Ddl
Camera 3102 - MODIFICA DEGLI ARTICOLI 45, 46, 47, 48 E 49 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
3120-3121-3147;
1. L'articolo 45 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito
quando, gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non
altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che
partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano
motivi di legittimo sospetto. la Corte di cassazione, richiesta motivata del procuratore
generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede
o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo
11".
2. L'articolo 47 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"Art. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. In seguito alla presentazione della
richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo
fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del
processo.
1-bis. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle
conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il
giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di Cassazione che la richieda
di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita
sezione di cui all'articolo 610 comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la
richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o
dichiarata inammissibile.
1-ter. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza
che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti
urgenti.
2. In caso di sospensione del processo si
applicano l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta
dall'imputato, l'articolo 303 comma 1 [1]. La prescrizione e i termini di custodia
cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o
dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui
il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al
momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni
dell'articolo 304.
3. L'articolo
48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 48 - (Decisione) - 1. La Corte di Cassazione decide in camera di consiglio a
norma dell'articolo 127, dopo aver assunto se necessario le opportune informazioni.
1-bis. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità
della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610 comma 1.
1-ter. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a
sezione diversa dalla sezione apposita prevista dall'articolo 610 comma 1 è
immediatamente comunicata al giudice che procede.
2.
L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e
a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo
al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto
comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
3. Fermo
quanto disposto dall'articolo 190 bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione
procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha
accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si
tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale
giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati
davanti al giudice originariamente competente.
4. Se la
Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la
stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende
di una somma da euro 1.000 a euro 5.000.
4. L'articolo 49 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"Art. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta è stata
accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la
revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara
inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che
questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.
2-bis. È inammissibile per manifesta
infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a
quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una
richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da
esso separato.
2-ter. La richiesta dichiarata
inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre
riproposta.
5. La presente legge si applica anche ai
processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di
entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di
Cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga
quindi procedersi applicando l'articolo 610 comma 1 del codice di procedura penale,
dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48 comma 1-ter.
6. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. ;
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