Camera dei Deputat Dl 2937/C «Conversione in legge del
decreto-legge 1o luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia
di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni» Così come modificato dallaula nella
seduta dell1/07/2002 Articolo 1
2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove
disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, e
comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le
disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2001, n. 240. Articolo 2 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Ordine del giorno accettato dal governo La Camera, esaminato il disegno di legge n. 2937 di
conversione del decreto-legge 1o luglio 2002, n. 126, recante disposizioni
urgenti per i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni; premesso che: il provvedimento in esame è diretto a
prorogare, in via transitoria, fino all'entrata in vigore della disciplina sulla difesa
d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché delle
norme relative al procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non
oltre il 30 giugno 2003, il termine già fissato al 30 giugno 2002 dal decreto-legge 24
aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240,
per consentire l'ultrattività delle disposizioni processuali vigenti anteriormente alla
data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge; considerato che il differimento previsto
dal provvedimento in esame appare assolutamente necessario in quanto la legge n. 149 del
2001, nel modificare, tra l'altro, le disposizioni relative alla dichiarazione di
adottabilità di cui al titolo II, capo II, della legge n. 184 del 1983, nonché
l'articolo 336 del codice civile, prevede l'obbligo dell'assistenza legale del minore e
dei genitori per una serie di procedure e provvedimenti per i quali in precedenza non era
necessaria la presenza del difensore. Tuttavia, poiché la legge n. 60 del 2001 ha
disciplinato la difesa di ufficio nei soli procedimenti penali, e poiché la legge n. 149
del 2001 non contiene disposizioni ad hoc in ordine alla nomina del difensore di ufficio
in favore dei genitori e del minore e neanche prevede una specifica norma transitoria di
coordinamento con la citata legge n. 60 del 2001, con la conseguenza che le nuove
disposizioni della legge n. 149 del 2001 verrebbero a compromettere il principio di
effettività della difesa; osservato, inoltre, che nei giudizi civili
ed amministrativi le nuove disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato per i
non abbienti, dettate dalla recente legge n. 134 del 29 marzo 2001, hanno elevato, a
decorrere dal 1o giugno 2002, ad euro 9.296, 22 il livello massimo del reddito
ai fini dell'ammissione al beneficio, con la conseguenza che famiglie indigenti
difficilmente potrebbero permettersi di pagare le spese legali; considerato, inoltre, che, per quanto
riguarda il procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del
codice civile, la previsione della difesa tecnica, oltre a suscitare i dubbi appena
richiamati relativamente alle questioni attinenti alla difesa d'ufficio ed al gratuito
patrocinio, rende opportuna l'attuazione dei principi del giusto processo anche in
relazione al procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile; osservato, altresì, che appare
indispensabile, anche al fine di evitare l'adozione di ulteriori provvedimenti d'urgenza,
l'adozione della disciplina della difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato
nei giudizi civili minorili; impegna il Governo ad avviare ogni iniziativa di propria
competenza affinché, quanto prima, venga attuata la disciplina sulla difesa d'ufficio e
sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili e siano attuati i princìpi
del giusto processo anche in relazione al procedimento di cui all'articolo 336 del codice
civile. |