DISEGNO DI LEGGE
Capo I DELEGA AL GOVERNO PER LA Art. 1. (Contenuto della delega) 1. II Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con losservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4,
5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti a: a)
modificare la disciplina per laccesso alla carriera in magistratura ordinaria e
stabilire laccesso alle funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione anche
mediante concorso; b)
razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e
di aggiornamento professionale dei magistrati; 2. II Governo è
delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con losservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui allarticolo 7,
uno o più decreti legislativi diretti a rideterminare le circoscrizioni territoriali
degli uffici giudiziari. 3. Le disposizioni
contenute nei decreti legislativi emanati nellesercizio della delega di cui ai commi
1 e 2 divengono efficaci dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Art. 2. (Concorsi per uditore giudiziario e per
le funzioni di legittimità) 1. Nellesercizio
della delega di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi
soltanto coloro i quali abbiano conseguito labilitazione allesercizio della
professione forense ovvero lidoneità in qualsiasi concorso bandito dalla pubblica
amministrazione per il quale è necessario il possesso della laurea in giurisprudenza
ovvero abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; b)
prevedere che annualmente, per la metà dei posti resisi disponibili, sia bandito un
concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità, riservato a
magistrati ordinari immessi da almeno dieci anni nellesercizio delle funzioni,
stabilendo altresì le modalità del concorso e disponendo che la composizione della
commissione esaminatrice sia per due terzi costituita da magistrati ordinari con almeno
venti anni di esercizio delle funzioni e per un terzo da professori ordinari universitari
ovvero da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato o da avvocati con anzianità
professionale di almeno venti anni. La presidenza della commissione è assunta dal Primo
Presidente della Corte di cassazione o da un Presidente di Sezione da lui delegato, ovvero
da un Avvocato generale presso la stessa Corte; Art. 3. (Tirocinio e formazione degli uditori
giudiziari ed aggiornamento professionale dei magistrati) 1. Nellattuazione
della delega di cui allarticolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
prevedere listituzione presso la Corte di cassazione di una Scuola della
magistratura, struttura didattica stabilmente preposta allorganizzazione delle
attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento
professionale dei magistrati, che si avvalga delle esperienze e delle professionalità
dellUfficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, anche ai fini
della progressione in carriera; b)
prevedere che la Scuola della magistratura sia fornita di autonomia organizzativa ed
utilizzi personale dellorganico del Ministero della giustizia ovvero comandato da
altre amministrazioni con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso
Ministero; Art. 4. (Riforma dei Consigli giudiziari ed
istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione) 1. Nellattuazione
della delega di cui allarticolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
prevedere listituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto
per due terzi da magistrati con effettive funzioni di legittimità in servizio presso la
medesima Corte e la relativa Procura generale, e per un terzo da componenti nominati tra i
professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici
anni di esercizio della professione che siano iscritti nellalbo speciale per le
giurisdizioni superiori di cui allarticolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36; b)
prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione
siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio
nazionale forense; 1)
approvazione delle tabelle su proposta dei titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri
generali indicati dalla legge; 2)
formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura,
sullattività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità
tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dellequilibrio nellesercizio
delle funzioni, in occasione della progressione in carriera e nei periodi intermedi di
permanenza nella qualifica; s)
prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle
delibere adottate dal Consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r),
numero 1); t)
prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente
alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla
lettera r), numeri 4) e 5). Art. 5. (Passaggio dallesercizio delle
funzioni giudicanti a quello delle funzioni requirenti e viceversa) 1. Nellattuazione
della delega di cui allarticolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
prevedere che lidoneità a concorrere per il conferimento di un ufficio inerente lesercizio
di una funzione diversa da quella allo stato svolta si consegua previa partecipazione ad
un corso di qualificazione professionale organizzato dalla Scuola della magistratura di
cui allarticolo 3, comma 1, lettera a), e con applicazione di quanto previsto
dalla lettera f) del comma 1 del medesimo articolo; b)
prevedere che siano legittimati a concorrere per il conferimento di un ufficio inerente lesercizio
di una funzione diversa da quella svolta soltanto i magistrati in possesso dellattestato
di idoneità rilasciato a conclusione del corso di qualificazione professionale di cui
alla lettera a) e conclusosi non oltre tre anni prima della data di presentazione
della domanda; Art. 6. (Temporaneità degli incarichi
direttivi) 1. Nellattuazione
della delega di cui allarticolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
prevedere la temporaneità degli uffici direttivi per una durata non superiore ad anni
quattro, con possibilità di rinnovo dellincarico per ulteriori due anni e con
esclusione degli incarichi direttivi svolti presso la Corte di Cassazione, la Procura
generale presso la stessa Corte, nonché presso il Tribunale superiore delle acque
pubbliche; b)
prevedere che alla scadenza del termine di cui alla lettera a) il magistrato che
abbia esercitato funzioni direttive possa concorrere per il conferimento di un ufficio
direttivo presso un diverso distretto; Art. 7. (Norme in materia disciplinare) 1. Nellattuazione
della delega di cui allarticolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia
inerenti lesercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la
necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché allindividuazione
delle relative sanzioni. Art. 8. (Revisione delle circoscrizioni
territoriali degli uffici giudiziari) 1. Nellattuazione
della delega di cui allarticolo 1, comma 2, il Governo, al fine di razionalizzare la
distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio dello Stato, si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi: a)
ridefinire i confini dei distretti delle Corti dappello, dei circondari dei
tribunali e delle circoscrizioni territoriali degli uffici del giudice di pace; b)
istituire, ove necessario, nuove Corti dappello, nuovi tribunali ovvero nuovi uffici
del giudice di pace, attraverso la fusione totale o parziale del territorio ricompreso
negli attuali distretti, circondari o circoscrizioni territoriali e dei relativi uffici,
ovvero la sottrazione di parte del territorio di due o più distretti, circondari o
circoscrizioni territoriali limitrofi, ovvero mediante laccorpamento di una o più
Corti dappello, e laccorpamento o la soppressione di tribunali o uffici del
giudice di pace già esistenti; Capo II MODIFICHE ALLE NORME PER IL CONFERIMENTO E
LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ Art. 9. (Conferimento delle funzioni di
legittimità) 1.
Il conferimento delle funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa
Procura generale è disposto, nei limiti dei posti disponibili e pubblicati, dal Consiglio
superiore della magistratura previo parere della Commissione speciale di cui allarticolo
10. È fatta salva la riserva di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b), a
decorrere dallanno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di attuazione della relativa delega. 2.
Il Consiglio superiore della magistratura procede alla pubblicazione dei posti vacanti
presso la Corte di cassazione, distinguendo quelli delle sezioni civili da quelli delle
sezioni penali. Art. 10. (Commissione speciale per le funzioni 1. Presso il
Consiglio superiore della magistratura è istituita la Commissione speciale per le
funzioni di legittimità, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione
è composta da due magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di
cassazione, uno che esercita tali funzioni presso la Procura generale della Corte di
cassazione, nonché due professori universitari di ruolo di prima fascia. Art. 11. (Valutazione da parte della
Commissione) 1. La Commissione
procede allesame delle specifiche attitudini degli aspiranti allesercizio
delle funzioni di legittimità, a tale fine valutando lattività svolta negli ultimi
cinque anni, la qualità del lavoro svolto, il rispetto dei doveri inerenti allufficio
ed alle funzioni, esaminando i provvedimenti redatti, i dati statistici ed ogni altro
fatto o elemento concernente lattività professionale e scientifica. 2. In esito alle
verifiche operate ai sensi del comma 1, la Commissione esprime un parere in merito allattitudine
allesercizio di funzioni di legittimità, che è comunicato allinteressato,
trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e inserito nel fascicolo personale. Art. 12. (Modifiche allorganico della 1. Lorganico
dei magistrati della Corte di cassazione è modificato secondo quanto previsto dal
presente articolo. 2. Quindici posti
di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione, nonché tutti i posti di
magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione, sono
soppressi; in loro vece, sono istituiti altrettanti posti di magistrato di cassazione,
presso i rispettivi uffici. «Art. 115
(Magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione) 1. Della
pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati con qualifica
non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso lufficio
del massimario e del ruolo». 6. Allarticolo
117, comma 1, del regio decreto n. 12 del 1941, sono soppresse le parole: «di
appello e». Art. 13. (Indennità di trasferta) 1. Ai magistrati
che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa
Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato e presso le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti e la relativa
Procura generale compete, per ciò solo, lindennità di trasferta per venti giorni
al mese, escluso il periodo feriale. Capo III DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 14. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri
derivanti dallattuazione della presente legge, valutati complessivamente in euro
12.716.278,00 per lanno 2002 e in euro 8.556.462,00 a decorrere dallanno 2003,
si provvede: a)
quanto a euro 8.263.310,00 per lanno 2002 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002 2004, nellambito
dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della
giustizia; b)
quanto a euro 4.024.126,00 per lanno 2002 e a euro 7.770.252,00 a decorrere dallanno
2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002 2004, nellambito dellunità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero della giustizia; 2. Il Ministro
delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. |