Decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28 «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive» (deliberato dal Consiglio dei ministri il 21 febbraio 2003, e
pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 45 del 24 febbraio 2003) Articolo 1 1. Alla
legge 13 dicembre 1989, n. 401, i commi 1bis e 1ter dellarticolo 8 sono sostituiti
dai seguenti: 1bis.
Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o
a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo larresto
ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, larresto è
altresì consentito nel caso di reati di cui allarticolo 6, commi 1 e 6, e allarticolo
6bis, comma 1, della presente legge. 1ter. Nei
casi di cui al comma 1bis, quando non è possibile procedere immediatamente allarresto
per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica, si considera comunque in stato di
flagranza ai sensi dellarticolo 382 del codice di procedura penale colui il quale,
sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali risulti con
evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che larresto sia compiuto non oltre il
tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. 1quater.
Quando larresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1bis, lapplicazione
delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli
articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale. 2. Alla legge
13 dicembre 1989, n. 401, il secondo e il terzo periodo del comma 6 dellarticolo 6
sono soppressi. Articolo 2 1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge. |