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All’atto del suo insediamento o poco dopo, il particolare non riveste soverchia importanza, l’attuale Ministro della Giustizia, on. Castelli ebbe a dichiarare di essere dalla parte di Abele e cioè delle vittime.

Ebbene o io non so cosa significa essere dalla parte delle vittime o il Ministro ha sul punto delle idee sicuramente non condivisibili.

Sta di fatto che mentre ci si dice da parte dell’attuale maggioranza e senza alcuna eccezione che il disegno di legge Cirami costituisce un fatto di civiltà giuridica che va a vantaggio dei cittadini nulla, ripeto nulla si fa a favore di quei cittadini i quali non rivestono la qualità di imputati e dunque di possibili colpevoli.

Nel mentre si apprestano rimedi di ogni genere a tutela degli imputati e si tende a garantire al massimo costoro nulla si fa a favore di coloro che per avventura si trovano ad essere vittime dei reati.

La legge Pinto, quella sulla difesa dei non abbienti a spese dello Stato, quella sulle indagini difensive e tante altre, comprese quelle in via di approvazione prendono in considerazione solo gli autori dei reati o coloro che possono assumere tale veste ma nulla prevedono a favore delle vittime dei reati.

Per costoro nulla sinora si è fatto e nulla, temo, si farà.

Questo decreto rappresenta la conferma di quello che sto dicendo.

La sua lettura è estremamente illuminante.

L’Osservatorio sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati venne istituito dal Ministero sin dall’aprile 2001 senza, però, essere operativo per oltre un anno per il mancato riconoscimento da parte del Ministero del Tesoro. Esso con il presente decreto cambia vertice, nome e scadenza, ma nei fatti resta inerte.

Avrebbe detto il Principe di Lampedusa: tutto cambi, perché nulla cambi.

Si è messo in piedi un organismo del tutto pletorico tra componenti veri e propri e consulenti degli stessi ma nulla si è stabilito di concreto a favore delle vittime.

Un vecchio detto napoletano, che traduco ad uso degli alloglotti, dice che quando ci sono troppi galli a cantare non fa mai giorno.

Mi chiedo quale possa essere la portata della legge quadro predisposta dalla precedente commissione se con il decreto del 1 luglio si prevede la necessità di un monitoraggio sulle esigenze delle vittime perché sembra oggettivamente difficile che si possano prevedere delle norme generali in materia senza sapere quali siano le necessità concrete di coloro che ne saranno i destinatari.

Confesso, poi, che sino ad oggi non sapevo che esistessero degli esperti di “vittimologia”.

Ritengo che di essi si poteva continuare a fare a meno e che sarebbe stato sufficiente prevedere forme di sostegno economico anche in sede processuale a favore delle vittime.

 

 

 

 

Ministero della Giustizia
Decreto interministeriale 1 luglio 2002
«Integrazione e proroga decreto interministeriale 7 marzo 2001
- Commissione sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati»


Il Ministro della Giustizia

 

Visti

il D.I. 7 marzo 2002 con il quale è stata ricostituita presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia la Commissione sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati, il D.I. 8 marzo 2002 con il quale la suddetta Commissione è stata prorogata ed integrata con la nomina del Presidente e un componente e il D.I. 22 maggio 2002 con il quale è stata integrata sia la composizione della Commissione che del Comitato scientifico;

Ritenuto

che la particolare complessità della materia, sotto i profili sostanziale e processuale, non consente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 della legge 448/01, di perseguire l'obiettivo istituzionale attraverso l'utilizzazione di personale dell'Amministrazione, attesa la necessità di impiego di professionalità ed esperienze diverse;

Rilevato

che la Commissione indicata ha terminato la prima parte dei lavori predisponendo il testo della legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati, inteso ad indicare lo standard minimo dei diritti che il nostro paese deve garantire alle vittime dei reati di maggiore allarme sociale;

Considerato

che occorre studiare una collaborazione con gli Stati membri, quali forme di mediazione e conciliazione tra la vittima e il suo offensore possano attuarsi per una composizione privata del conflitto ed evitare o interrompere procedimenti giudiziari, secondo una strategia sperimentata largamente e con successo in altri paesi e che talora prescinde dall'accordo puramente economico, favorendo la creazione - almeno per i reati di minore allarme sociale - di un nuovo modello di giustizia penale;

Constatato

che è utile creare un sistema di monitoraggio sui bisogni delle vittime in relazione alla tipologia dei reati così da provvedere ad un miglior coordinamento dei servizi di assistenza e delle attività delle associazioni operanti nel settore;

Ritenuta

l'opportunità di integrare la composizione della commissione con l'avvocato Francesco Traversi del Foro di Torino;

Considerata

la necessità di prorogare il termine della Commissione suindicata e del Comitato Scientifico al 31 dicembre 2002;

Visto

il dpr 5/1956 e successive modificazioni;

Di concerto

con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Decreta

Articolo 1

È confermata presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia la Commissione di studio sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati.

Articolo 2

La Commissione di cui all'articolo 1 è così composta:

Presidente:
Giorgio Santacroce
Magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori;
Vice Presidenti:
Paolo Bolognesi
Presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna, 2 agosto 1980;
Maria Teresa Cortellessa Dell'Orco
Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
Rino Monaco
Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;
Componenti
Augusto Balloni
Professore ordinario di Criminologia, dell'Università di Bologna e Presidente della Società Italiana di Vittimologia;
Mariano Battisti
Consigliere della Corte di Cassazione;
Roberta Bisi
Ricercatore e docente della sociologia della devianza Università di Bologna e segretaria della Società Italiana di Vittimologia;
Pierluigi Cozzoli
Ufficio Centrale per gli Affari legislativi, Ministero dell'Interno;
Franco Corazza
Consigliere dell'Associazione parenti vittime «Istituto Salvemini» Casalecchio di Reno;
Michele Costa
Comitato Direttivo Fondazione Gaetano Costa;
Maria Valeria Del Tufo
Professore ordinario di Criminologia, Università degli Studi di Napoli;
Maria Falcone
Presidente della fondazione Giovanni e Francesca Falcone;
Antonino Galati
Professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Catania;
Giuseppe Giampaolo
Avvocato in Bologna;
Tano Grasso
Presidente della Federazione delle Associazioni Antiracket di Roma;
Liliana Lombardo
Viceprefetto in servizio presso il Ministero dell'Interno - Ufficio di coordinamento solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
Giovanna Maggiani Chelli
Consigliere Associazione vittime strage via dei Georgofili-Firenze;
Libero Mancuso
Magistrato di Cassazione;
Manlio Milani
Presidente dell'Associazione caduti strage di piazza della Loggia in Brescia, 28 maggio 1974;
Augusto Palmonari
Ordinario di psicologia sociale all'Università di Bologna;
Paola Pampana
Avvocato del Foro di Roma;
Luigi Passera
Presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di piazza Fontana in Milano, 12 dicembre 1969;
Maurizio Puddu
Presidente dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo;
Giuseppe Roma
Direttore del Censis;
Rosanna Rossi Zecchi
Presidente dell'Associazione delle vittime della Banda della Uno Bianca;
Francesco Traversi
Avvocato del Foro di Torino;
Riccardo Ubaldi
Vice Prefetto, Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Articolo 3

La Commissione è assistita da un comitato scientifico così composto:
Danilo Ammannato
Avvocato in Firenze;
Maria Antonio Calabrò
Presidente dell'Associazione Familiari Vittime Stragi Treno Rapido 904 del 23 dicembre 1984;
Francesco Carrer
Criminologo, consulente per la sicurezza del Comune di Genova;
Laura Cavana
Ricercatore e docente di Scienze dell'Educazione, Università di Bologna;
Antonio Celardo
Vicepresidente Associazione Familiari Vittime Stragi Treno Rapido 904 del 23 dicembre 1984;
Silvio Ciappi
Professore a contratto di sociologia criminale;
Gaetano De Amicis
Magistrato addetto alla Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero della Giustizia;
Michele Del Re
Ordinario di diritto penale nell'Università degli Studi di Camerino;
Giovanni Diotallevi
Magistrato di Cassazione con funzioni di magistrato d'appello addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione;
Giorgio Gjylapian
Consigliere dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica;
Adriana Laviano
Direttore dell'Ufficio di Supporto del Comitato per le vittime dell'usura e dell'estorsione;
Stefano Maccioni
Responsabile nazionale di giustizia per i diritti;
Mariella Magi Dionisi
Presidente dell'Associazione «Memoria dei Caduti per Terrorismo Forze Ordine e Magistrati»;
Emilio Malpica
Magistrato di Cassazione in servizio presso la V Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione;
Giorgio Gualtiero Michelini
Magistrato addetto al Gabinetto del Ministro della Giustizia;
Anna Piccinini
Collaboratrice alla Cattedra di diritto penitenziario, Università di Bologna;
Walter Ricoveri
Coordinatore delle vittime della strage di via dei Georgofili di Firenze;
Paolo Trombetti
Avvocato in Bologna;

Articolo 4

Al Presidente e ai Vicepresidenti dell'Osservatorio, oltre che a uno dei rappresentanti delle Associazioni di vittime dei reati e a uno degli esperti di vittimologia, appositamente designati dalla Commissione, è affidato il compito di attuare le proposte elaborate promuovendo al riguardo le opportune iniziative di tipo amministrativo e normativo dopo aver acquisito le osservazioni degli organismi di volta in volta competenti.

Articolo 5

Quando per la complessità e specificità dei temi da trattare, è necessario acquisire dati informativi da persone che hanno particolare esperienza nel settore o che, facendo parte di altre associazioni di vittime ovvero di altri organismi o di altri gruppi di lavoro, trattano materie collocate, il Ministro su proposta del Presidente della Commissione, può invitarle di volta in volta a partecipare a una o più sedute della Commissione e dei gruppi di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6

La Commissione può suddividersi in gruppi di lavoro che si riuniranno all'occorrenza anche in sedi diverse da Roma, previa deliberazione della Commissione stessa. Alle sedute dei gruppi di lavoro possono partecipare, oltre alle persone designate a farne parte, anche il Presidente della Commissione e, su richiesta di questi, anche componenti di altri gruppi di lavoro.

Articolo 7

Il Presidente può proporre al Ministro eventuali riunioni congiunte con altre Commissioni o Comitati ministeriali o interministeriali per l'esame di temi di interesse comune.

Articolo 8

La segreteria organizzativa della Commissione, che si avvarrà anche delle strutture e del personale del Reparto Riforma dell'Ufficio Legislativo, è così composta:
Cerini Sandro
pos. ec. C2, in servizio presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
Palladino Daniele
pos. ec. C1, in servizio presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
Signorelli Maria
pos. ec. C1, in servizio presso l'Ufficio Legislativo con funzioni di coordinatore;
Palmieri Anna Manuela
pos. ec. B3, in servizio presso l'Ufficio Legislativo;
Arcangeli Marilena
pos. ec. B2. in servizio presso l'Ufficio Legislativo;

Articolo 9

La Commissione sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati, è prorogata fino al 31 dicembre 2002.

Articolo 10

 

Alle persone indicate negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del presente decreto verrà attribuito, in quanto dovuto, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura e con le modalità previste dal D.P.R. n. 5/1956, citato in premessa, e sarà corrisposto, ove competa, il trattamento economico di missione previsto dalla legge vigente.
La spesa occorrente a norma del comma precedente graverà, per il corrente anno, sui capitoli 1410 e 1451 del Bilancio del Ministero della Giustizia, anno finanziario 2002, attribuiti al Centro responsabilità 3 – Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, UPB, 3.1.1.0 – Funzionamento.
Roma, 1 luglio 2002
Il Ministro della Giustizia
Il Ministro dell'Interno
Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica