IN CASO DI SEPARAZIONE LASSEGNAZIONE DELLA CASA
FAMILIARE E DISPOSTA IN FUNZIONE DELLINTERESSE DEI
FIGLI
Perché conservino il loro habitat domestico
(Cassazione
Sezione Prima Civile n. 6706 del 23 maggio 2000, Pres. Rocchi,
Rel. Spagna Musso).
In caso
di separazione dei coniugi lart. 155 cod. civ. stabilisce
che labitazione nella casa familiare spetta di preferenza
al coniuge cui vengano affidati i figli. Lassegnazione
della casa familiare al coniuge affidatario risponde
allesigenza di tutela degli interessi dei figli, con
particolare riferimento alla conservazione del loro habitat domestico,
inteso come centro di vita e di affetti; ne consegue
che lassegnazione in questione non ha più ragione
dessere solo qualora, per vicende sopravvenute, tale casa
non svolga più la sua essenziale funzione di consentire il
consuetudinario modus vivendi agli stessi figli.