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CAMERA DEI DEPUTATI

 «Modifiche al regio decreto legislativo 511/46»
(Progetto di legge d’iniziativa parlamentare dei deputati
Sergio Cola, Luigi Vitali ed Erminia Mazzoni)

Articolo 1

1. L’articolo 2 del regio decreto 511/46 è abrogato.


Articolo 2

1. L’articolo 4 del regio decreto 511/46 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4. Formalità per il parere del Consiglio Superiore e del Consiglio giudiziario.
Quando viene richiesto il parere del Csm o del Consiglio giudiziario ai sensi dell’articolo 3, della richiesta e dei motivi è data comunicazione all’interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio Superiore o al Consiglio giudiziario e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.
Il Consiglio Superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo comma».


Articolo 3

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti ex articolo 2, comma 2, in corso non ancora conclusi con pronunzia definitiva.

 

Camera dei deputati

«Modifiche al regio decreto legislativo 511/46»
(Relazione al progetto di legge d’iniziativa parlamentare dei deputati
Sergio Cola, Luigi Vitali ed Erminia Mazzoni)

 

L’articolo 2 della legge sulle Guarentigie della magistratura prevede la possibilità del trasferimento d’ufficio, anche senza il consenso dell’interessato, del magistrato di grado non inferiore a giudice e sostituto procuratore. Tale trasferimento è possibile quando il magistrato si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario o quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.
Il trasferimento è possibile previo parere del Csm.
L’articolo 4 della suddetta legge precisa che, quando viene richiesto il parere del Csm ai sensi del citato articolo 2, della richiesta e dei motivi è data comunicazione all’interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio Superiore o al Consiglio giudiziario e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.
Si precisa, all’ultimo comma dell’articolo 4, che il Csm e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente.
Nulla più è disciplinato sul cosiddetto «procedimento per incompatibilità ambientale» dei magistrati, che può avere come conseguenza la dichiarazione di incompetenza ambientale e/o funzionale con successivo trasferimento dell’interessato ad altra sede e incarico giudiziario.
La dichiarazione di incompetenza ambientale presuppone l’impossibilità per il magistrato di continuare ad esercitare la propria funzione nella sede attuale e comporta il trasferimento ad altra sede con mantenimento della propria funzione e del proprio incarico.
Si segnala che la dichiarazione di incompetenza funzionale comporta il trasferimento ad altra sede con perdita della propria funzione e dell’incarico rivestito.
Le dichiarazioni di incompetenza ambientale e funzionale sono assunte previa decisione dal Csm anche «per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa».
In effetti una decisione gravissima per un giudice, quella della perdita della funzione, che viene assunta dal Csm senza un “normale” procedimento, senza una disciplina processuale regolarmente prevista, un esempio di “inciviltà” giuridica, oggi anno 2003, dopo la modifica costituzionale dell’articolo 111 Costituzione, laddove si disciplina il “giusto processo” e si prevede la “terzietà” del giudice.
Nella fattispecie regolamentata dall’articolo 2, nel testo vigente non è previsto né una “giustizia” processuale, ne’ la “terzietà” del giudicante, atteso che il Csm che “apre” il procedimento è il medesimo Csm che “decide e chiude” quel procedimento.
Se si considera che tale procedimento si apre anche “senza colpa” del magistrato, per uno stato oggettivo di fatti, accaduto o provocato da altri soggetti, ci si rende conto della estrema gravità della situazione e della larghissima possibilità di condizionamento dei magistrati da parte del Csm, nonché dell’Associazione nazionale magistrati, che nelle sue correnti è rappresentata nel Csm.
Un simile tipo di procedimento può prestarsi ad essere usato come una “spada di Damocle” per il singolo. magistrato, che non ha alcuna possibilità di difendersi in maniera costituzionalmente garantita.
Diversamente accade nell’ipotesi di procedimento disciplinare, cui la stessa legge delle Guarentigie, dedica un capo autonomo, Capo 4, articoli 27-38, con previsione di opportune ed idonee formalità processuale.
Paradossalmente il procedimento disciplinare è previsto per l’imposizione di sanzioni disciplinari, espressamente tipizzate nell’articolo 19 della legge richiamata, che vanno dall’“ammonimento” alla “destituzione”, quindi di rilevanza anche di gran lunga più modesta rispetto alla “incompetenza funzionale”, cui si può pervenire attraverso il procedimento ex articolo 2.
Per questo è necessaria l’abrogazione dell’articolo 2, con soppressione del procedimento autonomo per incompatibilità ambientale e l’inserimento della medesima fattispecie nella sezione 2 “Disciplina dei magistrati”, cui segue il procedimento disciplinare ai sensi degli articoli 27 e seguenti del regio decreto 511/46.