Senato della Repubblica
Modifiche al Codice di procedura penale in materia
di applicazione della pena su richiesta delle parti
Ddl 1577-A/S con le modifiche, in neretto apportate dallAula il 29 gennaio 2003
Articolo 1
1. Allarticolo 444 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Limputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice lapplicazione,
nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto
conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1bis. Sono esclusi dallapplicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui
allarticolo 51, commi 3bis e 3quater, nonché quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dellarticolo
99, quarto comma, del codice penale»;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3bis. La parte nel formulare la richiesta può altresì subordinarne lefficacia
alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli
47, 47ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
dallarticolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni. Se accoglie la richiesta, il giudice dispone con separata
ordinanza una delle misure di cui al periodo precedente e qualora disponga la misura dellaffidamento
in prova, lordinanza contiene le prescrizioni e le forme di controllo previste dallarticolo
47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dallarticolo 94 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, la
sentenza stessa è trasmessa dal pubblico ministero al magistrato di sorveglianza, nella
cui giurisdizione la misura deve avere corso, che ne cura lesecuzione. Anche dopo
che la sentenza è divenuta irrevocabile si osservano, per quanto non diversamente
stabilito, le disposizioni della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e larticolo 94
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309. Resta ferma la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di revoca dei
benefici di cui al presente comma. Se il giudice ritiene che la misura non possa essere
concessa, rigetta la richiesta.
3ter. La decisione di rigetto di cui al comma 3bis, non impedisce che listanza volta
ad ottenere una delle misure di cui al medesimo comma sia riproposta dopo che è stata
pronunciata sentenza irrevocabile».
Articolo 2
1. Allarticolo 445 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La sentenza prevista dallarticolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non
superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la
condanna al pagamento delle spese del procedimento né lapplicazione di pene
accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dallarticolo
240, [
], del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è
equiparata a una pronuncia di condanna.
1bis. Salvo quanto previsto dagli articoli 651 e 653, la sentenza prevista dallarticolo
444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura dal dibattimento, non ha
efficacia nei giudizi civili o amministrativi».
b) al comma 2, dopo le parole «Il reato è estinto» sono inserite le seguenti: «, ove
sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena
pecuniaria,».
Articolo 3
1. Allarticolo 629 del codice di procedura penale, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:
«1bis. La disposizione del comma 1 si applica anche alle sentenze pronunciate ai sensi
dellarticolo 444, comma 2, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) dellarticolo
630».
Articolo 4
1. Allarticolo 651 del codice di procedura penale, dopo il
comma 2, è aggiunto il seguente:
«2bis. La sentenza penale irrevocabile prevista dallarticolo 444, comma 2, ha la
medesima efficacia nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo
per le restituzioni e il risarcimento del danno».
Articolo 5
1. Il primo comma dellarticolo 53 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere
determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire
tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il
limite di un anno può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di
doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla altresì con la pena
pecuniaria della specie corrispondente».
2. Al primo comma dellarticolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole:
«due anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni».
2bis. Larticolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è abrogato.
Articolo 6
1. Le disposizioni di cui agli articoli 445 e 651 del codice di
procedura penale, come modificati dalla presente legge, non si applicano alle sentenze
previste dallarticolo 444 dello stesso codice pronunciate prima della data di
entrata in vigore della legge medesima.
2. Limputato o il difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero,
nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge,
in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui allarticolo
444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei
processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risulti decorso il termine previsto dallarticolo 446, comma 1, del
codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta,
ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata
rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera
riproposizione della precedente.
3. Su richiesta dellimputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore
a quarantacinque giorni per valutare lopportunità della richiesta e durante tale
periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.
4. Le disposizioni dellarticolo 5 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per
tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni
sostitutive.
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