Pubblico la relazione dellon.
Bertoletti (F.I.) sul disegno di legge ormai noto come legge Cirami.
Il pessimismo è di rigore dopo aver
letto tale relazione pur non mancando spunti dopo lintervento del Capo dello Stato
per la mitigazione di tale sentimento.
Se son
rose
.
Non pubblico il testo del disegno di
legge sia perchè noto da tempo sia perchè aperto (almeno a parole) a modifiche.
o.d.g.
Camera dei deputati
Commissioni congiunte Affari costituzionali e Giustizia
«Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del Codice di procedura penale»
(Ddl 3102 e proposte abbinate, Relazione di Isabella Bertolini 6 settembre
2002)
I provvedimenti in esame 17 proposte
di legge che mi accingo ad illustrare sono diretti a modificare la disciplina della
rimessione del processo penale.
Mentre la proposta C3102, approvata dal Senato (cosiddetta legge Cirami), andando a
modificare le norme sui presupposti della richiesta di rimessione (articolo 45 Cpp) e
quelle sulle relative modalità e vicende procedurali (articoli 46, 47, 48 e 49 Cpp)
interviene su tutte le disposizioni del codice di rito che disciplinano listituto,
cioè dallarticolo 45 fino allarticolo 49 Cpp, le altre proposte abbinate
hanno per oggetto solamente alcuni degli aspetti di tale disciplina.
Come è a tutti noto, listituto della rimessione rappresenta uno strumento diretto a
garantire limparzialità e lindipendenza del giudice e linviolabilità
dei diritti della difesa.
La rimessione, infatti, tramite una deroga ai normali criteri di determinazione della
competenza territoriale, consente di evitare che situazioni locali esterne al processo
possano ripercuotersi negativamente sulla serenità ed imparzialità del suo svolgimento,
alterandone lesito.
Assicurare una adeguata disciplina giuridica allistituto che significa
assicurare alle parti processuali tutti gli strumenti necessari per evitare qualsiasi
rischio di inquinamento del processo rappresenta una insopprimibile esigenza di
civiltà giuridica che nessuno (quale che sia la parte politica di appartenenza) può
disconoscere. È infatti evidente che tali rischi aumentano quanto più sono rigidi i
presupposti che la legge prevede per loperatività dellistituto. Naturalmente
ciò non significa che i presupposti devono essere indeterminati, quanto piuttosto che
probabilmente una elencazione rigida dei casi di rimessione potrebbe essere riduttiva, in
quanto rischia di escludere una serie di casi che invece nel concreto potrebbero
verificarsi.
Per quanto riguarda il fondamento costituzionale dellistituto della rimessione,
questo è individuato nel principio di imparzialità ed indipendenza del giudice. In
dottrina e giurisprudenza si è affermato che la rimessione del processo comporti una
deroga al principio costituzionale, in quanto il processo verrebbe trasferito ad un
giudice diverso da quello territorialmente competente.
È da rilevare che tale tesi non trova un accoglimento unanime né in dottrina, né in
giurisprudenza, in quanto si afferma che «il passaggio del procedimento dal giudice
naturale precostituito per legge ad altro giudice è determinato dallesigenza di
assicurare limparzialità del giudice ovvero lo svolgimento del processo in un clima
di normalità e di distensione, al fine di garantire il diritto delle parti di essere
giudicate da un giudice imparziale d indipendente da condizionamenti di natura ambientale
o processuale».
Le ragioni della sottrazione del processo al suo giudice o meglio al suo ambiente,
trattandosi di questioni che coinvolgono il «giudice organo» e non il «giudice
persona fisica» sono state ritenute conformi alla nostra Costituzione (sentenza 50/1963).
Considerato che al nostro esame si trovano 17 proposte di legge abbinate e che una di
queste è stata già approvata dal Senato, ritengo opportuno illustrare prima questa
proposta per poi passare allesame delle altre.
Legge Cirami
Come si è detto, la proposta C3102, composta da un solo articolo, modifica gli
articoli da 45 a 49 del Cpp, senza tuttavia alterarne lassetto.
La prima modifica riguarda larticolo 45 Cpp, che ha per oggetto i casi di
rimessione. La normativa vigente stabilisce che in ogni stato e grado del processo di
merito, quando la sicurezza o lincolumità pubblica ovvero la libertà di
determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi
situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti
eliminabili, la Corte di cassazione rimette il processo ad altro giudice, designato a
norma dellarticolo 11 del Cpp (si tratta del giudice individuato in base ad una
specifica tabella relativa ai procedimenti che riguardano i magistrati).
La proposta approvata dal Senato introduce o meglio, reintroduce il
legittimo sospetto tra le cause di rimessione del processo, mentre esclude da queste la
libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo. È invece rimasta la
causa relativa alla sicurezza o lincolumità pubblica. Inoltre, dalla nuova versione
dellarticolo 45, è stato espunto il riferimento alla «gravità» delle situazioni
locali alla base della richiesta (articolo 1, comma 1).
Pertanto, presupposti della richiesta di rimessione sarebbero, secondo il testo trasmesso
dal Senato, il pregiudizio per la sicurezza o lincolumità pubblica derivante dalle
situazioni locali di turbativa del processo e il legittimo sospetto.
Si è detto che la previsione del legittimo sospetto tra i casi di rimessione rappresenta
una reintroduzione di un presupposto di tale istituto. Il codice previdente (il codice
Rocco), allarticolo 55, prevedeva come casi di rimessione i gravi motivi di ordine
pubblico ed il legittimo sospetto.
La direttiva 15 (articolo 2, comma 1) della legge 108/74 (3 aprile) di delega per lemanazione
del nuovo Cpp delega peraltro non esercitata -, confermava quasi integralmente la
formulazione dellarticolo 55, disponendo che il Governo ammettesse la rimessione
anche su richiesta dellimputato «per gravi ed oggettivi motivi di ordine pubblico o
per legittimo sospetto».
Nel relativo progetto preliminare del 1978 allarticolo 52, la commissione redigente
ministeriale (commissione Conso-Pisapia) collegava però la remissione non al legittimo
sospetto, ma a «gravi situazioni locali idonee a turbare lo svolgimento del processo e
non altrimenti eliminabili, quando fossero pregiudicate la sicurezza o lincolumità
pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo».
Sul testo di tale articolo 52, la commissione consultiva parlamentare manifestava, però,
la propria contrarietà ad una interpretazione della direttiva 15 che escludesse ogni
riferimento al legittimo sospetto, ritenendo più opportuno utilizzare gli stessi termini
della legge di delega, ritenuti sufficientemente chiari. Concludeva la commissione,
infatti, affermando lindispensabilità «in una materia di così vasto rilievo
costituzionale e politico» di «evitare ogni possibile dubbio sullesatta
corrispondenza tra il testo del codice e le direttive della delega».
Successivamente, la legge 81/1987 (16 febbraio) di delega al Governo per lemanazione
del nuovo Cpp delega in questo caso esercitata -, ripetendo quasi integralmente il
testo dellindicato articolo 55 del codice Rocco aveva espressamente previsto, tra i
principi alla base della delega, la rimessione del processo «per gravi e oggettivi motivi
di ordine pubblico o per legittimo sospetto» (articolo 2, comma 1, numero 17). Vorrei
ricordare che tale proposta di legge, che diventò la delega al Governo fu condivisa da
autorevoli esponenti di questo Parlamento, che oggi siedono sui banchi dellopposizione.
Nella relazione al progetto preliminare del nuovo Cpp, la commissione ministeriale
incaricata della redazione del testo (commissione Pisapia) riferiva di avere «ampiamente
dibattuto sulla disposizione in esame», in particolare valutando «lopportunità di
adottare la formulazione della diretta 17 della legge delega già suggerita dalla
commissione consultiva (con riferimento allarticolo 52 del progetto del 1978 ed alla
direttiva 15 della legge delega del 1974) «per evitare il pericolo di possibili contrasti
o dubbi interpretativi nei rapporti tra legge delega e normativa delegata» in una materia
di alto rilievo politico e costituzionale». Tuttavia la commissione aveva ritenuto di
confermare il testo del progetto del 1978 per ovviare agli inconvenienti, segnalati anche
durante i lavori parlamentari della delega del 1974 «e discendenti dalladozione di
formule generiche come quella dellarticolo 55 Cpp».
Mentre la commissione consultiva parlamentare (commissione Gallo) nel proprio parere sul
progetto preliminare del nuovo Cpp nulla obiettava quanto alla norma delegata sui casi di
rimessione, la Corte di cassazione, nellanalogo parere trasmesso al Ministro di
grazia e giustizia l8 aprile 1988, affermava, quanto alle ipotesi di rimessione
indicate nellarticolo 46 (diventato articolo 45 nel progetto definitivo), che la
formulazione della norma, eliminando qualsiasi riferimento al legittimo sospetto,
sembrasse porsi in contrasto con la direttiva 17 della legge delega che, invece,
espressamente la prevedeva. La Suprema Corte, in conclusione, riteneva che «alladozione
di una formula con specifiche indicazioni, che in definitiva può risultar anche riduttiva
con esclusione di casi che invece vanno contemplati, sembra preferibile ladozione
delle espressioni tradizionali, ormai ampiamente elaborate dalla giurisprudenza, semmai
rendendo esplicito qualche concetto, come quello di ordine processuale ed in tal modo
verrebbe rispettata la direttiva 17 della legge delega».
Anche il Csm in sede di parere sullo stesso progetto preliminare del nuovo Cpp (seduta del
19 luglio 1988) valutava come «del tutto esatti» i rilievi formulati sul punto dalla
Cassazione.
Tali rilievi, affermava il Csm, «si incentravano sulla assai discutibile interpretazione
riduttiva che il legislatore delegato ha fatto del disposto della direttiva 17 della legge
delega che fa riferimento a gravi ed oggettivi motivi di ordine pubblico e a motivi di
legittimo sospetto: formule la cui ampiezza invero mal si concilia con la tipizzazione
operata dal legislatore delegato».
Nella relazione al testo definitivo del nuovo Cpp, la commissione Pisapia concludeva sulla
questione in oggetto affermando che «è rimasta immutata la previsione dei casi di
rimessione, disattendendosi i rilievi formulati dalla Corte di cassazione che aveva
ravvisato una violazione della delega nella eliminazione di qualsiasi riferimento al
legittimo sospetto. Si è ritenuto, infatti, che la formulazione adottata recuperasse
integralmente ed espressamente tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza nellinterpretazione
dellarticolo 55 del codice vigente e segnalati dalla Cassazione nel suo parere».
A distanza di circa 14 anni, il problema della mancata previsione nel codice di rito della
ipotesi del legittimo sospetto come presupposto per la rimessione del processo penale è
stata rimessa alla Corte costituzionale dalla Corte di cassazione (ordinanza 25693/02).
Sebbene sulle questioni di costituzionalità della normativa vigente intendo rinviare alla
relazione dellonorevole Anedda, relatore per la prima commissione, ritengo comunque
opportuno fare riferimento a tale ordinanza nella parte in cui offre un quadro dellevoluzione
della interpretazione dottrinale e giurisprudenziale relativa alla nozione di legittimo
sospetto.
Da tale quadro emerge chiaramente che lintroduzione del legittimo sospetto tra i
casi di rimessione serve a colmare una lacuna i cui effetti negativi si ripercuotono sulla
serenità dei processi.
Il legittimo sospetto, secondo linterpretazione prevalente, consiste nel ragionevole
dubbio che la gravità della situazione locale possa portare il giudice a non essere,
comunque, imparziale o sereno e le parti a non essere, comunque, serene.
Cosa diversa e di portata più ristretta è stato considerato dalla giurisprudenza il
pregiudizio della «libertà di determinazione delle persone che partecipano al
processo». Questo rappresenta il condizionamento che queste persone subiscono in quanto
soggetti passivi di una vera e propria coartazione fisica o psichica che, incidendo sulla
loro libertà morale, impone una determinata scelta, quella della parzialità o della non
serenità, precludendone altre di segno contrario.
Il legittimo sospetto è, invece, il ragionevole dubbio che assume rilievo anche nel caso
in cui le persone che partecipano al processo siano nelle condizioni di poter scegliere
liberamente. E ciò per la decisiva ragione che il processo deve svolgersi in un contesto
che non faccia mai dubitare che le persone che vi partecipano possano non essere
imparziali o serene, anche se il grado di condizionamento della loro libertà non è tale
da precludere ogni alternativa alla parzialità e alla
non serenità.
Come ha affermato la Cassazione nella citata ordinanza, «la formula legittimo sospetto
è, secondo linterpretazione datane dalla dottrina e, soprattutto, dalla
giurisprudenza, innegabilmente più ampia della formula «libertà di determinazione delle
persone che partecipano al processo», ponendo laccento sulleffetto che può
scaturire dalla gravità della situazione locale, sul pericolo, cioè, che possano essere
pregiudicate limparzialità o la serenità, senza esigere che quelleffetto sia
congruente, per le persone che partecipano al processo, della impossibilità di scegliere
diversamente».
Alla scelta, effettuata dal Senato, di introdurre una nozione ampia, come è quella del
legittimo sospetto, tra i casi di rimessione, si collega anche quella di quel ramo del
Parlamento di eliminare la nozione meno ampia relativa alla libertà di determinazione,
che nella prima comunque rientra.
È opportuno segnalare che, almeno per quanto riguarda i casi di rimessione, nella stessa
direzione della proposta Cirami (trasmessa dal Senato) si pone la proposta Fanfani 3110
che, sempre in relazione ai presupposti della richiesta di rimessione del processo,
specifica che le situazioni ambientali devono avere la caratteristica di essere attuali,
gravi e concrete capaci di menomare limparzialità e la serenità funzionale del
giudice compromettendo in tal modo la corretta amministrazione della giustizia. A ben
vedere si tratta della esplicitazione della nozione di legittimo sospetto che in
giurisprudenza si è andata a consolidare in vigenza del codice di rito del 1930.
pertanto, per quanto la formulazione utilizzata dallonorevole Fanfani ha linnegabile
pregio di specificare quali caratteristiche le situazioni ambientali devono avere per
giustificare il trasferimento del processo, è opportuno sottolineare che la nozione di
legittimo sospetto, proprio alla luce del consolidarsi della interpretazione
giurisprudenziale sul punto, non presenta elementi di incertezza circa il suo significato.
Tuttavia una definizione come quella contenuta nella proposta Fanfani potrebbe essere
utilizzata per superare qualsiasi dubbio sulla indeterminatezza della nozione di legittimo
sospetto.
Per quanto riguarda, poi il comma 2 dellarticolo 1 della proposta di legge in esame
(Cirami), tale comma incide sullarticolo 46 del Cpp, concernente la richiesta di
rimessione del processo.
In particolare, la disposizione in questione è volta a prevedere la possibilità di
partecipazione delle altre parti del processo alle vicende riguardanti il giudizio di
rimessione, partecipazione preclusa sulla base della vigente normativa. La norma in esame,
infatti, prevede che dalla modifica della richiesta alle altre parti (il termine è ora
fissato in 10 giorni a fronte dei precedenti 7), queste ultime possano aderire oppure
opporsi entro 15 giorni dalla ricevuta notifica della richiesta di riemssione, deducendo
motivi, presentando documenti, formulando osservazioni ed indicando ulteriori elementi a
sostengo o a sfavore dellistanza. Il giudice di merito dovrà poi trasmettere
immediatamente alla Cassazione il fascicolo con la richiesta di rimessione, la
documentazione allegata e presentata, i citati elementi addotti dalle parti, nonché le
proprie eventuali osservazioni.
Per quanto riguarda, poi, gli effetti dellistituto della rimessione, il comma 3 dellarticolo
1 della proposta di legge in esame apporta importanti modifiche allattuale
disciplina contemplata dallarticolo 47 del Cpp.
In particolare, la modifica proposta prevede tre distinte situazioni in presenza delle
quali alla presentazione della richiesta di rimessione può dipendere, ovvero deve
conseguire, la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta lordinanza
che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta.
La norma, infatti, fermo restando lautonomo potere della Cassazione di congelare lattività
processuale, prevede due tipi di sospensione del processo:
1. una prima sospensione, facoltativa, ordinata direttamente dal giudice del merito ad
istanza di rimessione presentata, il cui limite temporale è naturalmente costituito dalla
pronuncia della Suprema Corte che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta;
2. una seconda sospensione, obbligatoria, ordinata in ogni caso dal giudice prima dello
svolgimento delle conclusioni e della discussione finale.
La questione della sospensione automatica del processo rappresenta uno dei punti più
delicati della nuova disciplina della rimessione. Vi sono, infatti, esigenze diverse da
contemperare, come la Corte costituzionale ha evidenziato in una pronuncia del 1996.
Da un lato deve essere assicurata leconomia procedurale del processo penale, dallaltro
deve essere garantita la terzietà del giudice. È infatti quanto meno singolare, se non
irrazionale, consentire che un processo davanti al iudex suspectus non solo
prosegua, ma addirittura possa concludersi nonostante sia pendente il giudizio di
rimessione. Occorre naturalmente evitare la riproposizione strumentale delle richieste di
rimessione, in quanto altrimenti si potrebbe verificare una vera e propria paralisi del
processo.
Ulteriori profili innovativi sono poi costituiti dal richiamo effettuato dallarticolo
47, secondo comma, allapplicabilità al processo principale della disciplina
relativa alla sospensione del corso della prescrizione e la disposizione secondo la quale,
in presenza di richiesta di rimessione avanzata dallimputato, dispone la sospensione
dei termini (indicati dallarticolo 303 del Cpp) dalla data della richiesta fino alla
relativa decisione della Cassazione.
Per quanto riguarda, poi, lattuale formulazione dellarticolo 48 concernente la
decisione della Corte di cassazione, larticolo 1 comma 4 della proposta di legge in
esame, diversamente dalla norma vigente che prevede il rito camerale, stabilisce anzitutto
che la decisione della Cassazione sulla richiesta di rimessione è assunta in pubblica
udienza in contraddittorio tra le parti.
Si prevede, inoltre, che lordinanza della Suprema Corte favorevole alla rimessione
va comunicata immediatamente (la formula attuale recita «senza ritardo») sia al giudice
procedente che a quello designato sui il primo deve trasmettere immediatamente gli atti.
In base alla nuova formulazione dellarticolo 48, il giudice originariamente
investito del processo viene esonerato dallobbligo di comunicazione al Pm e di
notifica alle parti private dellestratto della citata ordinanza.
Si segnala, inoltre, che la proposta in esame non prevede, in caso di rimessione, il
riferimento al potere del giudice designato di dichiarare se e in quale parte gli atti del
primo processo conservino efficacia anche nel nuovo (terzo comma).
Lultima norma novellata dal provvedimento in esame è larticolo 49 Cpp
(articolo 1, comma 5 della Cirami) relativo alla nuova richiesta di rimessione.
La disposizione, in presenza di decisione della Cassazione favorevole alla rimessione,
conferma anzitutto la titolarità dellimputato e del Pm alla riproposizione di una
eventuale nuova istanza volta alla revoca del primo provvedimento o alla designazione di
un nuovo giudice (articolo 49, primo comma). Dalla norma è però eliminato il rinvio allosservanza
delle disposizioni dellarticolo 47 Cpp, relative alla sospensione del processo
principale, peraltro novellate dal provvedimento in esame.
Identica, rispetto a quella vigente, è la formulazione dellarticolo 49, secondo
comma, che stabilisce la possibilità di proporre nuovamente la rimessione, purché
fondata su elementi nuovi, quando la richiesta è stata rigettata o dichiarata
inammissibile dalla Cassazione per manifesta infondatezza e la possibilità di proporre la
richiesta è stata rigettata o dichiarata inammissibile dalla Cassazione per manifesta infondatezza e la possibilità di
riproporre sempre la rimessione quando la prima richiesta è dichiarata inammissibile per
altri motivi.
Il terzo comma del nuovo articolo 49 stabilisce, infine, che nei casi indicati dai primi
due commi, il processo principale non si sospende quando listanza costituisce
riproposzione di una già respinta, ovvero quando la stessa risulti fondata sugli stessi
motivi.
Si precisa, infine, che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle legge, prevista dallarticolo
1 comma 7 per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica.
Per quanto riguarda il contenuto delle ulteriori proposte di legge oggetto di esame da
parte delle commissioni riunite va rilevato che tali proposte affrontano singoli profili
sostanziali o procedurali dellistituto della rimessione del processo.
In particolare, le proposte di legge Boato 3108, Pecoraro Scanio 3109, Fanfani 3110
(precedentemente richiamata), Cento 3111, Finocchiaro 3112, incidono tutte sullarticolo
45 del Cpp concernente i presupposti dellapplicazione dellistituto della
rimessione.
A queste si aggiunge la proposta Sgobio 3107 volta a modificare sia larticolo in
questione, sia larticolo 46 del Cpp riguardante la richiesta di rimessione.
La proposta Boato 3108 prevede la possibilità di formulare la richiesta di rimessione del
processo sino a quando non sia iniziata la discussione finale, introducendo, quindi, un
limite temporale alla richiesta di rimessione, non prevista dallattuale normativa
che, viceversa, fa riferimento ad ogni stato e grado del processo di merito.
La proposta di legge Pecoraro Scanio 3109 è volta a specificare, in relazione allattuale
ipotesi di rimessione dovuta alla sussistenza di gravi situazioni locali tali da turbare
lo svolgimento del processo, che le situazioni in questione devono essere oggettivamente
in grado di arrecare tale turbamento e ciò al fine, come si legge nella relazione
illustrativa, di rendere meno generica la previsione e più precisi i limiti dellistituto.
Per quanto riguarda, poi, la proposta Cento 3111, questa è volta a modificare lattuale
articolo 45 del Cpp nella parte in cui fa riferimento alla circostanza che la sicurezza o
lincolumità pubblica, ovvero la libertà di determinazione delle persone che
partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo
svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili. In particolare, il provvedimento in
esame è volto a sostituire il riferimento alle «persone che partecipano al processo»
con lindicazione «organo giudicante» e ciò in quanto si ritiene che tale
espressione sia più pertinente.
La proposta Finocchiaro 3112 è volta ad aggiungere, dopo il comma 1 dellarticolo
45, un nuovo comma nel quale si prevede che non costituiscono situazioni idonee a turbare
lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nellesercizio
di diritti costituzionalmente garantiti ovvero che risultino promosse, sostenute o
favorite, direttamente o indirettamente, dalla parte che ha proposto la richiesta di
rimessione.
Tale puntualizzazione è stata ritenuta opportuna dai firmatari della proposta di legge in
esame in quanto lattuale formulazione dellarticolo 45 appare eccessivamente
ampia con il rischio che possano essere provocate artificiosamente le condizioni previste
dalla norma per sottrarsi al giudice naturale precostituito per legge.
Per quanto riguarda, poi, la proposta Sgobio 3107, come rilevato in precedenza, essa
incide su due principi dellistituto in questione ed in particolare sui soggetti
legittimati alla presentazione della proposta di rimessione e, conseguentemente, sulle
modalità di presentazione di tale richiesta.
In relazione al primo profilo il provvedimento è volto ad aggiungere agli attuali
soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di rimessione la persona offesa
dal reato, dal momento che tale esclusione, ad avviso dei firmatari della proposta di
legge, non appare giustificata.
Conseguentemente, al secondo comma dellarticolo 46, che disciplina le modalità
della richiesta di rimessione da parte degli aventi diritto, è stato previsto che la
richiesta dellimputato o della persona offesa è sottoscritta personalmente dallinteressato
o da un suo procuratore speciale.
Il secondo gruppo di proposte di legge allesame delle commissioni, e più
specificamente la proposta Fanfani 3113 e Carboni 3114, sono volte a modificare larticolo
46 del Cpp riguardante la richiesta di rimessione.
La proposta Fanfani 3113, in particolare, stabilisce, a pena di inammissibilità, lobbligo
di indicare analiticamente tutti gli elementi di fatto, con le relative fonti di prova,
che rendano attuale il pericolo di celebrazione del processo da parte del giudice
originariamente competente.
La proposta Carboni 3114, riguarda, poi , il terzo comma dellattuale articolo 46 il
quale nel prevedere che la richiesta di rimessione del processo sia trasmessa
immediatamente dal giudice nel cui ambito viene eccepita lipotesi di rimessione alla
Corte di cassazione con i documenti allegati e con eventuali osservazioni, sembra
escludere analoga facoltà di presentare osservazioni in favore delle parti.
A tal fine questa proposta è volta a specificare che altre osservazioni e memorie possono
essere trasmesse direttamente alla Corte di cassazione dalle parti entro dieci giorni
dalla notifica della richiesta di rimessione.
Al terzo gruppo di proposte di legge devono essere ricondotte le proposte Mantini 3024,
Fanfani 3115, Leoni 3116 e Bonito 3117 riguardanti larticolo 47 del Cpp sugli
effetti della richiesta di rimessione.
In particolare, la proposta di legge Mantini 3024, mira ad introdurre una diversa
disciplina degli effetti della richiesta di rimessione sul processo principale nellottica
del principio della ragionevole durata del processo di cui allarticolo 111 della
Costituzione.
A tal fine si prevede che, oltre alla Cassazione, anche il giudice del processo
principale, - «sentite le parti» - può ordinare la sospensione del processo. Si
precisa, inoltre, che il giudice, a dibattimento chiuso, deve procedere ad una preventiva
delibazione di ammissibilità e della fondatezza della richiesta di rimessione per
decidere se pronunciare o meno sentenza. Alla fondatezza consegue la sospensione, mentre
in caso contrario (infondatezza, ma anche inammissibilità) il giudice pronuncia la
sentenza (articolo 47, comma 2). Si stabilisce, infine, che i termini di impugnazione
della sentenza di merito, previsti dallarticolo 585 del Cpp sono sospesi fino alla
decisione della Cassazione sulla richiesta di rimessione (articolo 47, comma 3) e che in
caso di sospensione del processo e dei termini per limpugnazione si applicano le
regole di cui allarticolo 159 del Cp sulla sospensione del corso della prescrizione
del reato (articolo 47, comma 4), analogamente a quanto previsto dalla proposta di legge
Cirami.
La proposta di legge Fanfani 3115 presenta profili di affinità alla proposta di legge
Mantini, in quanto, anche il provvedimento in esame, pur ribadendo che la richiesta di
rimessione non sospende il processo, attribuisce al giudice di merito e non più soltanto
alla Cassazione la facoltà di disporre con ordinanza la sospensione del processo
(articolo 47, comma 1).
Inoltre, analogamente alle proposte C3024 e 3102, viene stabilita lapplicabilità
delle regole sulla sospensione del corso della prescrizione (ex articolo 159 Cp) a
decorrere dallordinanza di sospensione del processo.
Il corso ha nuovamente inizio a decorrere dalla data indicata dai commi 5 e 6 dellarticolo
48 Cpp come riformulato dallarticolo 2 della proposta in oggetto, ovvero dalla data
della prima udienza del processo dinanzi al giudice designato o dalla data in cui sono
stati compiuti gli atti di cui è stata richiesta la rinnovazione (articolo 47, comma 3).
Si prevede, poi, che in presenza di richiesta di rimessione avanzata dallimputato,
sono sospesi i termini di durata massima della custodia cautelare personale a norma degli
articoli 303 e 304 Cpp e la relativa decorrenza ha nuovamente inizio dalle date indicate
dai commi 5 e 6 dellarticolo 48 del Cpp.
Come precisato nella relazione illustrativa, tali disposizioni mirano ad evitare abusi
finalizzati o a far scadere i termini di custodia cautelare ovvero a far maturare i
termini di prescrizione.
Infine, viene disposto che laccoglimento della richiesta di rimessione da parte
della Cassazione ha quale immediato effetto la perdita di efficacia di tutti i
provvedimenti emessi in pendenza della decisione sia dal giudice delludienza
preliminare sia dal giudice del dibattimento (articolo 47, comma 2).
La proposta Leoni 3116 prevede, attraverso linserimento di un comma aggiuntivo nellarticolo
47 Cpp, che quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono sospesi
fino a quando non sia intervenuta lordinanza che dichiara inammissibile o respinge
la richiesta.
Laccoglimento della richiesta comporta lannullamento della sentenza, come
previsto anche dalle proposte C3024 e C3115.
In relazione alla proposta Bonito 3117, si osserva che nel proporre una nuova formulazione
del comma 2 dellarticolo 47 Cpp, essa prevede quale condizione per la pronuncia dellordinanza
di sospensione del processo da parte della Corte di cassazione, la preventiva
individuazione di motivi di grave pregiudizio che alla parte istante possano derivare
dalla prosecuzione del processo. La relazione illustrativa chiarisce al riguardo che
finalità dei proponenti è quella di ancorare a precisi criteri il potere di sospensione
attualmente rimesso alla totale discrezionalità della Corte di cassazione. Quanto agli
effetti della sospensione viene precisato che essa non impedisce soltanto il compimento
degli atti assolutamente non rinviabili e non già il compimento degli atti urgenti, come
attualmente previsto dal testo vigente.
Sullarticolo 48 del codice di rito intervengono le proposte di legge Mantini C3024,
Fanfani C3115 in precedenza richiamata, Buemi C3118 e Bonito C3119.
In particolare, la proposta di legge Mantini 3024, interviene sul comma 2 dellarticolo
48, per precisare le conseguenze dellaccoglimento della richiesta di rimessione da
parte della Cassazione sulla sentenza eventualmente emessa in pendenza della decisione,
mentre la proposta di legge Fanfani 3115 interviene sullarticolo 48 Cpp
riformulandolo integralmente.
Rispetto al testo vigente si segnala, in particolare, la novità riguardante la decisione
della Corte di cassazione sulla richiesta di rimessione che è assunta in udienza pubblica
ed in contraddittorio, anziché in Camera di consiglio. Si prevede, inoltre, che lordinanza
della corte favorevole alla rimessione venga comunicata immediatamente invece che
senza ritardo sia al giudice procedente che a quello designato, cui il primo deve
trasmettere gli atti processuali. Si precisa, poi, che sono utilizzabili e conservano
efficacia tutti gli atti e le prove raccolte fino al momento della richiesta di
rimessione, nonché gli atti urgenti fino al momento della richiesta di rimessione,
nonché gli atti urgenti compiuti nella fase di sospensione del processo a norma dellarticolo
47, comma 3, qualora non più rinnovabili (articolo 48, comma 5). In questo caso è
tuttavia nella facoltà delle parti chiedere la rinnovazione degli atti e delle prove già
acquisiti nel primo processo ed il giudice designato vi provvede, come primo atto, in
quanto possibile (articolo 48, comma 6).
La proposta di legge Buemi 3118 modifica il comma 1 dellarticolo 48 prevedendo che
ai fini della decisione della Corte di cassazione sulla richiesta di rimessione, sia
sentito, se compare, anche il Pm presso il giudice che procede, al quale dovrà essere
comunicato lavviso recante la fissazione della data delludienza a norma dellarticolo
127 Cpp. Vengono, inoltre, limitati i casi in cui la Corte di cassazione decide a sezioni
unite, solo ai procedimenti per i delitti indicati dallarticolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di rito, in relazione ai quali la durata massima delle indagini
preliminari è di due anni.
La proposta di legge Bonito 3119 interviene sul comma 3 dellarticolo 48. Le
modifiche proposte attengono, in particolare, alla sostituzione della presunzione di
inefficacia degli atti precedentemente assunti nel processo, di cui al vigente comma 3,
con la presunzione di efficacia. Viene, infatti, stabilito che il giudice designato dalla
corte dichiari se e in quale parte gli atti già compiuti perdano efficacia.
Si prevede, inoltre, lapplicabilità dellarticolo 190bis Cpp
concernente i requisiti della prova nel caso dei procedimenti per delitti di criminalità
organizzata di cui allarticolo 51, comma 3bis, Cpp e per i reati di cui agli articoli 600bis,
primo comma, 600ter, 600quater, 600quinquies, 609bis, 609ter,
609quater, 609quinquies e 609octies del Cp.
Sullarticolo 49 intervengono, infine, le proposte di legge Fanfani C3120 e Pistone
C3121.
Per quanto riguarda la prima di queste due proposte di legge le modifiche che si intendono
apportare sono volte, in particolare, a specificare che anche quando la richiesta di
rimessione è stata accolta, la richiesta del Pm o dellimputato di un nuovo
provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice
può essere avanzata in qualsiasi tempo.
Si richiama, poi, losservanza delle disposizioni degli articoli precedenti (invece
che del solo articolo 47), allo scopo, come evidenziato nella relazione illustrativa, di
estendere alla nuova richiesta di rimessione le cause di inammissibilità di cui allarticolo
46, onde evitare abusi reiterati.
La proposta Pistone 3121 è, infine, volta ad integrare il comma 2 dellarticolo 49
del Cpp, introducendo accanto agli «elementi nuovi» che devono giustificare una nuova
richiesta di rimessione del processo, anche ulteriori elementi che, pur non possedendo i
caratteri della novità, sono venuti a conoscenza della parte interessata soltanto
successivamente e comunque dopo la precedente richiesta.
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