CAMERA DEI
DEPUTATI
«Modifiche al regio
decreto legislativo 511/46»
(Progetto di legge diniziativa parlamentare dei deputati
Sergio Cola, Luigi Vitali ed Erminia Mazzoni)
Articolo 1
1. Larticolo 2 del
regio decreto 511/46 è abrogato.
Articolo 2
1. Larticolo 4 del
regio decreto 511/46 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4. Formalità per il parere del Consiglio Superiore e del Consiglio
giudiziario.
Quando viene richiesto il parere del Csm o del Consiglio giudiziario ai sensi dellarticolo
3, della richiesta e dei motivi è data comunicazione allinteressato, il quale ha
diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio Superiore o al
Consiglio giudiziario e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito
personalmente.
Il Consiglio Superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi
trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo comma».
Articolo 3
Le disposizioni della
presente legge si applicano anche ai procedimenti ex articolo 2, comma 2, in corso
non ancora conclusi con pronunzia definitiva.
Camera dei deputati
«Modifiche al regio decreto
legislativo 511/46»
(Relazione al progetto di legge diniziativa parlamentare dei deputati
Sergio Cola, Luigi Vitali ed Erminia Mazzoni)
Larticolo 2 della
legge sulle Guarentigie della magistratura prevede la possibilità del trasferimento dufficio,
anche senza il consenso dellinteressato, del magistrato di grado non inferiore a
giudice e sostituto procuratore. Tale trasferimento è possibile quando il magistrato si
trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dellordinamento
giudiziario o quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono
nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio
dellordine giudiziario.
Il trasferimento è possibile previo parere del Csm.
Larticolo 4 della suddetta legge precisa che, quando viene richiesto il parere del
Csm ai sensi del citato articolo 2, della richiesta e dei motivi è data comunicazione allinteressato,
il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio
Superiore o al Consiglio giudiziario e può presentare deduzioni e chiedere di essere
sentito personalmente.
Si precisa, allultimo comma dellarticolo 4, che il Csm e il Consiglio
giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della
comunicazione di cui al comma precedente.
Nulla più è disciplinato sul cosiddetto «procedimento per incompatibilità ambientale»
dei magistrati, che può avere come conseguenza la dichiarazione di incompetenza
ambientale e/o funzionale con successivo trasferimento dellinteressato ad altra sede
e incarico giudiziario.
La dichiarazione di incompetenza ambientale presuppone limpossibilità per il
magistrato di continuare ad esercitare la propria funzione nella sede attuale e comporta
il trasferimento ad altra sede con mantenimento della propria funzione e del proprio
incarico.
Si segnala che la dichiarazione di incompetenza funzionale comporta il trasferimento ad
altra sede con perdita della propria funzione e dellincarico rivestito.
Le dichiarazioni di incompetenza ambientale e funzionale sono assunte previa decisione dal
Csm anche «per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa».
In effetti una decisione gravissima per un giudice, quella della perdita della funzione,
che viene assunta dal Csm senza un normale procedimento, senza una disciplina
processuale regolarmente prevista, un esempio di inciviltà giuridica, oggi
anno 2003, dopo la modifica costituzionale dellarticolo 111 Costituzione, laddove si
disciplina il giusto processo e si prevede la terzietà del
giudice.
Nella fattispecie regolamentata dallarticolo 2, nel testo vigente non è previsto
né una giustizia processuale, ne la terzietà del
giudicante, atteso che il Csm che apre il procedimento è il medesimo Csm che
decide e chiude quel procedimento.
Se si considera che tale procedimento si apre anche senza colpa del
magistrato, per uno stato oggettivo di fatti, accaduto o provocato da altri soggetti, ci
si rende conto della estrema gravità della situazione e della larghissima possibilità di
condizionamento dei magistrati da parte del Csm, nonché dellAssociazione nazionale
magistrati, che nelle sue correnti è rappresentata nel Csm.
Un simile tipo di procedimento può prestarsi ad essere usato come una spada di
Damocle per il singolo. magistrato, che non ha alcuna possibilità di difendersi in
maniera costituzionalmente garantita.
Diversamente accade nellipotesi di procedimento disciplinare, cui la stessa legge
delle Guarentigie, dedica un capo autonomo, Capo 4, articoli 27-38, con previsione di
opportune ed idonee formalità processuale.
Paradossalmente il procedimento disciplinare è previsto per limposizione di
sanzioni disciplinari, espressamente tipizzate nellarticolo 19 della legge
richiamata, che vanno dallammonimento alla destituzione,
quindi di rilevanza anche di gran lunga più modesta rispetto alla incompetenza
funzionale, cui si può pervenire attraverso il procedimento ex articolo 2.
Per questo è necessaria labrogazione dellarticolo 2, con soppressione del
procedimento autonomo per incompatibilità ambientale e linserimento della medesima
fattispecie nella sezione 2 Disciplina dei magistrati, cui segue il
procedimento disciplinare ai sensi degli articoli 27 e seguenti del regio decreto 511/46.
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