il testo definitivo della
Cirami La Camera ha definitivamente
approvato la legge Cirami con 310 sì, quattro no e un solo astenuto. L'Ulivo non ha
invece preso parte al voto.Il provvedimento aveva ricevuto il via libera dell'Aula del
Senato, il 24 ottobre, con alcune correzioni tecniche. Ecco, in sintesi, cosa prevedono le
norme. CASI DI RIMESSIONE - Può
essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo da imputati o pm. Ed è disposta
quando la Cassazione rileva che esistono ''gravi situazioni locali non altrimenti
eliminabili". Le quali devono essere tali da ''pregiudicare la libera determinazione
o la sicurezza e l'incolumità pubblica. O essere comunque in grado di ''determinare
motivi di legittimo sospetto". SOSPENSIONE FACOLTATIVA MA
NIENTE SENTENZE I processi nei quali vengono presentate istanze di rimessione
possono sempre essere sospesi per decisione del giudice del processo o delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione. La sospensione è comunqueobbligatoria quando il processo
giunge alla fase delle conclusioni. In ogni caso, la presentazione di una istanza di
rimessione impedisce i decreti di rinvio a giudizio e la pronuncia di sentenze dal momento
in cui viene comunicato che l'istanza ha superato il primo vaglio di ammissibilità ed è
assegnata alle Sezioni Unite della Cassazione. NIENTE SOSPENSIONE PER
ISTANZE RIPETUTE - La sospensione del processo non può essere disposta a seguito di
istanze che vengono ripresentate dopo essere state respinte. STOP A DECORSO PRESCRIZIONE
E TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE- Con la correzione introdotta dal Senato al testo della
Camera, vengono fugate - secondo la maggioranza ma l'opposizione non è d'accordo - le
interpretazioni ambigue: quando un processo è sospeso a causa di un'istanza di rimessione
presentata da un imputato, è sospeso il decorso dei termini di prescrizione come quelli
di custodia cautelare. ISTANZE RIPRESENTABILI
PURCHÈ NON MANIFESTAMENTE INFONDATE - Le istanze di rimessione respinte possono essere
sempre ripresentate dalle parti purché si fondino su elementi nuovi e non siano state
respinte la prima volta per manifesta infondatezza. SI APPLICA DA SUBITO A
PROCESSI IN CORSO E A ISTANZE GIÀ PRESENTATE - Il maxiemendamento della Cdl precisa che
la nuova legge oltre ad applicarsi ai processi in corso, consente di ''conservare
efficacia alle istanze di rimessione già presentate. È inoltre confermato, come previsto
anche dal ddl Cirami, che la nuova legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo è frutto di
coordinamento redazionale ed è quindi soggetto a un eventuale coordinamento istituzionale
prima della firma del Capo dello Stato e della definitiva pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale. Per un confronto è possibile rileggere il testo originario
approvato dalla Camera il 10 ottobre scorso. (5 novembre 2002)
Articolo 1. 1. Larticolo 45 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente: "Articolo 45. - (Casi di rimessione) 1. In ogni
stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo
svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera
determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o lincolumità
pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta
motivata del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero
presso il giudice che procede o dellimputato, rimette il processo ad altro giudice,
designato a norma dellarticolo 11". 2. Larticolo 47 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente: "Articolo 47. - (Effetti della richiesta) 1. In
seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con
ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta lordinanza che
dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre
con ordinanza la sospensione del processo. 2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello
svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il
decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di
cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a
sezione diversa dallapposita sezione di cui allarticolo 610, comma 1. Il
giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi
rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile. 3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia
intervenuta lordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non
impedisce il compimento degli atti urgenti. 4. In caso di sospensione del processo si applicano larticolo
159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dallimputato, sono
sospesi i termini di cui allarticolo 303,
comma 1 [1]. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro
corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al
giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della
sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dellarticolo 304 [2]". 3. Larticolo 48 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente: "Articolo 48. - (Decisione) 1. La Corte di
cassazione decide in camera di consiglio a norma dellarticolo 127, dopo aver
assunto, se necessario, le opportune informazioni. 2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una
causa dinammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma
dellarticolo 610, comma 1. 3. Lavvenuta assegnazione della richiesta di rimessione
alle sezioni unite o a sezione diversa dalla apposita sezione prevista dallarticolo
610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede. 4. Lordinanza che accoglie la richiesta è comunicata
senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette
immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che lordinanza
della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata
alle parti private. 5. Fermo quanto disposto dallarticolo 190-bis, il
giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti
anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è
richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la
ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e
facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. 6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta
delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento
a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro". 4. Larticolo 49 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente: "Articolo 49. - (Nuova richiesta di rimessione) 1.
Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o limputato può
chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione
di un altro giudice. 2. Lordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per
manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente
proposta purché fondata su elementi nuovi. 3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la
richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in
una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro
imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato. 4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi
dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta". 5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le
richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore
della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per
esse non rilevi una causa dinammissibilità e non disponga quindi procedersi
applicando larticolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per limmediata
comunicazione di cui allarticolo 48, comma 3, del codice di procedura penale. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ; ; |