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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Maxiemendamento al Ddl 1296/S recante «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico
della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità»


Nel testo, in neretto le modifiche apportate dal Consiglio dei ministri del 7 marzo 2003

 

Emendamenti all’articolo 1
Emendamento 1

Nell’articolo 1, la lettera a) del numero 1 è sostituita dalla seguente: a) “modificare la disciplina per l’accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:
a) funzioni giudicanti di primo grado;
b) funzioni requirenti di primo grado;
c) funzioni giudicanti di secondo grado;
d) funzioni requirenti di secondo grado;
e) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado;
f) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado;
g) funzioni direttive di primo grado
h) funzioni direttive di secondo grado;
i) funzioni giudicanti di legittimità
j) funzioni requirenti di legittimità;
k) funzioni direttive di legittimità;
l) funzioni direttive superiori di legittimità;
2)
a) prevedere che la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dalle successive lettere b) e c) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:
- prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
- seconda classe: da sei mesi a due anni;
- terza classe: da due a cinque anni;
- quarta classe: da cinque a tredici anni;
- quinta classe: da tredici a venti anni;
- sesta classe: da venti a ventotto anni;
- settima classe: da ventotto anni in poi.
b) prevedere che i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso di cui alle lettere h2) e i2) del numero 11 conseguono la quinta classe stipendiale;
c) prevedere che i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera o) del numero 11 conseguono la sesta classe stipendiale;
3)
a) prevedere che, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura, possano essere svolte funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; che dopo gli otto anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni di legittimità;
b) prevedere che le funzioni di secondo grado, di legittimità e direttive siano attribuite dal Csm, previo concorso per titoli ed esami, e che quelle semi direttive giudicanti siano attribuite previa valutazione dei titoli;
c) prevedere le modalità del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, nonché i criteri di valutazione;
4)
a) prevedere che per l’ingresso in. magistratura sia bandito un concorso per l’accesso a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente, precisando che il candidato, all’atto della domanda, dovrà scegliere a quale funzione intende accedere;
b) prevedere distinte prove di esame, scritte ed orali, con materie in parte comuni e in parte diverse in relazione alla specificità della funzione prescelta;
c) prevedere distinte commissioni, eventualmente con un unico presidente.
5)
a) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell’esercizio delle funzioni giudicanti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Csm, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente;
b) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso; prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata al successivo numero 11 lettera f) e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;
d) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell’esercizio delle funzioni requirenti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Csm per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante;
e) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso;
f) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata al successivo numero 11 lettera e) e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;
6)
a) prevedere che il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto;
b) prevedere che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, i magistrati attualmente in servizio possano richiedere, nel limiti dei posti vacanti, il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti, e viceversa. previa valutazione positiva da parte del Csm;
c) prevedere che i magistrati di cui alla lettera b) possano partecipare al concorso di cui al numero 11, lettere b) e d), anche in assenza del requisito di esercizio per almeno cinque anni delle diverse funzioni;
7)
a) prevedere che funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;
b) prevedere che funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni;
c) prevedere che funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;
d) prevedere che funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello;
e) prevedere che funzioni di legittimità giudicanti siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;
f) prevedere che funzione di legittimità requirenti siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
g) prevedere che funzioni semi direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui al numero 8bis), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;
h) prevedere che funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui al numero 8bis), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di otto anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;
i) prevedere che funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale, di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli
ultimi tre anni;
j) prevedere che funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;
k) prevedere che funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata al regio decreto 12/1941, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 354/75, nonché quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;
l) prevedere che funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata al regio decreto 12/1941, nonché quelle di procuratore generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;
8) prevedere che i concorsi per gli incarichi direttivi consistono, nella valutazione da parte della commissione di cui al successivo numero 11, lettera q), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici, nella valutazione della laboriosità del magistrato nonché della sua capacità organizzativa ed in un successivo colloquio;
8bis) prevedere per il conferimento degli incarichi semi direttivi una valutazione da parte della commissione di cui al successivo numero 11, lettera q), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici; la commissione comunica l’esito delle valutazioni dei candidati al Csm, che sceglie tra quelli valutati positivamente, tenendo altresì conto della laboriosità e della capacità organizzativa dei magistrati;
9)
a) prevedere che gli incarichi direttivi siano attribuiti per la durata di anni quattro, rinnovabili a domanda, previa valutazione positiva da parte del Csm, per un periodo ulteriore di anni due;
b) prevedere che il magistrato, allo scadere del termine di cui alla precedente lettera a), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori del distretto di provenienza;
10)
a) prevedere che le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;
b) prevedere che le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli. magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;
c) prevedere che le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;
d) prevedere che le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno dieci anni;
e) prevedere che le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;
11)
a) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, a domanda venga assegnato, previa valutazione del Csm, ai magistrati che esercitino da almeno tre armi le funzioni giudicanti;
b) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti;
c) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, a domanda venga assegnato, previa valutazione del Csm ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti;
d) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti;
e) prevedere, al fini di cui alla lettera b), l’istituzione di una commissione di concorso per l’assegnazione alle funzioni giudicanti e costituita da tre magistrati giudicanti che esercitino funzioni di secondo grado e da due magistrati requirenti che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;
f) prevedere, ai fini di cui alla lettera d), l’istituzione di una commissione di concorso per l’assegnazione alle funzioni requirenti, costituita da tre magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado e da due magistrati giudicanti. che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;
g) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado a domanda venga assegnato, previa valutazione del Csm, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado,
h) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:
- h1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti di secondo grado;
- h2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni giudicanti e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la scuola superiore delle professioni giuridiche;
k) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado a domanda venga assegnato, previa valutazione del Csm ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado;
i) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:
-il) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di secondo grado;
- i2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni requirenti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la scuola superiore delle professioni giuridiche;
l) prevedere, ai fini di cui alla lettera h), l’istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino funzioni di giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;
m) prevedere, ai fini di cui alla lettera i), l’istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;
n) prevedere che annualmente per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le rispettive funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici anni e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola superiore delle professioni giuridiche;
o) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni diverse funzioni di legittimità. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 303/98;
p) prevedere l’istituzione di una commissione di concorso alle funzioni di legittimità composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;
q) prevedere l’istituzione di una commissione di esame alle funzioni direttive, composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di legittimità, e da tre magistrati che esercitino funzioni giudicanti direttive di secondo grado e da due magistrati che esercitino funzioni requirenti direttive di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura; Prevedere che la Commissione comunichi gli esiti del concorso al Csm che forma la graduatoria e propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; prevedere il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 195/58 e successive modificazioni;
r) prevedere che i posti di cui alle lettere precedenti, messi a concorso e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire previa valutazione da parte del Csm; prevedere che i posti da attribuire previa valutazione da parte del Csm di cui alle lettere precedenti e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota destinata a concorso;
12)
a) prevedere che le commissioni di cui al presente articolo siano nominate per tre anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;
b) prevedere che i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente confermabili;
13)
prevedere che nessun magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio nello stesso incarico per oltre dieci anni, salvo diversa valutazione del Csm, per comprovate esigenze di servizio, per non oltre due anni;
14)
individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuire al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;
b) indicare i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;
c) [assegnare al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo, ed attribuirgli l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4, ultima parte, del decreto legislativo 165/01];
d) prevedere che, entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 165/01, e comunque non oltre il 30 gennaio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno. Prevedere che il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell’anno. Prevedere che, nell’ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, sia attribuito al Ministero della Giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, un potere sostitutivo, nonché decisionale circa le rispettive competenze;
e).[soppressa] (1)
14bis):
a) prevedere l’istituzione presso ogni distretto di corte di appello di uffici decentrati dell’amministrazione giudiziaria (Udag) da cui dipendano gerarchicamente e funzionalmente le cancellerie e le segreterie istituite presso gli uffici giudiziari;
b) prevedere che ogni anno il presidente della corte di appello ed il dirigente Udag, sentiti i dirigenti degli uffici giudiziari, nonché quelli delle cancellerie e delle segreterie, predispongano le tabelle organizzative del personale amministrativo.
15) Prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalle lettere h2), i2) ed n) del numero 11 del presente articolo, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione della scuola superiore delle professioni giuridiche disciplinata dall’articolo 3 della presente legge.

(1) disciplinare le modalità di risoluzione di eventuali conflitti di competenza o di merito che insorgano tra il magistrato capo dell’ufficio ed il dirigente della cancelleria o della segreteria, in merito alla formazione o all’esecuzione del programma di cui alla lettera d), rimettendo la decisione al dirigente di cui al successivo numero 14bis”

Emendamento 2

Dopo la lettera b) del numero 1 dell’articolo 1, è introdotto il seguente comma
“bbis: riorganizzare l’ufficio dei pubblico ministero”.

Emendamento 3

Sono soppresse le lettere d) ed e) del numero 1 dell’articolo 1.

Emendamenti all’articolo 2
Emendamento 1

All’articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla rubrica, le parole: “funzioni di legittimità” sono sostituite dalle seguenti: “funzioni presso organi di giurisdizione superiore”.
b) Al comma 1, le lettere a) e b) sono cosi sostituite:
“a)
aa) prevedere che siano ammessi ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che:
1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni forensi previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 398/97;
2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’idoneità a seguito della frequenza del corso di preparazione di cui al successivo articolo 3;
 3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche
4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;
5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno superato il concorso per la professione di notaio;
7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno tre anni;
ab) disciplinare la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di nomina dei componenti;
ac) prevedere che il concorso possa essere sostenuto per non più di tre volte.
c) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
2. All’articolo 19 della legge 186/82, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, numero 1, le parole: “della metà” sono sostituite dalle parole: “di un quarto”, e le parole “su proposta di una commissione formata dai componenti di cui al n. 2) dell’articolo 7 e, tra i componenti di cui al numero 4) dello stesso articolo, da quello avente qualifica più elevata o, a parità di qualifica, maggiore anzianità” sono sostituite dalle parole: “previo parere di una commissione presieduta dal presidente dello stesso consiglio di presidenza e formata dai componenti di cui alla lettera d) dell’articolo 7, nonché dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato e dai due presidenti di tribunale amministrativo regionale più anziani nelle rispettive qualifiche; il parere è reso”; al comma 1, numero 3, le parole “di un quarto” sono sostituite dalla parole: “della metà” ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali; in tale quota riservata non possono essere nominati altri candidati, salva l’applicazione dell’articolo 20 per i posti eventualmente rimasti vacanti”.

Emendamenti all’articolo 3
Emendamento 1

Nelle lettere a), b) e c) del numero 1 dell’articolo 3, le parole: “scuola della magistratura” sono sostituire dalle parole: “scuola superiore delle professioni giuridiche”;

Emendamento 2

Nella lettera a) del numero 1 dell’articolo 3 le parole da: “prevedere” a: “magistratura” sono così sostituite:
“a) prevedere l’istituzione, quale ente autonomo, della scuola superiore delle professioni giuridiche”.

Emendamento 3

Nella lettera a) del numero 1 dell’articolo 3, dopo le parole: “aggiornamento professionale dei magistrati” sono aggiunte le parole: “ed avvocati”;

Emendamento 4

Nella lettera b) del numero 1 dell’articolo 3, dopo le parole: “autonomia organizzativa” sono inserite le parole: “e funzionale”;

Emendamento 5

Nel numero 1 dell’articolo 3 dopo la lettera 1) sono aggiunte le seguenti:
m) prevedere che, a decorrere dalla entrata in funzione della scuola superiore delle professioni giuridiche, annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso biennale di preparazione ai concorsi per l’ammissione in magistratura ed agli esami di idoneità alla professione di avvocato;
n) prevedere che il settantacinque per cento dei posti disponibili siano riservati agli aspiranti uditori giudiziari ed il venticinque per cento agli aspiranti avvocati;
o) prevedere che alla fine del primo anno sia formulato un giudizio di idoneità e di ammissione al secondo anno;
p) prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo anno possa ripetere, per non più di una volta , il primo anno di corso;
q) prevedere che, alla fine del secondo anno di corso, si consegua l’idoneità a partecipare ai concorsi di ammissione in magistratura;
r) prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo anno di corso nel caso di negativa valutazione finale;
s) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado e di legittimità, siano sottoposti da parte del Csm a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività e dai pareri conseguiti nell’ambito dei corsi organizzati dalla scuola superiore delle professioni giuridiche. Prevedere che tali valutazioni debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in carriera.
Prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra.
Prevedere che in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 511/46, così come modificato dall’articolo 7 della presente legge.
t) prevedere che per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione comunica al Csm l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

Emendamento 6

Sostituire l’articolo 3 con il seguente:
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene al seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l’istituzione di una scuola superiore delle professioni giuridiche, struttura didattica stabilmente preposta anche all’organizzazione delle attività di tirocinio e formazione degli
uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati;
b) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia fornita di autonomia organizzativa ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso ministero;
c) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia diretta da un comitato, della durata di quattro anni, composto da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di legittimità, proposto dal primo presidente della Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti funzioni requirenti di legittimità, proposto dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, da due magistrati ordinari, nominati tutti dal Csm, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un membro nominato dal Ministro della giustizia.
Prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente;
prevedere che i componenti del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte della commissione di esame per l’ammissione alla scuola;
d) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il Comitato direttivo di cui alla lettera c) possa avvalersi delle proposte del Csm, del Ministro della giustizia, del Consiglio. nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e di quelle dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;
e) prevedere, presso la scuola, la programmazione annuale di corsi per magistrati di durata non superiore a due mesi, formulando i criteri generali per la partecipazione ad essi da parte degli interessati, nonché di corsi per la formazione alle funzioni di secondo grado e di legittimità, di durata non superiore a due mesi, cui possano partecipare magistrati con anzianità non inferiore rispettivamente ad otto ed a quindici anni;
f) prevedere, compatibilmente alle comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari, ed a richiesta dell’interessato, il diritto del magistrato partecipante al corso di cui alla lettera e) ad un periodo di congedo retribuito pari alla sua durata;
g) stabilire che, al termine del corso, sia rilasciato un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Csm;
h) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di cui alla lettera e) possa nuovamente parteciparvi trascorsi almeno tre anni;
i) prevedere che il parere di cui alla lettera g) abbia validità per un periodo non superiore a sei anni;
l) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi a competenza interregionale.

Emendamenti all’articolo 5
Emendamento 1

L’articolo 5 è così sostituito:
Articolo 5 (Riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero)
Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bbis) , il Governo si attiene al seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua personale responsabilità nel modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
b) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale possa delegare, sulla base di criteri predeterminati, uno o più magistrati del proprio ufficio al compimento di singoli atti o alla trattazione di uno o più procedimenti;
c) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale possa determinare i criteri cui i magistrati delegati devono attenersi nell’adempimento della delega;
d) prevedere che ali atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della repubblica presso il tribunale;
e) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso;
f) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al procuratore generale presso la Corte di cassazione;
g) prevedere l’attribuzione al procuratore generale presso la corte di appello di poteri sostitutivi e di avocazione oltre che nel caso di accertata violazione dei termini di durata delle indagini preliminari, nei casi di reiterate violazioni di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali, e di poteri di coordinamento in caso di indagini collegate o particolarmente complesse e che investano più circondari.

Emendamenti all’articolo 6
Emendamento 2

Nell’articolo 6 è soppressa la lettera c).

Emendamento 3

Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
Articolo 6bis (Norma transitoria).
a) Le norme di cui al numero 11, lettere h2) e i2) dell’articolo 1 non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore del decreto emanato in attuazione della presente legge, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi 24 mesi, tredici anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;
b) le norme di cui al numero 11, lettera n) dell’articolo 1 non si applicano al magistrati che, alla data di entrata in vigore del decreto emanato in attuazione della presente legge, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi 24 mesi, venti anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;
c) al magistrati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore per il conferimento delle funzioni di appello e di quelle di legittimità, nonché per il conferimento degli uffici semi direttivi e direttivi di cui all’articolo 1 , numero 7, lettere g) h) i) j) k) ed l). Le assegnazioni sono disposte secondo quanto previsto dall’articolo 1, numero 11, lettere g), k) ed o).
È fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi.
d) I magistrati che, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, esercitano funzioni direttive mantengono le loro funzioni sino al compimento del termine di cui all’articolo 1, numero 9, lettera a) e, nel caso abbiano raggiunto il detto termine, per l’ulteriore periodo di due anni decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;
e) i magistrati che, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, esercitano funzioni semi direttive requirenti mantengono le loro funzioni per tre anni dalla predetta data, decorsi i quali, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche se in soprannumero;
f) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, numero 13, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, i magistrati che abbiano compiuto il periodo di dieci armi di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possono permanervi per ulteriori tre anni; coloro i quali non abbiano compiuto il periodo di dieci anni lo completano e possono permanere nell’incarico per ulteriori tre anni;
g) al fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avviene nelle medesime funzioni, anche in soprannumero. È fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare al concorsi.

Emendamenti all’articolo 7

Dopo la lettera a) dell’articolo 7 sono inserite le seguenti:
b) prevedere la soppressione del secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 511/46;
c) prevedere la modifica degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 511/46, introducendo la possibilità di disporre il trasferimento d’ufficio ad altra sede in via cautelare e provvisoria anche per causa indipendente da colpa del magistrato abbiano determinato la sua incompatibilità ambientale;
d) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 511/46, prevedendo anche la possibilità di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;
e) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 12/1941, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, (in linea di massima), l’impossibilità che possa consentirsi l’esercizio dell’attività di magistrato presso il medesimo ufficio giudiziario in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado o il coniuge esercitino la professione di magistrato o di avvocato.

Emendamenti agli articoli 9, 10 e 11

Gli articoli 9, 10 e 11 sono soppressi.

Emendamenti all’articolo 12
Emendamento 1

Al comma 4 dell’articolo 12, le parole: “con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale” sono sostituite dalle parole: “con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito”.

Emendamento all’articolo 13

All’articolo 13, dopo le parole: “compete” sono soppresse le parole: “e per ciò solo” e, dopo le parole: “periodo feriale”, sono aggiunte le parole: “l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma”.