Pubblichiamo qui di seguito il testo della
riforma dellart. 444 c.p.p. così come è stato approvato dalla Camera dei Deputati.
Il testo passa ora al senato per in nuovo esame Camera dei
Deputati «Modifiche
al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti» Ddl 718-B/C
approvato dallAula il 28 aprile 2003 Articolo 1 Allarticolo
444 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1
è sostituito dai seguenti: «1.
Limputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice lapplicazione,
nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto
conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria. 1bis. Sono
esclusi dallapplicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui
allarticolo 51, commi 3bis e 3quater, nonché quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dellarticolo 99, quarto comma, del codice penale qualora la pena superi 2
anni soli o congiunti a pena pecuniaria; 1ter. La
decisione di rigetto di cui al comma 3bis, non impedisce che listanza volta ad
ottenere una delle misure di cui al medesimo comma sia riproposta dopo che è stata
pronunciata sentenza irrevocabile». Articolo 2 1.
Allarticolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. La
sentenza prevista dallarticolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i
due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al
pagamento delle spese del procedimento né lapplicazione di pene accessorie e di
misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dallarticolo
240 del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a
una pronuncia di condanna». b)
al comma 2, dopo le parole: «Il reato è
estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non
superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,». Articolo 3 1. Al comma 1
dellarticolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: «delle sentenze di
condanna» sono inserite le seguenti: «o delle sentenze emesse ai sensi
dellarticolo 444, comma 2,». Articolo 4
a)
Il primo e il secondo comma
dellarticolo 53, sono sostituiti dal seguente: «Il giudice, quando ritiene di dover
determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno, può sostituire
tale pena con la semidetenzione, ovvero con la libertà controllata, ovvero con la pena
pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo
secondo i criteri indicati dallarticolo 57. Per determinare lammontare della
pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere
assoggettato limputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella
determinazione dellammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto
della condizione economica complessiva dellimputato e del suo nucleo familiare. Il
valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dallarticolo 135
del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione
della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica larticolo 135 del codice
penale».; b)
larticolo 60 è abrogato. Articolo 5
3. Le
disposizioni dellarticolo 5 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali
procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive. |