IN CASO DI SEPARAZIONE L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E’ DISPOSTA IN FUNZIONE DELL’INTERESSE DEI FIGLI

Perché conservino il loro “habitat” domestico
(Cassazione Sezione Prima Civile n. 6706 del 23 maggio 2000, Pres. Rocchi, Rel. Spagna Musso).


In caso di separazione dei coniugi l’art. 155 cod. civ. stabilisce che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al coniuge cui vengano affidati i figli. L’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario risponde all’esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro habitat domestico, inteso come “centro di vita e di affetti”; ne consegue che l’assegnazione in questione non ha più ragione d’essere solo qualora, per vicende sopravvenute, tale casa non svolga più la sua essenziale funzione di consentire il consuetudinario modus vivendi agli stessi figli.