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(Ddl 1427 ed altri, "Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico finanziario e sull'uso politico della giustizia"; 19 marzo 2003)

 

 

Camera dei Deputati
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico
e sistema economico finanziario e sull'uso politico della giustizia

(Ddl 1427 ed altri, con le modifiche in neretto apportate dalle commissioni riunite
Affari costituzionali e Giustizia il 19 marzo 2003)

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:
a) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione dei fatti commessi prima del 1992 e riconducibili a finanziamento illecito anche di provenienza estera dei partiti politici nonché se detti fatti rivestano attualmente carattere di diffusività verificando inoltre l'estensione e la frequenza delle lesioni del principio di concorrenza nell'affidamento di opere, lavori o forniture di beni e servizi; l'estensione e la frequenza delle lesioni del principio di concorrenza, nonché di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione, nell'affidamento di opere, lavori, forniture e prestazioni di beni e servizi;
b) se, in relazione al fenomeno di cui alla prima parte della lettera a), gli accertamenti abbiano riguardato tutte le forze politiche con uniformità di trattamento e se vi siano state incompletezze o lacune o omissioni nell'attività investigativa o nell'esercizio dell'azione penale;
c) le ragioni per le quali si siano eventualmente verificate difformità di trattamento o incompletezze o lacune o omissioni, in particolare verificando se tali eventuali anomalie nelle attività di indagine e nell'esercizio dell'azione penale possano essere state determinate dal perseguimento di obiettivi di natura politica o ideologica riferibili a singoli magistrati impegnati a qualsivoglia titolo nei relativi procedimenti penali;
d) i motivi che hanno impedito alla magistratura di reprimere prima del 1992 i fatti indicati alla lettera a) e se i procedimenti penali avviati nei confronti dei membri del Parlamento presentino oggettivamente anomalie nell'azione investigativa e nella promozione dell'azione penale tali da rivelare intenti di carattere persecutorio;
e) se vi siano stati e vi siano oggettivi collegamenti tra le correnti interne alla magistratura associata e partiti o organizzazioni politiche sia parlamentari che extraparlamentari;
ebis) se e in quali termini vada riformata la normativa di riferimento al fine di impedire il riprodursi del fenomeno del finanziamento illecito dei partiti e degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e di rendere più incisiva l'azione degli organi dello Stato nella prevenzione e nella repressione dei fatti delittuosi connessi al citato fenomeno;
f) se la normativa attualmente in vigore risulti idonea alla efficace repressione degli illeciti disciplinari o paradisciplinari eventualmente commessi dai magistrati e se in concreto nello specifico settore si siano verificate disparità di trattamento o altre anomalie di rilievo;
g) se e in quale direzione vada riformato il quadro normativo di riferimento al fine di garantire il funzionamento equo, celere ed imparziale dell'azione giudiziaria in genere e dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati.
2. La Commissione completa i suoi lavori entro 18 mesi dal suo insediamento.
3. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma 2, la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi si disponga diversamente in ragione delle esigenze di segretezza dello Stato o delle indagini preliminari in corso. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Articolo 2

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e in modo tale da assicurare comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di Presidenza.

Articolo 3

1. La Commissione procede nell'espletamento dei suoi compiti con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può opporre diniego motivato sulla base di inderogabili esigenze istruttorie, ma è comunque tenuta alla trasmissione degli atti e dei documenti una volta trascorsi sei mesi dalla richiesta.
3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato.
4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso.
6. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.
7. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi altro pubblico dipendente e delle altre collaborazioni necessarie.
8. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione stessa disponga diversamente al fine di tutelare le esigenze di segretezza dello Stato o di indagini preliminari in corso.

Articolo 4

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 5 dell'articolo 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Articolo 5

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Articolo 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.