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Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 Dicembre 2002
Legge 27 dicembre 2002, n.284
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:

Articolo 1

1. Il decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

[omissis]

Articolo 12

Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari
1. All’articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell’articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Articolo 18 (Reclutamento di uditori giudiziari). - 1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell’organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall’aumento di cui all’articolo 1, avviene mediante tre concorsi, da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle materie indicate dal comma 1 dell’articolo 123ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, individuate mediante sorteggio effettuato nell’imminenza della prova.
Particolare attenzione è dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.
3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i punteggi indicati nell’articolo 123ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui alla lettera i) del comma 2 del citato articolo 123ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
4. Qualora all’esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato articolo 123ter, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale».

 

Al minacciato e, a quanto si legge qui sopra, attuato blocco dei concorsi si sono aggiunte a rendere sufficientemente chiara la situazione si sono aggiunte le dichiarazioni dell’on. Avv. Pecorella che negli anni, ahimè, lontani degli inizi della mia carriera era uno degli avvocati di Soccorso Rosso (sì, avete letto bene: rosso) il quale ha reso un’intervista pubblicata su Italia oggi del 9 gennaio 2003 dall’eloquente titolo Giro di vite sulla formazione delle prove.

In tale intervista l’on. Pecorella ha affermato, tra l’altro, che quello della politicizzazione dei giudici non è l’unico problema ha aggiunto che “bisognerebbe aumentare il numero dei magistrati”-

A questo punto nel leggere questo passaggio mi si è aperto ma subito richiuso il cuore alla speranza di una resipiscenza sul blocco dei concorsi.

Ad una successiva domanda dell’intervistatore il quale chiedeva se egli pensava ad una modifica della finanziaria l’on. Pecorella ha dichiarato che non è necessario arrivare a tanto in quanto “si potrebbe bandire un concorso (udite, udite) riservato agli avvocati.

Non credo che quest’ultima affermazione abbia bisogno di molti commenti.

o.d.g.