Allatto
del suo insediamento o poco dopo, il particolare non riveste soverchia importanza,
lattuale Ministro della Giustizia, on. Castelli ebbe a dichiarare di essere dalla
parte di Abele e cioè delle vittime. Ebbene
o io non so cosa significa essere dalla parte delle vittime o il Ministro ha sul punto
delle idee sicuramente non condivisibili. Sta
di fatto che mentre ci si dice da parte dellattuale maggioranza e senza alcuna
eccezione che il disegno di legge Cirami costituisce un fatto di civiltà giuridica che va
a vantaggio dei cittadini nulla, ripeto nulla si fa a favore di quei cittadini i quali non
rivestono la qualità di imputati e dunque di possibili colpevoli. Nel
mentre si apprestano rimedi di ogni genere a tutela degli imputati e si tende a garantire
al massimo costoro nulla si fa a favore di coloro che per avventura si trovano ad essere
vittime dei reati. La
legge Pinto, quella sulla difesa dei non abbienti a spese dello Stato, quella sulle
indagini difensive e tante altre, comprese quelle in via di approvazione prendono in
considerazione solo gli autori dei reati o coloro che possono assumere tale veste ma nulla
prevedono a favore delle vittime dei reati. Per
costoro nulla sinora si è fatto e nulla, temo, si farà. Questo
decreto rappresenta la conferma di quello che sto dicendo. La
sua lettura è estremamente illuminante. LOsservatorio
sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati venne istituito dal Ministero sin
dallaprile 2001 senza, però, essere operativo per oltre un anno per il mancato
riconoscimento da parte del Ministero del Tesoro. Esso con il presente decreto cambia
vertice, nome e scadenza, ma nei fatti resta inerte. Avrebbe
detto il Principe di Lampedusa: tutto cambi, perché nulla cambi. Si
è messo in piedi un organismo del tutto pletorico tra componenti veri e propri e
consulenti degli stessi ma nulla si è stabilito di concreto a favore delle vittime. Un
vecchio detto napoletano, che traduco ad uso degli alloglotti, dice che quando ci sono
troppi galli a cantare non fa mai giorno. Mi
chiedo quale possa essere la portata della legge quadro predisposta dalla precedente
commissione se con il decreto del 1 luglio si prevede la necessità di un monitoraggio
sulle esigenze delle vittime perché sembra oggettivamente difficile che si possano
prevedere delle norme generali in materia senza sapere quali siano le necessità concrete
di coloro che ne saranno i destinatari. Confesso,
poi, che sino ad oggi non sapevo che esistessero degli esperti di
vittimologia. Ritengo
che di essi si poteva continuare a fare a meno e che sarebbe stato sufficiente prevedere
forme di sostegno economico anche in sede processuale a favore delle vittime. Ministero della
Giustizia Il Ministro della Giustizia Visti il
D.I. 7 marzo 2002 con il quale è stata ricostituita presso il Dipartimento per gli Affari
di Giustizia la Commissione sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati, il D.I. 8
marzo 2002 con il quale la suddetta Commissione è stata prorogata ed integrata con la
nomina del Presidente e un componente e il D.I. 22 maggio 2002 con il quale è stata
integrata sia la composizione della Commissione che del Comitato scientifico; Ritenuto che
la particolare complessità della materia, sotto i profili sostanziale e processuale, non
consente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 della legge 448/01, di
perseguire l'obiettivo istituzionale attraverso l'utilizzazione di personale
dell'Amministrazione, attesa la necessità di impiego di professionalità ed esperienze
diverse; Rilevato che
la Commissione indicata ha terminato la prima parte dei lavori predisponendo il testo
della legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati,
inteso ad indicare lo standard minimo dei diritti che il nostro paese deve garantire alle
vittime dei reati di maggiore allarme sociale; Considerato che
occorre studiare una collaborazione con gli Stati membri, quali forme di mediazione e
conciliazione tra la vittima e il suo offensore possano attuarsi per una composizione
privata del conflitto ed evitare o interrompere procedimenti giudiziari, secondo una
strategia sperimentata largamente e con successo in altri paesi e che talora prescinde
dall'accordo puramente economico, favorendo la creazione - almeno per i reati di minore
allarme sociale - di un nuovo modello di giustizia penale; Constatato che
è utile creare un sistema di monitoraggio sui bisogni delle vittime in relazione alla
tipologia dei reati così da provvedere ad un miglior coordinamento dei servizi di
assistenza e delle attività delle associazioni operanti nel settore; Ritenuta l'opportunità
di integrare la composizione della commissione con l'avvocato Francesco Traversi del Foro
di Torino; Considerata la
necessità di prorogare il termine della Commissione suindicata e del Comitato Scientifico
al 31 dicembre 2002; Visto il
dpr 5/1956 e successive modificazioni; Di
concerto con
il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze; Decreta Articolo 1 È confermata presso il Dipartimento per
gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia la Commissione di studio sui
problemi e sul sostegno delle vittime dei reati. Articolo 2 La Commissione di cui all'articolo 1 è
così composta: Presidente: Articolo 3 La Commissione è assistita da un comitato
scientifico così composto: Articolo 4 Al Presidente e ai Vicepresidenti
dell'Osservatorio, oltre che a uno dei rappresentanti delle Associazioni di vittime dei
reati e a uno degli esperti di vittimologia, appositamente designati dalla Commissione, è
affidato il compito di attuare le proposte elaborate promuovendo al riguardo le opportune
iniziative di tipo amministrativo e normativo dopo aver acquisito le osservazioni degli
organismi di volta in volta competenti. Articolo 5 Quando per la complessità e specificità
dei temi da trattare, è necessario acquisire dati informativi da persone che hanno
particolare esperienza nel settore o che, facendo parte di altre associazioni di vittime
ovvero di altri organismi o di altri gruppi di lavoro, trattano materie collocate, il
Ministro su proposta del Presidente della Commissione, può invitarle di volta in volta a
partecipare a una o più sedute della Commissione e dei gruppi di cui al successivo
articolo 6. Articolo 6 La Commissione può suddividersi in gruppi
di lavoro che si riuniranno all'occorrenza anche in sedi diverse da Roma, previa
deliberazione della Commissione stessa. Alle sedute dei gruppi di lavoro possono
partecipare, oltre alle persone designate a farne parte, anche il Presidente della
Commissione e, su richiesta di questi, anche componenti di altri gruppi di lavoro. Articolo 7 Il Presidente può proporre al Ministro
eventuali riunioni congiunte con altre Commissioni o Comitati ministeriali o
interministeriali per l'esame di temi di interesse comune. Articolo 8 La segreteria organizzativa della
Commissione, che si avvarrà anche delle strutture e del personale del Reparto Riforma
dell'Ufficio Legislativo, è così composta: Articolo 9 La Commissione sui problemi e sul sostegno
delle vittime dei reati, è prorogata fino al 31 dicembre 2002. Articolo 10
Alle persone indicate negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del presente decreto verrà
attribuito, in quanto dovuto, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un
gettone di presenza nella misura e con le modalità previste dal D.P.R. n. 5/1956, citato
in premessa, e sarà corrisposto, ove competa, il trattamento economico di missione
previsto dalla legge vigente. |