospesi il corso della
prescrizione ed i termini di custodia cautelare».
Articolo 29
Allarticolo 495 è aggiunto infine:
«Al termine dellistruzione dibattimentale le parti possono formulare nuove
richiesta di prova o riproporre quelle precedentemente escluse. Si applicano le norme di
cui allarticolo 493».
Articolo 30
La lettera e) del comma 1 dellarticolo 606 del Cpp (Casi di
ricorso) è così sostituita: «e) mancanza od illogicità della motivazione».
Articolo 31
Dopo larticolo 187 del Cpp è inserito il seguente:
«187bis (onere della prova) - 1. AL Pm spetta lonere di provare la colpevolezza
dellimputato al di là di ogni ragionevole dubbio».
Articolo 32
Il comma 1 dellarticolo 192 del Cpp è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice, nel valutare la prova, accerta se la responsabilità dellimputato
risulta provata al di là di ogni ragionevole dubbio, e ne dà conto nella motivazione».
Articolo 33
Il comma 1 dellarticolo 507 del Cpp è sostituito dal seguente:
«1. Terminata lacquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente
necessario, può disporre, a richiesta delle parti lassunzione di nuovi mezzi di
prova».
Articolo 34
I commi 1 e 2 dellarticolo 530 del Cpp sono sostituiti dai
seguenti: «1. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando non è provato al di
là di ogni ragionevole dubbio, che il fatto sussiste, che limputato lo ha commesso,
che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile,
indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia altresì sentenza di assoluzione quando il fatto non è previsto
dalla legge come reato o è stato commesso da persona non imputabile».
Articolo 35
Il comma 1 dellarticolo 533 del Cpp è sostituito dal seguente:
«1. Se limputato risulta colpevole del reato contestatogli, al di là di ogni
ragionevole dubbio, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e leventuale
misura di sicurezza».
Articolo 36
La lettera e) del comma 1 dellarticolo 546 del Cpp è
sostituita dalla seguente: «e) lesposizione dei dei motivi di fatto e di diritto su
cui la decisione è fondata, con lindicazione delle prove poste a base della
decisione stessa. La sentenza di condanna contiene lindicazione delle ragioni per le
quali la colpevolezza dellimputato va ritenuta provata al di là di ogni ragionevole
dubbio. La sentenza di assoluzione contiene lindicazione delle ragioni per cui il
fatto non sussiste, limputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, il
fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero limputato non è imputabile o
altrimenti non è punibile».
Articolo 37
Dopo 335 del Cpp è inserito il seguente: «355bis (informazione di
garanzia) 1. Nel momento in cui il nome della persona alla quale il reato è
attribuito viene iscritto nel registro di cui allarticolo precedente, il Pm procede
a comunicare immediatamente alla persona sottoposta alle indagini, per posta, in plico
chiuso ed a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la notizia che si procede contro
di lui. Qualora ne ravvisi la necessità, ovvero lufficio postale restituisca il
plico per irreperibilità del destinatario, il Pm può disporre che linformazione
sia notificata a norma dellarticolo 151.
2. La comunicazione contiene la sommaria comunicazione del fatto per il quale si procede,
lindicazione delle norme di legge che si assumono violate e della data di iscrizione
nel registro delle notizie di reato, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un
proprio difensore di fiducia, avvertendo che in mancanza sarà assistito da un difensore dufficio.
3. Analogo avviso viene comunicato alla persona offesa dal reato nel momento in cui viene
annotato il nome nel registro di cui allarticolo precedente.
4. Qualora si proceda per taluno dei delitti di cui allarticolo 407, comma 2,
lettera a), numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7bis, o negli altri casi in cui ritenga che
sussistano specifiche ed inderogabili esigenze oggettivamente individuate riguardanti la
necessità di segretezza delle indagini, il Pm può chiedere al giudice che la
comunicazione degli avvisi di cui ai comma 1, 2, e 3 venga ritardata.
5. Il giudice provvede con decreto motivato, disponendo, se del caso, la sospensione della
comunicazione degli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3 per un periodo non superiore a sei
mesi. Tale termine può essere prorogato per giusta causa soltanto per una volta per
uguale periodo. Tuttavia il Pm, quando si deve compiere un atto al quale il difensore
della persona sottoposta ad indagine ha diritto di assistere, deve priva provvedere alla
comunicazione di cui ai commi 1 e 2».
Modifiche al Codice penale
Articolo 38
Dopo il terzo comma dellarticolo 2 del Cp, è inserito il
seguente: «In caso di più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso
si applica la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, del tempo in cui fu
posta in essere una delle azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».
Articolo 39
Allarticolo 132 del Cp (potere discrezionale del giudice nellapplicazione
della pena: limiti) è aggiunto il seguente comma: «Se il reato non è punito con lergastolo,
la pena è diminuita di un terzo se limputato è incensurato; è aumentata fino ad
un terzo se limputato è delinquente abituale, professionale o per tendenza».
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