Direttiva
Europea 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole
Direttiva 84/450/CEE del Consiglio
del
10 settembre 1984
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati Membri
in materia di pubblicità ingannevole.
Gazzetta ufficiale n. L 250 del 19/09/1984
DIRETTIVA
DEL CONSIGLIO del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia
di pubblicità ingannevole (84/450/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 100, vista la proposta della Commissione (1),
visto il
parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico
e sociale (3), considerando che esistono grandi disparità delle disposizioni
legislative vigenti negli Stati membri della Comunità economica europea
in materia di pubblicità ingannevole; che la pubblicità si estende oltre
i confini dei singoli Stati membri e che quindi ha un'incidenza diretta
sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;
considerando
che la pubblicità ingannevole può condurre ad una distorsione di concorrenza
all'interno del mercato comune;
considerando
che la pubblicità, indipendentemente dal fatto che essa porti o no alla
conclusione di un contratto, influisce sulla situazione economica dei
consumatori;
considerando
che la pubblicità ingannevole può indurre il consumatore a prendere, quando
acquisisce beni o si avvale di servizi, decisioni pregiudizievoli e che
la disparità delle disposizioni nazionali è in molti casi all'origine
non solo di una insufficiente tutela del consumatore ma ostacola anche
la realizzazione di campagne pubblicitarie oltre i confini e quindi incide
sulla libera circolazione di merci e servizi;
considerando
che il secondo programma della Comunità economica europea per una politica
di protezione e d'informazione del consumatore (4) prevede l'adozione
di misure atte a proteggere il consumatore dalla pubblicità ingannevole
e sleale;
considerando
che è nell'interesse del pubblico in generale, dei consumatori e di quanti
svolgono, in regime di concorrenza, un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale nell'area del mercato comune armonizzare,
in un primo tempo, le disposizioni nazionali in materia di tutela dalla
pubblicità ingannevole e, in una seconda fase, prevedere una normativa
in merito alla pubblicità sleale, nonchè - se necessario - alla pubblicità
comparativa, in base a proposte appropriate presentate dalla Commissione;
considerando
che per conseguire tale obiettivo occorre fissare dei criteri minimi oggettivi
in base ai quali si possa giudicare se una determinata forma di pubblicità
è ingannevole;
considerando
che le disposizioni legislative che gli Stati membri saranno chiamati
ad emanare contro la pubblicità ingannevole dovranno essere idonee ed
efficaci;
considerando
che le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale
si considerano aventi un diritto o interesse legittimo nel caso di specie
devono avere la possibilità di agire contro la
pubblicità
ingannevole davanti ad un tribunale o ad un'autorità amministrativa avente
la competenza di giudicare in merito ai ricorsi oppure di promuovere un'adeguata
azione giudiziaria;
considerando
che spetterebbe a ciascuno Stato membro decidere se autorizzare il tribunale
o l'organo amministrativo ad esigere che si ricorra in via preliminare
ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie;
considerando
che i tribunali o gli organi amministrativi devono avere il potere di
ordinare ed ottenere la cessazione della pubblicità ingannevole;
considerando
che in certi casi può essere opportuno vietare la pubblicità ingannevole
anche prima che essa sia stata portata a conoscenza del pubblico; che
tuttavia ciò non implica assolutamente che gli Stati membri siano tenuti
ad istituire una regolamentazione che preveda un sistematico controllo
preliminare della pubblicità;
considerando
che occorrerebbe disporre procedimenti di urgenza i quali permettano di
prendere provvedimenti con effetto provvisorio o definitivo;
considerando
che, al fine di impedire che la pubblicità ingannevole continui a produrre
effetti, può risultare opportuno ordinare la pubblicazione di decisioni
pronunciate da tribunali od organi amministrativi e la pubblicazione di
una dichiarazione rettificativa;
considerando
che gli organi amministrativi devono essere imparziali ed in determinate
circostanze l'esercizio dei loro poteri deve poter formare oggetto di
ricorso giurisdizionale;
considerando
che i controlli volontari esercitati da organismi autonomi per eliminare
la pubblicità ingannevole possono evitare azioni giudiziarie o ricorsi
amministrativi e devono quindi essere incoraggiati;
considerando
che l'operatore pubblicitario dovrebbe essere in grado di provare adeguatamente
l'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella sua pubblicità
ed in determinati casi il tribunale o l'organo amministrativo gli può
chiedere di fornire tale prova;
considerando
che la presente direttiva non deve opporsi al mantenimento o all'adozione
da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire
una più ampia tutela dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonchè del pubblico
in generale,
HA ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
La presente
direttiva ha lo scopo di tutelare il consumatore e le persone che esercitano
un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonchè
gli interessi del pubblico in generale dalla pubblicità ingannevole
e dalle sue conseguenze sleali.
Articolo
2
Ai sensi
della presente direttiva si intende per 1) " pubblicità ", qualsiasi
forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la
fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli
obblighi; 2) " pubblicità ingannevole ", qualsiasi pubblicità che in
qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa
indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge
e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento
economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere
un concorrente; 3) " persona ", le persone fisiche o giuridiche.
Articolo
3
Per determinare
se la pubblicità sia ingannevole, se ne devono considerare tutti gli elementi,
in particolare i suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche
dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, esecuzione,
composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione,
l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine
geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal loro
uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo
o al modo in cui questo viene calcolato, e alle condizioni alle quali
i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla natura,
alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità,
il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà industriale, commerciale
o intellettuale ed i premi o riconoscimenti.
Articolo 4
1. Gli Stati
membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per lottare
contro la pubblicità ingannevole nell'interesse sia dei consumatori che
dei concorrenti e del pubblico in generale. Tali mezzi devono comportare
disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni,
aventi secondo la legislazione nazionale un diritto o legittimo interesse
ad ottenere il divieto della pubblicità ingannevole, possano a) promuovere
un'azione giudiziaria contro tale pubblicità e/o b) sottoporre tale pubblicità
al giudizio di un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito
ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.
Spetta a
ciascuno Stato membro decidere quale di queste procedure sarà adottata
e se sia opportuno che il tribunale o l'organo amministrativo sia autorizzato
ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per
risolvere le controversie, compresi quelli di cui all'articolo 5.
2. Nel contesto
delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1 gli Stati membri
conferiscono alle autorità giudiziarie o amministrative il potere, qualora
ritengano che detti provvedimenti siano necessari, tenuto conto di tutti
gli interessi in causa e in particolare dell'interesse generale:
- di far
sospendere la pubblicità ingannevole oppure di avviare le azioni giudiziarie
appropriate per fare giungere la sospensione di tale pubblicità,
- qualora
la pubblicità ingannevole non sia stata ancora portata a conoscenza del
pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente, di vietare tale pubblicità
o di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pubblicità,
anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente
subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte
dell'operatore pubblicitario.
Gli Stati
membri prevedono inoltre che i provvedimenti di cui al primo comma possano
essere adottati nell'ambito di un procedimento d'urgenza
- con effetto
provvisorio, oppure
-
con effetto definitivo, fermo restando che compete ad ogni Stato membro
scegliere una delle due opzioni.
Inoltre,
gli Stati membri possono conferire alle autorità giudiziarie o amministrative
il potere, al fine di impedire che continui a produrre effetti la pubblicità
ingannevole la cui sospensione sia stata ordinata da una decisione definitiva:
- di far
pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano
opportuna,
- di far
pubblicare inoltre, una dichiarazione rettificativa.
3. Le autorità amministrative di cui al paragrafo 1 devono:
a) essere
composte in modo che la loro imparzialità non possa essere messa in dubbio;
b) avere
i poteri necessari per vigilare e imporre in modo efficace l'esecuzione
delle loro decisioni, quando esse decidono in merito ai ricorsi e
c) motivare,
in linea di massima, le loro decisioni.
Allorchè
le competenze di cui al paragrafo 2 sono esercitate esclusivamente da
una autorità amministrativa, le decisioni devono essere sempre motivate.
Devono inoltre essere previste, in questo caso, procedure in base alle
quali l'esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell'autorità
amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell'esercizio
dei poteri stessi possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
Articolo 5
La presente
direttiva non esclude il controllo volontario della pubblicità ingannevole
esercitato da organismi autonomi, nè esclude che le persone o le organizzazioni
di cui all'articolo 4 possano adire tali organismi qualora sia prevista
una procedura dinanzi ad essi, oltre a quella giudiziaria o amministrativa
di cui all'articolo 4.
Articolo
6
Gli Stati
membri attribuiscono ai tribunali o agli organi amministrativi il potere,
in occasione di un procedimento giurisdizionale civile o amministrativo,
di cui all'articolo 4:
a) di esigere
che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale
dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti
o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra
parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze
del caso specifico;
b) di considerare
inesatti i dati di fatto, se le prove richieste conformemente alla lettera
a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dal tribunale
o dall'organo amministrativo.
Articolo
7
La presente
direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione da parte degli
Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più
ampia tutela dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonchè del pubblico
in generale.
Articolo
8
Gli Stati
membri mettono in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi alla
presente direttiva entro il 1o ottobre 1986 e ne informano immediatamente
la Commissione.
Gli Stati
membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di
diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo
9
Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,
addÏ 10 settembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. O'TOOLE
(1) GU
n. C 70 del 21. 3. 1978, pag. 4.
(2)
GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 23.
(3)
GU n. C 171 del 9. 7. 1979, pag. 43.
(4)
GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.
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