Introduzione Lattacco
dell11 settembre ha mandato in crisi la
nozione stessa, tradizionale, di terrorista. Da fenomeno eversivo esclusivamente interno,
il terrorismo ha lentamente mutato faccia: lazione terrorista si lega, oramai, a
qualsiasi possibile obiettivo, ideologia e fondamentalismo : può riferirsi ad un
determinato territorio o nazione, e rappresentare il
braccio armato di movimenti di liberazione nazionale, ovvero assumere le caratteristiche
di rete terroristica transnazionale non solo
islamica. Le conseguenze, sul piano dellintervento
penale, sono numerose . Anzitutto,
in linea generale, è divenuta più difficile,
la circoscrizione tra la sfera degli interventi militare e
giudiziario. Sul piano più specifico della
cooperazione penale internazionale , si registra una tendenza a sovvertire le
regole tradizionali delle giurisdizioni
statali, così come quelle della guerra : è diventato arduo individuare quale sia lo
stato, o gli stati, legittimato a procedere contro i terroristi. Si fa strada, allo stesso
tempo, la soluzione che vorrebbe che forme di terrorismo che costituiscono minacce per lintera
umanità siano devolute a giurisdizioni sovranazionali. Lemergenza ha, daltra parte, indotto alcuni stati , ed in particolare gli Stati
Uniti, a cercare vie di cooperazione diverse da quelle tradizionali, soprattutto in
materia di estradizione : si vorrebbero applicare ai terroristi meccanismi semplificati di
consegna. Alcuni
strumenti tesi a migliorare la cooperazione giudiziaria e di polizia fra stati nelle
indagini di terrorismo sono peraltro già stati adottati. Fra di essi, quelli adottati in
ambito Unione Europea sono per noi di particolare importanza. UNIONE
EUROPEA : MISURE DI CONTRASTO AL TERRORISMO
INTERNAZIONALE I.
Cooperazione giudiziaria e di polizia II.
Il congelamento dei beni dei terroristi I.
Cooperazione giudiziaria e di polizia. LUnione
Europea è stata rapida nel rispondere agli attacchi terroristi dell11 settembre
2001. Fu subito chiaro che la cooperazione giudiziaria e di polizia erano nodi
fondamentali della strategia antiterrorismo da
adottarsi da parte della comunità
internazionale. LUnione Europea, tuttavia, aveva un motivo in più per privilegiare
questa via : l'articolo 29 del trattato sull'Unione europea fa esplicito riferimento al
terrorismo come una delle forme di reati gravi da prevenire e combattere mediante la stretta cooperazione tra le forze di
polizia e giudiziarie ed il ravvicinamento, ove necessario, delle legislazioni degli Stati membri in materia penale.[1]
In roadmaps
aggiornate mensilmente sono riportati, in 68
specifici punti, i progressi nella attuazione sia del Piano dAzione, sia delle
Conclusioni del Consiglio Giustizia Affari Interni di
Bruxelles del 21 settembre 2001. Queste le tappe più significative : 1.
Decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo (
13 giugno 2002 )[2] La decisione quadro ha ad oggetto larmonizzazione
delle legislazioni dei paesi membri in materia di definizione dei reati di terrorismo. La
sua base giuridica è, pertanto, costituita
dallart. 31 lettera e ) [3]
e dallarticolo 34, paragrafo 2, lettera b)[4]
del Trattato sullUnione Europea. Esse sono vincolanti per gli stati
membri quanto al risultato da ottenere, salve restando la competenza delle autorità
nazionali in merito alla forma e ai mezzi.[5] LItalia
non ha avuto bisogno di norme di attuazione. La d.q. si indirizza agli stati e non agli
operatori, e non ha quindi rilievo operativo diretto. Tuttavia va considerato che larmonizzazione
delle legislazioni nazionali è elemento chiave nell'ambito
della lotta contro il terrorismo e quindi anche nelle indagini contro il terrorismo
internazionale , ove vi è continua esigenza di una efficiente cooperazione internazionale
giudiziaria e di polizia. Le differenze nella costruzione dei reati
costituiscono, infatti, un serio ostacolo alla
cooperazione giudiziaria e di polizia : basti pensare al fatto che la doppia incriminabilità è considerata condizione
indispensabile di molte forme di
assistenza giudiziaria e di estradizione. [6].
Va, inoltre, considerato, che le reti che
operano a livello internazionale, con basi in diversi paesi, sfruttano i vuoti giuridici spesso derivanti dai limiti geografici delle indagini . L'assenza di
frontiere nell'Unione europea e la garanzia della libera
circolazione delle persone offre particolari opportunità, in tal senso. Gli stati dellUnione presentano, in questa materia,
normative molto divergenti : in alcuni di essi
non esistono norme specifiche in materia di terrorismo e gli atti terroristici sono
sanzionati come reati comuni; altri hanno leggi o strumenti giuridici specifici in materia
di terrorismo nei quali i termini "terrorismo" o "terrorista"
compaiono esplicitamente, senza definizioni .
Tale è il caso della Francia, della Germania, dell'Italia ( ove, peraltro, si fa anche
riferimento alla eversione dell'ordine democratico), del
Portogallo, della Spagna e del Regno Unito. In altri casi si utilizzano , per indicare il
fenomeno terrorismo o la finalità terroristica, circonlocuzioni di vario tipo: il codice
penale francese fa riferimento ad atti che
turbano gravemente l'ordine pubblico con l'intimidazione o il terrore ; il codice penale
portoghese parla di pregiudizio agli interessi
nazionali, di alterazione o sovvertimento del funzionamento delle istituzioni di Stato, di
costrizioni nei confronti delle pubbliche autorità e di intimidazioni alle persone o alla
popolazione. Il codice penale spagnolo, similmente a quelli
francese e portoghese, allude alla finalità di sovvertire l'ordine costituzionale e di
turbare gravemente la pace pubblica. La
legislazione del Regno Unito in materia, il Terrorism Act 2000, è probabilmente quella
che affronta il tema in modo più esteso e sistematico. Il
terrorismo vi è definito come
un'azione o una minaccia d'azione mirata a "influire sul governo o a intimidire la
popolazione o una parte di essa", come "l'azione o la minaccia d'azione compiuta
allo scopo di promuovere una causa politica, religiosa o ideologica". Tale azione
deve comportare "violenze gravi contro
una persona", "gravi danni ai beni" o determinare un grave
rischio per la salute e la sicurezza della popolazione o di una parte della
popolazione". La Decisione quadro è importante anche perché per via indiretta
da una indicazione autorevole su che cosa
debba intendersi , se non per terrorismo, per reato terroristico o organizzazione
terroristica . Il punto è di grande
rilievo per linterprete con riferimento soprattutto al terrorismo internazionale (l. 15 dicembre 2001 n. 438: nuovo articolo 270
bis). Il terrorismo nelle norme incriminatrici
delle legislazioni nazionali non viene, per lo più, definito, perché non se ne sente il
bisogno: infatti, tutti, a grandi linee, concordano sul significato del termine e le
lacune interpretative sono in ogni caso colmate dalla giurisprudenza. La valutazione sulla
natura terroristica di una organizzazione varia, inoltre nel tempo. È terroristica quella
organizzazione che in un determinato momento esercita una minaccia qualificata contro lo
stato. Per questo si è ritenuto di lasciare spazio allinterprete. La valutazione relativa alla natura
terroristica di una organizzazione straniera o transnazionale può invece rivelarsi più
complessa, anche perché non sempre linterprete può ricorrere a nozioni quali
finalità eversiva dellordine democratico o
simili , valide per il terrorismo interno e non per reti terroristiche quali Al - Qaeda. Strumenti internazionali come la decisione
quadro possono offrire un supporto allinterprete, tanto più che è assai raro
rinvenire in strumenti internazionali una definizione di terrorismo universalmente
accettata : è noto che fino a questo momento nessuna
definizione di terrorismo è stata accettata in un trattato delle Nazioni Unite o in trattati multilaterali ad ampia applicazione. Lo strumento non contiene solo articoli in
tema di definizione di reati terroristici e sanzioni, ma anche disposizioni in materia di
cooperazione giudiziaria, di scambio di informazioni , di protezione ed assistenza alle
vittime . Tra le condotte
rilevanti figurano, anche se solo minacciate,
: l'omicidio; le lesioni personali gravi ; i
sequestri di persona; la cattura di ostaggi; le distruzioni di vasta portata di strutture
pubbliche o private ( ove potrebbero rientrare gli atti di violenza urbana), di infrastrutture, compresi i sistemi informatici, e
mezzi di trasporto ; la fabbricazione e fornitura di armi o esplosivi, comprese le armi
atomiche, biologiche e chimiche; la diffusione di sostanze contaminanti; gli incendi, le inondazioni o esplosioni; linterruzione
della fornitura di acqua, energia o di altre risorse fondamentali. Come si vede, sono prese in considerazione anche condotte, come
quelle contro lambiente, meno violente
di quelle che attentano direttamente alla vita
ed alla integrità della persona, ma, tuttavia, potenzialmente altrettanto dannose. Degno di nota è il comma
2 di questo articolo, che contiene, coerentemente alle tendenze che stanno recentemente
prevalendo nella Unione Europea in tema di terrorismo, un richiamo ai diritti fondamentali
ed ai principi giuridici fondamentali.[11] Larticolo 2, 2 prevede
la punibilità delle condotte di direzione,
partecipazione e finanziamento , in qualsiasi forma, di una
organizzazioni terroristica. Di essa si fornisce al comma 2,1 una definizione che riprende il testo
dellAzione comune 21 dicembre 1998 relativa alla incriminazione ed alla
partecipazione ad una associazione criminale [12]
: organizzazione strutturata, di più di due
persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei
reati terroristici. La formulazione di questo comma lascia
agli Stati membri la facoltà di decidere come definire esattamente il reato di
partecipazione ad organizzazione terroristica. Minore libertà è consentita agli Stati
membri dallarticolo 1, precedentemente trattato, e relativo alla criminalizzazione
di condotte terroristiche[13].
Ciò è dovuto al fatto che non è facile fornire
una definizione di associazione criminale
valida per tutti i paesi europei : qui si trattava, invero, di armonizzare le legislazioni
di paesi sia di civil law, cui è nota la
figura della association de malfaiteurs,
e paesi di common law, che non conoscono nei loro sistemi lassociazione per
delinquere, ma solo la conspiracy,
istituto che sta a metà strada tra lassociazione per delinquere ed il concorso di
persone nel reato. In base allarticolo 4, anche listigazione
a commettere i reati previsti dagli articoli 1 e 2, nonché la maggior parte delle forme
di tentativo, dovranno essere considerate condotte punibili. L'articolo 5 riguarda invece le sanzioni, e precisa che i reati e i
comportamenti di cui agli articoli precedenti
devono essere puniti con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. La gamma delle
sanzioni (commi 2 e 3) è piuttosto ampia, e tiene conto dei diversi tipi di reato e delle
sanzioni in materia di terrorismo esistenti negli Stati membri. La sanzione più elevata
consiste nella pena detentiva massima non inferiore a quindici anni (omicidio) mentre la pena minima , a
differenza di quanto previsto nel progetto originario[14],
non viene stabilita . 2- Decisione
quadro del Consiglio relativa alle squadre
investigative comuni (13 giugno 2002)[15] La costituzione, tra gli Stati membri dellUnione,
di squadre investigative comuni, era già stata individuata
dal Consiglio europeo di Tampere come passo importante nella lotta contro il traffico di
stupefacenti, la tratta di esseri umani ed il terrorismo. Larticolo 13 della
Convenzione relativa allassistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati
membri dellUnione Europea espressamente prevedeva, daltra parte, la
costituzione ed il funzionamento di squadre investigative comuni. Il Consiglio dellUnione ha giustamente
ritenuto che lUnione Europea non poteva aspettare lentrata in vigore della
convenzione , per munirsi di uno strumento
così importante nella lotta contro il terrorismo internazionale, quale è la possibilità
di ricorrere a squadre investigative comuni. Ciò era, daltra parte, imposto anche
dal Piano dAzione del 21 settembre 2001. Pertanto,
il 13 giugno 2002 il Consiglio ha adottato la Decisione quadro sulle squadre investigative comuni, da costituirsi in via prioritaria , per
combattere i reati commessi da terroristi. Così come tutte le decisioni quadro, lo
strumento è vincolante per gli Stati membri quanto al
risultato da ottenere, salve restando la competenza delle autorità nazionali in merito
alla forma e ai mezzi.[16] La squadra viene costituita in uno o più degli Stati membri, attraverso accordi
ad hoc, stipulati per uno scopo determinato e per una durata limitata, tra gli Stati
interessati e su richiesta di uno di essi (articolo 1). Laccordo di costituzione
della squadra può essere stipulato a) quando
le indagini condotte da un solo Stato membro,
sono di notevole portata ed hanno
un collegamento con altri Stati membri; b) quando più Stati membri svolgono
indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono unazione
coordinata e concertata negli Stati membri interessati (articolo 1). Possono far parte della squadra
investigativa comune autorità degli Stati
membri , scelte tra forze di polizia, autorità doganali ed altre competenti,
categoria, questultima, in cui rientrano
certamente i magistrati ( preambolo, paragrafo 1). I componenti della squadra sono
indicati dai singoli Stati nellaccordo. E prevista, nella Decisione quadro, la
possibilità che alle attività della squadra partecipino anche persone estranee agli
Stati membri che hanno stipulato laccordo costitutivo : rappresentanti di Europol, della Commissione (OLAF)
o di Stati terzi, in particolare rappresentanti di autorità statunitensi
(preambolo, comma 9).[17]
La direzione della squadra è attribuita ad una
autorità dello Stato sul cui territorio si svolgono le indagini, ed al diritto dello
stesso Stato deve guardarsi, quanto alle disposizioni di legge applicabili alle operazioni
svolte dalla squadra. I
membri distaccati - cioè quelli appartenenti a Stati
diversi da quelli in cui la squadra interviene
- possono, in conformità della legislazione
di questultimo, essere incaricati dellesecuzione di talune misure
investigative (articolo 1, 6), se gli
Stati interessati sono daccordo. I risultati delle indagini legalmente svolte
da un membro della squadra investigativa
comune possono essere utilizzate, oltre che, naturalmente, nei procedimenti ed ai fini in relazione ai quali sono stati
richiesti (ed in tal caso vanno valutate come se fossero state raccolte nel corso di una
indagine nazionale : articolo 1 , 7) b), anche ai fini della individuazione, lindagine
e perseguimento di altri reati, previo consenso dello Stato in cui le informazioni sono
state raccolte. Queste ultime possono, inoltre,
essere utilizzate per scongiurare una minaccia
immediata e grave alla sicurezza pubblica, a prescindere dallavvio di unindagine
penale, nonché per altri scopi eventualmente
convenuti ( articolo 1, 10). Il contenuto della decisione quadro
riprende, quasi alla lettera, larticolo 13 della Convenzione relativa allassistenza
giudiziaria in materia penale. In particolare, era già previsto dalla convenzione in via
generale che alle squadre investigative potessero partecipare anche persone
diverse dai rappresentanti delle autorità competenti, con specifico
riferimento alla possibilità di far partecipare alla squadra funzionari comunitari. Costituisce, invece, una novità di notevole
rilievo , la possibilità che alle attività
della squadra partecipino rappresentanti di Stati terzi, cioè esterni allUnione, ed inoltre - come sembra desumersi dal testo- non
necessariamente coinvolti nella specifica indagine . Come detto, i rappresentanti
di autorità statunitensiricevono specifica considerazione. La previsione relativa alla partecipazione ad un atto di indagine , di rappresentanti di Stati estranei allo specifico
rapporto di cooperazione giudiziaria non ha precedenti. Anche per questo la disposizione
andrà attentamente valutata nella sua portata, al momento della pratica applicazione, soprattutto in relazione alle amplissime
possibilità di utilizzo dei risultati delle indagini compiute dalla squadra, sopra
evidenziate. 3- Europol LUfficio Europeo di Polizia è stato
costituito con atto del Consiglio del 26 giugno 1995, con cui fu adottata la relativa convenzione. Con Decisione del Consiglio del 3 dicembre
1998 Europol è stata incaricata di occuparsi anche dei reati commessi o che
possono essere commessi nellambito di attività terroristiche che si configurano
come reati contro la vita, lincolumità fisica, la libertà delle persone e dei beni.
Fin dallora, pertanto, lUfficio europeo di Polizia rientra tra gli strumenti
approntati dallUnione per la lotta contro il terrorismo. Il mandato di Europol è quello di
facilitare lattività delle forze di polizia degli Stati membri, nella lotta contro
gravi forme di reato[18],
quando vi sia il coinvolgimento della criminalità organizzata. Tale obiettivo viene
perseguito attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni tra gli Stati membri,
la predisposizione di studi ed analisi di supporto, nonché di rapporti strategici sulla
base delle informazioni ricevute dai singoli Stati o direttamente raccolte . Europol ha, pertanto, mansioni
esclusivamente consultive e di coordinamento, escluso qualsiasi compito operativo. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere
sistematicamente e senza ritardo ad Europol tutti i dati in loro possesso in materia di
terrorismo. Con Decisione del Consiglio europeo di
Bruxelles del 21 settembre 2001, allinterno di Europol è stata costituita una squadra specializzata in materia di lotta al
terrorismo anche al fine di una più attiva collaborazione con gli Stati membri nonché, come previsto dal Piano dAzione
, con gli Stati Uniti. La squadra è operativa
dal novembre 2001 e la sua azione è focalizzata sulla rete terroristica islamica. Per
sancire la collaborazione con gli Stati Uniti, ed in ottemperanza a quanto stabilito nel
Piano dAzione del 21 settembre, è stato
concluso un apposito accordo di cooperazione tra Europol e gli Stati uniti. Va , infine, richiamato, laccordo politico concluso al Consiglio il
25/26 aprile 2002, rigurdo alla partecipazione
di Europol alle squadre investigative comuni, con riferimento alle materie di sua
competenza. Perché tale possibilità divenga effettiva, sarà , peraltro, necessario
emendare la Convenzione Europol. Come detto, la possibilità,
per Europol, di partecipare alle squadre è
altresì espressamente prevista dalla Decisione
quadro relativa alla costituzione di squadre investigative comuni. Europol non potrà, comunque, nelle squadre,
adottare misure coercitive. Nellaccordo politico concluso il 25/26 aprile è stato anche previsto che Europol possa richiedere agli stati membri di
iniziare, condurre o coordinare una indagine penale, nelle materie di propria competenza.
Anche per loperatività di questa previsione occorrerà,
peraltro, attendere lemendamento della convenzione istitutiva di Europol. 3. Decisione
del Consiglio che istituisce lEurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi
di criminalità (28 febbraio 2002) La Decisione relativa alla istituzione di
Eurojust è divenuta operativa dal 6 marzo
2002. Esisteva, in precedenza, un organismo
provvisorio (Pro-Eurojust). Eurojust è composta di procuratori e
magistrati degli Stati membri, ed ha il compito di facilitare il coordinamento fra le
autorità nazionali preposte ad indagini relative al crimine organizzato, assistendole, in
particolare, nell esecuzione di richieste di assistenza giudiziaria e di
estradizione. Eurojust opera avvalendosi delle
analisi condotte da Europol e cooperando strettamente con la Rete Giudiziaria Europea .[19] La competenza di Eurojust copre, oltre che i
reati commessi dalla criminalità organizzata, tutti i reati in relazione ai quali è
competente Europol e, pertanto, anche il terrorismo. Dal 10 ottobre 2001 sono stati istituiti
contatti regolari tra i magistrati antiterrorismo, con lintermediazione di Eurojust.
Questultima coordina la sua azione con Europol, e si sta esaminando la possibilità
di stabilire contatti periodici dei due organismi anche con la Task Force capi di Polizia
( Capi delle Unità Antiterrorismo delle polizie). Eurojust può, infine, concludere
accordi di cooperazione anche con Stati terzi. 4. Decisione quadro del Consiglio relativa
al mandato darresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri ( 13
giugno 2002)[20] Il mandato darresto europeo
costituisce la principale applicazione del principio del mutuo riconoscimento
di atti giudiziari , stabilito dal Consiglio Europeo di Tampere. La decisione che ha introdotto lo strumento è stata adottata il 13 giugno 2002 . Il meccanismo istituito con la Decisione
quadro è finalizzato a rimpiazzare il sistema corrente della estradizione, attraverso il
riconoscimento e la esecuzione automatica di
titoli di detenzione o custodia cautelare emessi da autorità giudiziarie di un altro
Stato membro. Danno luogo a consegna in base al mandato darresto
europeo le condotte punite, dalle leggi dello Stato che ha emesso la misura, con pena
massima non inferiore ad un anno ovvero, se è stata pronunciata condanna, se questultima
non è inferiore a quattro mesi. Sia lo Stato in via generale (articolo 2,4)
che lautorità giudiziaria dellesecuzione caso per caso ( articolo 4) può
rifiutare la consegna , se il fatto non è previsto come reato nello stato di esecuzione.
La consegna non può , invece, essere rifiutata per assenza di doppia incriminazione, in
relazione ai reati inclusi in una lista di 32 reati, fra i quali è ricompreso il terrorismo, a condizione che siano puniti, nello
Stato membro emittente, con pena massima pari o superiore a tre anni. La procedura per lesecuzione di un mandato darresto
europeo è giurisdizionale : la fase politica
della procedura di estradizione è abolita, così come la fase amministrativa, a tutto
vantaggio della speditezza del procedimento. I casi di rifiuto di esecuzione di un
mandato darresto europeo sono ridotti al minimo. Alcune basi di rifiuto sono
obbligatorie ( amnistia nello stato di
esecuzione, ne bis in idem, irresponsabilità penale per età ), altre facoltative : ad
esempio lesecuzione può essere rifiutata se il reato è stato commesso in tutto o
in parte sul territorio dello stato di esecuzione. Non costituisce motivo di rifiuto la
motivazione politica del reato, né il fatto che il soggetto sia cittadino dello stato di
esecuzione.[21] 5. Rapporti con gli Stati Uniti ed altri
paesi terzi, e con organizzazioni internazionali In tema di cooperazione giudiziaria con gli
Stati Uniti, il Consiglio Giustizia e Affari
Interni, del 25/ 26 aprile 2002 , ha approvato il mandato
negoziale alla Presidenza per la conclusione di un accordo tra lUnione e gli Stati
Uniti in materia di cooperazione giudiziaria penale, inclusa lestradizione, da
stipularsi sulla base degli articoli 38 e 24 del TUE. Laccordo è in via di
conclusione. Esso dovrà rispettare i principi
costituzionali e ordinamentali delle due parti: formulazioni flessibili - che tengono conto della diversità fra le
legislazioni degli Stati membri saranno utilizzate,
in particolare, sui temi più delicati, quale quello dellestradizione dei cittadini. Sarà prevista
lesclusione della clausola politica in materia di estradizione, la
semplificazione delle procedure, e tentativi di risolvere il nodo della pena di morte ,
attraverso meccanismi quali la conversione
delle pene secondo i criteri stabiliti dallo stato estradante. II.
Il congelamento dei beni dei terroristi Il quadro internazionale per il
congelamento dei beni dei terroristi è fondato in gran parte sulle Risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza. Le più significative da questo punto di
vista sono le
n. 1267 ( 1999), 1333 (2000),1373 (2001) e 1390 (2002). Esse si fondano tutte sul capitolo VII
dello Statuto delle Nazioni Unite e sono, pertanto, vincolanti per gli Stati membri. Le Risoluzioni 1267, 1333 e 1390 si indirizzano alla rete terroristica islamica, con progressivo allargamento del campo di applicazione
: la più antica , la n. 1267, aveva campo di applicazione limitato geograficamente
al territorio afghano sotto il controllo dei Talebani; lanno successivo , con la n. 1333 le sanzioni
furono estese ad Usama bin Laden nonché agli
individui e gruppi a lui collegati, compresa al -Qaeda . Dopo
l11 settembre, il Consiglio di Sicurezza decise, con la n. 1390 del gennaio 2002, di
estendere le misure a tutti gli individui , gruppi ed entità associate
ad al-Qaeda, indipendentemente dalla loro collocazione geografica. Queste risoluzioni stabiliscono essenzialmente sanzioni di tipo patrimoniale : congelamento dei beni ed embargo di
forniture militari. Spetta al Comitato Sanzioni del Consiglio di
Sicurezza, istituito dalla Risoluzione 1267, individuare in concreto soggetti ed
organizzazioni , attraverso la redazione di liste periodicamente aggiornate. La
Risoluzione 1373, adottata nellimmediatezza dellattacco dell11
settembre, è, invece, a sé stante : prevede anchessa il congelamento ha campo di
applicazione molto più ampio, sia nel senso che estende
lintervento al campo penale ( criminalizzazioni, cooperazione
giudiziaria e di polizia, diritto di asilo), sia nel senso che non contiene riferimenti territoriali o ad una
specifica organizzazione. Pertanto ad essa non è collegata una lista
stilata da un organismo del consiglio di sicurezza: i singoli Stati ed organizzazioni
regionali sono liberi di individuare in concreto i terroristi destinatari delle misure . Lefficacia vincolante delle
Risoluzioni ha imposto ladozione di normative internazionali a carattere regionale,
e, a pioggia, nazionali, sia in relazione alle sanzioni economiche, ed in primo luogo il
congelamento beni, sia in relazione alle previsioni di tipo penale, come lobbligo di
criminalizzazione e di cooperazione giudiziaria e di polizia rafforzata. Di queste ultime abbiamo detto, perché per
quanto riguarda lUE le decisioni quadro sono appunto le misure principali che la UE
ha assunto per conformarsi alla Risoluzione 1373. Per
quanto riguarda invece il congelamento dei beni dei terroristi, sia di quelli islamici
indicati nelle liste del Consiglio di sicurezza, sia degli altri, cui fa riferimento la
1373, lEuropa si è adeguata attraverso
strumenti della Comunità, come tali idonei a recepire le misure di tipo economico
contenute nelle Risoluzioni. Si tratta di Regolamenti che impongono agli
stati membri il congelamento di tutti
i capitali, attività finanziarie e risorse
economiche di cui i terroristi detengano la proprietà o il possesso Il Regolamento
881/2002 prende in considerazione i soggetti e
le organizzazioni collegati ed al-Qaeda Esso
è, collegato alle Risoluzioni 1267,1333 e 1390, dirette contro la rete terroristica
islamica e rinvia, quanto ai soggetti
destinatari delle sanzioni, alla lista dei terroristi ed organizzazioni terroristiche
compilata ed aggiornata dal Comitato Sanzioni del Consiglio di Sicurezza. Il
Regolamento n. 2580/2001 è invece finalizzato
a dare attuazione alla Risoluzione 1373 , nella parte in cui come le altre prevede il
congelamento dei beni dei terroristi. Poiché come detto alla Risoluzione non è
allegata una lista predeterminata dal consiglio di sicurezza, i soggetti destinatari delle
sanzioni sono individuati in concreto in una lista periodicamente aggiornata e redatta dal
Consiglio dellUnione, riferita a individui ed organizzazioni terroristiche di varia
matrice, anche endoeuropea. Criteri per linclusione: in base all Articolo 2,3 il
Consiglio deve includere nella lista solamente
persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che
commettono o tentano di commettere o facilitano atti
terroristici, ovvero sono controllate da terroristi. La relativa
valutazione viene effettuata sulla
base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che unautorità
competente - segnatamente unautorità
giudiziaria- ha assunto decisioni o aperto indagini nei confronti del soggetto per atto
terroristico . Le segnalazioni di nominativi da inserire
nellelenco sono effettuate dagli Stati membri, attraverso le autorità alluopo
designate, che per lItalia è il Comitato di Sicurezza Finanziaria istituito con
legge 14 dicembre 2001, n. 431. La lista consolidata della UE ed
autonomamente redatta dal Consiglio costituisce
uno strumento a vocazione universale contro il terrorismo internazionale,
indipendentemente dalla sua matrice ideologica e dalla sua collocazione geografica. Essa contiene, infatti, gruppi
mediorientali, turchi iraniani), sudamericani (come Sendero Luminoso) , asiatici, nonché
interni alla Unione Europea. Lala terrorisa di Hamas, Gama
al- Islamiya, Jihad islamica palestinese. PKK e DHKP/C- Turchia MKO- Iran Come la giapponese Aum Shinrikio,
responsabile dellattentato al gas nervino nella metropolitana di Tokio nel 1995. Tra gli altri gli spagnoli ETA e GRAPO, i
gruppi nord-irlandesi IRA,LVF,OV,RHD,UDA/UFF, i greci ELA, 17 novembre. Linserimento di questa o quella
organizzazione nellelenco è frutto di un processo lungo ed alquanto faticoso, soprattutto con riferimento alle organizzazioni la cui attività è al limite tra sovversione ed
estremismo politico legale, e per le c.d. umbrella organisations,
cioè quelle organizzazioni che pur operando legittimamente a livello politico
contengono al loro interno o sono strettamente collegate ad organizzazioni di
dichiarata matrice terroristica. LItalia come gli altri paesi ha emesso
una legislazione di attuazione, stabilendo la nullità degli atti compiuti in violazione
delle disposizioni dei regolamenti, cioè essenzialmente gli atti di disposizione dei beni
degli individui indicati come terroristi. (articolo 1 l. 27 novembre 2001 n. 415). Cioè la legge opera un rinvio. Va tuttavia ricordato
che il meccanismo del congelamento è automatico, nel senso che basta linclusione
nella lista per far scattare il congelamento dei beni del soggetto. Allo Stato spetta , in concreto, operare il congelamento del
bene, apprendere il bene, ma non gli non compete alcuna valutazione sulla congruità dellinserimento
del soggetto nella lista : la valutazione di sostanza dei presupposti della
inclusione è, infatti, sottratta alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato
cui spetta apprendere materialmente il bene, ed è
rimessa al Consiglio, nel momento in cui
decide linclusione di un nominativo . Tanto è vero che i ricorsi vanno presentati
alla corte di Giustizia, contro il consiglio dellUnione. Tre leggi, destinate le prime due - le leggi
415 e 431/2001- a recepire i Regolamenti comunitari, e la terza - la legge 438/2001- per
recepire le posizioni comuni e gli altri strumenti dellUnione fino a quel momento
adottati, nonché la 1373. I
regolamenti non si indirizzano alle autorità giudiziarie. Tuttavia rilevano sotto almeno
due punti di vista : 1) La legge 14 dicembre 2001 n. 431 che ha introdotto un Comitato di Sicurezza Finanziaria
interministeriale (di cui fa parte anche la Direzione nazionale Antimafia) prevede allarticolo 2-ter, che lautorità
giudiziaria trasmetta ogni informazione
ritenuta utile ai fini della legge. 2) Hanno un valore interpretativo, per quanto
riguarda la qualifica di terrorista da attribuirsi alle organizzazioni ed individui
contenuti nelle liste, anche se va ribadito che costoro sono indicati come terroristi
al limitato fine del congelamento dei beni. NAZIONI UNITE
1-
Le dodici convenzioni delle nazioni Unite contro il terrorismo
LItalia è parte di
tutte le convenzioni delle nazioni Unite contro il terrorismo.
Le Nazioni Unite cominciarono ad elaborare
convenzioni contro il terrorismo nei primi anni settanta, su iniziativa dei paesi del G7,
ed in funzione di contrasto ai movimenti di liberazione nazionale, e segnatamente allOLP. Allepoca i fenomeni più clamorosi
erano i dirottamenti aerei e la presa dostaggi. Le prime intese di coordinamento dei
paesi occidentali furono, pertanto, dirette a contrastare queste ed altre condotte, che in
quegli anni apparivano tipiche del terrorismo internazionale. Ne risultarono otto
convenzioni settoriali, presto integrate da due protocolli, tesi a colmare le lacune delle
prime. Le convenzioni settoriali erano piuttosto
scarne, nei settori della prevenzione e della cooperazione di polizia e giudiziaria. Ampio spazio
veniva lasciato alla applicazione, fra le
parti, dei trattati bilaterali o multilaterali
di cooperazione di volta in volta applicabili,
anche se era già contemplato limportante
obbligo dellaut dedere aut judicare. A partire dal 1997 una nuova generazione di
convenzioni vide la luce. Il terrorismo internazionale non si limitava ormai
più a dirottare aerei, ma colpiva in modo generalizzato obiettivi civili, con armi
micidiali : Dar el Salaam, Nairobi, Irlanda del Nord, Colombo, Manchester, Tokyo. Il terrorismo a mezzo esplosivi ed il
finanziamento del terrorismo divennero la principale preoccupazione della comunità
internazionale. Ciò
indusse le Nazioni Unite ad elaborare due nuove convenzioni, nelle quali per la prima
volta la parola terrorismo compariva nel titolo, anche se non nel
corpo dello strumento. Ci si riferisce alla Convenzione per la
soppressione del terrorismo a mezzo bombe del 1997 ed alla Convenzione contro il finanziamento del terrorismo, proposta dal Ministro degli esteri francese Hubert Vedrine
ed adottata nel 1999. Queste convenzioni costruirono sulle
precedenti e le svilupparono. Fu estesa sensibilmente la sezione dedicata
alla cooperazione giudiziaria e di polizia : non più soltanto limposizione del
principio aut dedere aut judicare, ma disposizioni dettagliate in materia di rogatorie ed
estradizione. Per
la prima volta fu stabilita uneccezione al tradizionale divieto destradizione
per reato politico: lattacco ai civili, si disse, non può essere in alcun modo
giustificato. Alto grado di specificità fu raggiunto
altresì nel settore delle misure di prevenzione La
Convenzione contro il finanziamento del terrorismo si è rivelata, anche a posteriori,
strumento fondamentale. Essa è espressione di una visione avanzata della
lotta al terrorismo attraverso strumenti pattizi, per la forte caratterizzazione sul piano
preventivo. E
tesa alla interruzione dei flussi finanziari e,
pertanto, al controllo del livello
organizzativo del gruppo terroristico. Lobbligo di criminalizzazione investe
il finanziamento intenzionale del terrorismo, tanto
diretto quanto indiretto - punto cruciale- ed indipendentemente dal compimento, in
concreto, di uno specifico atto terroristico :
il fatto del finanziamento è criminalizzato in sé. 2-
La Convenzione globale contro il terrorismo e la definizione di terrorismo
La convenzione più recente negoziata dalle
Nazioni Unite è la Convenzione globale contro
il terrorismo. Essa, benché giunta alla sua settima sessione negoziale, non è stata
ancora conclusa, e si dispera oramai di vederne lesito. Strumento non ancora adottato. Sembra, tuttavia, utile farvi breve cenno,
per una migliore comprensione della tematica relativa alle convenzioni contro il
terrorismo. Invero, ciò che ostacola la conclusione del
negoziato è la questione centrale della definizione di terrorismo. Il tema
non è nuovo, ma è sempre attuale. Dire che cosa si intenda per terrorismo
significa, in effetti, stabilire i confini del fenomeno, con riferimento non solo ai reati
comuni dello stesso tipo - omicidio, sequestro di persona ecc.- ma anche, e soprattutto, rispetto a condotte che il diritto internazionale
considera o legittime o, comunque, disciplinate da strumenti internazionali diversi dalle
convenzioni penali sul terrorismo e, segnatamente, dal diritto umanitario internazionale. Tale
tematica da tempo divide i paesi islamici dagli occidentali, ed influenza il negoziato non
solo delle convenzioni , ma in genere degli strumenti internazionali delle Nazioni Unite
in materia di terrorismo. Il mondo non concorda per nulla su chi debba
considerarsi terrorista e chi no, e sembra, anzi, che non vi sia un solo terrorista, in
giro, che sia unanimemente considerato tale. Le divergenze di vedute non investono solo i
casi limite, ciò le organizzazioni la cui attività è al limite tra sovversione
ed estremismo politico legale, e le cd. umbrella
organisations, che pur operando legittimamente a livello politico
contengono al loro interno o sono strettamente collegate ad organizzazioni di dichiararata
matrice terroristica. Il punto focale è costituito dalla
qualificazione delle condotte poste in essere nel quadro delle lotte di
liberazione nazionale. Molti paesi (in particolare i 58 paesi
aderenti allOrganizzazione della Conferenza Islamica) vorrebbero che le condotte
compiute nel quadro di queste lotte fossero escluse dal campo di applicazione delle
Convenzione globale, vale a dire non fossero ricomprese nella nozione di terrorismo.
Tale posizione ha una base di fondamento nel diritto
internazionale : in linea generale, il diritto internazionale le considera legittime o,
quantomeno, disciplinate da strumenti internazionali diversi da quelli penali , quali
quelli rientranti nel diritto umanitario internazionale. Il
punto non può essere sviluppato, ma è molto rilevante: è, qui, coinvolta la
delicatissima questione della giustificabilità
degli atti di terrorismo, anche da un punto di vista strettamente penale : si pensi al
rilievo della questione della motivazione politica della condotta ed alle conseguenze in
tema di estradizione. Gli eventi dell11 settembre hanno, daltra
parte, determinato laccelerazione di un processo che era già in atto sul piano
internazionale, e che si risolve nella caduta di una serie di barriere, in materia
soprattutto di cooperazione giudiziaria e di diritto di asilo , nei confronti di chi venga
considerato terrorista, e nella
applicazione di tutta una serie di sanzioni ( congelamento dei beni, embargo ecc.) nei
loro confronti. La questione ha anche rilievi pratici. Il contributo che qui può darsi è linvito a tenere presente che
dagli anni ottanta in poi vi è stata una
graduale affermazione del principio che gli atti di terrorismo sono di per sé illegittimi
sotto il diritto internazionale. A
ciò corrispose la graduale accettazione di tale principio da parte dellopinione
pubblica. Corollario di tale principio, ed ulteriore
passaggio ,è stato laffermazione che gli atti di terrorismo non possono trovare
giustificazione in forza della motivazione che li ha ispirati. Se, pertanto, è indifferente
la motivazione ideologica, religiosa o altro- degli autori e la qualità di questi
ultimi, viene molto ridotto lo spazio per distinguere
tra terrorismo in senso stretto e lotte di liberazione. Ciò conduce solo apparentemente ad una
oggettivazione della nozione di crimine terroristico. Nei fatti ciò che si sta verificando è l
opposto, cioè una soggettivazione della nozione di terrorismo. Ogni paese si sente autorizzato a
interpretare il concetto sulla base della propria personale concezione, e di risolvere
autonomamente la questione della distinzione con movimenti di liberazione o simili. Ciò da un lato definitivamente elimina ogni
speranza di riuscire a fissarne i confini in uno strumento internazionale di portata
universale. Dallaltro lato può creare problemi
per linterprete. Il sistema delle liste dei
terroristi ed organizzazioni terroristiche, introdotto dal Consiglio di Sicurezza ai fini
del congelamento dei beni, e fatto proprio dallUnione europea, ne costituisce un
esempio lampante. Il fatto di introdurre una lista di terroristi riduce grandemente le possibilità, per
linterprete di ritenere che una organizzazione non è una organizzazione terrorista
ma un movimento di liberazione nazionale. In conclusione, se il giudice
resta libero , sia nei procedimenti penali interni, che nelladempimento di richieste
di cooperazione giudiziaria internazionale, di attribuire o meno la qualifica di
terrorista ad un individuo o organizzazione, sulla base degli elementi di cui dispone ed
ai fini di volta in volta penalmente rilevanti, è indubbio che la cornice normativa
internazionale venutasi a creare dopo gli attacchi terroristici dell11 settembre, ed
in continua evoluzione, riduce in qualche modo gli spazi di autonoma
interpretazione, nel momento in cui, specularmente, fornisce ad essa un supporto interpretativo. Roberta Barberini Magistrato, esperto giuridico del Ministero degli Affari Esteri [1] Vanno ricordati , tra gli strumenti dellUnione
precedenti all11 settembre, oltre
naturalmente alla Convenzione Europol del 18 luglio 1995 ed alla Decisione del Consiglio 3
dicembre 1998 che estese il mandato di Europol ai retai di terrorismo, le importanti convenzioni relative alla procedura semplificata di
estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea
(10 marzo 1995) ed all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (27 settembre 1996), il cui articolo 1 stabilisce
che uno dei fini della convenzione è facilitare l'applicazione da parte degli Stati
membri della UE della convenzione europea sulla repressione del terrorismo. Tra gli
strumenti dellUE in materia di terrorismo, preesistenti all11 settembre 2001, va anche
annoverata l'azione comune del 21
dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione
criminale negli Stati membri dell'Unione europea, che
affronta il tema dei reati di terrorismo, e lazione comune del 15 ottobre
1996 sullistituzione e laggiornamento costante di un repertorio di competenze,
capacità e conoscenze specialistiche nel settore dellantiterrorismo, per facilitare
la cooperazione fra gli Stati membri nella lotta al terrorismo. [2] n.
2002/475/ GAI [3] Lazione comune nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia penale comprende :
..e) la progressiva adozione
di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati
ed alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di
stupefacenti. Altrettanto è previsto dal
paragrafo 46 del Piano dAzione del Consiglio e della Commissione relativo alle
modalità ottimali di attuazione delle disposizioni del trattato di Amsterdam relative
alla creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. [4]In base al quale gli strumenti da
utilizzare per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri sono appunto le decisioni quadro. [5] Art.
34,2,lettera b del TUE.. [6] Si rammenti, peraltro, che già larticolo 3,1 lettera
a) della Convenzione sulla estradizione della Unione Europea , del 27 settembre 1996,
prevedeva che , a certe condizioni, la doppia incriminabilità non potesse costituire base
per il rifiuto di una richiesta di estradizione in ordine a reati associativi in materia
di terrorismo. Lo stesso è previsto nella Decisione quadro relativa al mandato darresto
europeo, sempre limitatamente ai reati di terrorismo. [7] Ciascuno Stato membro adotta le misure
necessarie affinchè siano considerati reati
terroristici gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base
al diritto nazionale che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un
paese o ad una organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di : - intimidire gravemente la popolazione,o -
costringere indebitamente i poteri pubblici o unorganizzazione
internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto,o -
destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali,
costituzionali , economiche o sociali di un paese o unorganizzazione internazionale:
[8] V. nota precedente. [9] Segnatamente all articolo 2, 1, lettera b) della Convenzione Internazionale per la
soppressione del finanziamento del terrorismo delle Nazioni Unite ( New York, 1999) , che
fa riferimento ad
ogni atto
la cui finalità per natura o contesto,
sia quella di intimidire una popolazione o di costringere un governo o una organizzazione
internazionale a fare o ad omettere qualche atto... [10]Ad onta di ciò,
è assai raro riscontrare la menzione esplicita della finalità politica come finalità
tipica del terrorista non solo in strumenti
internazionali ( convenzionali o no), ma neppure nelle legislazioni antiterrorismo
nazionali. Nelle legislazioni nazionali la tecnica utilizzata è , per lo più, quella di
menzionare espressamente la finalità di
terrorismo senza definire il fenomeno. Tecnica analoga fu
utilizzata nella Convenzione contro il terrorismo del Consiglio d Europa del 1977.
In Italia come è noto sono utilizzati entrambi i sistemi : si parla sia di finalità
di terrorismo che e di
finalità di eversione dellordine democratico ( si veda ad
esempio larticolo 280 c.p, ove le nozioni sono utilizzate congiuntamente, ciò che
ha indotto parte della dottrina a distinguere
tra scopo dellatto intimidatorio e scopo
più propriamente di eversione ). [11] Il rispetto dei diritti
e principi fondamentali , in tutti i settori cui si applica il Trattato di Amsterdam è daltra
parte imposto dallarticolo 6 del
Trattato sullUnione europea e costitusce
uno dei principi su cui si fonda lUnione . Nel progetto originario della Decisione
quadro, depositato dalla Commissione immediatamente dopo l11 settembre, non era
contenuto alcun richiamo ai diritti dei
terroristi. Il complesso delle disposizioni era, inoltre, improntato a maggiore
intransigenza. Sul mutamento di indirizzo fra gli Stati membri ( dovuto soprattutto allazione di Francia e
Svezia) ha sicuramente inciso il superamento della fase di emergenza, e forse una gestione
di questultima da parte degli americani non condivisa
da vasti settori dellopinione pubblica dei paesi europei.. [12] N. 98/733/GAI. [13] Art. 2:Ciascuno
Stato membro adotta le misure necessarie affinchè siano punibili i seguenti atti intenzionali:..;
articolo 1 : Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinchè siano
considerati reati terroristici gli atti
intenzionali
[14] Si veda , in proposito, la nota n. 9. [15] 2002/465/GAI [16] Art.
34,2,lettera b del TUE.. [17] Quanto alla partecipazione di Europol, occorrerà ,
tuttavia, attendere che sia appositamente
emendata la Convenzione
Europol . Sul punto, peraltro, è stato già raggiunto laccordo politico ( si veda
oltre). [18] Terrorismo, traffico di droga, immigrazione illegale e
traffico di persone, contraffazione monetaria, traffico in materiali radioattivi,
riciclaggio. [19] Istituita con Piano dazione del 1997 al fine del
contrasto al crimine organizzato. È composta di esperti degli Stati membri, che si
incontrano periodicamente ed hanno il compito di facilitare la cooperazione giudiziaria
tra gli Stati membri fornendo informazioni pratiche in materia di cooperazione giudiziaria
agli operatori del diritto nazionali e stranieri ..
Il compito è portato avanti attraverso punti di contatto, nominati dai singoli Stati. [20] N. 2002/584/GAI. [21] In tal caso, tuttavia, in base allArticolo 5, la
consegna può essere subordinata alla condizione che la persona , dopo essere stata
interrogata, sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena irrogata dallo
Stato emittente. |