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Decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28

«Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza

in occasione di manifestazioni sportive»

(deliberato dal Consiglio dei ministri il 21 febbraio 2003, e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 45 del 24 febbraio 2003)

 

Articolo 1

1.      Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, i commi 1bis e 1ter dell’articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:

“1bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l’arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all’articolo 6, commi 1 e 6, e all’articolo 6bis, comma 1, della presente legge.

1ter. Nei casi di cui al comma 1bis, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali risulti con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

1quater. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1bis, l’applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale”.

 

2. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, il secondo e il terzo periodo del comma 6 dell’articolo 6 sono soppressi.

 

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.