( english text:
http://www.cin.org/lor/satan4.html )
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Aspetti
legali e giuridici del Satanismo
di Lucia Musti
Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna
N.B. questo è uno dei 4 files
intitolati al nome di Satana sul server dell'Osservatore Romano
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Persino un'analisi
legale minima del fenomeno delle sette in Italia richiede una riflessione sui
pochi principi istituiti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, la
cosiddetta Carta Fondamentale, e trovati negli articoli 17, 18 e 19.
Fondamentalmente,
per legge, i cittadini hanno il diritto di riunirsi "<pacificamente e
senza armi>", essi hanno il diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per scopi che non siano proibiti agli individui dalla legge
italiana.
Essi hanno il
diritto di professare la loro propria religione, in qualsiasi forma, soli o con
altri, pubblicizzarla e praticarla in privato ed in pubblico, fintanto questi
riti non siano immorali.
Con questa premessa,
ne consegue che le sette in quanto tali non riguardano il sistema giudiziario;
<a contrariis>, l'intervento del tribunale è necessario quando una setta,
satanica o meno, commette, attraverso i suoi fondatori, <preti> o
affiliati, atti che siano punibili per legge, per esempio reati.
Quando avviene tale
situazione, la macchina investigativa e repressiva dello stato viene
inevitabilmente messa in moto, attraverso l'azione combinata della Polizia
Giudiziaria e del tribunale.
Questo intervento è
giustificato da un principio basilare del nostro codice, volto a garantire il
diritto di uguaglianza fra tutti i cittadini, secondo cui il pubblico ministero
è obbligato ad intraprendere l'azione penale, ovviamente, se sembra che un
reato sia stato possibilmente commesso.
L'aspetto illegale
delle sette include, in gran parte, diversi tipi di reati che, da <summa
divisio>, possiamo dividere in reati contro il patrimonio, reati sessuali,
e, più genericamente, reati pertinenti la sfera della libertà personale, e
reati contro il rispetto per il defunto.
Le
sette infuriano in frode e sotterfugio
Il minimo comune
denominatore nelle categorie su menzionate è la corrispondenza fra il
comportamento in atto e la clausola normativa o il paradigma legislativo
previsto dal nostro sistema di fondamentale legge penale.
L'asserzione
positiva da parte del pubblico ministero che esista questa corrispondenza
richiede che vengano avviate le procedure investigative e repressive di cui
sopra.
Le sette sataniche
compiono le loro attività illegali di cosiddetta natura economica perpetuando
la frode, per mezzo di azioni consistenti di raggiro e/o stratagemmi da parte
di un mandante che conduca la persona lesa in errore, inducendola a disfarsi
della sua proprietà in modo che arrechi un profitto ingiusto al
<truffatore>.
Il reato di frode è
una conseguenza logica dell'offerta, fatta dalla setta, di pratiche magiche per
ottenere una gran quantità di risultati nei campi dell'amore, della famiglia,
del lavoro, eccetera.
Molto spesso la
frode è seguita da delitti più gravi, come estorsione accompagnata da violenza
e minacce, forzando la vittima a fare o ottenere qualcosa che realizzi un profitto
ingiusto per il mandante, con danno corrispondente alla persona lesa.
Questo tipo di reato avviene quando
la vittima, scoprendo di essere stata imbrogliata, rifiuti di pagare la somma
pattuita per la magia promessa ma non ottenuta. In tali circostanze, la natura
pericolosa della setta è rivelata da una richiesta violenta per una somma di
denaro, causando nel soggetto una vera e propria situazione di <metus>
verso i Satanisti.
Al riguardo va
enfatizzato che coloro che appartengono ad una setta son gente di grande
debolezza.
Spesso sono di età
giovane, minori compresi, che stanno ancora maturando e, in maggior parte sono
<orfani con famiglia>, cioè bisognosi di adeguato sostegno familiare.
Persino quando essi
siano di età adulta, le loro personalità sono sottosviluppate e soprattutto
manca loro persino un minimo di valori appropriati.
La
paura delle sette intralcia le indagini criminali.
La totale intrinseca
debolezza di coloro che vengono in contatto con una setta implica, come l'altra
faccia della stessa moneta, un più grande potenziale criminale per la setta
stessa, che, di conseguenza, ha vantaggio nel condurre la sua pericolosa
attività illegale.
La debolezza dei
suoi membri che, come detto sopra, li fa preda facile per i Satanisti, ha una
grossa conseguenza negativa per le indagini successive. Dato che stiamo
trattando con persone legate ad una setta da un patto molto forte (talvolta
persino un patto di sangue), la cooperazione con il Tribunale, e, in generale,
con i corpi investigativi è ridotta al minimo, cosa che impedisce il corso
dell'investigazione e la raccolta delle prove da usare contro i Satanisti.
Ovviamente l'esser
stati vittime di un reato non è sufficiente per persuadere tali deboli
individui a presentare denuncia alle autorità investigative. Così, riguardo
alle indagini sul Satanismo, incontriamo una vera e propria <omertà>,
simile a quella che si trova nei delitti correlati alla Mafia, con conseguenze
assolutamente negative per l'indagine.
Questo potere
intimidatorio del patto di appartenenza, e la condizione di sottomissione col
risultante silenzio, per commettere reati, frase presa dall'art.416 bis del
Codice Penale (associazione di stampo mafioso), sembra essere applicabile anche
al Satanismo, quando si consideri la condizione particolare dei suoi membri,
che sono strumenti nelle mani dei satanisti, come già detto sopra.
Altri tipi di reati
risalenti ad una setta hanno a che fare con la libertà sessuale personale, nel
senso che durante il rito è necessario eseguire determinate azioni sessuali con
conseguente eiaculazione, allo scopo di stabilire una relazione con Satana.
Le vittime di tali
atti sono di solito donne, molto spesso rese incapaci di intendere e di volere
per mezzo di bevande contraffatte o stupefacenti, o sono minorenni, persino in
tenera età. Questi ultimi hanno un particolare significato nei rituali
satanici, in cui il doloroso maltrattamento di un bimbo, che per definizione è
puro e vicino a Dio, significa causare sofferenza a Dio stesso e, così, piacere
a Satana.
Ovviamente in questi
casi, qualora vi sia sufficiente terreno per procedere, l'intervento della
Polizia Giudiziaria e del Tribunale, inizia immediatamente, dal momento che si
ha a che fare con criminali seri.
Un altro tipo di reato che può
esser commesso dai Satanisti è incluso nel Libro II del Codice Penale italiano
come:
"<delitto contro
la pietà dei Defunti>"
In particolare ci
riferiamo all'art.407 (dissacrazione di tombe), 408 (irriverenza per le tombe)
, 409 (irriverenza per un cadavere); 411 (distruzione, eliminazione o rimozione
di un cadavere). L'uso dei cadaveri è essenziale al rituale satanico. Quindi
questi casi richiedono anch'essi l'intervento repressivo e punitivo del
Tribunale.
Sebbene in Italia
non siano avvenute manifestazioni allarmanti, come il suicidio in massa dei
membri, senza meno il fenomeno delle sette rappresenta un serio pericolo per
gli effetti deleteri che possono causare ai suoi stessi aderenti, e per i
delitti che naturalmente derivano dalle attività delle sette stesse.
Di fronte a questa
situazione, l'autrice pensa che il compito più pesante non sia quello del
Tribunale e della Polizia Giudiziaria, il cui ruolo è limitato a indagine e
repressione, ma piuttosto quello della famiglia e della società, che devono in
qualche maniera dare sostegno ai giovani, ed, in generale, a coloro in
difficoltà, per evitare l'inutile e deleterio ricorso alle sette sataniche.
Testi in inglese: