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Senato della Repubblica
Misure in materia di diritto di minori (C. 2517 Governo, C. 308 Mazzuca, C. 315 Mazzuca, C. 816 Molinari, C. 2088 Mario Pepe , C. 2703 Castagnetti, C. 2501 Governo, C. 1485 Valpiana, C. 1887 Biondi ,C. 2119 Siniscalchi e C. 2705 Lucidi).

Nuovo testo unificato adottato come testo base

Capo I
Disposizioni in materia di diritto di famiglia e dei minori

Articolo 1

1. Sono istituite, presso i tribunali e le corti di appello, le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, alle quali è devoluta la cognizione di tutte le controversie di cui all'articolo 2.
2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti anche altri affari civili, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.

Articolo 2

1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori.
2. Sono altresì devolute alla competenza delle sezioni specializzate le controversie aventi per oggetto:
a) la formazione e la rettificazione degli atti di stato civile;
b) i procedimenti di interdizione e di inabilitazione;
c) i procedimenti per la dichiarazione di assenza e di morte presunta;
d) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di competenza dell'autorità giudiziaria.

Articolo 3

1. Nella determinazione dei posti in organico presso le sezioni specializzate dovrà essere data precedenza ai magistrati che:
a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, ovvero funzioni di giudice tutelare o funzioni di giudice del tribunale per i minorenni;
b) abbiano partecipato a corsi, incontri, dibattiti, convegni in materia familiare o minorile o possano fare valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica competenza nella materia.

Articolo 4

1. La sezione specializzata del tribunale e della corte di appello è composta da almeno quattro giudici.
2. La sezione specializzata giudica in composizione collegiale, con tre magistrati togati, di cui uno con funzioni di presidente.

Articolo 5

1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate sono esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito presso la procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Ai magistrati di cui al comma 1 può essere devoluta anche altra attività giudiziaria, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.

Articolo 6

1. L'articolo 73 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
«Articolo 73. - (Attribuzioni generali del pubblico ministero). - 1. Il pubblico ministero vigila sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, sul rispetto dei diritti indisponibili e sulle materie devolute alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
2. Il pubblico ministero ha altresì azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge attribuita ad altri organi».

Articolo 7

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali individuare i tribunali e le corti di appello presso i quali istituire le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, secondo i seguenti concorrenti ed integrati criteri:
a) istituzione delle sezioni specializzate presso tutte le corti di appello;
b) istituzione delle sezioni specializzate in tutte le sedi di tribunale attualmente esistenti, ad eccezione delle sezioni distaccate, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere c) e d);
c) equa distribuzione del carico di lavoro;
d) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero di abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso.

2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per rideterminare l'organico dei tribunali per i minorenni, tenuto conto del residuo carico di lavoro in materia penale.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con tutte le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari permanenti un parere motivato, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, è determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro lo stesso termine di cui al comma 5, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo degli altri uffici giudiziari.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2, con la procedura di cui al comma 4.

Articolo 8

1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate, a norma dell'articolo 68 del Cpc, gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile o, in mancanza, quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati.
2. Agli ausiliari di cui al comma 1 potranno essere devoluti compiti di:
a) assistenza all'esecuzione dei provvedimenti di consegna dei minori;
b) vigilanza sull'osservanza degli obblighi di fare, contenuti nei provvedimenti di affidamento dei minori;
c) verifiche sui rapporti familiari.

3. I servizi sociali sono tenuti a segnalare al pubblico ministero i casi che ritengono meritevoli di valutazione da parte del suo ufficio.

Articolo 9

1. Le controversie, previste dalla presente legge, pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altro ufficio, sono trasferite d'ufficio alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, commi 5 e 6.
2. Le parti costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, un ricorso in riassunzione; la cancelleria provvede in tale caso a richiedere senza indugio all'ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti.
3. Il presidente della sezione specializzata fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio, disponendone la comunicazione alle parti.

Articolo 10

1. L'articolo 706 del Cpc è sostituito dal seguente:
«Articolo 706 - (Forma della domanda). - La domanda di separazione personale si propone con ricorso alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita presso il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.
Ove il coniuge convenuto abbia residenza o domicilio nel circondario di un tribunale in cui non sia istituita la sezione specializzata di cui al primo comma, la domanda va proposta alla sezione specializzata istituita presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia.
La domanda di cui al primo comma deve contenere a pena di nullità:
1) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio, il codice fiscale, la data di nascita del ricorrente e del coniuge convenuto;
2) il nome, il cognome, la data di nascita dei figli minori o maggiorenni conviventi non autosufficienti economicamente;
3) l'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova;
6) un programma relativo alla crescita dei figli, con particolare riferimento alle scelte relative all'educazione scolastica e culturale, alla abitazione, alle esigenze economiche, di salute e sportive;
7) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, ovvero una dichiarazione, liberamente valutabile dal giudice, che attesti i motivi della mancata presentazione».

Articolo 11

1. All'articolo 707 del Cpc, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente della sezione specializzata per la famiglia e per i minori, senza l'assistenza dei difensori».

Articolo 12

1. L'articolo 708 del Cpc è sostituito dal seguente:
«Articolo 708 - (Provvedimenti del presidente) - All'udienza di comparizione il presidente, verificata la regolarità del ricorso introduttivo, procede a sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
Se il coniuge convenuto non compare, o la conciliazione non riesce, il presidente verifica la regolarità del ricorso introduttivo e della sua notificazione e, se ne rileva la nullità, ne dispone la rinnovazione entro il termine perentorio di venti giorni. La rinnovazione sana i vizi. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento del deposito del ricorso.
Il presidente chiede alle parti se intendono raggiungere un accordo consensuale o discutere la causa.
Se i coniugi intendono definire la separazione nella forma consensuale, il presidente concede un termine per perfezionare l'accordo e fissa una successiva udienza per la lettura delle condizioni di separazione e la pronuncia del decreto di omologazione.
Le parti hanno facoltà di presentarsi all'udienza con le condizioni già predisposte e con l'istanza di omologazione.
Il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole.
Il presidente nomina il giudice istruttore e fissa la prima udienza di trattazione, concedendo al convenuto un termine sino a dieci giorni prima entro il quale potrà costituirsi depositando memoria difensiva.
L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
La memoria difensiva deve contenere, a pena di nullità, le circostanze di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) del terzo comma dell'articolo 706, concernenti il ricorso introduttivo e, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali. Se risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla e l'integrazione impedisce ogni decadenza.
Il giudice, rilevata la nullità della memoria di costituzione ai sensi del decimo comma, fissa al convenuto un termine perentorio di dieci giorni per rinnovarla; la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali dell'atto.
Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore, a norma dell'articolo 177».

Articolo 13

1. L'articolo 709 del Cpc è abrogato.

Articolo 14

1. Dopo l'articolo 709 del Cpc, sono inseriti i seguenti:
«Articolo 709bis - (Trattazione della causa) - Il giudice istruttore ascolta le parti e decide sull'ammissibilità dei mezzi di prova, fissando l'udienza per l'audizione dei testi e per l'assunzione degli ulteriori mezzi di prova.
Al termine dell'istruzione, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria.
In caso di mancato deposito, si intendono proposte le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi; le comparse conclusionali devono essere depositate entro il termine, prorogabile una sola volta su istanza delle parti costituite, di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.
Il giudice istruttore concede altresì, su richiesta delle parti, l'integrazione delle prove in presenza di fatti, conosciuti o sopravvenuti, degni di rilievo.
Articolo 709ter - (Udienza di discussione) - Nell'udienza di discussione il giudice istruttore fa la relazione della causa.
Dopo la discussione, il collegio, al termine della camera di consiglio, legge in udienza il dispositivo della sentenza. La motivazione è depositata in cancelleria entro i successivi trenta giorni».

Articolo 15

1. Sino alla entrata in funzione delle istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori continuano a trovare applicazione le norme vigenti.

Articolo 16

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.700.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
(Modifiche alla composizione ed alle competenze del tribunale penale per i minorenni).

Articolo 17

1. All'articolo 5 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La sezione funziona con l'intervento di un privato cittadino, avente i requisiti prescritti dall'articolo 2, che sostituisce uno dei magistrati della sezione».

Articolo 18

1. All'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale ordinario e da un esperto, aventi i requisiti richiesti dalla legge, al quale è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti».

Articolo 19

1. All'articolo 50bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni giudica composto da due magistrati e da un giudice onorario dello stesso tribunale».

Articolo 20

1. Il primo comma dell'articolo 98 del Cp è sostituito dal seguente:
«È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; la pena è diminuita fino ad un quarto per i minori degli anni diciotto e fino ad un terzo per i minori degli anni sedici».

Articolo 21

1. All'articolo 7 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1bis. L'esercente la potestà dei genitori deve essere presente, in quanto possibile, in ogni caso nel quale il minore dichiari od elegga domicilio per il procedimento penale».

Articolo 22

1. All'articolo 18 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del Cpp. In caso di urgente necessità, il giudice per le indagini preliminari, con separato decreto, può adottare provvedimenti temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione».

Articolo 23

1. All'articolo 20 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi quattro mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di due volte, delle prescrizioni imposte»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice dispone la misura della permanenza in casa».

Articolo 24

1. All'articolo 21 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice dispone la misura del collocamento in comunità ovvero, ove tale misura sia ritenuta inadeguata alla particolare gravità del fatto o alle violazioni degli obblighi ed alla personalità dell'imputato, la misura della custodia cautelare per un tempo non superiore ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni».

Articolo 25

1. All'articolo 23 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, del Cpp nonché, in ogni caso, per i delitti di cui agli articoli 609bis, 609ter, 609quater e 609octies del Cp, nonché per il delitto di cui all'articolo 337 del Cp, aggravato ai sensi dell'articolo 339 del Cp e commesso in occasione o a causa di disordini nell'ambito di manifestazioni pubbliche»;
b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo, anche in relazione alla sua condotta di vita, che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a tre anni di reclusione;»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I termini previsti dall'articolo 303 del Cpp sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento».

Articolo 26

1. L'articolo 24 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:
«Articolo 24. (Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini). - 1. Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini il giudice impone le prescrizioni previste dall'articolo 20, salvo che siano venuti meno i presupposti di cui all'articolo 23, comma 2».

Articolo 27

1. All'articolo 28 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta ai sensi del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1bis. La sospensione del processo e la messa alla prova sono escluse per i delitti di omicidio volontario, consumato o tentato, nonché per i delitti previsti dagli articoli 416bis, 609bis, 609ter, 609quater e 609octies del Cp».

Articolo 28

1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero e l'imputato o il difensore, munito di procura speciale, vi consentano, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale».

Articolo 29

1. All'articolo 129 del Cpp il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. Allo stesso modo, per i reati commessi da soggetti minorenni, provvede il giudice anche quando risultino le condizioni ed i presupposti di cui all'articolo 27 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni».

Articolo 30

1. Dopo l'articolo 9 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è inserito il seguente:
«Articolo 9bis - (Interrogatorio dell'indagato) - 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405 del Cpp, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di sentenza ai sensi dell'articolo 27 o richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411 del Cpp, procede in ogni caso all'interrogatorio dell'indagato, previa notifica di invito per la presentazione. Si applica l'articolo 415bis, commi 2, 4 e 5, del Cpp».

Articolo 31

1. All'articolo 24 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al compimento del diciottesimo anno di età, se l'esecuzione ha avuto inizio prima di tale momento, ovvero quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età, il giudice competente ai sensi degli articoli 279 e 665 del Cpp dispone, anche di ufficio, tenuto conto della personalità dell'imputato o del condannato, delle esigenze del trattamento e della durata della pena o del residuo di pena, che la misura della custodia cautelare in carcere ovvero che la pena detentiva siano eseguite negli istituti per adulti»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nei confronti di chi ha riportato una o più condanne alla pena della reclusione complessivamente superiore ad un anno per delitti non colposi commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di età.
2ter. La misura della custodia cautelare in carcere è eseguita dalla polizia giudiziaria, con l'assistenza dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile, ove ritenuta necessaria».

Articolo 32

1. All'articolo 21 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Tuttavia, qualora il condannato abbia scontato meno della metà della pena inflittagli, il tribunale deve previamente accertare che lo stesso abbia positivamente svolto un idoneo percorso riabilitativo, sulla base di appositi progetti dei servizi minorili, da verificare anche attraverso consulenza tecnico-specialistica».

Articolo 33

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 



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