Camera dei Deputati
«Disposizioni per la sospensione condizionata dellesecuzione della pena
detentiva»
(Ddl 3323/C con le modifiche, in neretto, approvate dallAula il 4 febbraio 2003)
Articolo 1
(Sospensione dellesecuzione di tre anni di pena detentiva)
1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno un quarto
della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di maggior pena, una pena
detentiva non superiore a tre anni, lesecuzione della stessa è sospesa, salvo
quanto previsto dagli articoli 2 e 3.
2. La sospensione dellesecuzione della pena può essere disposta una sola volta
tenendo conto della pena determinata ai sensi dellarticolo 663 del codice di
procedura penale.
3. La sospensione dellesecuzione della pena non può essere disposta nei confronti
di chi sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dellarticolo
14bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo
previsto dall'articolo 14ter.
4. La sospensione dell'esecuzione della pena di cui al comma 1 non impedisce la
presentazione di istanza di misura alternativa diversa e non preclude la decisione sulle
istanze a tal fine depositate e sulle quali l'autorità giudiziaria non ha formulato la
sua decisione.
Articolo 2
(Esclusioni oggettive)
1. La sospensione di cui allarticolo 1 non si applica quando
la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui allarticolo 4bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
Articolo 3
(Esclusioni soggettive)
1. La sospensione di cui allarticolo 1 non si applica nei
confronti:
a) di chi ne abbia rinunciato;
b) di chi è stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza, ai
sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) di chi è stato sottoposto a regime di sorveglianza particolare, ai sensi dellarticolo
14bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Articolo 4
(Competenza)
1. La sospensione della pena di cui allarticolo 1 è disposta,
anche dufficio, dal magistrato di sorveglianza senza formalità di procedura.
2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di cui allarticolo 1, linteressato
o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per
territorio.
3. Dellapplicazione della misura di cui allarticolo 1, è data immediata
comunicazione allautorità di polizia competente che vigila losservanza degli
obblighi di cui allarticolo 8 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni
infrazione.
Articolo 5
(Revoca della sospensione della pena)
1. La sospensione della pena può essere revocata con
ordinanza dal tribunale di sorveglianza se chi ne ha usufruito non ottempera, senza
giustificato motivo, alle prescrizioni di cui allarticolo 8 o commette, entro cinque
anni dalla applicazione della sospensione della detenzione di cui allarticolo 1, un
delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei
mesi.
2. Avverso lordinanza di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla comunicazione o
notificazione, è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la pena è estinta.
Articolo 6
(Espulsione di stranieri)
1. Lo straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nellarticolo
13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, nei cui confronti è stata
disposta la sospensione di cui allarticolo 1 è espulso secondo le modalità
indicate dallarticolo 16, commi 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo.
2. La sospensione della pena nei confronti dello straniero espulso ai sensi del comma
precedente, che rientri nel territorio dello stato entro 5 anni dalla espulsione, è
revocata.
3. Si applicano gli articoli 18 e 19 del citato decreto legislativo.
Articolo 7
(Prescrizioni)
1. Con il provvedimento di cui allarticolo 4 sono congiuntamente
applicate per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa
l'esecuzione altresì le seguenti prescrizioni:
a) il condannato deve presentarsi allufficio di polizia giudiziaria indicato dal
magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e lorario di presentazione
tenendo conto dellattività lavorativa, delle condizioni di salute e del luogo di
abitazione del condannato.
b) al condannato è imposto lobbligo di non allontanarsi dal territorio del comune
di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per la personalità
del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce
adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, lobbligo di dimora può
essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente
nella provincia e comunque nellambito della regione ove è ubicato il comune di
abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dellarticolo
282bis e commi 3, 4, 5 e 6 dellarticolo 283 del codice di procedura penale;
c) allatto della sospensione della pena, è redatto un verbale in cui il soggetto si
impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le
ore 21, salvo specifica autorizzazione del giudice dellesecuzione competente,
nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.
2. Nel corso della sospensione dellesecuzione della pena, le prescrizioni di cui al
comma 1 possono essere modificate, su richiesta dellinteressato o del pubblico
ministero, dal giudice per lesecuzione.
3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dellesecuzione della pena salvo
specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari
o lavorative, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui
esecuzione è stata sospesa, per il cittadino italiano il divieto di espatrio, con
tutte le misure necessarie per impedire lutilizzazione del passaporto e degli altri
documenti validi per lespatrio.
Articolo 7bis
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.
381, come modificato dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione
dell'esecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura
alternativa.
Articolo 8
(Relazione al Parlamento)
1. Ogni anno il Ministro della Giustizia riferisce al Parlamento in
merito allo stato di attuazione della presente legge.
Articolo 9
(Efficacia)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti
dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena, al
momento dalla entrata in vigore della medesima.
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