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Senato della Repubblica
Modifiche al Codice di procedura penale in materia
di applicazione della pena su richiesta delle parti
Ddl 1577-A/S con le modifiche, in neretto apportate dall’Aula il 29 gennaio 2003 

Articolo 1

1. All’articolo 444 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3bis e 3quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale»;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3bis. La parte nel formulare la richiesta può altresì subordinarne l’efficacia alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dall’articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se accoglie la richiesta, il giudice dispone con separata ordinanza una delle misure di cui al periodo precedente e qualora disponga la misura dell’affidamento in prova, l’ordinanza contiene le prescrizioni e le forme di controllo previste dall’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dall’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, la sentenza stessa è trasmessa dal pubblico ministero al magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura deve avere corso, che ne cura l’esecuzione. Anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile si osservano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e l’articolo 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Resta ferma la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di revoca dei benefici di cui al presente comma. Se il giudice ritiene che la misura non possa essere concessa, rigetta la richiesta.
3ter. La decisione di rigetto di cui al comma 3bis, non impedisce che l’istanza volta ad ottenere una delle misure di cui al medesimo comma sia riproposta dopo che è stata pronunciata sentenza irrevocabile».

 

Articolo 2

1. All’articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240, […], del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
1bis. Salvo quanto previsto dagli articoli 651 e 653, la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura dal dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi».
b) al comma 2, dopo le parole «Il reato è estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,».

 

Articolo 3

1. All’articolo 629 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1bis. La disposizione del comma 1 si applica anche alle sentenze pronunciate ai sensi dell’articolo 444, comma 2, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) dell’articolo 630».

 

Articolo 4

1. All’articolo 651 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2bis. La sentenza penale irrevocabile prevista dall’articolo 444, comma 2, ha la medesima efficacia nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno».

 

Articolo 5

1. Il primo comma dell’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente».
2. Al primo comma dell’articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «due anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni».
2bis. L’articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è abrogato.

 

Articolo 6

1. Le disposizioni di cui agli articoli 445 e 651 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, non si applicano alle sentenze previste dall’articolo 444 dello stesso codice pronunciate prima della data di entrata in vigore della legge medesima.
2. L’imputato o il difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall’articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.
3. Su richiesta dell’imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l’opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.


4. Le disposizioni dell’articolo 5 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.