IL
TESTO DELLA CIRAMI CORRETTO DAL SENATO Ddl Senato 1578 - Modifica
degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale ; Articolo 1. 1. Larticolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Articolo 45. - (Casi di rimessione) 1. In ogni stato e grado del
processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del
processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone
che partecipano al processo ovvero la sicurezza o lincolumità pubblica, o
determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata
del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il
giudice che procede o dellimputato, rimette il processo ad altro giudice, designato
a norma dellarticolo 11". 2. Larticolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Articolo 47. - (Effetti della richiesta) 1. In seguito alla
presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la
sospensione del processo fino a che non sia intervenuta lordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con
ordinanza la sospensione del processo. 2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle
conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il
giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta
di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dallapposita
sezione di cui allarticolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione
quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già
rigettata o dichiarata inammissibile. 3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta lordinanza
che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti
urgenti. 4. In caso di sospensione del processo si applicano larticolo 159 del
codice penale e, se la richiesta è stata proposta dallimputato, sono sospesi i
termini di cui al larticolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia
cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o
dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui
il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al
momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dellarticolo
304". 3. Larticolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Articolo 48. - (Decisione) 1. La Corte di cassazione decide in
camera di consiglio a norma dellarticolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le
opportune informazioni. 2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa dinammissibilità
della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dellarticolo 610, comma 1. 3. Lavvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite
o a sezione diversa dalla apposita sezione prevista dallarticolo 610, comma 1, è
immediatamente comunicata al giudice che procede. 4. Lordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al
giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente
gli atti del processo al giudice designato e dispone che lordinanza della Corte di
cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti
private. 5. Fermo quanto disposto dallarticolo 190-bis, il giudice designato
dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al
provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una
delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel
processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che
sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. 6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private
queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa
delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro". 4. Larticolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Articolo 49. - (Nuova richiesta di rimessione) 1. Anche quando la
richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o limputato può chiedere un nuovo
provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro
giudice. 2. Lordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta
infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta
purché fondata su elementi nuovi. 3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione
non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha
rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso
procedimento o di un procedimento da esso separato. 4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta
infondatezza può essere sempre riproposta". 5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di
rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge,
conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non
rilevi una causa dinammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando larticolo
610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per limmediata comunicazione
di cui allarticolo 48, comma 3, del codice di procedura penale. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.; |