Legge 7
giugno 2002, n. 106. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile
2002, n. 51, disposizioni urgenti recanti misure di contrasto allimmigrazione
clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla
frontiera. La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente
della Repubblica Promulga la seguente
legge: Articolo 1 1. Il
decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di
contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di
accompagnamento alla frontiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge. 2. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare e di farla osservare ccome legge dello Stato. Data a
Roma, addì 7 giugno 2002 Ciampi Testo
del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, coordinato con la legge di conversione 7 giugno
2002, n. 106 concernente "Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto
all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di
accompagnamento alla frontiera". Articolo
1 "8-bis.
Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto
sequestrati, si applicano le disposizioni dellarticolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, [2] e successive modificazioni 8-ter.
La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dellautorità giudiziaria
procedente. 8-quater.
Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì
fissate le modalità di esecuzione. 8-quinquies.
I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a
richiesta, assegnati allamministrazione o trasferiti allente che ne abbiano
avuto luso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di
trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale
indennità, si applica al comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni". 2. Ai commi 3 e 5 dellarticolo 301-bis del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni [3], la parola:
"rottamazione" è sostituita dalla seguente: "distruzione". Al comma 3
sono altresì soppresse le parole: "mediante distruzione". Articolo
2 1. Dopo il comma 5 dellarticolo 13 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [4], è
inserito il seguente: "5-bis.
Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro
quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica
territorialmente competente il provvedimento con il quale é disposto laccompagnamento
alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione
monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le
quarantotto ore successive alla comunicazione". Articolo
3 1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge. ;
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