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Pubblico la relazione dell’on. Bertoletti (F.I.) sul disegno di legge ormai noto come legge Cirami.

Il pessimismo è di rigore dopo aver letto tale relazione pur non mancando spunti dopo l’intervento del Capo dello Stato per la mitigazione di tale sentimento.

Se son rose…….

Non pubblico il testo del disegno di legge sia perchè noto da tempo sia perchè aperto (almeno a parole) a modifiche.

o.d.g.

 

 

Camera dei deputati
Commissioni congiunte Affari costituzionali e Giustizia
«Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del Codice di procedura penale»
(Ddl 3102 e proposte abbinate, Relazione di Isabella Bertolini – 6 settembre 2002)

I provvedimenti in esame – 17 proposte di legge che mi accingo ad illustrare – sono diretti a modificare la disciplina della rimessione del processo penale.
Mentre la proposta C3102, approvata dal Senato (cosiddetta legge Cirami), andando a modificare le norme sui presupposti della richiesta di rimessione (articolo 45 Cpp) e quelle sulle relative modalità e vicende procedurali (articoli 46, 47, 48 e 49 Cpp) interviene su tutte le disposizioni del codice di rito che disciplinano l’istituto, cioè dall’articolo 45 fino all’articolo 49 Cpp, le altre proposte abbinate hanno per oggetto solamente alcuni degli aspetti di tale disciplina.
Come è a tutti noto, l’istituto della rimessione rappresenta uno strumento diretto a garantire l’imparzialità e l’indipendenza del giudice e l’inviolabilità dei diritti della difesa.
La rimessione, infatti, tramite una deroga ai normali criteri di determinazione della competenza territoriale, consente di evitare che situazioni locali esterne al processo possano ripercuotersi negativamente sulla serenità ed imparzialità del suo svolgimento, alterandone l’esito.
Assicurare una adeguata disciplina giuridica all’istituto –che significa assicurare alle parti processuali tutti gli strumenti necessari per evitare qualsiasi rischio di inquinamento del processo – rappresenta una insopprimibile esigenza di civiltà giuridica che nessuno (quale che sia la parte politica di appartenenza) può disconoscere. È infatti evidente che tali rischi aumentano quanto più sono rigidi i presupposti che la legge prevede per l’operatività dell’istituto. Naturalmente ciò non significa che i presupposti devono essere indeterminati, quanto piuttosto che probabilmente una elencazione rigida dei casi di rimessione potrebbe essere riduttiva, in quanto rischia di escludere una serie di casi che invece nel concreto potrebbero verificarsi.
Per quanto riguarda il fondamento costituzionale dell’istituto della rimessione, questo è individuato nel principio di imparzialità ed indipendenza del giudice. In dottrina e giurisprudenza si è affermato che la rimessione del processo comporti una deroga al principio costituzionale, in quanto il processo verrebbe trasferito ad un giudice diverso da quello territorialmente competente.
È da rilevare che tale tesi non trova un accoglimento unanime né in dottrina, né in giurisprudenza, in quanto si afferma che «il passaggio del procedimento dal giudice naturale precostituito per legge ad altro giudice è determinato dall’esigenza di assicurare l’imparzialità del giudice ovvero lo svolgimento del processo in un clima di normalità e di distensione, al fine di garantire il diritto delle parti di essere giudicate da un giudice imparziale d indipendente da condizionamenti di natura ambientale o processuale».
Le ragioni della sottrazione del processo al suo giudice – o meglio al suo ambiente, trattandosi di questioni che coinvolgono il «giudice organo» e non il «giudice – persona fisica» sono state ritenute conformi alla nostra Costituzione (sentenza 50/1963).
Considerato che al nostro esame si trovano 17 proposte di legge abbinate e che una di queste è stata già approvata dal Senato, ritengo opportuno illustrare prima questa proposta per poi passare all’esame delle altre.

Legge Cirami
Come si è detto, la proposta C3102, composta da un solo articolo, modifica gli articoli da 45 a 49 del Cpp, senza tuttavia alterarne l’assetto.
La prima modifica riguarda l’articolo 45 Cpp, che ha per oggetto i casi di rimessione. La normativa vigente stabilisce che in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11 del Cpp (si tratta del giudice individuato in base ad una specifica tabella relativa ai procedimenti che riguardano i magistrati).
La proposta approvata dal Senato introduce – o meglio, reintroduce – il legittimo sospetto tra le cause di rimessione del processo, mentre esclude da queste la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo. È invece rimasta la causa relativa alla sicurezza o l’incolumità pubblica. Inoltre, dalla nuova versione dell’articolo 45, è stato espunto il riferimento alla «gravità» delle situazioni locali alla base della richiesta (articolo 1, comma 1).
Pertanto, presupposti della richiesta di rimessione sarebbero, secondo il testo trasmesso dal Senato, il pregiudizio per la sicurezza o l’incolumità pubblica derivante dalle situazioni locali di turbativa del processo e il legittimo sospetto.
Si è detto che la previsione del legittimo sospetto tra i casi di rimessione rappresenta una reintroduzione di un presupposto di tale istituto. Il codice previdente (il codice Rocco), all’articolo 55, prevedeva come casi di rimessione i gravi motivi di ordine pubblico ed il legittimo sospetto.
La direttiva 15 (articolo 2, comma 1) della legge 108/74 (3 aprile) di delega per l’emanazione del nuovo Cpp – delega peraltro non esercitata -, confermava quasi integralmente la formulazione dell’articolo 55, disponendo che il Governo ammettesse la rimessione anche su richiesta dell’imputato «per gravi ed oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto».
Nel relativo progetto preliminare del 1978 all’articolo 52, la commissione redigente ministeriale (commissione Conso-Pisapia) collegava però la remissione non al legittimo sospetto, ma a «gravi situazioni locali idonee a turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, quando fossero pregiudicate la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo».
Sul testo di tale articolo 52, la commissione consultiva parlamentare manifestava, però, la propria contrarietà ad una interpretazione della direttiva 15 che escludesse ogni riferimento al legittimo sospetto, ritenendo più opportuno utilizzare gli stessi termini della legge di delega, ritenuti sufficientemente chiari. Concludeva la commissione, infatti, affermando l’indispensabilità «in una materia di così vasto rilievo costituzionale e politico» di «evitare ogni possibile dubbio sull’esatta corrispondenza tra il testo del codice e le direttive della delega».
Successivamente, la legge 81/1987 (16 febbraio) di delega al Governo per l’emanazione del nuovo Cpp – delega in questo caso esercitata -, ripetendo quasi integralmente il testo dell’indicato articolo 55 del codice Rocco aveva espressamente previsto, tra i principi alla base della delega, la rimessione del processo «per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto» (articolo 2, comma 1, numero 17). Vorrei ricordare che tale proposta di legge, che diventò la delega al Governo fu condivisa da autorevoli esponenti di questo Parlamento, che oggi siedono sui banchi dell’opposizione.
Nella relazione al progetto preliminare del nuovo Cpp, la commissione ministeriale incaricata della redazione del testo (commissione Pisapia) riferiva di avere «ampiamente dibattuto sulla disposizione in esame», in particolare valutando «l’opportunità di adottare la formulazione della diretta 17 della legge delega già suggerita dalla commissione consultiva (con riferimento all’articolo 52 del progetto del 1978 ed alla direttiva 15 della legge delega del 1974) «per evitare il pericolo di possibili contrasti o dubbi interpretativi nei rapporti tra legge delega e normativa delegata» in una materia di alto rilievo politico e costituzionale». Tuttavia la commissione aveva ritenuto di confermare il testo del progetto del 1978 per ovviare agli inconvenienti, segnalati anche durante i lavori parlamentari della delega del 1974 «e discendenti dall’adozione di formule generiche come quella dell’articolo 55 Cpp».
Mentre la commissione consultiva parlamentare (commissione Gallo) nel proprio parere sul progetto preliminare del nuovo Cpp nulla obiettava quanto alla norma delegata sui casi di rimessione, la Corte di cassazione, nell’analogo parere trasmesso al Ministro di grazia e giustizia l’8 aprile 1988, affermava, quanto alle ipotesi di rimessione indicate nell’articolo 46 (diventato articolo 45 nel progetto definitivo), che la formulazione della norma, eliminando qualsiasi riferimento al legittimo sospetto, sembrasse porsi in contrasto con la direttiva 17 della legge delega che, invece, espressamente la prevedeva. La Suprema Corte, in conclusione, riteneva che «all’adozione di una formula con specifiche indicazioni, che in definitiva può risultar anche riduttiva con esclusione di casi che invece vanno contemplati, sembra preferibile l’adozione delle espressioni tradizionali, ormai ampiamente elaborate dalla giurisprudenza, semmai rendendo esplicito qualche concetto, come quello di ordine processuale ed in tal modo verrebbe rispettata la direttiva 17 della legge delega».
Anche il Csm in sede di parere sullo stesso progetto preliminare del nuovo Cpp (seduta del 19 luglio 1988) valutava come «del tutto esatti» i rilievi formulati sul punto dalla Cassazione.
Tali rilievi, affermava il Csm, «si incentravano sulla assai discutibile interpretazione riduttiva che il legislatore delegato ha fatto del disposto della direttiva 17 della legge delega che fa riferimento a gravi ed oggettivi motivi di ordine pubblico e a motivi di legittimo sospetto: formule la cui ampiezza invero mal si concilia con la tipizzazione operata dal legislatore delegato».
Nella relazione al testo definitivo del nuovo Cpp, la commissione Pisapia concludeva sulla questione in oggetto affermando che «è rimasta immutata la previsione dei casi di rimessione, disattendendosi i rilievi formulati dalla Corte di cassazione che aveva ravvisato una violazione della delega nella eliminazione di qualsiasi riferimento al legittimo sospetto. Si è ritenuto, infatti, che la formulazione adottata recuperasse integralmente ed espressamente tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza nell’interpretazione dell’articolo 55 del codice vigente e segnalati dalla Cassazione nel suo parere».
A distanza di circa 14 anni, il problema della mancata previsione nel codice di rito della ipotesi del legittimo sospetto come presupposto per la rimessione del processo penale è stata rimessa alla Corte costituzionale dalla Corte di cassazione (ordinanza 25693/02). Sebbene sulle questioni di costituzionalità della normativa vigente intendo rinviare alla relazione dell’onorevole Anedda, relatore per la prima commissione, ritengo comunque opportuno fare riferimento a tale ordinanza nella parte in cui offre un quadro dell’evoluzione della interpretazione dottrinale e giurisprudenziale relativa alla nozione di legittimo sospetto.
Da tale quadro emerge chiaramente che l’introduzione del legittimo sospetto tra i casi di rimessione serve a colmare una lacuna i cui effetti negativi si ripercuotono sulla serenità dei processi.
Il legittimo sospetto, secondo l’interpretazione prevalente, consiste nel ragionevole dubbio che la gravità della situazione locale possa portare il giudice a non essere, comunque, imparziale o sereno e le parti a non essere, comunque, serene.
Cosa diversa e di portata più ristretta è stato considerato dalla giurisprudenza il pregiudizio della «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo». Questo rappresenta il condizionamento che queste persone subiscono in quanto soggetti passivi di una vera e propria coartazione fisica o psichica che, incidendo sulla loro libertà morale, impone una determinata scelta, quella della parzialità o della non serenità, precludendone altre di segno contrario.
Il legittimo sospetto è, invece, il ragionevole dubbio che assume rilievo anche nel caso in cui le persone che partecipano al processo siano nelle condizioni di poter scegliere liberamente. E ciò per la decisiva ragione che il processo deve svolgersi in un contesto che non faccia mai dubitare che le persone che vi partecipano possano non essere imparziali o serene, anche se il grado di condizionamento della loro libertà non è tale da precludere ogni alternativa alla parzialità e alla   non serenità.
Come ha affermato la Cassazione nella citata ordinanza, «la formula legittimo sospetto è, secondo l’interpretazione datane dalla dottrina e, soprattutto, dalla giurisprudenza, innegabilmente più ampia della formula «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo», ponendo l’accento sull’effetto che può scaturire dalla gravità della situazione locale, sul pericolo, cioè, che possano essere pregiudicate l’imparzialità o la serenità, senza esigere che quell’effetto sia congruente, per le persone che partecipano al processo, della impossibilità di scegliere diversamente».
Alla scelta, effettuata dal Senato, di introdurre una nozione ampia, come è quella del legittimo sospetto, tra i casi di rimessione, si collega anche quella di quel ramo del Parlamento di eliminare la nozione meno ampia relativa alla libertà di determinazione, che nella prima comunque rientra.
È opportuno segnalare che, almeno per quanto riguarda i casi di rimessione, nella stessa direzione della proposta Cirami (trasmessa dal Senato) si pone la proposta Fanfani 3110 che, sempre in relazione ai presupposti della richiesta di rimessione del processo, specifica che le situazioni ambientali devono avere la caratteristica di essere attuali, gravi e concrete capaci di menomare l’imparzialità e la serenità funzionale del giudice compromettendo in tal modo la corretta amministrazione della giustizia. A ben vedere si tratta della esplicitazione della nozione di legittimo sospetto che in giurisprudenza si è andata a consolidare in vigenza del codice di rito del 1930. pertanto, per quanto la formulazione utilizzata dall’onorevole Fanfani ha l’innegabile pregio di specificare quali caratteristiche le situazioni ambientali devono avere per giustificare il trasferimento del processo, è opportuno sottolineare che la nozione di legittimo sospetto, proprio alla luce del consolidarsi della interpretazione giurisprudenziale sul punto, non presenta elementi di incertezza circa il suo significato. Tuttavia una definizione come quella contenuta nella proposta Fanfani potrebbe essere utilizzata per superare qualsiasi dubbio sulla indeterminatezza della nozione di legittimo sospetto.
Per quanto riguarda, poi il comma 2 dell’articolo 1 della proposta di legge in esame (Cirami), tale comma incide sull’articolo 46 del Cpp, concernente la richiesta di rimessione del processo.
In particolare, la disposizione in questione è volta a prevedere la possibilità di partecipazione delle altre parti del processo alle vicende riguardanti il giudizio di rimessione, partecipazione preclusa sulla base della vigente normativa. La norma in esame, infatti, prevede che dalla modifica della richiesta alle altre parti (il termine è ora fissato in 10 giorni a fronte dei precedenti 7), queste ultime possano aderire oppure opporsi entro 15 giorni dalla ricevuta notifica della richiesta di riemssione, deducendo motivi, presentando documenti, formulando osservazioni ed indicando ulteriori elementi a sostengo o a sfavore dell’istanza. Il giudice di merito dovrà poi trasmettere immediatamente alla Cassazione il fascicolo con la richiesta di rimessione, la documentazione allegata e presentata, i citati elementi addotti dalle parti, nonché le proprie eventuali osservazioni.
Per quanto riguarda, poi, gli effetti dell’istituto della rimessione, il comma 3 dell’articolo 1 della proposta di legge in esame apporta importanti modifiche all’attuale disciplina contemplata dall’articolo 47 del Cpp.
In particolare, la modifica proposta prevede tre distinte situazioni in presenza delle quali alla presentazione della richiesta di rimessione può dipendere, ovvero deve conseguire, la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta.
La norma, infatti, fermo restando l’autonomo potere della Cassazione di congelare l’attività processuale, prevede due tipi di sospensione del processo:
1. una prima sospensione, facoltativa, ordinata direttamente dal giudice del merito ad istanza di rimessione presentata, il cui limite temporale è naturalmente costituito dalla pronuncia della Suprema Corte che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta;
2. una seconda sospensione, obbligatoria, ordinata in ogni caso dal giudice prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione finale.
La questione della sospensione automatica del processo rappresenta uno dei punti più delicati della nuova disciplina della rimessione. Vi sono, infatti, esigenze diverse da contemperare, come la Corte costituzionale ha evidenziato in una pronuncia del 1996.
Da un lato deve essere assicurata l’economia procedurale del processo penale, dall’altro deve essere garantita la terzietà del giudice. È infatti quanto meno singolare, se non irrazionale, consentire che un processo davanti al iudex suspectus non solo prosegua, ma addirittura possa concludersi nonostante sia pendente il giudizio di rimessione. Occorre naturalmente evitare la riproposizione strumentale delle richieste di rimessione, in quanto altrimenti si potrebbe verificare una vera e propria paralisi del processo.
Ulteriori profili innovativi sono poi costituiti dal richiamo effettuato dall’articolo 47, secondo comma, all’applicabilità al processo principale della disciplina relativa alla sospensione del corso della prescrizione e la disposizione secondo la quale, in presenza di richiesta di rimessione avanzata dall’imputato, dispone la sospensione dei termini (indicati dall’articolo 303 del Cpp) dalla data della richiesta fino alla relativa decisione della Cassazione.
Per quanto riguarda, poi, l’attuale formulazione dell’articolo 48 concernente la decisione della Corte di cassazione, l’articolo 1 comma 4 della proposta di legge in esame, diversamente dalla norma vigente che prevede il rito camerale, stabilisce anzitutto che la decisione della Cassazione sulla richiesta di rimessione è assunta in pubblica udienza in contraddittorio tra le parti.
Si prevede, inoltre, che l’ordinanza della Suprema Corte favorevole alla rimessione va comunicata immediatamente (la formula attuale recita «senza ritardo») sia al giudice procedente che a quello designato sui il primo deve trasmettere immediatamente gli atti.
In base alla nuova formulazione dell’articolo 48, il giudice originariamente investito del processo viene esonerato dall’obbligo di comunicazione al Pm e di notifica alle parti private dell’estratto della citata ordinanza.
Si segnala, inoltre, che la proposta in esame non prevede, in caso di rimessione, il riferimento al potere del giudice designato di dichiarare se e in quale parte gli atti del primo processo conservino efficacia anche nel nuovo (terzo comma).
L’ultima norma novellata dal provvedimento in esame è l’articolo 49 Cpp (articolo 1, comma 5 della Cirami) relativo alla nuova richiesta di rimessione.
La disposizione, in presenza di decisione della Cassazione favorevole alla rimessione, conferma anzitutto la titolarità dell’imputato e del Pm alla riproposizione di una eventuale nuova istanza volta alla revoca del primo provvedimento o alla designazione di un nuovo giudice (articolo 49, primo comma). Dalla norma è però eliminato il rinvio all’osservanza delle disposizioni dell’articolo 47 Cpp, relative alla sospensione del processo principale, peraltro novellate dal provvedimento in esame.
Identica, rispetto a quella vigente, è la formulazione dell’articolo 49, secondo comma, che stabilisce la possibilità di proporre nuovamente la rimessione, purché fondata su elementi nuovi, quando la richiesta è stata rigettata o dichiarata inammissibile dalla Cassazione per manifesta infondatezza e la possibilità di proporre la richiesta è stata rigettata o dichiarata inammissibile dalla Cassazione per  manifesta infondatezza e la possibilità di riproporre sempre la rimessione quando la prima richiesta è dichiarata inammissibile per altri motivi.
Il terzo comma del nuovo articolo 49 stabilisce, infine, che nei casi indicati dai primi due commi, il processo principale non si sospende quando l’istanza costituisce riproposzione di una già respinta, ovvero quando la stessa risulti fondata sugli stessi motivi.
Si precisa, infine, che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle legge, prevista dall’articolo 1 comma 7 per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda il contenuto delle ulteriori proposte di legge oggetto di esame da parte delle commissioni riunite va rilevato che tali proposte affrontano singoli profili sostanziali o procedurali dell’istituto della rimessione del processo.
In particolare, le proposte di legge Boato 3108, Pecoraro Scanio 3109, Fanfani 3110 (precedentemente richiamata), Cento 3111, Finocchiaro 3112, incidono tutte sull’articolo 45 del Cpp concernente i presupposti dell’applicazione dell’istituto della rimessione.
A queste si aggiunge la proposta Sgobio 3107 volta a modificare sia l’articolo in questione, sia l’articolo 46 del Cpp riguardante la richiesta di rimessione.
La proposta Boato 3108 prevede la possibilità di formulare la richiesta di rimessione del processo sino a quando non sia iniziata la discussione finale, introducendo, quindi, un limite temporale alla richiesta di rimessione, non prevista dall’attuale normativa che, viceversa, fa riferimento ad ogni stato e grado del processo di merito.
La proposta di legge Pecoraro Scanio 3109 è volta a specificare, in relazione all’attuale ipotesi di rimessione dovuta alla sussistenza di gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo, che le situazioni in questione devono essere oggettivamente in grado di arrecare tale turbamento e ciò al fine, come si legge nella relazione illustrativa, di rendere meno generica la previsione e più precisi i limiti dell’istituto.
Per quanto riguarda, poi, la proposta Cento 3111, questa è volta a modificare l’attuale articolo 45 del Cpp nella parte in cui fa riferimento alla circostanza che la sicurezza o l’incolumità pubblica, ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili. In particolare, il provvedimento in esame è volto a sostituire il riferimento alle «persone che partecipano al processo» con l’indicazione «organo giudicante» e ciò in quanto si ritiene che tale espressione sia più pertinente.
La proposta Finocchiaro 3112 è volta ad aggiungere, dopo il comma 1 dell’articolo 45, un nuovo comma nel quale si prevede che non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti ovvero che risultino promosse, sostenute o favorite, direttamente o indirettamente, dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione.
Tale puntualizzazione è stata ritenuta opportuna dai firmatari della proposta di legge in esame in quanto l’attuale formulazione dell’articolo 45 appare eccessivamente ampia con il rischio che possano essere provocate artificiosamente le condizioni previste dalla norma per sottrarsi al giudice naturale precostituito per legge.
Per quanto riguarda, poi, la proposta Sgobio 3107, come rilevato in precedenza, essa incide su due principi dell’istituto in questione ed in particolare sui soggetti legittimati alla presentazione della proposta di rimessione e, conseguentemente, sulle modalità di presentazione di tale richiesta.
In relazione al primo profilo il provvedimento è volto ad aggiungere agli attuali soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di rimessione la persona offesa dal reato, dal momento che tale esclusione, ad avviso dei firmatari della proposta di legge, non appare giustificata.
Conseguentemente, al secondo comma dell’articolo 46, che disciplina le modalità della richiesta di rimessione da parte degli aventi diritto, è stato previsto che la richiesta dell’imputato o della persona offesa è sottoscritta personalmente dall’interessato o da un suo procuratore speciale.
Il secondo gruppo di proposte di legge all’esame delle commissioni, e più specificamente la proposta Fanfani 3113 e Carboni 3114, sono volte a modificare l’articolo 46 del Cpp riguardante la richiesta di rimessione.
La proposta Fanfani 3113, in particolare, stabilisce, a pena di inammissibilità, l’obbligo di indicare analiticamente tutti gli elementi di fatto, con le relative fonti di prova, che rendano attuale il pericolo di celebrazione del processo da parte del giudice originariamente competente.
La proposta Carboni 3114, riguarda, poi , il terzo comma dell’attuale articolo 46 il quale nel prevedere che la richiesta di rimessione del processo sia trasmessa immediatamente dal giudice nel cui ambito viene eccepita l’ipotesi di rimessione alla Corte di cassazione con i documenti allegati e con eventuali osservazioni, sembra escludere analoga facoltà di presentare osservazioni in favore delle parti.
A tal fine questa proposta è volta a specificare che altre osservazioni e memorie possono essere trasmesse direttamente alla Corte di cassazione dalle parti entro dieci giorni dalla notifica della richiesta di rimessione.
Al terzo gruppo di proposte di legge devono essere ricondotte le proposte Mantini 3024, Fanfani 3115, Leoni 3116 e Bonito 3117 riguardanti l’articolo 47 del Cpp sugli effetti della richiesta di rimessione.
In particolare, la proposta di legge Mantini 3024, mira ad introdurre una diversa disciplina degli effetti della richiesta di rimessione sul processo principale nell’ottica del principio della ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 della Costituzione.
A tal fine si prevede che, oltre alla Cassazione, anche il giudice del processo principale, - «sentite le parti» - può ordinare la sospensione del processo. Si precisa, inoltre, che il giudice, a dibattimento chiuso, deve procedere ad una preventiva delibazione di ammissibilità e della fondatezza della richiesta di rimessione per decidere se pronunciare o meno sentenza. Alla fondatezza consegue la sospensione, mentre in caso contrario (infondatezza, ma anche inammissibilità) il giudice pronuncia la sentenza (articolo 47, comma 2). Si stabilisce, infine, che i termini di impugnazione della sentenza di merito, previsti dall’articolo 585 del Cpp sono sospesi fino alla decisione della Cassazione sulla richiesta di rimessione (articolo 47, comma 3) e che in caso di sospensione del processo e dei termini per l’impugnazione si applicano le regole di cui all’articolo 159 del Cp sulla sospensione del corso della prescrizione del reato (articolo 47, comma 4), analogamente a quanto previsto dalla proposta di legge Cirami.
La proposta di legge Fanfani 3115 presenta profili di affinità alla proposta di legge Mantini, in quanto, anche il provvedimento in esame, pur ribadendo che la richiesta di rimessione non sospende il processo, attribuisce al giudice di merito e non più soltanto alla Cassazione la facoltà di disporre con ordinanza la sospensione del processo (articolo 47, comma 1).
Inoltre, analogamente alle proposte C3024 e 3102, viene stabilita l’applicabilità delle regole sulla sospensione del corso della prescrizione (ex articolo 159 Cp) a decorrere dall’ordinanza di sospensione del processo.
Il corso ha nuovamente inizio a decorrere dalla data indicata dai commi 5 e 6 dell’articolo 48 Cpp come riformulato dall’articolo 2 della proposta in oggetto, ovvero dalla data della prima udienza del processo dinanzi al giudice designato o dalla data in cui sono stati compiuti gli atti di cui è stata richiesta la rinnovazione (articolo 47, comma 3).
Si prevede, poi, che in presenza di richiesta di rimessione avanzata dall’imputato, sono sospesi i termini di durata massima della custodia cautelare personale a norma degli articoli 303 e 304 Cpp e la relativa decorrenza ha nuovamente inizio dalle date indicate dai commi 5 e 6 dell’articolo 48 del Cpp.
Come precisato nella relazione illustrativa, tali disposizioni mirano ad evitare abusi finalizzati o a far scadere i termini di custodia cautelare ovvero a far maturare i termini di prescrizione.
Infine, viene disposto che l’accoglimento della richiesta di rimessione da parte della Cassazione ha quale immediato effetto la perdita di efficacia di tutti i provvedimenti emessi in pendenza della decisione sia dal giudice dell’udienza preliminare sia dal giudice del dibattimento (articolo 47, comma 2).
La proposta Leoni 3116 prevede, attraverso l’inserimento di un comma aggiuntivo nell’articolo 47 Cpp, che quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono sospesi fino a quando non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o respinge la richiesta.
L’accoglimento della richiesta comporta l’annullamento della sentenza, come previsto anche dalle proposte C3024 e C3115.
In relazione alla proposta Bonito 3117, si osserva che nel proporre una nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 47 Cpp, essa prevede quale condizione per la pronuncia dell’ordinanza di sospensione del processo da parte della Corte di cassazione, la preventiva individuazione di motivi di grave pregiudizio che alla parte istante possano derivare dalla prosecuzione del processo. La relazione illustrativa chiarisce al riguardo che finalità dei proponenti è quella di ancorare a precisi criteri il potere di sospensione attualmente rimesso alla totale discrezionalità della Corte di cassazione. Quanto agli effetti della sospensione viene precisato che essa non impedisce soltanto il compimento degli atti assolutamente non rinviabili e non già il compimento degli atti urgenti, come attualmente previsto dal testo vigente.
Sull’articolo 48 del codice di rito intervengono le proposte di legge Mantini C3024, Fanfani C3115 in precedenza richiamata, Buemi C3118 e Bonito C3119.
In particolare, la proposta di legge Mantini 3024, interviene sul comma 2 dell’articolo 48, per precisare le conseguenze dell’accoglimento della richiesta di rimessione da parte della Cassazione sulla sentenza eventualmente emessa in pendenza della decisione, mentre la proposta di legge Fanfani 3115 interviene sull’articolo 48 Cpp riformulandolo integralmente.
Rispetto al testo vigente si segnala, in particolare, la novità riguardante la decisione della Corte di cassazione sulla richiesta di rimessione che è assunta in udienza pubblica ed in contraddittorio, anziché in Camera di consiglio. Si prevede, inoltre, che l’ordinanza della corte favorevole alla rimessione venga comunicata immediatamente – invece che senza ritardo – sia al giudice procedente che a quello designato, cui il primo deve trasmettere gli atti processuali. Si precisa, poi, che sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti e le prove raccolte fino al momento della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti fino al momento della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti nella fase di sospensione del processo a norma dell’articolo 47, comma 3, qualora non più rinnovabili (articolo 48, comma 5). In questo caso è tuttavia nella facoltà delle parti chiedere la rinnovazione degli atti e delle prove già acquisiti nel primo processo ed il giudice designato vi provvede, come primo atto, in quanto possibile (articolo 48, comma 6).
La proposta di legge Buemi 3118 modifica il comma 1 dell’articolo 48 prevedendo che ai fini della decisione della Corte di cassazione sulla richiesta di rimessione, sia sentito, se compare, anche il Pm presso il giudice che procede, al quale dovrà essere comunicato l’avviso recante la fissazione della data dell’udienza a norma dell’articolo 127 Cpp. Vengono, inoltre, limitati i casi in cui la Corte di cassazione decide a sezioni unite, solo ai procedimenti per i delitti indicati dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di rito, in relazione ai quali la durata massima delle indagini preliminari è di due anni.
La proposta di legge Bonito 3119 interviene sul comma 3 dell’articolo 48. Le modifiche proposte attengono, in particolare, alla sostituzione della presunzione di inefficacia degli atti precedentemente assunti nel processo, di cui al vigente comma 3, con la presunzione di efficacia. Viene, infatti, stabilito che il giudice designato dalla corte dichiari se e in quale parte gli atti già compiuti perdano efficacia.
Si prevede, inoltre, l’applicabilità dell’articolo 190bis Cpp concernente i requisiti della prova nel caso dei procedimenti per delitti di criminalità organizzata di cui all’articolo 51, comma 3bis, Cpp e per i reati di cui agli articoli 600bis, primo comma, 600ter, 600quater, 600quinquies, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies del Cp.
Sull’articolo 49 intervengono, infine, le proposte di legge Fanfani C3120 e Pistone C3121.
Per quanto riguarda la prima di queste due proposte di legge le modifiche che si intendono apportare sono volte, in particolare, a specificare che anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, la richiesta del Pm o dell’imputato di un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice può essere avanzata in qualsiasi tempo.
Si richiama, poi, l’osservanza delle disposizioni degli articoli precedenti (invece che del solo articolo 47), allo scopo, come evidenziato nella relazione illustrativa, di estendere alla nuova richiesta di rimessione le cause di inammissibilità di cui all’articolo 46, onde evitare abusi reiterati.
La proposta Pistone 3121 è, infine, volta ad integrare il comma 2 dell’articolo 49 del Cpp, introducendo accanto agli «elementi nuovi» che devono giustificare una nuova richiesta di rimessione del processo, anche ulteriori elementi che, pur non possedendo i caratteri della novità, sono venuti a conoscenza della parte interessata soltanto successivamente e comunque dopo la precedente richiesta.



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