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Pubblichiamo qui di seguito il testo della riforma dell’art. 444 c.p.p. così come è stato approvato dalla Camera dei Deputati. Il testo passa ora al senato per in nuovo esame 

Camera dei Deputati

«Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena  su richiesta delle parti»

Ddl 718-B/C approvato dall’Aula il 28 aprile 2003

Articolo 1

All’articolo 444 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3bis e 3quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale qualora la pena superi 2 anni soli o congiunti a pena pecuniaria;

1ter. La decisione di rigetto di cui al comma 3bis, non impedisce che l’istanza volta ad ottenere una delle misure di cui al medesimo comma sia riproposta dopo che è stata pronunciata sentenza irrevocabile».

Articolo 2

1. All’articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a)       il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».

b)       al comma 2, dopo le parole: «Il reato è estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,».

Articolo 3

1. Al comma 1 dell’articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: «delle sentenze di condanna» sono inserite le seguenti: «o delle sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2,».

Articolo 4

  1. Alla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a)       Il primo e il secondo comma dell’articolo 53, sono sostituiti dal seguente: «Il giudice, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno, può sostituire tale pena con la semidetenzione, ovvero con la libertà controllata, ovvero con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall’articolo 57. Per determinare l’ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell’ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’articolo 135 del codice penale».;

b) l’articolo 60 è abrogato.

Articolo 5

  1. L’imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall’articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.
  2. Su richiesta dell’imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l’opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

3. Le disposizioni dell’articolo 5 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.