Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Maxiemendamento al Ddl 1296/S recante «Delega al Governo per la riforma dellordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di
organico
della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità»
Nel testo, in neretto le modifiche apportate dal Consiglio dei ministri del 7 marzo
2003
Emendamenti allarticolo 1
Emendamento 1
Nellarticolo 1, la lettera a) del numero 1 è sostituita dalla
seguente: a) modificare la disciplina per laccesso in magistratura, nonché la
disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati in applicazione
dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati
si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:
a) funzioni giudicanti di primo grado;
b) funzioni requirenti di primo grado;
c) funzioni giudicanti di secondo grado;
d) funzioni requirenti di secondo grado;
e) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado;
f) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado;
g) funzioni direttive di primo grado
h) funzioni direttive di secondo grado;
i) funzioni giudicanti di legittimità
j) funzioni requirenti di legittimità;
k) funzioni direttive di legittimità;
l) funzioni direttive superiori di legittimità;
2)
a) prevedere che la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente
secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dalle successive lettere
b) e c) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:
- prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
- seconda classe: da sei mesi a due anni;
- terza classe: da due a cinque anni;
- quarta classe: da cinque a tredici anni;
- quinta classe: da tredici a venti anni;
- sesta classe: da venti a ventotto anni;
- settima classe: da ventotto anni in poi.
b) prevedere che i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del
concorso di cui alle lettere h2) e i2) del numero 11 conseguono la quinta classe
stipendiale;
c) prevedere che i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei
concorsi di cui alla lettera o) del numero 11 conseguono la sesta classe stipendiale;
3)
a) prevedere che, fino al compimento dellottavo anno dallingresso in
magistratura, possano essere svolte funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; che
dopo gli otto anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni
giudicanti o requirenti di secondo grado; che, dopo i quindici anni, previo concorso per
titoli ed esami, possano essere svolte funzioni di legittimità;
b) prevedere che le funzioni di secondo grado, di legittimità e direttive siano
attribuite dal Csm, previo concorso per titoli ed esami, e che quelle semi direttive
giudicanti siano attribuite previa valutazione dei titoli;
c) prevedere le modalità del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, nonché i
criteri di valutazione;
4)
a) prevedere che per lingresso in. magistratura sia bandito un concorso per laccesso
a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente, precisando che il
candidato, allatto della domanda, dovrà scegliere a quale funzione intende
accedere;
b) prevedere distinte prove di esame, scritte ed orali, con materie in parte comuni e in
parte diverse in relazione alla specificità della funzione prescelta;
c) prevedere distinte commissioni, eventualmente con un unico presidente.
5)
a) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nellesercizio delle funzioni
giudicanti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal
Csm, per lassegnazione di posti vacanti nella funzione requirente;
b) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso; prevedere che la
commissione esaminatrice sia quella indicata al successivo numero 11 lettera f) e che tra
le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;
d) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nellesercizio delle funzioni
requirenti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal
Csm per lassegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante;
e) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso;
f) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata al successivo numero 11
lettera e) e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si
concorre;
6)
a) prevedere che il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a
requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio
giudiziario avente sede in diverso distretto;
b) prevedere che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti emanati in
attuazione della presente legge, i magistrati attualmente in servizio possano richiedere,
nel limiti dei posti vacanti, il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti
a requirenti, e viceversa. previa valutazione positiva da parte del Csm;
c) prevedere che i magistrati di cui alla lettera b) possano partecipare al concorso di
cui al numero 11, lettere b) e d), anche in assenza del requisito di esercizio per almeno
cinque anni delle diverse funzioni;
7)
a) prevedere che funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale,
giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;
b) prevedere che funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore
della repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della repubblica
presso il tribunale per i minorenni;
c) prevedere che funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte
di appello;
d) prevedere che funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto
procuratore generale presso la corte di appello;
e) prevedere che funzioni di legittimità giudicanti siano quelle di consigliere della
Corte di cassazione;
f) prevedere che funzione di legittimità requirenti siano quelle di sostituto procuratore
generale presso la Corte di cassazione;
g) prevedere che funzioni semi direttive giudicanti di primo grado siano quelle di
presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previa valutazione da parte
della commissione di cui al numero 8bis), magistrati che abbiano superato almeno uno dei
concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno
di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre
anni;
h) prevedere che funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di
presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione da
parte della commissione di cui al numero 8bis), magistrati che abbiano superato almeno uno
dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non
meno di otto anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi
tre anni;
i) prevedere che funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente
di tribunale, di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale
per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che
abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo
grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente
funzioni giudicanti negli
ultimi tre anni;
j) prevedere che funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore
della repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della repubblica presso il
tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami,
magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni
di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato
continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;
k) prevedere che funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente
di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di
cui alla tabella L) allegata al regio decreto 12/1941, di presidente dei tribunali di
sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 354/75, nonché quelle di
presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed
esami magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da
almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi
tre anni;
l) prevedere che funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di
procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata al regio
decreto 12/1941, nonché quelle di procuratore generale presso la corte di appello, cui
possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il
concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato
continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;
8) prevedere che i concorsi per gli incarichi direttivi consistono, nella valutazione da
parte della commissione di cui al successivo numero 11, lettera q), dei titoli,
consistenti in lavori giudiziari e scientifici, nella valutazione della laboriosità del
magistrato nonché della sua capacità organizzativa ed in un successivo colloquio;
8bis) prevedere per il conferimento degli incarichi semi direttivi una valutazione da
parte della commissione di cui al successivo numero 11, lettera q), dei titoli,
consistenti in lavori giudiziari e scientifici; la commissione comunica lesito delle
valutazioni dei candidati al Csm, che sceglie tra quelli valutati positivamente, tenendo
altresì conto della laboriosità e della capacità organizzativa dei magistrati;
9)
a) prevedere che gli incarichi direttivi siano attribuiti per la durata di anni quattro,
rinnovabili a domanda, previa valutazione positiva da parte del Csm, per un periodo
ulteriore di anni due;
b) prevedere che il magistrato, allo scadere del termine di cui alla precedente lettera
a), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in
sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado
superiore per sedi poste fuori del distretto di provenienza;
10)
a) prevedere che le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di
presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro
anni;
b) prevedere che le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato
generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere,
previo concorso per titoli. magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità
da almeno quattro anni;
c) prevedere che le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle
di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del tribunale
superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;
d) prevedere che le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle
di procuratore generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da
almeno dieci anni;
e) prevedere che le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di
primo presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci
anni;
11)
a) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante
di primo grado, a domanda venga assegnato, previa valutazione del Csm, ai magistrati che
esercitino da almeno tre armi le funzioni giudicanti;
b) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di
primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano
accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti;
c) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente
di primo grado, a domanda venga assegnato, previa valutazione del Csm ai magistrati che
esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti;
d) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di
primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano
accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti;
e) prevedere, al fini di cui alla lettera b), listituzione di una commissione di
concorso per lassegnazione alle funzioni giudicanti e costituita da tre magistrati
giudicanti che esercitino funzioni di secondo grado e da due magistrati requirenti che
esercitino funzioni di secondo grado, nonché da
tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio
Superiore della Magistratura;
f) prevedere, ai fini di cui alla lettera d), listituzione di una commissione di
concorso per lassegnazione alle funzioni requirenti, costituita da tre magistrati
requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado e da due magistrati giudicanti. che
esercitino funzioni di secondo grado, nonché da
tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio
Superiore della Magistratura;
g) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante
di secondo grado a domanda venga assegnato, previa valutazione del Csm, ai magistrati che
esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado,
h) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di
secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali
posti siano assegnati:
- h1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni
requirenti di secondo grado;
- h2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre
nelle funzioni giudicanti e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale lapposito
corso di formazione alle funzioni di appello presso la scuola superiore delle professioni
giuridiche;
k) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente
di secondo grado a domanda venga assegnato, previa valutazione del Csm ai magistrati che
esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado;
i) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di
secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali
posti siano assegnati:
-il) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni
giudicanti di secondo grado;
- i2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre
nelle funzioni requirenti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale lapposito
corso di formazione alle funzioni di appello presso la scuola superiore delle professioni
giuridiche;
l) prevedere, ai fini di cui alla lettera h), listituzione di una commissione,
composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da un
magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che
esercitino funzioni di giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti funzioni
requirenti di secondo grado, nonché da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio
Superiore della Magistratura;
m) prevedere, ai fini di cui alla lettera i), listituzione di una commissione,
composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un
magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che
esercitino funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti funzioni
giudicanti di secondo grado, nonché da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio
Superiore della Magistratura;
n) prevedere che annualmente per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle
funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed
esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette
anni le rispettive funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici
anni e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale lapposito corso di
formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola superiore delle professioni
giuridiche;
o) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e
requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli cui abbiano accesso
magistrati che esercitino da almeno cinque anni diverse funzioni di legittimità. È fatto
salvo quanto previsto dalla legge 303/98;
p) prevedere listituzione di una commissione di concorso alle funzioni di
legittimità composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di
legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, nonché da tre professori universitari di prima fascia
in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;
q) prevedere listituzione di una commissione di esame alle funzioni direttive,
composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di
legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di
legittimità, e da tre magistrati che esercitino funzioni giudicanti direttive di secondo
grado e da due magistrati che esercitino funzioni requirenti direttive di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura; Prevedere che la Commissione comunichi gli esiti
del concorso al Csm che forma la graduatoria e propone le nomine al Ministro della
giustizia per il concerto; prevedere il coordinamento della presente disposizione con
quanto previsto dallarticolo 11 della legge 195/58 e successive modificazioni;
r) prevedere che i posti di cui alle lettere precedenti, messi a concorso e non coperti,
vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire previa valutazione da
parte del Csm; prevedere che i posti da attribuire previa valutazione da parte del Csm di
cui alle lettere precedenti e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota
destinata a concorso;
12)
a) prevedere che le commissioni di cui al presente articolo siano nominate per tre anni e
siano automaticamente prorogate sino allesaurimento delle procedure concorsuali in
via di espletamento;
b) prevedere che i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente
confermabili;
13)
prevedere che nessun magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio nello
stesso incarico per oltre dieci anni, salvo diversa valutazione del Csm, per comprovate
esigenze di servizio, per non oltre due anni;
14)
individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuire al magistrato capo dellufficio giudiziario la titolarità e la
rappresentanza dellufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e
con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i
provvedimenti necessari per lorganizzazione dellattività giudiziaria e
comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;
b) indicare i criteri per lassegnazione al dirigente dellufficio di
cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per lespletamento
del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano lamministrazione
verso lesterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i
limiti;
c) [assegnare al dirigente dellufficio di cancelleria o di segreteria la gestione
delle risorse di personale amministrativo, ed attribuirgli lesercizio dei poteri di
cui allarticolo 55, comma 4, ultima parte, del decreto legislativo 165/01];
d) prevedere che, entro trenta giorni dallemanazione della direttiva del Ministro
della giustizia di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 165/01, e comunque non
oltre il 30 gennaio di ciascun anno, il magistrato capo dellufficio giudiziario ed
il dirigente dellufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto
delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da
svolgersi nel corso dellanno. Prevedere che il magistrato capo dellufficio
giudiziario ed il dirigente dellufficio di cancelleria o segreteria possano
apportare eventuali modifiche al programma nel corso dellanno. Prevedere che, nellipotesi
di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di
modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dellufficio giudiziario, sia attribuito al Ministero della Giustizia,
specificandone condizioni e modalità di esercizio, un potere sostitutivo, nonché
decisionale circa le rispettive competenze;
e).[soppressa] (1)
14bis):
a) prevedere listituzione presso ogni distretto di corte di appello di uffici
decentrati dellamministrazione giudiziaria (Udag) da cui dipendano gerarchicamente e
funzionalmente le cancellerie e le segreterie istituite presso gli uffici giudiziari;
b) prevedere che ogni anno il presidente della corte di appello ed il dirigente Udag,
sentiti i dirigenti degli uffici giudiziari, nonché quelli delle cancellerie e delle
segreterie, predispongano le tabelle organizzative del personale amministrativo.
15) Prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalle lettere h2),
i2) ed n) del numero 11 del presente articolo, possa essere richiesto solo dopo lentrata
in funzione della scuola superiore delle professioni giuridiche disciplinata dallarticolo
3 della presente legge.
(1) disciplinare le modalità di risoluzione di eventuali conflitti
di competenza o di merito che insorgano tra il magistrato capo dellufficio ed il
dirigente della cancelleria o della segreteria, in merito alla formazione o allesecuzione
del programma di cui alla lettera d), rimettendo la decisione al dirigente di cui al
successivo numero 14bis
Emendamento 2
Dopo la lettera b) del numero 1 dellarticolo 1, è introdotto
il seguente comma
bbis: riorganizzare lufficio dei pubblico ministero.
Emendamento 3
Sono soppresse le lettere d) ed e) del numero 1 dellarticolo 1.
Emendamenti allarticolo 2
Emendamento 1
Allarticolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla rubrica, le parole: funzioni di legittimità sono sostituite dalle
seguenti: funzioni presso organi di giurisdizione superiore.
b) Al comma 1, le lettere a) e b) sono cosi sostituite:
a)
aa) prevedere che siano ammessi ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per
magistrati requirenti coloro che:
1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di
specializzazione nelle professioni forensi previste dallarticolo 16 del decreto
legislativo 398/97;
2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito lidoneità a seguito della
frequenza del corso di preparazione di cui al successivo articolo 3;
3) hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed
hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche
4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito labilitazione allesercizio
della professione forense;
5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso,
funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni ed hanno superato il concorso per la professione di notaio;
7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno
tre anni;
ab) disciplinare la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di nomina
dei componenti;
ac) prevedere che il concorso possa essere sostenuto per non più di tre volte.
c) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
2. Allarticolo 19 della legge 186/82, sono apportate le seguenti modificazioni: al
comma 1, numero 1, le parole: della metà sono sostituite dalle parole: di
un quarto, e le parole su proposta di una commissione formata dai componenti
di cui al n. 2) dellarticolo 7 e, tra i componenti di cui al numero 4) dello stesso
articolo, da quello avente qualifica più elevata o, a parità di qualifica, maggiore
anzianità sono sostituite dalle parole: previo parere di una commissione
presieduta dal presidente dello stesso consiglio di presidenza e formata dai componenti di
cui alla lettera d) dellarticolo 7, nonché dai due presidenti di sezione del
Consiglio di Stato e dai due presidenti di tribunale amministrativo regionale più anziani
nelle rispettive qualifiche; il parere è reso; al comma 1, numero 3, le parole
di un quarto sono sostituite dalla parole: della metà ed è
aggiunto, alla fine, il seguente periodo: La metà dei posti disponibili annualmente
messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali; in
tale quota riservata non possono essere nominati altri candidati, salva lapplicazione
dellarticolo 20 per i posti eventualmente rimasti vacanti.
Emendamenti allarticolo 3
Emendamento 1
Nelle lettere a), b) e c) del numero 1 dellarticolo 3, le
parole: scuola della magistratura sono sostituire dalle parole: scuola
superiore delle professioni giuridiche;
Emendamento 2
Nella lettera a) del numero 1 dellarticolo 3 le parole da:
prevedere a: magistratura sono così sostituite:
a) prevedere listituzione, quale ente autonomo, della scuola superiore delle
professioni giuridiche.
Emendamento 3
Nella lettera a) del numero 1 dellarticolo 3, dopo le parole:
aggiornamento professionale dei magistrati sono aggiunte le parole: ed
avvocati;
Emendamento 4
Nella lettera b) del numero 1 dellarticolo 3, dopo le parole:
autonomia organizzativa sono inserite le parole: e funzionale;
Emendamento 5
Nel numero 1 dellarticolo 3 dopo la lettera 1) sono aggiunte le
seguenti:
m) prevedere che, a decorrere dalla entrata in funzione della scuola superiore delle
professioni giuridiche, annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un
corso biennale di preparazione ai concorsi per lammissione in magistratura ed agli
esami di idoneità alla professione di avvocato;
n) prevedere che il settantacinque per cento dei posti disponibili siano riservati agli
aspiranti uditori giudiziari ed il venticinque per cento agli aspiranti avvocati;
o) prevedere che alla fine del primo anno sia formulato un giudizio di idoneità e di
ammissione al secondo anno;
p) prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo anno possa
ripetere, per non più di una volta , il primo anno di corso;
q) prevedere che, alla fine del secondo anno di corso, si consegua lidoneità a
partecipare ai concorsi di ammissione in magistratura;
r) prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo anno di corso nel
caso di negativa valutazione finale;
s) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di
secondo grado e di legittimità, siano sottoposti da parte del Csm a valutazioni
periodiche di professionalità, desunte dallattività giudiziaria e scientifica,
dalla produttività e dai pareri conseguiti nellambito dei corsi organizzati dalla
scuola superiore delle professioni giuridiche. Prevedere che tali valutazioni debbano
avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dallingresso
in carriera.
Prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non
più di due volte, con lintervallo di un biennio tra una valutazione e laltra.
Prevedere che in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi larticolo
3 del regio decreto legislativo 511/46, così come modificato dallarticolo 7 della
presente legge.
t) prevedere che per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle
funzioni di secondo grado di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la
commissione comunica al Csm lelenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono
essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.
Emendamento 6
Sostituire larticolo 3 con il seguente:
1. Nellattuazione della delega di cui allarticolo 1, comma 1, lettera b), il
Governo si attiene al seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere listituzione di una scuola superiore delle professioni giuridiche,
struttura didattica stabilmente preposta anche allorganizzazione delle attività di
tirocinio e formazione degli
uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati;
b) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia fornita di autonomia
organizzativa ed utilizzi personale dellorganico del Ministero della giustizia,
ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio
dello stesso ministero;
c) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia diretta da un
comitato, della durata di quattro anni, composto da un magistrato che eserciti funzioni
giudicanti di legittimità, proposto dal primo presidente della Corte di cassazione, da un
magistrato che eserciti funzioni requirenti di legittimità, proposto dal procuratore
generale presso la Corte di cassazione, da due magistrati ordinari, nominati tutti dal
Csm, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione, nominato dal
Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in
materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un membro
nominato dal Ministro della giustizia.
Prevedere che, nellambito del comitato, i componenti eleggano il presidente;
prevedere che i componenti del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano
far parte della commissione di esame per lammissione alla scuola;
d) prevedere che, nella programmazione dellattività didattica, il Comitato
direttivo di cui alla lettera c) possa avvalersi delle proposte del Csm, del Ministro
della giustizia, del Consiglio. nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e di quelle dei componenti del Consiglio universitario
nazionale esperti in materie giuridiche;
e) prevedere, presso la scuola, la programmazione annuale di corsi per magistrati di
durata non superiore a due mesi, formulando i criteri generali per la partecipazione ad
essi da parte degli interessati, nonché di corsi per la formazione alle funzioni di
secondo grado e di legittimità, di durata non superiore a due mesi, cui possano
partecipare magistrati con anzianità non inferiore rispettivamente ad otto ed a quindici
anni;
f) prevedere, compatibilmente alle comprovate e motivate esigenze organizzative e
funzionali degli uffici giudiziari, ed a richiesta dellinteressato, il diritto del
magistrato partecipante al corso di cui alla lettera e) ad un periodo di congedo
retribuito pari alla sua durata;
g) stabilire che, al termine del corso, sia rilasciato un parere che contenga elementi di
verifica attitudinale, modulato secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo
personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal
Csm;
h) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di cui alla lettera e)
possa nuovamente parteciparvi trascorsi almeno tre anni;
i) prevedere che il parere di cui alla lettera g) abbia validità per un periodo non
superiore a sei anni;
l) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi a competenza interregionale.
Emendamenti allarticolo 5
Emendamento 1
Larticolo 5 è così sostituito:
Articolo 5 (Riorganizzazione dellufficio del pubblico ministero)
Nellattuazione della delega di cui allarticolo 1, comma 1, lettera bbis) , il
Governo si attiene al seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale sia il titolare
esclusivo dellazione penale e che la eserciti sotto la sua personale responsabilità
nel modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme
esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
b) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale possa delegare, sulla
base di criteri predeterminati, uno o più magistrati del proprio ufficio al compimento di
singoli atti o alla trattazione di uno o più procedimenti;
c) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale possa determinare i
criteri cui i magistrati delegati devono attenersi nelladempimento della delega;
d) prevedere che ali atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti
reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della
repubblica presso il tribunale;
e) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale tenga personalmente,
o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e
che tutte le informazioni sulle attività dellufficio vengano attribuite
impersonalmente allo stesso;
f) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare
il corretto ed uniforme esercizio dellazione penale, nonché il rispetto delladempimento
degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e
notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al procuratore
generale presso la Corte di cassazione;
g) prevedere lattribuzione al procuratore generale presso la corte di appello di
poteri sostitutivi e di avocazione oltre che nel caso di accertata violazione dei termini
di durata delle indagini preliminari, nei casi di reiterate violazioni di norme
processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali, e di poteri di coordinamento in
caso di indagini collegate o particolarmente complesse e che investano più circondari.
Emendamenti allarticolo 6
Emendamento 2
Nellarticolo 6 è soppressa la lettera c).
Emendamento 3
Dopo larticolo 6 è inserito il seguente:
Articolo 6bis (Norma transitoria).
a) Le norme di cui al numero 11, lettere h2) e i2) dellarticolo 1 non si applicano
ai magistrati che, alla data di entrata in vigore del decreto emanato in attuazione della
presente legge, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi 24 mesi, tredici anni dal
decreto di nomina ad uditore giudiziario;
b) le norme di cui al numero 11, lettera n) dellarticolo 1 non si applicano al
magistrati che, alla data di entrata in vigore del decreto emanato in attuazione della
presente legge, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi 24 mesi, venti anni dal
decreto di nomina ad uditore giudiziario;
c) al magistrati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo continuano ad
applicarsi le norme attualmente in vigore per il conferimento delle funzioni di appello e
di quelle di legittimità, nonché per il conferimento degli uffici semi direttivi e
direttivi di cui allarticolo 1 , numero 7, lettere g) h) i) j) k) ed l). Le
assegnazioni sono disposte secondo quanto previsto dallarticolo 1, numero 11,
lettere g), k) ed o).
È fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi.
d) I magistrati che, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione
della presente legge, esercitano funzioni direttive mantengono le loro funzioni sino al
compimento del termine di cui allarticolo 1, numero 9, lettera a) e, nel caso
abbiano raggiunto il detto termine, per lulteriore periodo di due anni decorso il
quale, senza che abbiano ottenuto lassegnazione ad altro analogo incarico, cessano
dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;
e) i magistrati che, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione
della presente legge, esercitano funzioni semi direttive requirenti mantengono le loro
funzioni per tre anni dalla predetta data, decorsi i quali, senza che abbiano ottenuto lassegnazione
ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio,
anche se in soprannumero;
f) in deroga a quanto previsto dallarticolo 1, numero 13, alla data di entrata in
vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, i magistrati che abbiano
compiuto il periodo di dieci armi di permanenza nellincarico nello stesso ufficio,
possono permanervi per ulteriori tre anni; coloro i quali non abbiano compiuto il periodo
di dieci anni lo completano e possono permanere nellincarico per ulteriori tre anni;
g) al fini dellapplicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo
trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato allesercizio
delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avviene nelle
medesime funzioni, anche in soprannumero. È fatta salva la facoltà per i magistrati di
partecipare al concorsi.
Emendamenti allarticolo 7
Dopo la lettera a) dellarticolo 7 sono inserite le seguenti:
b) prevedere la soppressione del secondo comma dellarticolo 2 del regio decreto
legislativo 511/46;
c) prevedere la modifica degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 511/46,
introducendo la possibilità di disporre il trasferimento dufficio ad altra sede in
via cautelare e provvisoria anche per causa indipendente da colpa del magistrato abbiano
determinato la sua incompatibilità ambientale;
d) prevedere la modifica dellarticolo 3 del regio decreto legislativo 511/46,
prevedendo anche la possibilità di far transitare nella pubblica amministrazione, con
funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;
e) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 12/1941, in
maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, (in linea di massima), limpossibilità
che possa consentirsi lesercizio dellattività di magistrato presso il
medesimo ufficio giudiziario in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado o
il coniuge esercitino la professione di magistrato o di avvocato.
Emendamenti agli articoli 9, 10 e 11
Gli articoli 9, 10 e 11 sono soppressi.
Emendamenti allarticolo 12
Emendamento 1
Al comma 4 dellarticolo 12, le parole: con qualifica non
inferiore a magistrato di tribunale sono sostituite dalle parole: con non meno
di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito.
Emendamento allarticolo 13
Allarticolo 13, dopo le parole: compete sono
soppresse le parole: e per ciò solo e, dopo le parole: periodo feriale,
sono aggiunte le parole: lindennità di trasferta per venti giorni al mese,
escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di
Roma.
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