LE PROPOSTE DEL MINISTRO IN TEMA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Oggetto: ipotesi di modifica della legge delega di riforma dell Ordinamento giudiziario, all esito delle consultazioni intercorse con i rappresentanti dell Associazione Nazionale Magistrati. A seguito degli incontri intercorsi con i rappresentanti dell
ANM, sono emerse alcune ipotesi di modifica del disegno di legge delega per la riforma
dell ordinamento giudiziario elaborato da questo Ministero. 1) (art. 2, comma 1, lett. a) Si
ritiene corretto aggiungere, tra i titoli abilitanti all accesso al concorso per
uditore giudiziario, il conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di
specializzazione per le professioni legali di cui all art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Deve infatti tenersi conto del rilievo
normativamente riconosciuto a tale titolo di studio. Appare inoltre opportuno specificare
che non possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito 1idoneità in
un concorso bandito dalla P.A. per il quale sia sufficiente il possesso della c.d. laurea
breve in giurisprudenza (corso di studi della durata di anni tre). 2) (art. 2, comma 1. lett. b) La
possibilità di accedere alle funzioni di legittimità attraverso il sistema del cd.
doppio binario, pertanto anche a mezzo concorso, resta confermata. Potrebbe
comunque tenersi conto delle osservazioni dei rappresentanti della ANM. In tal senso,
potrebbero abolirsi le c.d. qualifiche, anche nelle loro sottodistinzioni
(uditore giudiziario [magistrato senza funzioni], magistrato di tribunale, magistrato di
tribunale dopo tre anni, magistrato d appello, etc.), prevedendosi otto momenti di
verifica della professionalità, in grado di incidere anche sulla progressione economica
dei magistrati. Si ipotizza che la prima valutazione possa intervenire entro due anni dall
ingresso in carriera, la seconda dopo ulteriori tre anni, la terza dopo altri quattro
anni, la quarta dopo ulteriori quattro anni, la quinta dopo altri tre anni, la sesta dopo
ulteriori quattro anni, la settima dopo altri quattro anni e 1ottava dopo ulteriori
quattro anni. Rispetto al sistema attualmente in vigore, la prima valutazione rilevante ai
fini economici interverrebbe poco dopo il termine dell uditorato, quando si è ora
valutati per il conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale; la quarta
coincide con il periodo ora necessario per essere valutati ai fini dell attribuzione
della qualifica di magistrato d appello; la sesta coincide con il periodo
attualmente necessario perché si possa essere valutati ai fini dell idoneità alle
funzioni di legittimità od equiparate; la ottava coincide con il periodo attualmente
necessario ai fini dell idoneità alle funzioni direttive superiori. Inoltre,
si potrebbe prevedere che il giudizio espresso dal CSM in occasione dei momenti di
verifica, sia articolato in una valutazione: a) dei titoli vantati dal candidato (anche
scientifici o accademici); b) della sua produttività; c) della
professionalità dimostrata. In tale ultimo ambito, in particolare, deve attribuirsi
rilievo alla partecipazione del magistrato ai corsi organizzati dalla Scuola della
magistratura. Le
funzioni di legittimità potrebbero essere conferite, pertanto, in base alla progressione
ordinaria di carriera (valutazione comparativa di merito tra gli aspiranti che abbiano
maturato almeno venti anni di servizio, effettuata dal CSM), oppure a seguito del
superamento dell istituendo concorso per titoli ed esami (cui potranno partecipare i
magistrati che abbiano maturato almeno undici anni di esercizio delle funzioni). In quest
ultimo caso, il vincitore continuerà a percepire la retribuzione che gli compete in base
all anzianità maturata, e non quella che oggi corrisponde alla qualifica di
Magistrato di Cassazione, salva 1indennità di cui allart. 13 del disegno di
legge. 3)
(art.
3, lett. c) La composizione del Comitato direttivo della Scuola della Magistratura
potrebbe essere rivista, prevedendosi che due membri siano nominati dal CSM tra i
magistrati ordinari; un componente sia nominato dal CSM tra i Consiglieri di Cassazione,
previa proposta del Primo Presidente della Suprema Corte; un membro sia nominato dal CSM
tra i sostituti Procuratori generali, previa proposta del Procuratore Generale presso la
Suprema Corte; un componente sia un avvocato con non meno di quindici anni nell
esercizio della professione nominato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF); un membro sia
un professore ordinario di Università in materie giuridiche nominato dal Consiglio
Universitario Nazionale (CUN), ed un componente sia nominato dal Ministro della Giustizia. 4)
(art.
3, lett. g) Sembra opportuno specificare che i pareri da esprimersi dalla Scuola
della magistratura, contenenti elementi di verifica attitudinale dei partecipanti ai
corsi, siano modulati in considerazione della tipologia dei corsi medesimi. 5)
Si
introduce una lettera n) allart. 3, rispondendo all esigenza, condivisa
dall ANM, di una più frequente valutazione délla professionalità
(complessivamente intesa) del magistrato, con un giudizio rimesso al CSM, sulla base di
vari elementi, tra i quali i pareri espressi dalla Scuola rappresentano soltanto una
componente e non certo 1unica, ben potendosi, quindi, valorizzare non solo 1attività
scientifica o didattica del magistrato, ma anche, e soprattutto, la produttività e, più
in generale, 1attività complessivamente svolta. Può quindi prevedersi che il
Consiglio superiore operi le verifiche di professionalità dei magistrati all atto
del conferimento delle funzioni, dopo quattro anni da questo e, successivamente, al
settimo, al tredicesimo, al sedicesimo, al ventesimo, al ventiquattresimo ed al
ventottesimo anno di esercizio delle funzioni, tenendo conto della attività scientifica,
della produttività e dei pareri conseguiti nell ambito dei corsi organizzati dalla
Scuola per la magistratura. 6)
(art.
4, lett. f) Ha fondamento la proposta dell ANM secondo cui la composizione
dei Consigli giudiziari deve risultare aumentata, tenuto anche conto del previsto
ampliamento delle loro attribuzioni, nei distretti di Corte d Appello in cui presti
servizio un numero di magistrati che si ritiene equo indicare in non meno di 350. In
base allattuale pianta organica della magistratura, si tratta di otto distretti. In
questi ultimi, la composizione dei Consigli potrebbe essere elevata da nove (i due membri
di diritto - Presidente della Corte d Appello e Procuratore Generale - tre
magistrati, un avvocato, un professore universitario, due componenti nominati dai Consigli
regionali) ad undici componenti (elevandosi a cinque il numero dei magistrati),
ampliandosi in questi ultimi distretti di Corte d Appello pure il numero dei
componenti supplenti del Consiglio Giudiziario. Sembra anche opportuno prevedere che gli
avvocati ed i professori universitari, nominati dai rispettivi organi rappresentativi,
possano partecipare alle deliberazioni di cui alla lettera r), un. 1, 4 e 5, relative
all organizzazione del funzionamento del servizio giustizia (inclusa 1approvazione
delle tabelle degli Uffici giudiziari), ma non alle deliberazioni attinenti allo status
dei magistrati. Appare ancora opportuno prevedere la presenza nei Consigli giudiziari
di un rappresentante dei giudici di pace (sempre con competenza a partecipare alle
deliberazioni di cui alla lettera r), nn. 1, 4 e 5), in forma stabile, anziché
relativamente alla sola conferma in servizio dei giudici di pace per il secondo
quadriennio, ed alle questioni attinenti alla decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari
relative a giudici di pace, come è ora previsto dagli artt. 7, comma 2bis, e 9, comma 4,
legge n. 374 del 21 novembre 1991 (1elezione del rappresentante è disciplinata all
art. 16, Dpr n. 198 del 10 giugno 2000). Restano fermi tutti i limiti derivanti dalla
natura onoraria del giudice di pace. 7)
(art.
5, lett. d) Il limite assoluto all esercizio di funzioni requirenti e
giudicanti nell ambito del medesimo distretto, potrebbe essere mitigato prevedendosi
che il magistrato possa esercitare le funzioni diverse nel medesimo distretto ed anche nel
medesimo ufficio, ma sol quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla cessazione dell
esercizio in quel luogo delle diverse funzioni. 8)
(art.
7) La formula utilizzata nella delega relativa alla tipizzazione degli illeciti
disciplinari ha suscitato perplessità nell ANM perché sembra troppo generica.
Sarebbe, comunque, possibile meglio specificarla, tenendosi conto di alcune indicazioni
ricavabili dal progetto elaborato dall allora Ministro Flick (Disegno di legge n.
1247-bis/S, XLII legislatura), integrate con gli elementi desumibili dalla giurisprudenza
delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione in tema di illecito disciplinare. Considerato che sono soggette a
valutazione sotto il profilo disciplinare le condotte tenute dal magistrato sia nell
esercizio delle funzioni che al di fuori di esse, potrebbero rientrare nella prima
categoria, ad esempio, quelle che violano i doveri di imparzialità, correttezza,
diligenza, laboriosità (con particolare riferimento alla loro finalizzazione a procurare
danno o vantaggio alle parti ed a terzi). Nella seconda categoria potrebbero essere
inclusi comportamenti quali 1 uso della qualità di magistrato per conseguire
ingiusti vantaggi, 1 integrazione in associazioni che per i vincoli imposti risulti
incompatibile con 1esercizio di funzioni giudiziarie in condizioni di indipendenza,
autonomia ed imparzialità; nonché ogni altro comportamento tenuto in pubblico che
risulti idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria. 9)
(art.
10, comma 2 e s.) Si ipotizza di prevedere che la Commissione speciale per le
funzioni di legittimità, che rimarrebbe un organo distinto dal Consiglio superiore anche
se allocato presso di esso, sia composta da un Presidente di sezione della Suprema Corte e
dal Direttore dell Ufficio del Ruolo e del Massimario (e non da due magistrati che
semplicemente esercitano le funzioni di legittimità, come è previsto nell attuale
disegno di legge), da un Avvocato generale presso la Corte di Cassazione e da due
professori ordinari di università in materie giuridiche. I componenti sarebbero nominati
dal CSM (nel progetto, invece, si prevede che il Consiglio superiore li scelga in una
lista predisposta dal Ministro della Giustizia, art. 10, comma 3). 10)
(art.
13) La norma, di per sé, contiene una antinomia. Si prevede, infatti, in rubrica la
corresponsione di una indennità di trasferta (anche) ai magistrati ordinari che
esercitano le funzioni di legittimità, ma si dispone poi che 1 indennità sia
corrisposta per il sol fatto che il magistrato sia investito dell esercizio di dette
funzioni, anche se non deve affrontare alcuna trasferta perché risiede a Roma. La norma
interessa, però, non solo i magistrati ordinari che esercitano funzioni di legittimità,
ma anche i magistrati del Consiglio di Stato e delle sezioni centrali della Corte dei
Conti, e dovrebbe essere estesa pure all Avvocatura generale dello Stato. Potrebbe
essere, pertanto, inopportuno provvedere a modifiche unilaterali (o chiarendo che si
intende prevedere una indennità di funzione, oppure disponendone la corresponsione
soltanto a coloro che abitano ad una certa distanza da Roma) che coinvolgerebbero pure
magistrati non ordinari, e sembra preferibile che la questione sia prima portata all
esame del Comitato Intermagistrature. |