Gazzetta ufficiale n. L 101 del 01/04/1998 PAG. 0024 -
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), alla luce del
progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 14 gennaio 1998,
(1) considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1998, con un periodo transitorio per
alcuni Stati membri, sara' liberalizzata la fornitura dei servizi e delle infrastrutture
di telecomunicazione nella Comunita'; che il Consiglio (4), il Parlamento europeo (5), il
Comitato economico e sociale (6) e il Comitato delle regioni hanno tutti riconosciuto che
la liberalizzazione procede in parallelo con la creazione di un quadro regolamentare
armonizzato che garantisca la fornitura di un servizio universale; che il concetto di
servizio universale deve evolvere per stare al passo con i progressi tecnologici, gli
sviluppi del mercato e l'evoluzione della domanda degli utenti; che nella Comunita' sono
stati compiuti progressi verso la definizione della portata del servizio universale e
delle norme per la valutazione dei costi e il finanziamento (7); che la Commissione si e'
impegnata a pubblicare una relazione sul controllo della portata, del livello, della
qualita' e dell'abbordabilita' del servizio telefonico universale nella Comunita'
anteriormente al 1° gennaio 1998, e successivamente ad intervalli regolari;
(2) considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990,
sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la
realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (8), fornisce un
quadro generale per l'applicazione dei principi ONP in aree specifiche;
(3) considerando che l'articolo 32, paragrafo 1 della direttiva 95/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura
di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale (9), chiede al Parlamento europeo e al
Consiglio di decidere anteriormente al 1° gennaio 1998, in base a una proposta sottoposta
dalla Commissione, sul riesame della direttiva per adeguarla alle esigenze della
liberalizzazione del mercato; che la direttiva 95/62/CE non si applica ai servizi di
telefonia mobile; che nella prospettiva di una crescita della domanda di servizi di
telefonia mobile e' opportuno che talune disposizioni di tale direttiva si applichino ai
servizi di telefonia mobile; che la presente direttiva non impedisce agli Stati di
estendere l'applicazione delle sue disposizioni, secondo il diritto comunitario, alle reti
e/o ai servizi di telefonia mobile, anche se non sono espressamente menzionati nel suo
campo di applicazione; che mentre si procede verso un mercato concorrenziale esistono
obblighi che si dovrebbero applicare a tutti gli organismi che forniscono servizi
telefonici su reti fisse, mentre altri dovrebbero applicarsi unicamente agli organismi con
un rilevante potere di mercato o che sono stati designati, a norma dell'articolo 5,
fornitori del servizio universale; che e' stato tenuto pienamente conto delle esigenze
degli utenti e dei consumatori per quanto riguarda l'abbordabilita', il controllo dei
costi e i servizi offerti agli utenti, evidenziate nel corso della consultazione pubblica
sul servizio universale di telecomunicazione; che, poiche' le modifiche da apportare alla
direttiva 95/62/CE sono sostanziali, e' dunque opportuno riformulare la direttiva per
motivi di chiarezza; che la presente direttiva non modifica il calendario di attuazione
della direttiva 95/62/CE da parte degli Stati membri, di cui all'allegato IV;
(4) considerando che il fondamentale requisito del servizio universale e' garantire agli
utenti che lo chiedano il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa in un punto
fisso ad un prezzo abbordabile; che non dovrebbero esistere limitazioni nei mezzi tecnici
per il collegamento e debbono quindi essere permesse tecnologie con o senza filo; che
l'infrastruttura della rete telefonica pubblica fissa installata per la prima volta dopo
il 1° gennaio 1998 dovrebbe essere di qualita' tale da poter essere usata non solo per le
comunicazioni vocali ma anche per la trasmissione di dati a velocita' sufficiente per
l'accesso ai servizi informazione on-line; che prezzo abbordabile significa un prezzo che
gli Stati membri definiscono a livello nazionale alla luce delle condizioni nazionali
specifiche, comprese quelle legate alla pianificazione del territorio, a seguito della
consultazione di cui all'articolo 24; che la Commissione deve approntare relazioni
sull'evoluzione delle tariffe in tutta la Comunita' sulla base delle norme e dei criteri
per assicurare l'abbordabilita', pubblicati a livello nazionale e, in tale contesto, puo'
effettuare consultazioni aggiuntive a livello europeo; che l'abbordabilita' del servizio
telefonico e' legata alle informazioni ricevute dagli utenti sui costi di utilizzazione
del telefono nonche' sui costi comparati di utilizzazione del telefono rispetto ad altri
servizi; che, in relazione alle disposizioni concernenti i servizi abbordabili per gli
utenti delle zone rurali o a costi elevati, gli Stati membri possono prevedere deroghe per
le case di villeggiatura;
(5) che il riequilibrio tariffario sta portando ad un progressivo abbandono delle tariffe
non orientate ai costi; che quando si sara' effettivamente instaurata la concorrenza
potra' essere necessario prevedere alcune salvaguardie per garantire che l'aumento dei
prezzi nelle zone periferiche o rurali non sia usato per bilanciare le perdite di introito
dovute alla riduzione dei prezzi in altre zone; che il riequilibrio tariffario e' una
caratteristica essenziale di un mercato competitivo; che, per evitare che il riequilibrio
tariffario pregiudichi indebitamente gli utenti e metta in pericolo l'abbordabilita' dei
servizi telefonici, possono essere utilizzati tetti tariffari, medie geografiche o schemi
simili;
(6) considerando che l'importanza delle reti e dei servizi telefonici pubblici fissi e'
tale che essi dovrebbero essere disponibili a chiunque ne faccia ragionevole richiesta;
che, secondo il principio di sussidiarieta', spetta allo Stato membro scegliere sulla base
di criteri oggettivi l'organismo cui incombe la responsabilita' di fornire i vari elementi
del servizio di telecomunicazione universale definito nella direttiva tenendo conto della
capacita' e, se del caso, della disponibilita' degli organismi a fornire integralmente o
parzialmente tali elementi; che i corrispondenti obblighi potrebbero essere inclusi tra i
criteri di autorizzazione alla fornitura dei servizi telefonici a disposizione del
pubblico; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 97/33/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore
delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta
(ONP) (10), gli Stati membri possono creare meccanismi di ripartizione dei costi netti
degli obblighi di servizio universale con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di
telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico; che le reti
pubbliche di telecomunicazione comprendono sia le reti pubbliche fisse che le reti di
telefonia pubbliche mobili; che le autorita' nazionali di regolamentazione dovrebbero
accertarsi che gli organismi che beneficiano di un finanziamento a titolo del servizio
universale forniscano, a sostegno della loro richiesta, sufficienti dettagli sugli
specifici elementi per i quali e' richiesto il finanziamento; che, conformemente al
diritto comunitario, i regimi degli Stati membri per la determinazione dei costi e per il
finanziamento del servizio universale saranno comunicati alla Commissione per verifica
della compatibilita' col trattato;
(7) considerando che la fornitura di servizi elenco abbonati e' un attivita'
concorrenziale; che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, disciplina l'elaborazione
dei dati personali (11); che la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata
nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale di
servizi integrati) e alle reti digitali radiomobili sulla protezione dei dati personali e
della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (12), dara' la facolta'
all'abbonato, a sua richiesta, di non essere inserito in un elenco cartaceo o elettronico
o di non farvi inserire certi dati; che gli utenti e i consumatori desiderano elenchi
completi e servizi informazioni elenco abbonati che riprendano tutti gli abbonati e i loro
rispettivi numeri (inclusi i numeri dei telefoni fissi, mobili e i numeri personali); che
la direttiva non modifica il fatto che alcuni elenchi telefonici e servizi informazioni
elenco abbonati sono forniti in modo da risultare soggettivamente senza costi per gli
utenti;
(8) considerando che gli Stati membri adottano, ove opportuno, le appropriate misure per
garantire l'accesso e l'abbordabilita' di tutti i servizi telefonici fissi per gli utenti
disabili e per coloro con speciali esigenze sociali; che misure specifiche per gli utenti
disabili potrebbero contemplare, secondo i casi, la messa a disposizione di telefoni
pubblici a trasmissione di testi, o dispositivi analoghi, per i non udenti o per coloro
che soffrono di disturbi del linguaggio, la fornitura di servizi come il servizio di
informazioni telefoniche gratuito, o misure equivalenti, per non vedenti o ipovedenti e la
fornitura, a richiesta, di bollette dettagliate in formati alternativi per non vedenti e
ipovedenti;
(9) considerando che la decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (13), richiede agli
Stati membri di provvedere affinche' al piu' tardi il 31 dicembre 1996 le reti telefoniche
pubbliche fisse adottino il numero «112» come numero unico europeo per le chiamate di
emergenza; che e' importante garantire agli utenti la possibilita' di accedere
gratuitamente da qualsiasi telefono, inclusi quelli pubblici a pagamento, senza uso di
schede o monete, ai servizi di emergenza, in particolare al numero unico europeo per le
chiamate di emergenza «112»;
(10) considerando che la trasparenza delle caratteristiche dell'interfaccia della rete e'
un presupposto per un mercato competitivo delle apparecchiature terminali; che l'autorita'
nazionale di regolamentazione puo' consultare le parti interessate e specialmente i
fornitori delle apparecchiature terminali e i rappresentanti degli utenti e dei
consumatori sulle modifiche delle caratteristiche delle interfacce della rete esistenti;
(11) considerando che la direttiva 97/13/CE (14) istituisce un quadro comune per le
autorizzazioni generali e per le licenze individuali nel campo dei servizi di
telecomunicazione, che in un mercato concorrenziale qualita' e prezzo sono elementi
fondamentali e le autorita' nazionali di regolamentazione dovrebbero poter controllare la
qualita' del servizio conseguita da organismi con un rilevante potere di mercato ovvero
che siano stati designati a norma dell'articolo 5; che le autorita' nazionali di
regolamentazione devono essere in grado di controllare la qualita' dei servizi conseguita
da altri organismi che forniscono una rete pubblica fissa di telecomunicazione e/o servizi
di telefonia pubblica fissa qualora questi ultimi siano stati forniti per piu' di 18 mesi
e qualora l'autorita' nazionale di regolamentazione ritenga cio' opportuno; che in
relazione alla qualita' del servizio conseguita da entrambi i tipi di organismo, le
autorita' nazionali di regolamentazione devono essere in grado di adottare idonee misure
correttive qualora lo ritengano opportuno; che la Commissione riferira' entro il 1°
gennaio 1998 e a scadenze periodiche in seguito su qualita', livello e portata del
servizio universale nella Comunita' europea, come indicato nella sua comunicazione del 13
marzo 1996 sul servizio universale per le telecomunicazioni in prospettiva di una piena
liberalizzazione; che tali poteri non pregiudicano l'applicazione del diritto della
concorrenza da parte delle autorita' nazionali e comunitarie;
(12) considerando che, a titolo eccezionale, uno Stato membro puo' subordinare l'accesso e
l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse o dei servizi telefonici a disposizione del
pubblico a determinate condizioni in base a prescrizioni essenziali; che le autorita'
nazionali di regolamentazione devono predisporre delle procedure per affrontare quantomeno
le situazioni in cui un organismo fornitore di servizi vocali di telefonia che abbia un
rilevante potere di mercato ovvero che sia stato designato a norma dell'articolo 5 e che
abbia un rilevante potere di mercato interrompa, riduca o modifichi la disponibilita' di
servizi agli organismi che forniscono reti di telecomunicazione e/o servizi; che, tranne
in caso di ripetuti mancati pagamenti o di pagamenti in ritardo, i consumatori dovrebbero
essere protetti contro misure immediate di disattivazione del servizio per mancato
pagamento di fatture e, in particolare, in caso di controversie sull'importo fatturato per
i servizi a sovrapprezzo, dovrebbero poter continuare ad accedere ai servizi telefonici di
base in attesa della soluzione della controversia; che in taluni Stati membri tale accesso
puo' continuare ad essere fornito solo se l'abbonato continua a pagare gli oneri per
l'affitto della linea; che le disposizioni della presente direttiva non impediscono a uno
Stato membro di prendere le misure giustificate ai sensi degli articoli 36 e 56 del
trattato, in particolare da motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di
moralita' pubblica;
(13) considerando che la selezione numerica multifrequenza e la fatturazione dettagliata
sono di norma disponibili nelle moderne centrali telefoniche e possono quindi essere
fornite senza costi dopo l'ammodernamento o la sostituzione delle vecchie centrali; che la
selezione digitale e' sempre piu' frequentemente utilizzata per le operazioni interattive
di alcuni servizi speciali, inclusi quelli a valore aggiunto, e che dunque la non
disponibilita' puo' impedire agli utenti di accedere a tali servizi; che la fatturazione
dettagliata e il blocco selettivo di chiamata permettono all'utente di controllare e
sorvegliare agevolmente l'uso delle reti telefoniche; che la direttiva 97/66/CE sulla
protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni
salvaguarda la vita privata degli utenti per quanto riguarda la fatturazione dettagliata,
da' loro i mezzi per tutelare il loro diritto alla riservatezza quando il servizio di
identificazione della linea sara' attuato e li tutela contro il nocumento che potrebbe
essere loro causato dal trasferimento di chiamata; che la «portabilita' del numero» e'
un servizio che consente agli utenti finali che ne facciano richiesta di conservare il
loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un punto specifico, a
prescindere dall'organismo che fornisce il servizio; che gli organismi di normalizzazione
europei hanno elaborato le norme armonizzate di interfaccia tecnica per l'accesso alla
RDSI (rete digitale di servizi integrati) nel cosiddetto «punto di riferimento S/T»;
(14) considerando che la trasparenza dei prezzi dovrebbe far si' che gli abbonati
residenziali non sovvenzionino sconti ai clienti professionali; che alcuni obblighi
relativi alla tariffazione e alla contabilita' dei costi non hanno piu' ragione di essere
dopo l'introduzione della concorrenza e che altri possono essere alleggeriti dalle
competenti autorita' nazionali di regolamentazione non appena la concorrenza avra'
raggiunto gli obiettivi auspicati; che in tutti i casi si applicano le prescrizioni sulla
non discriminazione previste nelle norme del diritto comunitario in materia di
concorrenza; che le prescrizioni relative allo scorporo non impediscono l'offerta di un
«pacchetto tariffario» per piu' servizi combinati, purche' non si faccia ricorso a tale
prassi per limitare indebitamente la liberta' degli utenti di scegliere i propri fornitori
per i diversi servizi che possono voler utilizzare;
(15) considerando che i problemi legati all'abbordabilita', alla qualita' del servizio e
alla portata futura del servizio universale dovrebbero essere oggetto di consultazioni a
livello nazionale con tutte le parti interessate; che cio' implica la disponibilita' di
adeguate informazioni sul livello, la qualita' e l'abbordabilita' del servizio universale;
che ove possibile le persone disabili dovrebbero ricevere un livello di servizi simile a
quello fornito agli altri utenti in termini di accesso e di uso dei servizi telefonici;
(16) considerando che la Commissione deve poter sorvegliare efficacemente l'applicazione
della presente direttiva e che gli utenti europei debbono sapere dove reperire le
informazioni pubblicate sui servizi telefonici negli altri Stati membri; che, secondo la
direttiva 97/13/CE sulle licenze, le autorita' nazionali di regolamentazione non
forniscono nessuna informazione coperta dal segreto d'ufficio, salvo qualora sia
essenziale per adempiere i propri doveri;
(17) considerando che in previsione della convergenza dei servizi di telefonia fissa e
mobile, la possibilita' di applicare la direttiva ai servizi di telefonia mobile dovrebbe
essere riesaminata al momento della revisione della direttiva; che la data di revisione
del 31 dicembre 1999 permettera' di rivedere in modo coordinato tutte le direttive ONP
alla luce dell'esperienza acquisita con la liberalizzazione delle reti pubbliche di
telecomunicazione e dei servizi di telefonia vocale; che la revisione dovrebbe riguardare
anche l'eliminazione degli obblighi non piu' necessari in un mercato nel quale vi e'
effettiva concorrenza;
(18) considerando che gli obiettivi essenziali di garantire il servizio universale di
telecomunicazione a tutti gli utenti europei e di armonizzare le condizioni di accesso e
di uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici a disposizione del
pubblico non possono essere raggiunti in modo soddisfacente a livello di singolo Stato
membro;
(19) considerando che un modus vivendi tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di
cui all'articolo 189 B del trattato e' stato concluso in data 20 dicembre 1994,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPITOLO I CAMPO D'APPLICAZIONE, OBIETTIVI E DEFINIZIONI
Articolo 1 Campo d'applicazione e obiettivi
1. La presente direttiva riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso
aperto ed efficiente alle reti telefoniche pubbliche fisse e ai servizi telefonici
pubblici fissi in una situazione di mercati aperti e concorrenziali, secondo i principi di
fornitura di una rete aperta (ONP).
La presente direttiva ha come obiettivo di assicurare la disponibilita' in tutta la
Comunita' di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualita' e definisce l'insieme di
servizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, dovrebbero avere accesso nel
contesto del servizio universale alla luce delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi
abbordabili.
2. La presente direttiva non si applica alle reti pubbliche di telefonia mobile e ai
servizi pubblici di telefonia mobile, ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 9,
lettere b) e c), dell'articolo 10 e dell'articolo 11, paragrafo 1.
3. La presente direttiva sostituisce la direttiva 95/62/CE.
Articolo 2 Definizioni
1. Le definizioni della direttiva 90/387/CEE si applicano, ove opportuno, alla presente
direttiva.
2. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) «utenti»: i singoli, ivi compresi i consumatori ovvero gli organismi che utilizzano o
sollecitano servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;
b) «consumatore»: persona fisica che utilizza un servizio di telecomunicazione a
disposizione del pubblico a scopi non lavorativi, commerciali o professionali;
c) «abbonato»: persona fisica o giuridica che sia parte in un contratto con il fornitore
di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico per la fornitura di tali
servizi;
d) «posto telefonico pubblico a pagamento»: posto telefonico a disposizione del
pubblico, utilizzabile con monete e/o carte di credito o di addebito e/o schede prepagate;
e) «servizio di telefonia vocale»: un servizio a disposizione del pubblico per la
fornitura commerciale di trasporto diretto della voce in tempo reale attraverso reti o
reti telefoniche pubbliche commutate tali che ogni utente possa utilizzare
l'apparecchiatura collegata a un punto terminale della rete per comunicare con un altro
utente di una apparecchiatura collegata a un altro punto terminale;
f) «servizio universale»: insieme minimo definito di servizi, di una data qualita', a
disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica e
offerto, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo abbordabile;
g) «autorita' nazionale di regolamentazione»: l'organismo o gli organismi cui sul
proprio territorio lo Stato membro affida, inter alia, le funzioni di regolamentazione di
cui alla presente direttiva;
h) «comitato ONP»: comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva
90/387/CEE;
i) «organismo con un rilevante potere di mercato»: organismo autorizzato a fornire reti
telefoniche pubbliche fisse e/o servizi di telefonia vocale in uno Stato membro e che, ai
fini della presente direttiva, l'autorita' nazionale di regolamentazione di detto Stato ha
considerato, notificando la sua decisione alla Commissione, come avente un rilevante
potere di mercato.
Un organismo si presume avente un rilevante potere di mercato quando controlla una quota
eguale o superiore al 25 % del mercato nella zona geografica di uno Stato membro nel quale
e' autorizzato ad operare.
Le autorita' nazionali di regolamentazione hanno la facolta' di decidere che un organismo
che controlla una quota del mercato inferiore al 25 % goda tuttavia di un rilevante potere
di mercato. Esse possono altresi' decidere che un organismo che controlla una quota del
mercato superiore al 25 % non goda di un rilevante potere di mercato. In entrambi i casi
la decisione tiene conto della capacita' dell'organismo d'influenzare le condizioni del
mercato, del suo fatturato rispetto alla dimensione del mercato, del suo controllo dei
mezzi di accesso all'utente finale, della sua disponibilita' di risorse finanziarie e
della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.
3. Ai fini della presente direttiva:
a) i termini «rete telefonica pubblica fissa» e «rete pubblica di telefonia mobile»
sono descritti nell'allegato I della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione.
b) i termini «servizi telefonici a disposizione del pubblico» comprendono sia i servizi
telefonici pubblici fissi che i servizi pubblici di telefonia mobile.
I servizi telefonici pubblici fissi, come indicato nell'allegato I, parte I della
direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, possono includere - in aggiunta al servizio di
telefonia vocale - l'accesso ai servizi di emergenza «112», la fornitura dei servizi
tramite operatore, i servizi di informazione elenco abbonati, la fornitura di telefoni
pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e/o la fornitura
di servizi speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali, come
stabilito nella presente direttiva, ma non includono servizi a valore aggiunto forniti
sulla rete telefonica pubblica.
CAPITOLO II FORNITURA DI UN INSIEME DEFINITO DI SERVIZI CHE POSSONO ESSERE FINANZIATI NEL
CONTESTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE
Articolo 3 Disponibilita' dei servizi
1. Gli Stati membri fanno si' che i servizi contemplati nel presente capitolo siano
disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, indipendentemente dall'ubicazione
geografica, e, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi abbordabili.
Gli Stati membri, tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle tariffe,
mantengono in particolare l'abbordabilita' dei servizi stabiliti nel presente capitolo per
gli utenti delle zone rurali o a costi elevati e per le categorie di utenti vulnerabili
quali gli anziani, le persone disabili o coloro con esigenze sociali speciali.
A tale scopo, gli Stati membri eliminano gli obblighi che ostacolano o limitano
l'applicazione di regimi tariffari speciali o mirati per la fornitura dei servizi di cui
alla presente direttiva e possono instaurare, secondo la legislazione comunitaria, tetti
tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti
finche' la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei prezzi.
I meccanismi volti a garantire l'abbordabilita' delle tariffe si basano sui principi di
trasparenza e non discriminazione. Gli Stati membri rendono pubbliche le norme e i criteri
volti a garantire l'abbordabilita' dei prezzi a livello nazionale, tenendo conto
dell'articolo 24.
2. Gli Stati membri pubblicano regolarmente relazioni periodiche sull'evoluzione delle
tariffe da mettere a disposizione del pubblico. La Commissione pubblica regolarmente
relazioni periodiche sull'evoluzione delle tariffe in tutta la Comunita'.
Articolo 4 Meccanismi di finanziamento
Se i servizi contemplati nel presente capitolo non possono essere commercialmente forniti
alle condizioni fissate dagli Stati membri, questi ultimi possono istituire un meccanismo
di finanziamento del servizio universale che preveda la ripartizione dei costi dei
servizi, secondo la legislazione comunitaria e, in particolare, la direttiva 97/33/CE
sull'interconnessione.
Le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che gli organismi che beneficiano di
un siffatto meccanismo di finanziamento dichiarino alle loro autorita' nazionali di
regolamentazione gli specifici elementi per cui il finanziamento e' richiesto; le
informazioni di cui all'articolo 5 della direttiva 97/33/CEE sull'interconnessione sono
messe a disposizione delle parti interessate a richiesta, a norma dell'articolo 11,
paragrafo 4.
In conformita' del diritto comunitario vigente gli Stati membri possono stabilire
requisiti supplementari per la fornitura di servizi di telecomunicazione. Tali requisiti
supplementari non possono avere ripercussioni sui costi del servizio universale, come
previsto a livello comunitario, e non possono essere finanziati mediante un contributo
obbligatorio degli operatori del mercato.
Articolo 5 Fornitura del collegamento in rete e accesso ai servizi telefonici
1. Gli Stati membri fanno si' che siano soddisfatte da almeno un operatore tutte le
richieste ragionevoli di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa in un punto
fisso e di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi e possono a tal fine, se
necessario, designare uno o piu' operatori affinche' sia coperto l'intero territorio.
2. Il collegamento fornito deve essere idoneo a consentire agli utenti di fare e ricevere
chiamate nazionali e internazionali per la trasmissione vocale, di fax e/o di dati.
Articolo 6 Servizi elenco abbonati
1. Le disposizioni del presente articolo sono subordinate alle disposizioni della
pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata,
come ad esempio quelle delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.
2. Gli Stati membri fanno si' che:
a) gli abbonati abbiano il diritto di essere inseriti negli elenchi telefonici a
disposizione del pubblico, di verificare ed eventualmente di correggere i dati o di
chiedere di essere radiati dagli elenchi;
b) gli elenchi di tutti gli abbonati che non si siano espressamente opposti al fatto di
esservi inseriti - con i numeri dei telefoni fissi e mobili e i numeri personali - siano
messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in
una forma approvata dall'autorita' nazionale di regolamentazione, e aggiornati
periodicamente;
c) almeno un servizio informazioni elenco abbonati che comprenda i numeri di tutti gli
abbonati in elenco sia a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici
pubblici a pagamento.
3. Per garantire la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), gli
Stati membri fanno si' che tutti gli organismi incaricati di attribuire i numeri di
telefono agli abbonati soddisfino tutte le ragionevoli richieste di rendere disponibili le
informazioni utili, in forma convenuta e a condizioni eque, orientate ai costi e non
discriminatorie.
4. Gli Stati membri fanno si' che gli organismi che forniscono i servizi di cui al
paragrafo 2, lettere b) e c) rispettino il principio di non discriminazione nel
trattamento e nella presentazione delle informazioni loro fornite.
Articolo 7 Posti telefonici pubblici a pagamento
1. Gli Stati membri fanno si' che siano disponibili posti telefonici pubblici a pagamento
per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti, in termini sia di numero che di
diffusione territoriale.
Uno Stato membro puo' autorizzare la propria autorita' nazionale di regolamentazione a non
applicare le condizioni del presente paragrafo in tutto il suo territorio o in parte di
esso, purche' accerti che questi servizi sono ampiamente disponibili.
2. Gli Stati membri fanno si' che sia possibile effettuare gratuitamente, e senza dover
utilizzare monete o schede telefoniche, chiamate di emergenza a partire dai posti
telefonici pubblici a pagamento formando il numero unico europeo per le chiamate di
emergenza «112», di cui alla decisione 91/396/CEE, e gli altri numeri nazionali di
emergenza.
Articolo 8 Misure particolari per gli utenti disabili o con esigenze sociali speciali
Gli Stati membri, ove opportuno, adottano le misure specifiche per garantire agli utenti
disabili o con esigenze sociali speciali parita' di accesso ai servizi telefonici pubblici
fissi, compreso il servizio di informazioni telefoniche, a costi abbordabili.
CAPITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI GLI ORGANISMI CHE FORNISCONO RETI
TELEFONICHE PUBBLICHE FISSE E/O MOBILI E/O SERVIZI TELEFONICI MOBILI A DISPOSIZIONE DEL
PUBBLICO
Articolo 9 Collegamento delle apparecchiature terminali e uso della rete
Gli Stati membri fanno si' che tutti gli utenti collegati alla rete telefonica pubblica
fissa possano:
a) collegare e utilizzare le apparecchiature terminali adeguate al tipo di collegamento
fornito, secondo le normative nazionale e comunitaria;
b) accedere ai servizi tramite operatore e ai servizi informazioni elenco abbonati, a
norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), a meno che l'abbonato non decida
diversamente;
c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il «112» e qualsiasi altro
numero telefonico di emergenza previsto a livello nazionale dalle autorita' nazionali di
regolamentazione.
Gli Stati membri fanno si' che gli utenti di telefonia mobile possano accedere ai servizi
di cui alle lettere b) e c).
Articolo 10 Contratti
1. Le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che gli organismi che forniscono
l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse e mobili predispongano un contratto. Il
contratto precisa il servizio da fornire o fa riferimento a condizioni e termini
disponibili al pubblico. Il contratto o le condizioni e i termini disponibili al pubblico
specificano almeno il tempo di fornitura del collegamento iniziale e i tipi di servizio di
manutenzione offerto, le compensazioni e/o rimborsi agli abbonati in caso di servizio
insoddisfacente, nonche' una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle
controversie, a norma dell'articolo 26, e contengono informazioni sui livelli di qualita'
del servizio.
2. Le autorita' nazionali di regolamentazione o altri organi competenti secondo la
legislazione nazionale hanno la facolta', di propria iniziativa o su richiesta di
un'organizzazione che difende gli interessi degli utenti o dei consumatori, di esigere che
siano modificate le condizioni contrattuali di cui al paragrafo 1 e le condizioni dei
regimi di compensazione e/o di rimborso applicati, a condizione che riguardino le
disposizioni della presente direttiva per tutelare i diritti degli utenti e/o degli
abbonati.
Articolo 11 Pubblicazione e disponibilita' delle informazioni
1. Gli Stati membri fanno si' che tutti gli organismi che forniscono reti telefoniche
pubbliche fisse e mobili o servizi telefonici a disposizione del pubblico diffondano
informazioni adeguate e aggiornate rivolte ai consumatori circa i termini e le condizioni
standard per l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche e/o dei servizi telefonici
a disposizione del pubblico. In particolare, le autorita' nazionali di regolamentazione
fanno si' che le tariffe per gli utenti finali i periodi minimi contrattuali, se del caso,
e le condizioni per il rinnovo dei contratti siano presentati in modo chiaro ed esatto.
2. Le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che gli organismi che forniscono
reti telefoniche pubbliche fisse comunichino loro le specifiche tecniche dettagliate
dell'interfaccia di accesso alla rete - identificate nell'allegato II, parte 1 - da
rendere disponibili a norma del paragrafo 4. Le modifiche delle vigenti specifiche secondo
la direttiva interfaccia di rete e le informazioni sulle nuove specifiche dell'interfaccia
di rete sono comunicate alle autorita' nazionali di regolamentazione prima di essere
introdotte. Le autorita' nazionali di regolamentazione possono fissare un termine di
preavviso adeguato.
3. Le autorita' nazionali di regolamentazione di uno Stato membro in cui la fornitura di
reti di telecomunicazione pubbliche fisse e di servizi di telefonia vocale sia oggetto di
diritti speciali o esclusivi fanno si' che, per tutto il periodo di vigenza di tali
diritti, siano diffuse informazioni adeguate e aggiornate sull'accesso e l'uso delle reti
pubbliche fisse di telecomunicazione e dei servizi telefonici pubblici fissi, secondo le
rubriche di cui all'allegato II, parte 2, e alle modalita' di cui al paragrafo 4.
4. Le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che le informazioni siano rese
disponibili in modo tale da permettere alle parti interessate di accedervi facilmente. La
Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato indica le modalita' di pubblicazione
delle informazioni.
5. Le autorita' nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione, entro il 30
giugno 1998, le modalita' in base alle quali le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3
sono rese disponibili. La Commissione pubblica periodicamente un riferimento a tali
notifiche nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. Le successive modifiche sono
immediatamente notificate.
Articolo 12 Qualita' del servizio
1. Secondo le procedure stabilite in questo articolo, gli Stati membri possono fissare la
qualita' dei servizi di cui alla presente direttiva per gli organismi che forniscono reti
telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi.
Secondo la direttiva 97/13/CE sulle licenze gli Stati membri possono definire a tal fine
gli obiettivi di prestazione nelle singole licenze, in particolare per gli organismi che
forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi di telefonia vocale che hanno un
rilevante potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 5.
Gli Stati membri provvedono affinche' gli organismi che fruiscono di diritti speciali o
esclusivi nella fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione fisse e/o di servizi di
telefonia vocale definiscano e pubblichino - a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 - gli
obiettivi per i parametri di cui all'allegato III.
2. Le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che gli organismi con rilevante
potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 5, inizino a tenere
informazioni aggiornate sulle prestazioni ottenute secondo i parametri, le definizioni e i
metodi di rilevamento indicati nell'allegato III. Le autorita' nazionali di
regolamentazione possono anche chiedere che altri organismi che hanno fornito reti
telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi per piu' di diciotto
mesi procedano analogamente.
A richiesta, le informazioni sono trasmesse all'autorita' nazionale di regolamentazione.
3. Ove opportuno, in particolare tenendo conto del punto di vista delle parti interessate
a norma dell'articolo 24, le autorita' nazionali di regolamentazione garantiscono a norma
dell'articolo 11, paragrafo 4, la pubblicazione dei dati sulle prestazioni di cui al
paragrafo 1 e possono definire gli obiettivi che gli organismi che forniscono reti
telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi che hanno un rilevante
potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 5, debbono raggiungere
al riguardo, se tali obiettivi ancora non esistono.
La persistente omissione da parte di un organismo di raggiungere gli obiettivi di
prestazione puo' dar luogo all'adozione di misure specifiche, secondo le condizioni
definite nell'autorizzazione concessagli.
4. Le autorita' nazionali di regolamentazione hanno il diritto di chiedere un audit
indipendente dei dati di prestazione per controllare l'esattezza e la comparabilita' dei
dati messi a disposizione dagli organismi di cui al paragrafo 2.
Articolo 13 Condizioni di accesso e di uso e prescrizioni essenziali
1. Fatta salva la procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie nazionali
di cui all'articolo 26, paragrafo 1 le autorita' nazionali di regolamentazione
istituiscono procedure per trattare le situazioni in cui gli organismi che forniscono reti
telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi o quanto meno gli
organismi che forniscono servizi di telefonia vocale, che detengono un rilevante potere di
mercato ovvero designati a norma dell'articolo 5 e che detengono un rilevante potere di
mercato adottino misure quali la sospensione, la risoluzione, modifiche sostanziali o
riduzione della disponibilita' del servizio, quanto meno agli organismi che forniscono
reti e/o servizi di telecomunicazione.
Le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che le procedure contemplino un
processo decisionale trasparente che garantisca il necessario rispetto dei diritti delle
parti. La decisione, presa dopo aver offerto ad entrambe le parti l'opportunita' di
manifestare il proprio punto di vista, e' debitamente motivata e comunicata alle parti
entro una settimana dall'adozione.
Un riassunto delle procedure e' pubblicato secondo le modalita' di cui all'articolo 11,
paragrafo 4.
La presente disposizione non pregiudica il diritto delle parti interessate a ricorrere
alle vie giudiziarie.
2. In caso di restrizioni all'accesso o all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e/o
dei servizi telefonici pubblici fissi in base a prescrizioni essenziali, gli Stati membri
fanno si' che le disposizioni nazionali pertinenti indichino su quali delle prescrizioni
essenziali di cui alle lettere da a) ad e) si basino le restrizioni.
Le restrizioni sono imposte per via regolamentare e pubblicate secondo le modalita' di cui
all'articolo 11, paragrafo 4.
Fatte salve le azioni che possono essere avviate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 e
all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE, alla rete telefonica pubblica
fissa e ai servizi telefonici pubblici fissi si applicano le seguenti prescrizioni
essenziali:
a) Sicurezza di funzionamento della rete
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la disponibilita' delle reti
telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi in caso di incidenti
gravi di rete o nei casi di forza maggiore, come ad esempio condizioni meteorologiche
eccezionali, eventi sismici, inondazioni, fulmini o incendi.
Nelle situazioni di cui al primo comma, gli organi interessati fanno tutto quanto in loro
potere per continuare a fornire il miglior servizio possibile, in modo da rispettare le
priorita' fissate dalle autorita' competenti.
Le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che le restrizioni all'accesso e
all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessita' di
salvaguardarne la sicurezza di funzionamento, siano proporzionate, non discriminatorie e
basate su criteri oggettivi definiti in anticipo.
b) Mantenimento dell'integrita' della rete
Gli Stati membri prendono le necessarie iniziative per garantire l'integrita' delle reti
telefoniche pubbliche fisse. Le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che le
restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate
dalla necessita' di garantirne l'integrita' per proteggere, inter alia, le apparecchiature
di rete, il software o i dati memorizzati, siano limitate al minimo necessario per
garantire il funzionamento normale della rete. Tali restrizioni devono essere non
discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo.
c) Interoperabilita' dei servizi
Nessuna ulteriore restrizione per ragioni d'interoperabilita' dei servizi e' imposta
all'uso delle apparecchiature terminali il cui funzionamento sia conforme alla direttiva
91/263/CEE (15).
d) Protezione dei dati
Le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e/o dei servizi
telefonici pubblici fissi volte a proteggere i dati possono essere imposte soltanto se
conformi alla pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della
vita privata, come ad esempio la direttive 95/46/CE e 97/66/CE.
e) Uso efficace dello spettro di frequenze
Gli Stati membri prendono le necessarie iniziative per garantire l'uso efficace dello
spettro di frequenze e per evitare interferenze dannose tra i sistemi di
radiocomunicazione terrestri che possano impedire o limitare l'accesso e l'uso delle reti
telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi.
3. Gli Stati membri in cui la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di
servizi di telefonia vocale sia oggetto di diritti speciali o esclusivi fanno si' che, per
tutto il periodo di vigenza di tali diritti, le condizioni imposte agli utenti in base a
tali diritti siano fissate per via regolamentare sotto la responsabilita' delle autorita'
nazionali di regolamentazione.
Articolo 14 Fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza e blocco selettivo
di chiamata
1. Al fine di garantire che gli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche fisse abbiano
accesso al piu' presto ai seguenti servizi:
- la selezione numerica, multifrequenza,
- a richiesta, la fatturazione dettagliata e il blocco selettivo di chiamata,
gli Stati membri possono designare uno o piu' operatori perche' forniscano tali servizi
alla maggior parte degli utenti anteriormente al 31 dicembre 1998 e garantiscano che essi
siano disponibili a tutti entro il 31 dicembre 2001.
Uno Stato membro puo' autorizzare la sua autorita' nazionale di regolamentazione a non
conformarsi alle prescrizioni di cui al presente paragrafo in tutto il suo territorio o in
parte di esso qualora sia stata chiaramente provata l'ampia disponibilita' di tali
servizi.
La selezione numerica multifrequenza e il blocco selettivo di chiamata sono definiti
nell'allegato I, parte 1.
2. Fatte salve le disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei
dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle della direttiva 95/46/CE e
della direttiva 97/66/CE, le fatture dettagliate contengono dati sufficientemente
particolareggiati in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti
all'uso della rete telefonica pubblica fissa e/o dei servizi telefonici pubblici fissi.
Nella sua versione di base, la fattura dettagliata e' fornita senza costi supplementari
per l'utente, cui puo' eventualmente essere proposta una fattura ancora piu' dettagliata
con tariffe ragionevoli o a titolo gratuito. Le autorita' nazionali di regolamentazione
possono definire il livello di base della fattura dettagliata.
Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza,
non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.
Articolo 15 Fornitura di servizi supplementari
1. Le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che gli organismi che forniscono
servizi di telefonia vocale e detengono un rilevante potere di mercato o sono stati
designati a norma dell'articolo 5 e detengono un rilevante potere di mercato forniscano,
se tecnicamente ed economicamente fattibile, i servizi di cui all'allegato I, parte 2.
2. Fatte salve le disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei
dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle della direttiva 95/46/CE e
della direttiva 97/66/CE, gli Stati membri prendono le misure necessarie al fine di
rimuovere ogni restrizione normativa che impedisca la fornitura dei servizi e delle
prestazioni di cui all'allegato I, parte 3, nel rispetto delle norme sulla concorrenza
previste dal diritto comunitario.
3. Le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che le date d'introduzione dei
servizi di cui all'allegato I, parte 2 siano fissate tenendo in conto lo sviluppo della
rete, la domanda del mercato e il progresso della normalizzazione, e siano pubblicate
secondo le modalita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4.
4. Qualora il servizio della portabilita' del numero, di cui all'articolo 12, paragrafo 5
della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, non sia ancora operativo, le autorita'
nazionali di regolamentazione fanno si' che, durante un periodo ragionevole dopo che un
abbonato ha cambiato fornitore, le chiamate al suo vecchio numero siano trasferite al
nuovo numero a un costo ragionevole, oppure che sia fornita a coloro che chiamano
l'indicazione del nuovo numero, senza addebitare a chi riceve la chiamata il costo di tale
servizio.
Le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che eventuali canoni relativi alla
fornitura di tale servizio siano ragionevoli.
Articolo 16 Accesso speciale alla rete
1. Le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che gli organismi con un rilevante
potere di mercato nella fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse soddisfino le
richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i servizi di telecomunicazione per
l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa in punti terminali di rete differenti da
quelli correntemente forniti di cui all'allegato II, parte 1. Questo obbligo puo' essere
limitato esclusivamente per casi specifici e qualora esistano alternative tecniche e
commerciali valide all'accesso speciale richiesto e qualora l'accesso richiesto sia
inadeguato rispetto ai mezzi disponibili per soddisfare la richiesta.
2. All'organismo che introduce la domanda e' garantita la possibilita' di sottoporre la
questione all'autorita' nazionale di regolamentazione prima che, in risposta ad una
richiesta specifica, venga presa la decisione definitiva di limitare o di rifiutare
l'accesso.
In caso di rifiuto di una domanda di accesso speciale alla rete, l'organismo che ha
introdotto la richiesta ha diritto a ottenere in tempi brevi spiegazioni motivate sulle
ragioni alla base del rifiuto.
3. Le modalita' tecniche e commerciali per l'accesso speciale alla rete sono oggetto di
accordo tra le parti interessate, fatto salvo l'intervento delle autorita' nazionali di
regolamentazione di cui ai paragrafi 2, 4 e 5.
L'accordo puo' prevedere il rimborso all'organismo dei costi sostenuti per fornire
l'accesso richiesto alla rete, nel rispetto assoluto dei principi dell'orientamento ai
costi di cui all'allegato II della direttiva 90/387/CEE.
4. Le autorita' nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa in
qualsiasi momento ove cio' sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o
interoperabilita' dei servizi e se una delle due parti lo richiede, per definire
condizioni non discriminatorie, eque e ragionevoli per le due parti e garantire il massimo
beneficio a tutti gli utenti.
5. Le autorita' nazionali di regolamentazione hanno inoltre il diritto d'intervenire,
nell'interesse di tutti gli utenti, per far si' che i contratti prevedano condizioni
conformi ai criteri di cui al paragrafo 4, siano conclusi e applicati efficientemente e
tempestivamente e prevedano condizioni circa la conformita' con le norme pertinenti,
l'osservanza delle prescrizioni essenziali e/o la garanzia di qualita' per l'intero ciclo
di attivita'.
6. Le condizioni fissate dalle autorita' nazionali di regolamentazione a norma del
paragrafo 5 sono pubblicate secondo le modalita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4.
7. Le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che gli organismi con un rilevante
potere di mercato, di cui al paragrafo 1, rispettino il principio di non discriminazione
quando utilizzano la rete telefonica pubblica fissa e, piu' in particolare, qualsiasi
sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazione a
disposizione del pubblico. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze
analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono servizi di accesso
speciale alla rete e informazioni a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualita'
previste per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.
8. Se necessario la Commissione, in consultazione con il comitato ONP e secondo la
procedura del comitato consultivo di cui all'articolo 29, chiede all'Istituto europeo per
le norme di telecomunicazione (ETSI) di definire norme per i nuovi tipi di accesso alla
rete. Un riferimento a tali norme e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee, a norma dell'articolo 5 direttiva 90/387/CEE.
9. A richiesta, le caratteristiche dei contratti relativi all'accesso speciale alla rete
sono trasmessi all'autorita' nazionale di regolamentazione. Fatti salvi i diritti e gli
obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 97/13/CE sulle licenze, le
autorita' nazionali di regolamentazione mantengono il riserbo sulle parti degli accordi di
cui al paragrafo 3 che trattano della strategia commerciale delle parti.
Articolo 17 Principi di tariffazione
1. Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 3 sull'abbordabilita' o di
cui al paragrafo 6, le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che gli organismi
che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono rilevante potere di mercato o che
sono stati designati a norma dell'articolo 5 e detengono rilevante potere di mercato,
rispettino le disposizioni del presente articolo.
2. Le tariffe per l'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici
pubblici fissi rispettano i principi fondamentali di orientamento ai costi di cui
all'allegato II della direttiva 90/387/CEE.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 97/33/CE
sull'interconnessione, le tariffe di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa
sono indipendenti dal tipo d'applicazione realizzato dall'utente, salvo quando richiedano
servizi o prestazioni differenti.
4. Secondo il diritto comunitario, le tariffe dei servizi forniti in aggiunta al
collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi
sono sufficientemente scorporate in modo da non obbligare l'utente a pagare prestazioni
non necessarie per il servizio richiesto.
5. Le modifiche tariffarie entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di
preavviso al pubblico, fissato dall'autorita' nazionale di regolamentazione.
6. Fatto salvo l'articolo 3 relativo all'abbordabilita', uno Stato membro puo' autorizzare
la sua autorita' nazionale di regolamentazione a non conformarsi ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e
5 del presente articolo in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata
l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici
fissi.
Articolo 18 Principi contabili
1. Qualora l'organismo sia tenuto a rispettare il principio di orientamento delle tariffe
ai costi di cui all'articolo 17, gli Stati membri fanno si' che il sistema contabile
utilizzato dall'organismo permetta di applicare l'articolo 17 e che ne sia controllata la
conformita' da un organo competente indipendente. Le autorita' nazionali di
regolamentazione fanno si' che ogni anno venga pubblicata una dichiarazione di
conformita'.
2. Le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che venga loro fornita a richiesta
una descrizione dei sistemi contabili di cui al paragrafo 1, con l'indicazione delle
principali categorie in cui sono raggruppati i costi e delle norme di ripartizione dei
costi dei servizi di telefonia vocale. A richiesta, le autorita' nazionali di
regolamentazione trasmettono alla Commissione le informazioni sul sistema contabile
applicato dagli organismi in questione.
3. Qualora in uno Stato membro la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di
servizi di telefonia vocale sia oggetto di diritti speciali o esclusivi, i sistemi di cui
al paragrafo 1 includono, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti e fatto salvo
l'ultimo capoverso del presente paragrafo, i seguenti elementi:
a) i costi del servizio di telefonia vocale, in particolare i costi diretti sostenuti
dagli organismi di telecomunicazione per l'istituzione, la gestione e la manutenzione del
servizio di telefonia vocale, e per la sua commercializzazione e fatturazione;
b) i costi comuni, cioe' i costi che non possono essere direttamente imputati al servizio
di telefonia vocale o ad altre attivita', ripartiti come segue:
i) se possibile, le categorie di costi comuni sono ripartite in base all'analisi diretta
dell'origine dei costi stessi;
ii) se l'analisi diretta non e' possibile, le categorie di costi comuni sono ripartite in
base al legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di
costi per i quali un'imputazione o una ripartizione diretta e' possibile; il legame
indiretto si basa su strutture di costi comparabili;
iii) se non sono possibili ne' l'analisi diretta ne' il legame indiretto, le categorie di
costi sono ripartite applicando un parametro di assegnazione generale calcolato in base al
rapporto tra tutte le spese direttamente o indirettamente imputate o ripartite al servizio
di telefonia vocale e quelle imputate o ripartite agli altri servizi.
Fatta salva la previa comunicazione alla Commissione, e' consentito il ricorso ad altri
sistemi contabili, a condizione che permettano di applicare l'articolo 17 e che le
autorita' nazionali di regolamentazione ne abbiano approvato l'uso da parte degli
organismi di telecomunicazione.
4. Gli Stati membri fanno si' che i conti finanziari degli organismi che forniscono reti
telefoniche pubbliche fisse e/o servizi di telefonia vocale siano elaborati, sottoposti a
revisione contabile e pubblicati secondo le disposizioni legislative nazionali e
comunitarie applicabili alle imprese commerciali. A richiesta e a titolo riservato, sono
messe a disposizione dell'autorita' nazionale di regolamentazione informazioni contabili
dettagliate, fatti salvi i diritti e gli obblighi delle autorita' nazionali di
regolamentazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 97/13/CE sulle
licenze.
Articolo 19 Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari
Gli Stati membri fanno si' che i programmi di riduzione tariffaria per gli utenti, inclusi
i consumatori, offerti dagli organismi le cui tariffe debbono rispettare il principio di
orientamento ai costi di cui all'articolo 17 siano del tutto trasparenti e siano
pubblicati e applicati nel rispetto del principio di non discriminazione.
Le autorita' nazionali di regolamentazione possono esigere che i programmi di riduzione
tariffaria siano modificati o ritirati.
Articolo 20 Specifiche di accesso alla rete, incluse le prese telefoniche
1. Le norme per l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse sono pubblicate
nell'elenco delle norme ONP di cui all'articolo 5 della direttiva 90/387/CEE.
2. Qualora i servizi di cui alla presente direttiva siano forniti agli utenti su rete ISDN
al punto di riferimento S/T, le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che i
punti terminali di rete ISDN siano conformi alle pertinenti specifiche d'interfaccia
fisica, in particolare per quanto riguarda le prese telefoniche, indicate nell'elenco
delle norme ONP.
Articolo 21 Mancato pagamento delle fatture
Gli Stati membri autorizzano misure specifiche, proporzionate, non discriminatorie e
pubblicate secondo le modalita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, da adottare nei casi
di mancato pagamento delle fatture telefoniche per l'uso della rete telefonica pubblica
fissa. Le misure garantiscono una previa segnalazione all'abbonato della possibile
sospensione o disattivazione del servizio.
Tranne in casi di frode, di reiterato ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, le
misure garantiscono, nei limiti di fattibilita' tecnica, che la sospensione del servizio
sia limitata al servizio in questione. Gli Stati membri possono decidere, se del caso, che
la disattivazione totale intervenga soltanto dopo un periodo durante il quale le chiamate
non a carico dell'abbonato sono autorizzate.
Articolo 22 Condizioni per la cessazione delle offerte di servizi
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano negli Stati membri in cui la
fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale e'
oggetto di diritti speciali o esclusivi, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti.
2. Le autorita' nazionali di regolamentazione fanno si' che le offerte di servizio degli
organismi con diritti speciali ed esclusivi siano mantenute per un periodo di tempo
ragionevole e che l'annullamento di una prestazione offerta, o la modifica che ne alteri
materialmente il possibile uso, abbia luogo soltanto dopo consultazione degli utenti
interessati e dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico, stabilito dall'autorita'
nazionale di regolamentazione.
3. Fatti salvi gli altri mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni nazionali, gli Stati
membri fanno si' che gli utenti, e quando la legislazione nazionale lo preveda, le
organizzazioni che rappresentano gli utenti e/o i consumatori, possano sottoporre
all'autorita' nazionale di regolamentazione i casi di contestazione della data di
annullamento prevista dall'organismo.
Articolo 23 Modifiche delle condizioni pubblicate
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano negli Stati membri in cui la
fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale e'
oggetto di diritti speciali o esclusivi, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti.
2. L'organismo titolare di diritti speciali o esclusivi che non ritenga ragionevole
soddisfare una specifica richiesta di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa
alle condizioni tariffarie e di fornitura pubblicate, e' tenuto a richiedere l'accordo
dell'autorita' nazionale di regolamentazione per modificare, nel caso specifico, tali
condizioni.
CAPITOLO IV DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 24 Consultazione delle parti interessate
Gli Stati membri tengono conto, secondo le procedure nazionali, dei pareri dei
rappresentanti degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione, degli
utenti, dei consumatori, dei produttori e dei fornitori di servizi sui problemi relativi
alla portata, all'abbordabilita' e alla qualita' dei servizi telefonici a disposizione del
pubblico.
Articolo 25 Notifica e relazioni
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni modifica delle informazioni da
pubblicare ai sensi della direttiva 95/62/CE. La Commissione pubblica le informazioni
nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
2. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione:
- gli organismi con un rilevante potere di mercato, ai fini delle presente direttiva;
- i casi in cui gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi
di telefonia vocale non sono piu' tenuti a rispettare il principio di orientamento delle
tariffe ai costi, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6;
- gli eventuali organismi designati ai sensi dell'articolo 5.
La Commissione puo' chiedere alle autorita' nazionali di regolamentazione di manifestare i
motivi che giustificano l'inclusione o la non inclusione di un organismo in una delle due
categorie o in entrambe le categorie di cui ai primi due trattini.
3. Se in uno Stato membro vigono diritti speciali o esclusivi per la fornitura di reti
pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale, le autorita' nazionali di
regolamentazione tengono a disposizione e trasmettono su richiesta alla Commissione le
informazioni sui singoli casi, diversi da quelli previsti dall'articolo 21, loro
sottoposti e nei quali l'accesso o l'uso della rete telefonica pubblica fissa o del
servizio di telefonia vocale sono stati limitati o rifiutati, comprese le misure adottate
e le relative motivazioni.
Articolo 26 Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie nazionali
Fatti salvi:
a) le azioni che la Commissione o uno Stato membro possono avviare in applicazione del
trattato;
b) i diritti della persona che invoca la procedura di cui ai punti 3 e 4, degli organismi
interessati o di qualsiasi altra persona ai sensi della legislazione nazionale
applicabile, eccetto nel caso in cui le parti addivengano tra loro a una soluzione della
controversia;
c) le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2 che consentono alle autorita' nazionali
di regolamentazione di modificare le condizioni dei contratti degli utenti,
si applicano le seguenti procedure:
1) Gli Stati membri fanno si' che tutte le parti, inclusi gli utenti, i fornitori di
servizi, i consumatori o gli altri organismi, di una controversia non risolta con un
organismo che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici
fissi per presunte violazioni delle disposizioni della presente direttiva, abbiano la
facolta' di adire le autorita' nazionali di regolamentazione o un altro organo
indipendente. Sono disponibili a livello nazionale procedure di facile accesso e in linea
di massima gratuite per risolvere le controversie in modo equo, trasparente e rapido. Le
procedure si applicano in particolare alle controversie tra utente e organismo sulle
fatture telefoniche o sui termini e le condizioni di fornitura del servizio telefonico.
Gli organismi che rappresentano gli interessi degli utenti e/o consumatori, possono
sottoporre all'attenzione dell'autorita' nazionale di regolamentazione o di un altro
organo indipendente i casi in cui le condizioni generali del contratto con il quale e'
fornito il servizio telefonico sono ritenute insoddisfacenti per gli utenti.
2) Se la controversia coinvolge organismi di piu' Stati membri, un utente o un organismo
possono invocare la procedura di conciliazione di cui ai punti 3 e 4 notificando la loro
intenzione per iscritto all'autorita' nazionale di regolamentazione e alla Commissione.
Gli Stati membri possono inoltre consentire all'autorita' nazionale di regolamentazione di
ricorrere alla procedura di conciliazione.
3) L'autorita' nazionale di regolamentazione o la Commissione possono investire della
questione il presidente del comitato ONP qualora, dopo avere ricevuto la notifica di cui
al punto 2, ritengono che sia opportuno un esame piu' approfondito.
4) Nei casi di cui al punto 3, il presidente del comitato ONP avvia la procedura in
appresso se ritiene che a livello nazionale siano stati intrapresi tutti i passi
ragionevoli:
- il presidente del comitato ONP convoca al piu' presto un gruppo di lavoro cui
partecipano almeno due membri del comitato ONP, un rappresentante delle autorita'
nazionali di regolamentazione interessate e il presidente del comitato ONP o un altro
funzionario della Commissione da lui delegato. Il gruppo di lavoro e' presieduto dal
rappresentante della Commissione e in linea di massima si riunisce entro dieci giorni
dalla convocazione. Su proposta di un membro del gruppo di lavoro, il presidente puo'
richiedere la partecipazione, a titolo di consulenti, di non piu' di due esperti;
- il gruppo di lavoro offre la possibilita' alla parte che ha sollecitato la procedura,
alle autorita' nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e agli
organismi coinvolti di far conoscere, oralmente o per iscritto, il proprio punto di vista;
- il gruppo di lavoro si adopera per promuovere un accordo tra le parti interessate entro
tre mesi dalla data della ricezione della notifica di cui al punto 2. Il presidente del
comitato ONP informa quest'ultimo dei risultati della procedura affinche' possa esprimere
un parere.
5) Le spese di partecipazione della parte che ha richiesto la procedura sono a suo carico.
Articolo 27 Sospensione di taluni obblighi
1. Le sospensioni concesse in relazione agli articoli 12 e 13 della direttiva 95/62/CE
restano invariate in relazione agli articoli 17 e 18 della presente direttiva.
2. La sospensione degli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 4 puo' essere richiesta
solo nei casi in cui lo Stato membro interessato possa dimostrare che l'osservanza
dell'obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi o categorie di organismi.
Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi della richiesta di sospensione, il
termine entro cui ritiene di poter conformarsi alle disposizioni e le misure da esso
previste per rispettare tale termine. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto
della situazione particolare dello Stato membro e della necessita' di garantire un
contesto regolamentare coerente a livello comunitario; essa comunica allo Stato membro se
e fino a quale data ritiene che la situazione particolare nello Stato membro interessato
giustifichi la sospensione.
Articolo 28 Adeguamenti tecnici
Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I, II e III della presente direttiva al
progresso tecnologico o all'evoluzione della domanda del mercato sono decise secondo la
procedura di cui all'articolo 30.
Articolo 29 Procedura del comitato consultivo
1. La Commissione e' assistita dal comitato ONP. Il comitato consulta, in particolare, i
rappresentanti degli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi
telefonici a disposizione del pubblico, degli utenti, dei consumatori e dei fabbricanti.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da
adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione
dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente
procedendo a votazione.
Il parere e' iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere
che la sua posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo
informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Articolo 30 Procedura del comitato di regolamentazione
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, la seguente procedura si applica alle
questioni contemplate dall'articolo 28.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da
adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il
presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere e' formulato
alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle
decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in
sede di comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la
ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere,
la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da
prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del rinvio al Consiglio, il
Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.
Articolo 31 Riesame
La Commissione procede ad un primo riesame del funzionamento della presente direttiva e
presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al piu' tardi entro il 31
dicembre 1999, tenendo conto della relazione sul servizio universale che dovra' essere
pubblicata dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1998. Il riesame si basa, inter
alia, sulle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri e riguarda in
particolare:
- il campo d'applicazione della direttiva, e in particolare in che misura e' auspicabile
applicare le disposizioni della presente direttiva alla telefonia mobile;
- le disposizioni di cui al capitolo II, alla luce dell'evoluzione delle condizioni del
mercato, della domanda degli utenti e del progresso tecnologico;
- il mantenimento degli obblighi di cui agli articoli 17, 18 e 19, alla luce del
progressivo diffondersi della concorrenza.
Se necessario, la relazione puo' prevedere ulteriori riesami periodici.
Articolo 32 Recepimento
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva
entro il 30 giugno 1998 e ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalita' di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni di
diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 33 Abrogazione della direttiva 95/62/CE
La direttiva 95/62/CE e' abrogata con efficacia a decorrere dal 30 giugno 1998, fatto
salvo l'obbligo degli Stati membri inerenti all'attuazione della presente direttiva
secondo il calendario previsto all'allegato IV.
I riferimenti alla direttiva abrogata sono intesi come riferimenti alla presente
direttiva.
L'allegato V fornisce una tabella di corrispondenza tra gli articoli della direttiva
95/62/CE e quelli della presente direttiva.
Articolo 34 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
Articolo 35 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addi' 26 febbraio 1998.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
B. ROCHE
(1) GU C 371 del 9.12.1996, pag 22 e GU C 248 del 14.8.1997, pag. 13.
(2) GU C 133 del 28.4.1997, pag. 40.
(3) Parere del Parlamento europeo del 20 febbraio 1997 (GU C 85 del 17.3.1997, pag. 126),
posizione comune del Consiglio del 9 giugno 1997 (GU C 234 dell'1.8.1997, pag. 87) e
decisione del Parlamento europeo del 17 settembre 1997 (GU C 304 del 6.10.1997, pag. 82).
Decisione del Parlamento europeo del 29 gennaio 1998 e decisione del Consiglio del 12
febbraio 1998.
(4) Risoluzione 94/C 48 del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio
universale nel settore delle telecomunicazioni (GU C 48 del 16.2.1994, pag. 1) e
risoluzione 95/C 258 del Consiglio, del 18 settembre 1995, sulla creazione del futuro
quadro normativo delle telecomunicazioni (GU C 258 del 3.10.1995, pag. 1).
(5) Risoluzione del Parlamento europeo, del 19 maggio 1995, sul «Libro verde sulla
liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via
cavo» - parte II A4-0111/95 (GU C 151 del 19.6.1995, pag. 27).
(6) Parere del Comitato economico e sociale, del 13 settembre 1995, in merito al «Libro
verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti
televisive via cavo» - Parte II (GU C 301 del 13.11.1995, pag. 24).
(7) Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997,
sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il
servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di
fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32).
(8) GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/51/CE (GU L
295 del 29.10.1997, pag. 23).
(9) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 6.
(10) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.
(11) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(12) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.
(13) GU L 217 del 6.8.1991, pag. 31.
(14) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.
(15) GU L 128 del 23.5.1991 pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L
220 del 30.8.1993, pag. 1).
ALLEGATO I
DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 14 E 15
PARTE 1
Prestazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1
a) Selezione numerica multifrequenza o DTMF (dual-tone multifrequency operation)
La rete telefonica pubblica fissa consente l'uso degli apparecchi telefonici che
impiegano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual tone multifrequency),
con le tonalita' definita nell'ETSI ETR 207; le stesse tonalita' vengono utilizzate per la
segnalazione da punto terminale a punto terminale sull'intera rete, all'interno di uno
Stato membro come pure tra vari Stati membri.
b) Blocco selettivo di chiamata
Il servizio che consente all'abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio
telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di
numeri.
PARTE 2
Elenco dei servizi di cui all'articolo 15, paragrafo 1
a) Identificazione della linea chiamante
Possibilita' di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la
comunicazione.
Tale prestazione supplementare dovrebbe essere fornita nel rispetto delle norme in materia
di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive
95/46/CE e 97/66/CE.
b) Selezione diretta (DDI - direct dialling in) (o dispositivi con funzioni equivalenti)
Gli utenti di un centralino telefonico privato (PBX) o di un analogo sistema privato
possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza
l'intervento dell'operatore dello stesso centralino privato.
c) Trasferimento automatico di chiamata
Possibilita' di trasferire le chiamate in arrivo verso un'altra destinazione, nello stesso
o in un altro Stato membro (ad esempio se non si ottiene risposta, se il numero e'
occupato o incondizionatamente).
Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive 95/46/CE
e 97/66/CE.
PARTE 3
Elenco dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2
a) Accesso su scala comunitaria ai servizi di chiamata gratuita/«numeri verdi»
Tali servizi, denominati a seconda dei casi «numeri verdi», «servizi di chiamata
gratuiti», includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante non sostiene alcun
costo per la chiamata.
b) Servizi a costi ripartiti
Tali servizi includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante sostiene solo una
parte del costo della chiamata.
c) Servizi a sovrapprezzo / servizi ad addebiti multipli su scala comunitaria
I costi di uso del servizio cui si accede attraverso la rete di telecomunicazione si
sommano ai costi della comunicazione.
d) Identificazione della linea chiamante su scala comunitaria
Possibilita' di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la
comunicazione.
Tale prestazione supplementare dovrebbe essere fornita nel rispetto delle norme in materia
di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive
95/46/CE e 97/66/CE.
e) Accesso ai servizi tramite operatore in altri Stati membri
Gli utenti di un dato Stato membro possono chiamare l'operatore o un servizio di
assistenza di un altro Stato membro.
f) Accesso al servizio informazioni elenco abbonati in altri Stati membri
Possibilita' per gli utenti di uno Stato membro di accedere al servizio informazioni
elenco abbonati di un altro Stato membro.
Il servizio dovrebbe essere fornito nel rispetto della pertinente normativa in materia di
protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive 95/46/CE
e 97/66/CE.
ALLEGATO II
PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11
PARTE 1
Informazioni da fornire alle autorita' nazionali di regolamentazione ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 2
Caratteristiche tecniche delle interfacce di rete
E' necessario specificare le caratteristiche tecniche delle interfacce nei punti terminali
di rete comunemente forniti, compreso, ove applicabile, il riferimento alle norme o alle
raccomandazioni nazionali e/o internazionali:
- per le reti a presentazione analogica e/o numerica:
a) interfaccia per linea singola;
b) interfaccia per piu' linee;
c) interfaccia per selezione diretta (DDI);
d) altre interfacce comunemente fornite;
- per la rete digitale di servizi integrati (ISDN) (ove previsto):
a) specifica delle interfacce a velocita' di base e a velocita' primaria ai punti di
riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione;
b) dettagli dei servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi di telefonia
vocale;
c) altre interfacce comunemente fornite;
- qualsiasi altra interfaccia comunemente fornita.
Oltre alle informazioni sopra indicate, che devono essere sottoposte periodicamente alle
autorita' nazionali di regolamentazione come prescritto all'articolo 11, paragrafo 2, gli
organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse devono informare tempestivamente
le suddette autorita' di tutte le caratteristiche particolari della rete che risultano
incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali.
A richiesta le autorita' nazionali di regolamentazione rendono disponibile tali
informazioni ai fornitori di apparecchiature terminali.
PARTE 2
Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3
Nota:
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 l'autorita' nazionale di regolamentazione ha la
responsabilita' di diffondere le informazioni del presente allegato e di decidere quali
informazioni pubblicare direttamente e quali far pubblicare dagli organismi che forniscono
reti di telecomunicazione e/o servizi telefonici a disposizione del pubblico.
1. Nome e indirizzo dell'organismo o degli organismi
Nome e indirizzo della sede centrale dell'organismo o degli organismi fornitori delle reti
telefoniche pubbliche fisse e/o dei servizi telefonici a disposizione del pubblico.
2. Servizi telefonici offerti
2.1 Portata del servizio di base
Descrizione dei servizi telefonici di base offerti, che specifichi le voci comprese nella
quota iniziale di abbonamento e nel canone di locazione periodico (ad esempio, servizi
tramite operatore, servizi informazione elenco abbonati, blocco selettivo di chiamata,
fattura dettagliata, manutenzione).
Descrizione delle prestazioni opzionali e delle caratteristiche del servizio telefonico la
cui tariffazione e' separata dall'offerta di base, compreso, se applicabile, il
riferimento alle norme o specifiche tecniche cui esse sono conformi.
2.2 Tariffe
Esse concernono l'accesso, tutti i tipi di chiamata, la manutenzione, compresa la
descrizione dettagliata delle riduzioni applicate e dei regimi di tariffe speciali e
mirate.
2.3 Politica di indennizzo/rimborso
Essa comprende la descrizione dettagliata delle modalita' di indennizzo o rimborso
offerte.
2.4 Tipi del servizio di manutenzione offerto
2.5 Condizioni dei contratti standard
Esse comprendono l'eventuale periodo contrattuale minimo, se pertinente.
3. Condizioni di allacciamento di apparecchiature terminali
Queste devono comprendere una rassegna completa dei requisiti per le apparecchiature
terminali in linea con le disposizioni delle direttive 91/263/CEE o 93/97/CEE (1),
comprese, ove opportuno, le condizioni relative al cablaggio nella sede del cliente e
all'ubicazione del punto terminale di rete.
4. Restrizioni all'accesso e all'uso
Queste informazioni devono comprendere tutte le restrizioni all'accesso e all'uso imposte
in conformita' con le disposizioni dell'articolo 13.
(1) GU L 290 del 24.11.1993, pag. 1.
ALLEGATO III
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO IV
CALENDARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 33
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO V
>SPAZIO PER TABELLA>