Schola Cantorum Mater Dei


Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"SCHOLA CANTORUM MATER DEI"

 

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

 

ART. 1

E' costituita un'Associazione culturale denominata: "SCHOLA CANTORUM MATER DEI", di seguito denominata schola.

ART. 2

 

L'Associazione ha sede in Troina (EN), alla Via Abbate Romano n. 38.

ART. 3

L'Associazione s'ispira ai principi di fratellanza e di amore cristiano ancorati nella dinamica di una vera promozione sociale, è apartitica, non ha finalità di lucro e si ispira ai principi che sottintendono alla educazione e formazione globale dell' individuo, favorendo la promozione sociale dello stesso.

ART. 4

L'Associazione si propone di promuovere e favorire l'avviamento alla pratica corale curando la formazione e l'educazione al canto. In particolare l'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità si propone:

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può costituire commissioni o comitati scientifici e/o culturali; stipulare convenzioni con Enti locali (Comuni, Province, Regioni, etc.), con Enti Pubblici, Parapubblici, Morali e Privati sia in Italia che all\rquote Estero. Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, l'Associazione potrà usufruire di contributi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, provinciali, comunitarie e di ogni altro genere.

ART. 5

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO SECONDO

PATRIMONIO

ART. 6

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed e costituito:

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio eventualmente residuo dovrà essere devoluto ad associazioni di analogo scopo, e comunque non aventi fini di lucro.

ART. 7

I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati annualmente come contributo di ammissione e come contributo annuale di esercizio. Sono straordinari quelli fissati eccezionalmente una tantum. Il pagamento dei contributi annuali di esercizio avviene entro il primo trimestre di ciascun anno; per il nuovo associato al momento dell\rquote Ammissione. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

ART. 8

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

TITOLO TERZO

ASSOCIATI

ART. 9

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che siano in possesso dei requisiti di onestà, rettitudine, lealtà, senso civico, spirito di solidarietà, impegno sociale, siano interessati alle finalità dell' Associazione ed intendono impegnarsi personalmente nell'attività corale. Gli associati si distinguono in:

Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali, secondo le modalità del presente statuto, i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali annue; mentre i soci sostenitori hanno diritto al voto ma non sono eleggibili alle cariche sociali.

ART. 10

Sono associati fondatori tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione, e tutti coloro che, già impegnati nell'attività corale della Schola, verranno ammessi a partecipare all'Associazione con la prima delibera di ammissione da parte dell'Assemblea. Essi godono dell'elettorato attivo e passivo nonchè di particolari diritti.

ART. 11

Sono associati ordinari coloro che, in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 9, vengono ammessi all'Associazione con delibera dell'Assemblea, dietro presentazione da parte di almeno un associato. Sono altresì associati ordinari i cantori minorenni al compimento della maggiore età. Il coniuge dell'Associato ed i figli fino al compimento del diciottesimo anno di età fruiscono dei servizi dell'Associazione ed hanno diritto di frequentare i locali, di utilizzare le strutture e di partecipare alle sue attività ed iniziative. Essi hanno poi diritto di essere autonomamente ammessi all'Associazione, qualora ne facciano richiesta entro e non oltre i novanta giorni successivi al compimento dell'età suddetta, ed in tal caso sono esonerati dal pagamento del contributo di ammissione. Trascorso tale termine, la loro eventuale ammissione seguirà le vie ordinarie. Il coniuge dell'associato, puòessere socio ordinario a condizione che ne faccia richiesta e che si impegni personalmente nell\rquote attività corale. In questo caso è esonerato dal pagamento del contributo di ammissione. Gli associati ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 12

Sono associati aggregati i "Pueri e Juvenes Cantores", impegnati stabilmente nell\'attivitàcorale della Schola dai 6 ai 18 anni. I genitori degli associati aggregati, fruiscono dei servizi dell'Associazione ed hanno diritto di frequentare i locali, di utilizzare le strutture e di partecipare alle sue attivit\'e0 ed iniziative. Il Puer e/o Juvenes, al compimento della maggiore età, perde la qualifica di associato aggregato e viene ammesso all' Associazione quale socio Ordinario. Per detta ammissione viene esonerato dal pagamento del contributo di ammissione. I Pueri e Juvenes Cantores sono rappresentati nell'Assemblea da un adulto designato fra i genitori degli stessi e godrà dell\rquote elettorato attivo.

ART. 13

Sono associati onorari quelle persone od Enti scelti dall'Assemblea, su proposta di almeno due associati , tra persone che si sono distinte per meriti particolari acquisiti nel campo della cultura, della musica e dello spettacolo; possono partecipare alla vita dell'Associazione anche se non impegnati nella pratica corale. Essi non sono tenuti al pagamento di alcun contributo e non godono dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 14

Sono associati sostenitori gli Enti pubblici e privati, gli Istituti, le Accademie, le Società e i cittadini italiani che versano una qualificata quota sociale annua; partecipano alla vita dell'associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e possono non essere impegnati nella pratica corale. Essi non sono tenuti al pagamento di contributi straordinari e godono dell'elettorato attivo.

ART. 15

Sono cause di esclusione dell'associato:

TITOLO QUARTO

ASSEMBLEA

ART. 16

L'Assemblea è l'organo sovrano rappresentativo della volontà degli associati, e le sue deliberazioni, prese in conformitàalla legge ed al presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è convocata dal presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, mediante lettera contenente l'ordine del giorno da spedirsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Il luogo può essere anche diverso dalla sede, purchè in Troina. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli associati almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare non più di due associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, o in mancanza dalla persona designata dall'Assemblea stessa, e nomina un segretario. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti ad intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

ART. 17

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.\

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

Sono di competenza dell\rquote Assemblea straordinaria:

ART. 18

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; per la determinazione dell'ammontare dei contributi annuali e dei contributi di ammissione; per la nomina dei componenti l'organo amministrativo. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione delibera col voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto presenti all'Assemblea, in proprio o per delega.

ART. 19

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, e delibera con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

ART. 20

In ogni caso l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata quando almeno un terzo degli associati ne faccia richiesta scritta con l\rquote indicazione specifica e motivata delle materie da trattare.

TITOLO QUINTO

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 21

L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, la quale nomina tra essi un Presidente ed un Vicepresidente. Possono essere nominati a componenti del Consiglio di Amministrazione solo gli associati fondatori e gli associati ordinari e sostenitori iscritti, all'Associazione da almeno due anni. I membri del primo Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo. Il Consiglio nomina al suo interno un segretario ed un cassiere. Per la prima volta essi sono nominati nell'atto costitutivo.

ART. 22

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il sistema di elezione sarà disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea straordinaria. In ogni caso il venir meno per qualsiasi causa del Presidente determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, ed il Vicepresidente provvede senza indugio, e comunque non oltre i sessanta giorni dalla cessazione, a convocare l'Assemblea per le nuove elezioni. In modo analogo si procede al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza degli amministratori, pur se ciascuno in tempi diversi, in modo tale che in nessun caso gli amministratori siano in maggioranza persone diverse da quelle originariamente elette. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori in numero inferiore alla maggioranza, quelli rimasti in carica provvederanno a sostituirli con delibera del Consiglio di Amministrazione, ed i nuovi amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prima Assemblea, che delibererà al riguardo.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione soltanto per quelli che la legge ed il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea. Il Consiglio cura la compilazione del programma annuale, del bilancio preventivo e di quello consuntivo, da sottoporre, insieme ad una relazione illustrativa, all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente con invito anche non scritto indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, comunicato almeno cinque gironi prima a ciascun amministratore. Il luogo può essere diverso dalla sede purchè in Troina. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori e comunque del Presidente o del Vicepresidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale, trascritto nell'apposito libro sociale, letto seduta stante e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 25

La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione rispetto ai terzi ed in giudizio, e davanti a qualsiasi Autorità Amministrativa, in qualsiasi sede e grado, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il conferimento di procedure speciali, anche a terzi, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO SESTO

COLLEGIO DEI REVISORI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 26

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea tra tutti gli associati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del primo Collegio dei Revisori sono nominati nell'Atto costitutivo. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e patrimoniale dell'Associazione. In particolare esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, predisponendo una relazione, da presentare all'Assemblea in sede di approvazione unitamente a quella del Consiglio di Amministrazione.

ART. 27

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea fra gli associati o anche fra persone estranee di provata competenza e moralità. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del primo Collegio dei Probiviri sono nominati nell'Atto costitutivo. Il Collegio decide, ex bono et aequo e senza formalità di procedura, sulle eventuali controversie che dovessero sorgere tra soci o loro eredi, o fra questi e l'associazione o i suoi organi, circa l\rquote interpretazione e l'esecuzione dell'Atto costitutivo e dello Statuto o delle deliberazioni dell\rquote Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO SETTIMO

LIBRI SOCIALI

ART. 28

I libri dell'Associazione saranno costituiti:

TITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - RINVIO

ART. 29

Con apposito regolamento, predisposto dal Consiglio direttivo, ed approvato, entro giorni 60 (sessanta) dalla costituzione dell'Associazione, dall'assemblea ordinaria a maggioranza assoluta dei partecipanti, vengono disciplinati, nel rispetto delle presenti norme statutarie, tutti gli altri aspetti dell'Associazione con particolare riferimento a:

ART. 30

Per quanto non contemplato e non regolato nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile ed in genere le disposizioni di legge in materia di associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, nè fini di lucro o speculativi.

 

Indietro


pagina realizzata da Alessandro Nasca
Aggiornato il: ottobre 26, 1999.