Pubblichiamo
qui di seguito il testo della riforma dellordinamento giudiziario così come è
stato presentato in aula al Senato.
Il
testo così come presentato differisce notevolmente da quello varato dalla Comissione
Giustizia.
Sono
stati presentati oltre 700 emendamenti
Senato
della Repubblica
«Delega al Governo per la riforma dellordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di
cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità»
Ddl 1296 nel testo in neretto le modifiche proposte dalla Commissione
25 novembre 2003
Capo
I
Articolo
1
(Contenuto
della delega)
1. Il Governo
è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con losservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2,
3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per laccesso
in magistratura, nonché la disciplina della
progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei
dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;
b) istituire la Scuola superiore
della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli
uditori giudiziari, nonché in tema di
aggiornamento professionale e formazione
dei magistrati;
c) disciplinare la composizione, le
competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte
di cassazione;
d) regolare il passaggio dallesercizio delle
funzioni giudicanti a quello delle funzioni requirenti e viceversa;
e) stabilire la temporaneità degli
incarichi direttivi;
d) riorganizzare lufficio del
pubblico ministero;
e) modificare lorganico della Corte
di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;
f) individuare le fattispecie
tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e le relative sanzioni, nonché modificare la disciplina in tema di
incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento dufficio.
2. (stralciato).
2bis.
Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un
periodo di quattro anni, listituzione dellufficio del giudice, introducendo la
figura dellausiliario dello stesso, con losservanza dei princìpi e dei
criteri direttivi di cui allarticolo 8-bis.
3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nellesercizio
della delega di cui al comma 1 divengono
efficaci dal centottantesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento
delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nellesercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato
e la necessaria disciplina transitoria, diretta anche a regolare il trasferimento degli
affari ai nuovi uffici, fissando i termini massimi entro cui occorre provvedere, prevedendo inoltre labrogazione delle
disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti previsti dal presente
comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3.
5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nellesercizio delle deleghe di
cui ai commi 1 e 2bis sono trasmessi al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni
permanenti un parere entro il termine di sessanta
giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere.
6. Il Governo, con la procedura di cui al
comma 5, entro due anni dalla data di acquisto
di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nellesercizio della delega di cui al comma
1 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2-bis, può emanare disposizioni
correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8bis.
Articolo2
(Concorsi
per uditore giudiziario.
Disciplina della progressione economica
e delle funzioni dei magistrati. Competenze dei dirigenti amministrativi
degli uffici giudiziari)
1. Nellesercizio
della delega di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi.
a) prevedere per lingresso in magistratura:
1) che sia bandito un concorso per laccesso a posti distinti nella magistratura
giudicante e in quella requirente, precisando che il candidato, allatto della
domanda, dovrà scegliere a quale funzione intende accedere;
2) che il concorso sia articolato in distinte prove di esame, scritte ed orali, con
materie in parte comuni e in parte diverse, in relazione alla specificità della funzione
prescelta;
3) che le commissioni di concorso siano distinte, eventualmente con un unico presidente,
disciplinandone la composizione e le modalità di nomina dei componenti;
b) prevedere che siano ammessi ai concorsi
per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che:
1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di
specializzazione nelle professioni legali previste dallarticolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni; prevedere che il
numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali
sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dellarticolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il
maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore
giudiziario;
2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie
giuridiche;
3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito labilitazione allesercizio
della professione forense;
4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso,
funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni ed hanno superato il concorso per la professione di notaio;
6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno
quattro anni senza demerito;
7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una
disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due
anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
c) prevedere che:
1) la commissione esaminatrice di cui allarticolo 125-ter dellordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, abbia facoltà
di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dallarticolo 123-ter, comma 1, dellordinamento giudiziario
di cui al citato regio decreto, mediante sorteggio effettuato nelle ventiquattro ore
antecedenti linizio della prima prova, quando il numero dei candidati sia superiore
a millecinquecento; prevedere che in tale caso particolare attenzione sia dedicata in sede
di prova orale alla materia che il sorteggio ha escluso;
2) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni
immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati
scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove
mesi; che lintera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire linizio
del tirocinio il 15 settembre dellanno successivo;
3) il concorso possa essere sostenuto per non più di tre volte;
d) prevedere che, dopo il compimento del
periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di
legittimità e siano le seguenti:
1) funzioni giudicanti di primo grado;
2) funzioni requirenti di primo grado;
3) funzioni giudicanti di secondo grado;
4) funzioni requirenti di secondo grado;
5) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado;
6) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado;
7) funzioni direttive di primo grado;
8) funzioni direttive di secondo grado;
9) funzioni giudicanti di legittimità;
10) funzioni requirenti di legittimità;
11) funzioni direttive di legittimità;
12) funzioni direttive superiori di legittimità;
e) prevedere:
1) che, fino al compimento dellottavo anno dallingresso in magistratura,
possano essere svolte funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; che, dopo gli otto
anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni giudicanti o
requirenti di secondo grado; che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed
esami, possano essere svolte funzioni di legittimità;
2) che le funzioni di secondo grado, di legittimità e direttive siano attribuite dal
Consiglio superiore della magistratura, previo concorso per titoli ed esami, e che quelle
semi direttive giudicanti siano attribuite previa valutazione dei titoli;
3) le modalità del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, nonché i criteri di
valutazione;
f) (vedi in diversa formulazione dellarticolo
5)
1) prevedere che, decorsi almeno cinque
anni nellesercizio delle funzioni giudicanti, i magistrati possano partecipare a
concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per lassegnazione
di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio
finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della
magistratura di cui allarticolo 3;
2) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero
1);
3) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera i), numero 6), e che tra le prove vi siano
quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;
4) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nellesercizio delle funzioni
requirenti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal
Consiglio superiore della magistratura, per lassegnazione di posti vacanti nella
funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito
corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui allarticolo
3;
5) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero
4);
6) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata lettera i), numero 5), e che tra le prove vi siano
quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;
7) prevedere che i corsi di cui ai numeri 1) e 4) debbano essere espletati esclusivamente
in occasione del primo passaggio a funzioni diverse;
8) prevedere che il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a
requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio
giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi
dellarticolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti
nei confronti dellinteressato;
g) prevedere che:
1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del
tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;
2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni;
3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;
4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale
presso la corte di appello;
5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di
cassazione;
6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale
presso la Corte di cassazione;
7) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione
di tribunale, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui
alla lettera l), numero 6), magistrati che
abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo
grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente
funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;
8) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di
sezione di corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione da parte della
commissione di cui alla lettera l), numero
6), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle
funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di otto anni e abbiano esercitato
continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;
9) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale,
di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale per i minorenni,
cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato
almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di
legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni
giudicanti negli ultimi tre anni;
10) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della
Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami,
magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni
di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato
continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;
11) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di tribunale
e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla
tabella L) allegata allordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza
di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, nonché quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere,
previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le
funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente
funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;
12) funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore della
Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata allordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, nonché quelle di procuratore generale presso la corte di appello, cui
possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il
concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato
continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;
h) prevedere che:
1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione
della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;
2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale
della Procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da
almeno quattro anni;
3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente
aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle
acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;
4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di procuratore
generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno dieci anni;
5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo
presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;
i)
1) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione
giudicante di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio
superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni
giudicanti;
2) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di
primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano
accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti;
3) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente
di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore
della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni
requirenti;
4) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di
primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano
accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti;
5) prevedere, ai fini di cui al numero 2), listituzione di una commissione di
concorso per lassegnazione alle funzioni giudicanti, costituita da tre magistrati
giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati requirenti, che
esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
6) prevedere, ai fini di cui al numero 4), listituzione di una commissione di
concorso per lassegnazione alle funzioni requirenti, costituita da tre magistrati
requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati giudicanti, che
esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
7) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante
di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore
della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti
di secondo grado;
8) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di
secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali
posti siano assegnati:
8.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni
requirenti di secondo grado;
8.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre
nelle funzioni giudicanti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale lapposito
corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura
di cui allarticolo 3;
9) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente
di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore
della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti
di secondo grado;
10) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di
secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali
posti siano assegnati:
10.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni
giudicanti di secondo grado;
10.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre
nelle funzioni requirenti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale lapposito
corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura
di cui allarticolo 3;
11) prevedere, ai fini di cui al numero 8), listituzione di una commissione,
composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da un
magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che
esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le
funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
12) prevedere, ai fini di cui al numero 10), listituzione di una commissione,
composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un
magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che
esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le
funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
13) prevedere che annualmente per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle
funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed
esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette
anni le funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici anni, e che
abbiano frequentato con favorevole giudizio finale lapposito corso di formazione
alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui allarticolo 3;
14) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e
requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli cui abbiano accesso
magistrati che esercitino da almeno cinque anni diverse funzioni di legittimità. È fatto
salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n. 303;
15) prevedere listituzione di una commissione di concorso alle funzioni di
legittimità composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di
legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità,
nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio superiore della magistratura;
16) prevedere che i posti di cui ai numeri precedenti, messi a concorso e non coperti,
vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire previa valutazione da
parte del Consiglio superiore della magistratura; che i posti da attribuire previa
valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura di cui ai numeri
precedenti, e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota destinata a
concorso; che i posti di cui al numero 13) messi a concorso e non coperti vengano
riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire ai sensi del numero 14) e
viceversa;
l) prevedere che:
1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte della
commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e
scientifici, nella valutazione della laboriosità del magistrato, nonché della sua
capacità organizzativa e in un successivo colloquio;
2) il conferimento degli incarichi semi direttivi sia preceduto da una valutazione, da
parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari
e scientifici; la commissione comunica lesito delle valutazioni dei candidati al
Consiglio superiore della magistratura che sceglie tra quelli valutati positivamente,
tenendo altresì conto della laboriosità e della capacità organizzativa dei magistrati;
3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera h), e gli incarichi semidirettivi abbiano
carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di anni quattro, rinnovabili a
domanda, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura,
per un periodo ulteriore di anni due;
4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il
conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal
circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste
fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dellarticolo
11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dellinteressato;
5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato
funzioni direttive e semidirettive, in assenza di domanda per il conferimento di altro
ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle
funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con
riassorbimento del posto alle successive vacanze;
6) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive, composta da tre
magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di legittimità, da due
magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di legittimità, da tre
magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di secondo grado e da due
magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di secondo grado, nonché da
tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio
superiore della magistratura; prevedere che la commissione comunichi gli esiti del
concorso al Consiglio superiore della magistratura che forma la graduatoria e propone le
nomine al Ministro della giustizia per il concerto; prevedere il coordinamento della
presente disposizione con quanto previsto dallarticolo 11 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, e successive modificazioni;
m) prevedere che, ai fini dellapplicazione
delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal
ruolo organico della magistratura sia equiparato allesercizio delle ultime funzioni
giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avvenga nella medesima sede e nelle
medesime funzioni, anche in soprannumero. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal
ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura
ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla
presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dellarticolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive
modificazioni;
n) prevedere che:
1) le commissioni di cui alle lettere i) e
l) siano nominate per tre anni e siano
automaticamente prorogate sino allesaurimento delle procedure concorsuali in via di
espletamento;
2) i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente confermabili;
o) prevedere che:
1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le
seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando
il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:
I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
II. seconda classe: da sei mesi a due anni;
III. terza classe: da due a cinque anni;
IV. quarta classe: da cinque a tredici anni;
V. quinta classe: da tredici a venti anni;
VI. sesta classe: da venti a ventotto anni;
VII. settima classe: da ventotto anni in poi;
2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso di cui
alla lettera i), numeri 8.2) e 10.2),
conseguono la quinta classe stipendiale;
3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui
alla lettera i), numero 13), conseguono la
sesta classe stipendiale;
p) prevedere che il magistrato possa
rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un
periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre
due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su
comprovate esigenze di funzionamento dellufficio;
q)
1) attribuire al magistrato capo dellufficio giudiziario la titolarità e la
rappresentanza dellufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e
con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché competenza ad adottare i
provvedimenti necessari per lorganizzazione dellattività giudiziaria e,
comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;
2) indicare i criteri per lassegnazione al dirigente dellufficio di
cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per lespletamento
del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano lamministrazione
verso lesterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i
limiti;
3) assegnare al dirigente dellufficio di cancelleria o di segreteria la gestione
delle risorse di personale amministrativo ed attribuirgli lesercizio dei poteri di
cui allarticolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
4) prevedere che, entro trenta giorni dallemanazione della direttiva del Ministro
della giustizia di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dellufficio
giudiziario ed il dirigente dellufficio di cancelleria o segreteria predispongano,
tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle
attività da svolgersi nel corso dellanno; prevedere che il magistrato capo dellufficio
giudiziario ed il dirigente dellufficio di cancelleria o segreteria possano
apportare eventuali modifiche al programma nel corso dellanno; prevedere che, nellipotesi
di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di
modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dellufficio giudiziario,
siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di
esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dallarticolo 14 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive
competenze.
Articolo3
(Scuola
superiore della magistratura. Tirocinio
e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale e formazione dei magistrati)
1.
Nellattuazione della delega di cui allarticolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere listituzione come ente autonomo della
Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:
1) allorganizzazione e alla gestione del
tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari;
2) allorganizzazione dei corsi di
aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati;
b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di
autonomia giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dellorganico
del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse
finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;
c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura
sia articolata in due sezioni, luna destinata al tirocinio degli uditori giudiziari,
laltra allaggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;
d) prevedere che il tirocinio abbia la
durata di diciotto mesi e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata
presso la Scuola superiore della magistratura e presso gli uffici giudiziari;
e) prevedere che nelle sessioni presso gli
uffici giudiziari gli uditori possano effettuare adeguati periodi di formazione presso
studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti
penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formative, secondo quanto previsto dal
regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998;
f) prevedere che nelle sessioni presso la
Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti da docenti di
elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo
culturale, e assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;
g) prevedere che per ogni sessione sia
compilata una scheda valutativa delluditore giudiziario;
h) prevedere che, in esito al tirocinio,
sia formulata una valutazione di idoneità allassunzione delle funzioni giudiziarie
sulla base di tutti i giudizi espressi sulluditore nel corso del tirocinio;
i) prevedere che, in caso di valutazione
finale negativa, luditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio,
di durata non superiore a sei mesi, e che in caso di ulteriore valutazione negativa luditore
possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio
della pubblica amministrazione, anche in soprannumero, da assorbire con successive
vacanze;
l) prevedere che la Scuola superiore della
magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal
primo presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal
procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso
delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura,
da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal
Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in
materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato
dal Ministro della giustizia; prevedere che, nellambito del comitato, i componenti
eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato non siano immediatamente
rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;
m) prevedere un comitato di gestione per
ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio
ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad
individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad
offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo
svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive allesito di
ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i
tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione,
il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, nominati dal
comitato direttivo di cui alla lettera l);
n) prevedere che, nella programmazione
dellattività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio
superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale
forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione,
nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in
materie giuridiche;
o) prevedere il diritto del magistrato a
partecipare, a sua richiesta e se non vi ostano comprovate e motivate esigenze
organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di
aggiornamento professionale e di formazione con conseguente riconoscimento di un
corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del
magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni
superiori con facoltà del capo dellufficio di rinviare soltanto la partecipazione
al corso per un periodo non superiore a sei mesi;
p) stabilire che, al termine del corso di
aggiornamento professionale, sia rilasciato un parere che contenga elementi di verifica
attitudinale, modulato secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale
del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio
superiore della magistratura;
q) prevedere che il magistrato, il quale
abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola
superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;
r) prevedere che il parere di cui alla
lettera p) abbia validità per un periodo
non superiore a sei anni;
s) prevedere che vengano istituite sino a
tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;
t) prevedere che i magistrati, i quali non
hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, siano
sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di
professionalità, desunte dallattività giudiziaria e scientifica, dalla
produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dallequilibrio, dalla
disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali,
dalla deontologia, nonché dai pareri di cui alla lettera p); prevedere che tali valutazioni debbano
avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dallingresso
in magistratura; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere
ripetuta per non più di due volte, con lintervallo di un biennio tra una
valutazione e laltra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni
consecutive, si applichi larticolo 3 del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi dellarticolo 7,
comma 1, lettera o), della presente legge;
u) prevedere che, per i magistrati che
hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di
legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi
al Consiglio superiore della magistratura lelenco di coloro i quali, per
inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.
Articolo
4
(Riforma
dei consigli giudiziari ed istituzione del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione)
1.
Nellattuazione della delega di cui allarticolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere listituzione del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto per due terzi da magistrati con
effettive funzioni di legittimità in servizio presso la medesima Corte e la relativa
Procura generale, e per un terzo da componenti nominati tra i professori ordinari di
università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione che
siano iscritti da almeno cinque anni nellalbo
speciale per le giurisdizioni superiori di cui allarticolo 33 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36;
b) prevedere che i componenti non togati
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal
Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;
c) prevedere che membri di diritto del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il Primo Presidente ed il Procuratore
generale della medesima Corte;
d) prevedere che il Consiglio direttivo
della Corte di cassazione sia presieduto dal Primo Presidente ed elegga a scrutinio
segreto, al suo interno, un vice-presidente scelto tra i componenti non togati, ed un
segretario;
e) prevedere che al Consiglio direttivo
della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate
alle lettere o), p),
s) e t)
per i consigli giudiziari presso le corti dappello;
f) prevedere che i consigli giudiziari
presso le corti dappello nei distretti nei
quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano
composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera m), da tre magistrati
in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i
professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno
quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della
regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del
territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee
al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del
distretto nel loro ambito;
g) prevedere che nei distretti nei quali
prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano
composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera m), da cinque magistrati in servizio presso
uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra
i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno
quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio
regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore
estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con
maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un
rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;
h) prevedere che i componenti
supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano,
rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non
togati nominati con lo stesso criterio di cui alle
lettere f) e g),
riservandosi un posto per ciascuna delle tre
categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);
i) prevedere che i componenti avvocati e
professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense
ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei Consigli dellOrdine
degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle
università della regione;
l) prevedere che i componenti nominati dal consiglio
regionale non possano svolgere, o aver svolto nei cinque anni precedenti, la professione
di avvocato nellambito del distretto;
m) prevedere che membri di diritto
del consiglio giudiziario siano il presidente ed il procuratore generale della corte dappello;
n) prevedere che
il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte dappello ed
elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice-presidente scelto tra i componenti non
togati, ed un segretario;
o) prevedere che
il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente
confermati;
p) prevedere che
lelezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio
unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per lelezione dei componenti togati del
Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire due
seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti ed un seggio ad un magistrato che
esercita funzioni requirenti nei distretti che
comprendono fino a trecentocinquanta magistrati e tre seggi a magistrati che esercitano
funzioni giudicanti e due a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti
che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;
q) prevedere che dei componenti
togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato unanzianità
di carriera non inferiore a venti anni;
r)prevedere che
la nomina dei componenti supplenti del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei
consigli giudiziari presso le corti dappello avvenga secondo i medesimi criteri
indicati per la nomina dei titolari;
s) prevedere che
al consiglio giudiziario vengano attribuite, oltre quelle già previste, le seguenti
competenze:
1) approvazione delle tabelle su proposta dei titolari degli uffici, nel rispetto dei
criteri generali indicati dalla legge;
2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura,
sullattività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità
tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dellequilibrio nellesercizio
delle funzioni, in occasione della progressione in carriera e nei periodi intermedi di
permanenza nella qualifica;
3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti
disciplinarmente rilevanti ai titolari dellazione disciplinare;
4) vigilanza sullandamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione
delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;
5) formulazione di pareri e proposte sullorganizzazione ed il funzionamento degli
uffici del giudice di pace del distretto;
6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare
riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause
di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;
7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura,
in ordine alladozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti
collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dallimpiego, concessioni di titoli
onorifici, riammissioni in magistratura;
t) prevedere la
reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate
dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera s), numero 1);
u) prevedere che
i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle
riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera s), numeri 4) e 5);
v) prevedere che gli avvocati, i
professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio
giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le
materie di cui alla lettera s), numeri 1),
4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e
deliberazioni di cui agli articoli 7, comma 2-bis,
e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Articolo
5
(Riorganizzazione dellufficio del pubblico
ministero)
Nellattuazione
della delega di cui allarticolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere che il procuratore della
Repubblica presso il tribunale sia il titolare esclusivo dellazione penale e che la
eserciti sotto la sua personale responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla
legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto
processo;
b) prevedere che il procuratore della
Repubblica presso il tribunale possa delegare, sulla base di criteri predeterminati, uno o
più magistrati del proprio ufficio al compimento di singoli atti o alla trattazione di
uno o più procedimenti;
c) prevedere che il procuratore della
Repubblica presso il tribunale possa determinare i criteri cui i magistrati delegati ai
sensi della lettera b) devono attenersi
nelladempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di
inosservanza dei criteri;
d) prevedere che gli atti di ufficio, che
incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano
assunti previo assenso del procuratore della Repubblica presso il tribunale;
e) prevedere che il procuratore della
Repubblica presso il tribunale tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente
delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle
attività dellufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso;
f) prevedere che il procuratore generale
presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dellazione
penale, nonché il rispetto delladempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati
e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al
procuratore generale presso la Corte di cassazione;
g) prevedere lattribuzione al
procuratore generale presso la corte di appello di poteri sostitutivi e di avocazione:
1) nei casi di accertata violazione dei termini di durata delle indagini preliminari,
fermo altresì quanto previsto dagli articoli 412, comma 2, 413 e 421-bis del codice di procedura penale;
2) nei casi di accertata e grave violazione di norme processuali, anche non tutelate da
sanzioni processuali;
3) nel caso di accertata e grave violazione delle disposizioni, delle procedure e dei
provvedimenti in materia di coordinamento nellipotesi di indagini collegate o
particolarmente complesse e che investano più circondari.
Articolo
6
(Modifiche allorganico della Corte di
cassazione
e alla disciplina relativa ai magistrati applicati presso la stessa)
Nellattuazione
della delega di cui allarticolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere la soppressione di quindici
posti di magistrato dappello previsti in organico presso la Corte di cassazione
nonché di tutti i posti di magistrato dappello destinato alla Procura generale
presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato
di cassazione, presso i rispettivi uffici;
b) prevedere la soppressione di quindici
posti di magistrato dappello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la
loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;
c) prevedere che della pianta organica
della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non
inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle
funzioni di merito destinati a prestare servizio presso lufficio del massimario e
del ruolo;
d) prevedere che i magistrati di cui alla
lettera c), dopo almeno otto anni di
servizio presso lufficio del massimario e del ruolo, possano essere nominati a posti
vacanti nelle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità, in deroga a quanto
previsto dallarticolo 2, comma 1, lettera i),
numero 13), in seguito a valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura
espressa previa acquisizione del parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione, e sempre che tali magistrati abbiano unanzianità non inferiore a
quindici anni;
e) prevedere labrogazione dellarticolo
116 dellordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che allarticolo 117 e alla
relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941
siano soppresse le parole «di appello e».
Articolo
7
(Norme
in materia disciplinare nonché in tema di
situazioni di incompatibilità,
dispensa dal servizio e trasferimento dufficio)
Nellattuazione
della delega di cui allarticolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) provvedere alla tipizzazione delle
ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti lesercizio della
funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della
disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché allindividuazione delle relative
sanzioni.
b) prevedere:
1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità,
correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio;
2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità
della persona;
3) che anche fuori dallesercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere
comportamenti, ancorché legittimi, che ne compromettano la credibilità o il prestigio;
4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile
nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed
e);
c) salvo quanto stabilito dal numero 10), prevedere che costituiscano illeciti
disciplinari nellesercizio delle funzioni:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad
una delle parti; lomissione della comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli
articoli 18 e 19 dellordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dellobbligo
di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di
imparzialità;
2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro
difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con lufficio giudiziario,
ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; lingiustificata
interferenza nellattività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante lesercizio
delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;
3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il
travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini
diversi da quelli di giustizia; lemissione di provvedimenti privi di motivazione,
ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei
presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza
risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; ladozione di provvedimenti
non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante,
diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle
disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; lindebito
affidamento ad altri del proprio lavoro; linosservanza dellobbligo di
risiedere nel comune in cui ha sede lufficio, se manca lautorizzazione
prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio alladempimento
dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di
diligenza;
4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi allesercizio
delle funzioni; labituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario,
compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente lufficio o del
presidente di una sezione o del presidente di un collegio; linosservanza dellobbligo
di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da
disposizione dellorgano competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di
laboriosità;
5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal
segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del
dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti,
quando è idonea a ledere diritti altrui;
6) il tenere rapporti con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste
dallarticolo 5, comma 1, lettera e);
7) ladozione di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte
dispositiva e la motivazione tali da manifestare una precostituita e inequivocabile
contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
8) lomissione, da parte del dirigente lufficio o del presidente di una sezione
o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono
costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dellufficio, della sezione o
del collegio; lomissione, da parte del dirigente lufficio ovvero da parte del
magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità
previste dagli articoli 18 e 19 dellordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della
lettera p), ovvero delle situazioni che
possono dar luogo alladozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);
9) lattività di interpretazione di norme di diritto che palesemente e
inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà della legge o abbia contenuto
creativo;
10) fermo quanto previsto dai numeri 3) e 9), non può dar luogo a responsabilità
disciplinare lattività di valutazione del fatto e delle prove;
d) prevedere che costituiscano illeciti
disciplinari al di fuori dellesercizio delle funzioni:
1) luso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé
o per altri;
2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque
trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente
abituale o aver subìto condanna per gravi delitti non colposi o una misura di
prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;
3) lassunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dellorgano
competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali
da recare concreto pregiudizio allassolvimento del dovere di laboriosità;
4) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso
quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è
espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nellesercizio delle
funzioni giudiziarie;
5) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente
incompatibili con lesercizio delle funzioni giudiziarie;
6) liscrizione o ladesione a partiti politici comunque gli stessi siano
organizzati, ivi inclusi movimenti o associazioni o enti che perseguono finalità
politiche o svolgono attività di tale natura, nonché la partecipazione a loro attività
o iniziative di carattere interno ovvero ad ogni altra che non abbia carattere
scientifico, ricreativo, sportivo o solidaristico;
7) luso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le
modalità di realizzazione, è idoneo a turbare lesercizio di funzioni
costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a
compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria, anche sotto il
profilo dellindipendenza, dellimparzialità e della terzietà;
e) prevedere che costituiscano illeciti
disciplinari conseguenti al reato:
1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata
sentenza ai sensi dellarticolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per
delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o
congiunta alla pena pecuniaria;
2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata
sentenza ai sensi dellarticolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per
delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e
conseguenze, carattere di particolare gravità;
3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata
sentenza ai sensi dellarticolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla
pena dellarresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere
di particolare gravità;
4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato,
anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o lazione penale non può essere
iniziata o proseguita;
f) prevedere come sanzioni disciplinari:
1) lammonimento;
2) la censura;
3) la perdita dellanzianità;
4) lincapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo;
5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
6) la rimozione;
g) stabilire che:
1) lammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, allosservanza
da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto allillecito commesso;
2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;
3) la sanzione della perdita dellanzianità sia inflitta per un periodo compreso tra
due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non possa essere inferiore ad un
quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica;
4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di
collaborazione semi direttiva sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due
anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio
altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il
magistrato non può riprendere lesercizio delle funzioni direttive presso lufficio
dove le svolgeva anteriormente alla condanna;
5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il
collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato
sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e
delle altre competenze di carattere continuativo;
6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;
7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più
sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con
quella meno grave se compatibile;
8) le sanzioni di cui ai numeri 3) e 6) siano eseguite mediante decreto del Presidente
della Repubblica;
h) prevedere che siano puniti con la
sanzione non inferiore alla censura:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad
una delle parti;
2) la consapevole inosservanza dellobbligo di astensione nei casi previsti dalla
legge;
3) lomissione, da parte dellinteressato, della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di
cui agli articoli 18 e 19 dellordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);
4) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;
5) i comportamenti previsti dal, numero 2), primo periodo, della lettera c);
6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi allesercizio
delle funzioni;
8) la scarsa laboriosità, se abituale;
9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
10) luso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se
abituale o grave;
11) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);
i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dellanzianità:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad
una delle parti, se gravi;
2) luso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se
abituale e grave;
l) stabilire che:
1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di
collaborazione direttiva linterferenza nellattività di altro magistrato da
parte del dirigente dellufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave;
2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni laccettazione
di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati;
3) sia rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena
detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli
articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di
revoca della sospensione ai sensi dellarticolo 168 dello stesso codice;
m) stabilire che, nellinfliggere una
sanzione diversa dallammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad
altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa
sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dellamministrazione
della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni
previste dal numero 1) della lettera c),
ad eccezione dellinosservanza dellobbligo di astensione nei casi previsti
dalla legge e dellinosservanza dellobbligo della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della
sospensione dalle funzioni;
n) integrare il secondo comma dellarticolo
2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il
trasferimento ad altra sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano
secondo le norme procedurali che regolano il procedimento disciplinare di cui agli
articoli 28 e seguenti dello stesso regio decreto legislativo, in quanto compatibili;
prevedere altresì che, in caso di particolare urgenza, il trasferimento possa essere
disposto anche in via cautelare e provvisoria; prevedere infine che la causa, anche
incolpevole, legittimante lintervento sia tale da impedire al magistrato di svolgere
le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità;
o) prevedere la modifica dellarticolo
3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far
transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati
dispensati dal servizio;
p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli
articoli 18 e 19 dellordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa
prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento allentità
dellorganico nonché alla diversità di incarico, lincompatibilità per il
magistrato a svolgere lattività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al
secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione
di magistrato o di avvocato.
Articolo
8
(Stralciato)
Articolo
8bis
(Istituzione
in via sperimentale dellufficio del giudice)
1.
Nellattuazione della delega di cui allarticolo 1, comma 2-bis, il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere che lausiliario del
giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto
fiduciario con il medesimo:
1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di
merito;
2) presti assistenza al magistrato nellorganizzarne lattività in vista delludienza
e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;
3) abbia la facoltà di presenziare alludienza e di esaminare gli atti;
4) collabori allespletamento degli adempimenti che incombono al giudice, successivi
alla pronuncia della sentenza;
5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di
procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incombenti che non
riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;
b) fermo restando quanto previsto alla
lettera a), escludere che lattività
dellausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni di altri
uffici;
c) prevedere che lorganico degli
ausiliari del giudice sia stabilito in 2.250 unità;
d) prevedere che lassegnazione degli
ausiliari avvenga, per la Corte di cassazione, in ragione di ununità per ogni
presidente di sezione e di ununità ogni due consiglieri di cassazione; prevedere
che la restante parte degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in
proporzione allorganico dei magistrati di ciascun distretto di corte dappello
e che lassegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base
delle determinazioni del presidente della corte dappello, sentito il consiglio
giudiziario;
e) prevedere che lausiliario sia
assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera d) sulla base dei carichi di lavoro e delle
altre oggettive esigenze dellufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa
richiesta;
f) prevedere che lincarico di
ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta;
g) prevedere che la stipulazione dei
contratti per lassunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice
sia svolta, per la Corte di cassazione, dal primo presidente della stessa e, per gli altri
uffici giudiziari, dai presidenti di corte dappello di ciascun distretto; stabilire
inoltre che il primo presidente della Corte di cassazione possa delegare tali funzioni ad
altro magistrato membro del Consiglio direttivo della Corte e che i presidenti di corte dappello
possano, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio
giudiziario;
h) prevedere che gli ausiliari del giudice
siano scelti fra coloro che hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 105/110,
la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli
ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del
Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509;
i) prevedere che il primo presidente della
Corte di cassazione e i presidenti delle corti dappello provvedano, mediante
affissione nellalbo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea,
anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università
e delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della
possibilità di presentare domanda per lassunzione come ausiliari del giudice; le
domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dellavviso; il
primo presidente della Corte di cassazione e i presidenti delle corti dappello
deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti, valutando a tal fine
come titoli preferenziali:
1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli
esami universitari;
2) il conseguimento di lauree in altre discipline;
3) le pubblicazioni prodotte dallinteressato al momento della presentazione della
domanda;
4) la compiuta conoscenza di una o più lingue straniere;
5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di
strumenti informatici e telematici;
6) laver eventualmente svolto la pratica forense o frequentato una delle scuole di
specializzazione nelle professioni legali previste dallarticolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
l) prevedere che lo svolgimento delle
funzioni di ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo
svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole
di specializzazione di cui alla lettera i),
numero 6), nonché costituisca titolo preferenziale per laccesso alle funzioni
giudiziarie onorarie;
m) prevedere le caratteristiche di
atipicità dei contratti di cui alla lettera g),
anche in relazione alla loro durata massima, alla loro non rinnovabilità oltre la prima
volta, allorario di lavoro, alla trasferibilità da un ufficio allaltro con
attribuzione della relativa facoltà ai soggetti di cui alla medesima lettera g), al vincolo di segretezza in relazione agli
atti conosciuti e alle notizie apprese nel corso dello svolgimento dellattività,
alle condizioni di risoluzione o di recesso dai contratti stessi;
n) prevedere, anche mediante attribuzione
al Ministro dellobbligo di provvedervi con proprio decreto, che i criteri di
valutazione dei titoli preferenziali, a parità dei quali vigerà il principio della
priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via generale;
o) prevedere che i contratti di cui alla
lettera g) contemplino la previsione di
una retribuzione annua articolata su tredici mensilità ciascuna di importo pari a euro
1.032, al netto delle imposte e degli oneri previdenziali, e che la stessa non sia
soggetta a scatti in relazione allanzianità per lintera durata dei contratti
stessi, ma solo a rivalutazione su base annua in misura pari alla variazione dellindice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati; prevedere che gli
stessi contratti contemplino altresì la corresponsione di un trattamento di fine
rapporto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante listituzione di
una imposta pari al 3 per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali
chiuse nellanno.
3. La somma derivante dal gettito dellimposta di cui al comma 2, versata allentrata
del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del Ministro delleconomia e
delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
della giustizia.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 entrano in vigore contestualmente al decreto
legislativo di cui al comma 2-bis dellarticolo
1 e cessano di avere efficacia allo scadere del periodo sperimentale ivi previsto.
Articolo
9
(Disciplina transitoria)
Nellesercizio
della delega di cui allarticolo 1, comma 4, il Governo definisce la disciplina
transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, ai concorsi di cui alla
lettera a) del comma 1 dellarticolo
2 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia dellultimo
dei decreti legislativi emanati nellesercizio della delega di cui al comma 1 dellarticolo
1, siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito
di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al
relativo corso di laurea anteriormente allanno accademico 1998/1999;
b) prevedere che il requisito della
partecipazione al corso, previsto dalla lettera f)
e dai numeri 8.2), 10.2) e 13) della lettera i)
del comma 1 dellarticolo 2, possa essere richiesto solo dopo lentrata in
funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui allarticolo 3;
c) prevedere che i magistrati, in servizio
alla data di acquisto di efficacia dellultimo dei decreti legislativi emanati nellesercizio
della delega di cui al comma 1 dellarticolo 1, possano richiedere entro un anno
dalla predetta data, nei limiti dei posti vacanti, il mutamento delle funzioni nello
stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa, previa valutazione positiva da parte
del Consiglio superiore della magistratura;
d) prevedere che i magistrati di cui alla
lettera c) possano partecipare al concorso
di cui ai numeri 2) e 4) della lettera i)
del comma 1 dellarticolo 2, anche in assenza del requisito di esercizio per almeno
cinque anni delle diverse funzioni;
e) prevedere che le norme di cui ai numeri
8.2) e 10.2) della lettera i) del comma 1
dellarticolo 2 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di
efficacia dellultimo dei decreti legislativi emanati nellesercizio della
delega di cui al comma 1 dellarticolo 1, abbiano già compiuto, o compiano nei
successivi ventiquattro mesi, tredici anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;
f) prevedere che le norme di cui al numero
13) della lettera i) del comma 1 dellarticolo
2 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dellultimo
dei decreti legislativi emanati nellesercizio della delega di cui al comma 1 dellarticolo
1, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dal
decreto di nomina ad uditore giudiziario;
g) prevedere che ai magistrati di cui alle
lettere e) e f) continuino ad applicarsi le norme in vigore
anteriormente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione
dellarticolo 2 per il conferimento delle funzioni di appello e di quelle di
legittimità, nonché per il conferimento degli uffici semi direttivi e direttivi di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera g),
numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12). Le assegnazioni sono disposte nellambito delle
quote previste dallarticolo 2, comma 1, lettera i), numeri 7), 9) e 14). È fatta salva la
facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi;
h) prevedere che i magistrati che, alla
data di acquisto di efficacia dellultimo dei decreti legislativi emanati nellesercizio
della delega di cui al comma 1 dellarticolo 1, esercitano funzioni direttive
mantengano le loro funzioni sino al compimento del termine di cui allarticolo 2,
comma 1, lettera l), numero 3) e, nel
caso abbiano raggiunto il detto termine, per lulteriore periodo di due anni decorso
il quale, senza che abbiano ottenuto lassegnazione ad altro analogo incarico,
cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;
i) prevedere che i magistrati che, alla
data di acquisto di efficacia dellultimo dei decreti legislativi emanati nellesercizio
della delega di cui al comma 1 dellarticolo 1, esercitano funzioni semi direttive
requirenti mantengano le loro funzioni per due anni dalla predetta data, decorsi i quali,
senza che abbiano ottenuto lassegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle
funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;
l) prevedere che, in deroga a quanto
previsto dallarticolo 2, comma 1, lettera p),
i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dellultimo dei decreti
legislativi emanati nellesercizio della delega di cui al comma 1 dellarticolo
1, abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nellincarico nello stesso
ufficio, possano permanervi per un ulteriore biennio; prevedere che coloro i quali, alla
medesima data, non abbiano compiuto il periodo di dieci anni lo completino e possano
permanere nellincarico per un ulteriore biennio;
m) prevedere che ai posti soppressi ai
sensi dellarticolo 6, comma 1, lettere a)
e b), siano trattenuti i magistrati in
servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dellarticolo
6 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le
funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di
servizio se in possesso dei seguenti requisiti:
1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;
2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità
per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di
pubblico ministero in udienza;
n) prevedere che ai posti soppressi ai
sensi dellarticolo 6, comma 1, lettera b),
siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di
acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dellarticolo 6 per i
quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi
della lettera m).
Capo
II
MODIFICA DELLA DISCIPLINA
PER LACCESSO ALLE FUNZIONI PRESSO ORGANI DI GIURISDIZIONE SUPERIORE AMMINISTRATIVA
Articolo
10
(Modifica della disciplina per laccesso
alle funzioni presso organi
di giurisdizione superiore amministrativa)
Il
Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo diretto a modificare i numeri 1) e 3) del primo
comma dellarticolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, stabilendo che i
posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato siano conferiti:
a) in ragione di un quarto, ai consiglieri
di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro
anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole
espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il
disposto di cui allarticolo 12, primo comma, della citata legge n. 186 del
1982, previo parere di una commissione presieduta dal presidente dello stesso consiglio di
presidenza e formata dai componenti di cui alla lettera d) del comma 1 dellarticolo 7 della
medesima legge, nonché dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato e dai due
presidenti di tribunale amministrativo regionale più anziani nelle rispettive qualifiche;
il parere è reso in base alla valutazione dellattività giurisdizionale svolta e
dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati, nonché dellanzianità di
servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando,
agli effetti del quarto comma dellarticolo 21 della legge n. 186 del 1982, lanzianità
maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;
b) in ragione della metà, mediante
concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i
magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della
Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i
funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle amministrazioni
pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, appartenenti a carriere per laccesso alle
quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del
Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori conseguono
la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dellanno precedente a quello in cui è
indetto il concorso stesso. La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è
riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali con la qualifica di
consigliere; in tale quota riservata non possono essere nominati altri candidati, salva lapplicazione
dellarticolo 20 della citata legge n. 186 del 1982 per i posti eventualmente
rimasti vacanti.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dellaccesso
alle funzioni giudiziarie superiori presso la Corte dei conti, con losservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che i magistrati della Corte
dei conti si distinguano, secondo le funzioni, in: presidente, procuratore generale,
presidente di sezione e procuratori regionali, consiglieri delle sezioni centrali e vice
procuratori generali, consiglieri delle sezioni regionali e vice procuratori regionali,
primi referendari, referendari;
b) prevedere che le promozioni a
consigliere delle sezioni centrali di controllo ovvero delle sezioni regionali o a vice
procuratore regionale siano conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano
prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio,
ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente alla data
di entrata in vigore della presente legge;
c) prevedere che nellambito della
Corte dei conti le funzioni superiori giudiziarie e di controllo siano esercitate dai
magistrati in servizio presso le sezioni riunite, le sezioni giurisdizionali centrali di
appello, la procura generale, la sezione giurisdizionale dappello per la Regione
siciliana, la procura generale presso la sezione giurisdizionale dappello per la
Regione siciliana;
d) prevedere che la disposizione dellarticolo
11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continui ad applicarsi ai magistrati
della Corte dei conti in servizio alla data di acquisto di efficacia del decreto
legislativo emanato nellesercizio della delega di cui al presente comma;
e) prevedere che al concorso pubblico, per
titoli ed esami teorico-pratici, per il conferimento delle qualifiche di consigliere delle
sezioni giurisdizionali centrali e di vice procuratore generale, possano partecipare:
1) i magistrati delle sezioni e delle procure regionali della Corte dei conti con almeno
un anno di anzianità, nonché i magistrati delle sezioni centrali di controllo;
2) i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e gli avvocati dello Stato con
almeno un anno di anzianità;
3) i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità;
4) i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle amministrazioni
pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, appartenenti a carriere per laccesso alle
quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza;
f) prevedere che le promozioni alle
qualifiche di cui alla lettera a) siano
disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di promovibilità
del consiglio di presidenza della Corte dei conti;
g) prevedere che con regolamento approvato
dal Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza della Corte dei conti,
siano stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso di cui
alla lettera e);
h) apportare alla tabella B allegata alla
legge 20 dicembre 1961, n. 1345, le modifiche derivanti dalle disposizioni di cui al
presente comma;
i) prevedere che i magistrati della Corte
dei conti, in servizio alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo emanato
nellesercizio della delega di cui al presente comma, mantengano lidoneità allesercizio
delle funzioni superiori;
l) prevedere che i magistrati della Corte
dei conti in servizio alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo emanato
nellesercizio della delega di cui al presente comma, disponibili allo svolgimento
delle funzioni giudiziarie superiori, possano farne istanza al consiglio di presidenza che
formerà un apposito elenco; prevedere che i relativi posti di funzione che si rendano
disponibili vengano assegnati a seguito di concorso per titoli ed anzianità tra gli
iscritti allelenco; prevedere che, esaurito il predetto elenco, i posti di funzione
che si rendano disponibili vengano conferiti per il 50 per cento ai consiglieri delle
sezioni centrali di controllo, delle sezioni regionali ed ai vice procuratori regionali
che ne facciano richiesta e, per il restante 50 per cento, ai vincitori del concorso
pubblico per titoli ed esami teorico-pratici di cui alla lettera e);
m) prevedere che dallattuazione
della delega di cui al presente comma non possano derivare oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato. Al fine di assicurare leffettivo rispetto del principio di
invarianza della spesa ogni eventuale maggiore onere sarà compensato mediante la
riduzione, nella dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti,
del numero di posti che si renda necessario, determinato con decreto del presidente della
Corte dei conti sentito il consiglio di presidenza.
3. Ai fini dellesercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dellarticolo 1.
Capo
III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INDENNITÀ DI TRASFERTA, FINANZIARIE E PER LEMANAZIONE
DI UN TESTO UNICO
Articolo
11
(Indennità
di trasferta)
1.
Ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la
relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti e la
relativa procura generale compete lindennità di trasferta per venti giorni al mese,
escluso il periodo feriale, ove residenti fuori
dal distretto della Corte di appello di Roma.
Articolo
12
(Copertura
finanziaria)
1.
Per listituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di
cui allarticolo 3, è autorizzata la spesa massima di 2.519.276 euro per lanno
2003 e di 5.038.552 euro a decorrere dallanno 2004, di cui 60.219 euro per lanno
2003 e 120.438 euro a decorrere dallanno 2004 per gli oneri connessi al
funzionamento del comitato di cui allarticolo 3, comma 1, lettera l).
2. Per le finalità di cui allarticolo 4 è autorizzata la spesa massima di 244.850
euro per lanno 2003 e di 489.700 euro a decorrere dallanno 2004, di cui 8.522
euro per lanno 2003 e 17.044 euro, a decorrere dallanno 2004, per gli oneri
connessi alla lettera a) del comma 1 del
predetto articolo 4, 236.328 euro per lanno 2003 e 472.656 euro, a decorrere dallanno
2004, per gli oneri connessi alle lettere f)
e g) del medesimo comma.
3. Per le finalità di cui allarticolo 11 la spesa prevista è determinata in
2.096.840 euro per lanno 2003 e 3.844.206 euro a decorrere dallanno 2004. Il
Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio dellattuazione
del presente comma, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma,
numero 2), della legge n. 468 del 1978.
4. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 4.860.966 euro per lanno 2003 e
a 9.372.458 euro a decorrere dallanno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito
dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
5. Il Ministro
delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
13
(Testo unico)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia
dellultimo dei decreti legislativi emanati nellesercizio della delega di cui
al comma 1 dellarticolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle
disposizioni in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro
le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi
con tutte le altre disposizioni vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le
modifiche a tal fine necessarie.
2. Per lemanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni del comma 5 dellarticolo 1.
|