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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.1296

(il testo del disegno di legge è leggibile sul sito del Senato tra i progetti di legge)
Art. 2.
2.100 (ulteriore nuovo testo)
Luigi Bobbio
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) prevedere che siano ammessi a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario coloro i quali abbiano conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni forensi previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nonché coloro che, alla data del bando:
1) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
2) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto dopo il superamento del relativo concorso pubblico funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
3) abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
4) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto, senza demerito, funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni.
a-bis) prevedere un limite d'età, nel massimo di quarant'anni, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
a-ter) prevedere una disciplina transitoria per gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all'anno accademico 1998/1999.
b) prevedere che sia annualmente bandito un concorso per titoli ed esami per l'accesso alle funzioni di legittimità per la metà dei posti pubblicati dal Consiglio superiore della magistratura, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno tredici anni nell'esercizio delle funzioni, che abbiano svolto l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola della magistratura di cui all'articolo 3; prevedere che il concorso di cui sopra venga svolto dalla Commissione di cui all'articolo 10 e prevedere, fra le modalità dello stesso e i requisiti per parteciparvi che:
1) vi sia l'assenza di precedenti penali per delitti non colposi e disciplinari superiori all'ammonimento;
2) sia attribuito un punteggio aggiuntivo ai magistrati che hanno svolto per almeno tre anni funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione;
3) nella valutazione siano presi in esame sia i titoli scientifici di natura giuridica e i provvedimenti presentati dal candidato sia i provvedimenti scelti dalla Commissione, secondo criteri oggettivi predefiniti dal Consiglio superiore della magistratura;
4) il superamento del concorso di cui alla lettera b) costituisca titolo solo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 4, primo comma, n. 1, della legge 24 maggio 1951, n. 392.