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Camera dei Deputat

Dl 2937/C «Conversione in legge del decreto-legge 1o luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni»

Così come modificato dall’aula nella seduta dell’1/07/2002

Articolo 1

  1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

2.  In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Ordine del giorno accettato dal governo

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2937 di conversione del decreto-legge 1o luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti per i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni;

premesso che:

il provvedimento in esame è diretto a prorogare, in via transitoria, fino all'entrata in vigore della disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché delle norme relative al procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, il termine già fissato al 30 giugno 2002 dal decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, per consentire l'ultrattività delle disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge;

considerato che il differimento previsto dal provvedimento in esame appare assolutamente necessario in quanto la legge n. 149 del 2001, nel modificare, tra l'altro, le disposizioni relative alla dichiarazione di adottabilità di cui al titolo II, capo II, della legge n. 184 del 1983, nonché l'articolo 336 del codice civile, prevede l'obbligo dell'assistenza legale del minore e dei genitori per una serie di procedure e provvedimenti per i quali in precedenza non era necessaria la presenza del difensore. Tuttavia, poiché la legge n. 60 del 2001 ha disciplinato la difesa di ufficio nei soli procedimenti penali, e poiché la legge n. 149 del 2001 non contiene disposizioni ad hoc in ordine alla nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore e neanche prevede una specifica norma transitoria di coordinamento con la citata legge n. 60 del 2001, con la conseguenza che le nuove disposizioni della legge n. 149 del 2001 verrebbero a compromettere il principio di effettività della difesa;

osservato, inoltre, che nei giudizi civili ed amministrativi le nuove disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, dettate dalla recente legge n. 134 del 29 marzo 2001, hanno elevato, a decorrere dal 1o giugno 2002, ad euro 9.296, 22 il livello massimo del reddito ai fini dell'ammissione al beneficio, con la conseguenza che famiglie indigenti difficilmente potrebbero permettersi di pagare le spese legali;

considerato, inoltre, che, per quanto riguarda il procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, la previsione della difesa tecnica, oltre a suscitare i dubbi appena richiamati relativamente alle questioni attinenti alla difesa d'ufficio ed al gratuito patrocinio, rende opportuna l'attuazione dei principi del giusto processo anche in relazione al procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile;

osservato, altresì, che appare indispensabile, anche al fine di evitare l'adozione di ulteriori provvedimenti d'urgenza, l'adozione della disciplina della difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili;

impegna il Governo

ad avviare ogni iniziativa di propria competenza affinché, quanto prima, venga attuata la disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili e siano attuati i princìpi del giusto processo anche in relazione al procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile.