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Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 Dicembre 2002
Legge 27 dicembre 2002, n.284
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
[omissis]
Articolo 12
Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari
1. Allarticolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «da
bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dellarticolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48
(Aumento del ruolo organico e disciplina dellaccesso in magistratura), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Articolo 18 (Reclutamento di uditori giudiziari). - 1. Il reclutamento di uditori
giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nellorganico della magistratura
alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dallaumento
di cui allarticolo 1, avviene mediante tre concorsi, da bandire entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle materie indicate dal
comma 1 dellarticolo 123ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come
modificato dalla presente legge, individuate mediante sorteggio effettuato nellimminenza
della prova.
Particolare attenzione è dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio
ha escluso.
3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che conseguano in
ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i punteggi indicati nellarticolo
123ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente
legge, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui
alla lettera i) del comma 2 del citato articolo 123ter, non inferiore a
ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
4. Qualora allesito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati
giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato articolo 123ter, sia inferiore di
oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, è in facoltà del
Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura,
ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in
ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie
della prova orale».
Al minacciato e, a quanto si legge qui sopra, attuato blocco dei
concorsi si sono aggiunte a rendere sufficientemente chiara la situazione si sono aggiunte
le dichiarazioni dellon. Avv. Pecorella che negli anni, ahimè, lontani degli inizi
della mia carriera era uno degli avvocati di Soccorso Rosso (sì, avete letto bene: rosso)
il quale ha reso unintervista pubblicata su Italia oggi del 9 gennaio 2003 dalleloquente
titolo Giro di vite sulla formazione delle prove.
In tale intervista lon. Pecorella ha affermato, tra laltro,
che quello della politicizzazione dei giudici non è lunico problema ha aggiunto che
bisognerebbe aumentare il numero dei magistrati-
A questo punto nel leggere questo passaggio mi si è aperto ma
subito richiuso il cuore alla speranza di una resipiscenza sul blocco dei concorsi.
Ad una successiva domanda dellintervistatore il quale
chiedeva se egli pensava ad una modifica della finanziaria lon. Pecorella ha
dichiarato che non è necessario arrivare a tanto in quanto si potrebbe bandire un
concorso (udite, udite) riservato agli avvocati.
Non credo che questultima affermazione abbia bisogno di
molti commenti.
o.d.g. |