sul trattamento dei
dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni
Gazzetta ufficiale
n. L 24 del 30/01/1998
(Ndr: Gli Stati membri DEVONO
trasporre questa Direttiva nei loro ordinamenti nazionali entro il 24 ottobre 1998. Per
quanto riguarda unicamente l'articolo 5 di questa Direttiva, la sua trasposizione DEVE
avvenire entro il 24 ottobre 2000)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,
vista la proposta della Commissione
(1),
visto il parere del Comitato
economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di
cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il testo comune approvato dal Comitato di
conciliazione il 6 novembre 1997,
(1) considerando che la direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (4), richiede che gli Stati membri assicurino la
tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche e particolarmente del diritto
alla vita privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, al fine di
garantire il libero flusso dei dati personali nella Comunità;
(2) considerando che la
riservatezza delle comunicazioni è garantita sulla base degli strumenti internazionali
relativi ai diritti dell'uomo (in particolare la convenzione europea per la protezione dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e delle costituzioni degli Stati membri;
(3) considerando che attualmente
nella Comunità vengono introdotte nelle reti pubbliche di telecomunicazione nuove
tecnologie digitali avanzate che fanno emergere esigenze specifiche in relazione alla
tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente; che lo sviluppo della società
dell'informazione è caratterizzato dall'introduzione di nuovi servizi di
telecomunicazione; che il positivo sviluppo transfrontaliero di tali servizi, quali video
a richiesta (video on demand) e televisione interattiva, dipende in parte dal fatto che
gli utenti possano confidare di non correre rischi riguardo alla loro vita privata;
(4) considerando che ciò riguarda
in particolare l'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN) e delle reti
digitali radiomobili;
(5) considerando che, nella
risoluzione del 30 giugno 1988 sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle
apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (5), il Consiglio ha chiesto che siano
prese misure per tutelare i dati personali, al fine di favorire la creazione di un
ambiente propizio al futuro sviluppo delle telecomunicazioni nella Comunità; che, nella
risoluzione del 18 luglio 1989 relativa al rafforzamento del coordinamento per
l'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN) nella Comunità europea
entro il 1992 (6) , il Consiglio ha ribadito l'importanza della tutela dei dati personali
e della vita privata;
(6) considerando che il Parlamento
europeo ha sottolineato l'importanza della tutela dei dati personali e della vita privata
nelle reti di telecomunicazione, con particolare riferimento all'introduzione della rete
digitale di servizi integrati (ISDN);
(7)considerando che nel settore
delle reti pubbliche di telecomunicazione occorre prevedere disposizioni legislative,
regolamentari e tecniche specifiche al fine di tutelare i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche, con
particolare riferimento ai rischi sempre maggiori di abuso connessi alla memorizzazione e
al trattamento automatizzato di dati relativi agli abbonati e agli utenti;
(8) considerando che le
disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli Stati membri in materia
di tutela dei dati personali e della vita privata, nonché dei legittimi interessi delle
persone giuridiche nel settore della telecomunicazione devono essere armonizzate per
evitare ostacoli al mercato interno della telecomunicazione in base all'obiettivo di cui
all'articolo 7 A del trattato; che l'armonizzazione è limitata alle esigenze strettamente
necessarie per garantire che non si ostacolino la promozione e lo sviluppo di nuovi
servizi e reti di telecomunicazione tra Stati membri;
(9) considerando che gli Stati
membri, i fornitori dei servizi e gli utenti interessati cosi come gli organi comunitari
competenti, dovrebbero cooperare all'introduzione e allo sviluppo delle pertinenti
tecnologie richieste, ove ciò sia necessario, per dare applicazione alle garanzie
previste dalle disposizioni della presente direttiva;
(10) considerando che tali nuovi
servizi includono televisione interattiva e video a richiesta (video on demand);
(11) considerando che nel settore
delle telecomunicazioni si applica la direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto
riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
non specificamente regolati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi gli
obblighi del controllore e i diritti delle persone fisiche; che la direttiva 95/46/CE si
applica ai servizi di telecomunicazione non offerti al pubblico;
(12) considerando che la presente
direttiva, analogamente a quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 95/46/CE, non
prende in considerazione aspetti della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
inerenti ad attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario; considerando che
spetta agli Stati membri prendere le misure che considerino necessarie per tutelare la
pubblica sicurezza, la sicurezza dello Stato (incluso il benessere economico dello Stato
ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l'applicazione del
diritto penale; considerando che la direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati
membri di effettuare intercettazioni telefoniche legali per ciascuno di tali scopi;
(13) considerando che gli abbonati
di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico possono essere persone fisiche o
giuridiche; che le disposizioni della presente direttiva sono volte a tutelare, integrando
la direttiva 95/46/CE, i diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare
il loro diritto alla vita privata, nonché i legittimi interessi delle persone giuridiche;
che tali disposizioni non possono in alcun caso comportare per gli Stati membri l'obbligo
di estendere l'applicazione della direttiva 95/46/CE alla tutela dei legittimi interessi
delle persone giuridiche; che questa tutela è assicurata nel quadro della normativa
comunitaria e nazionale applicabile;
(14) considerando che
l'applicazione di taluni requisiti relativi alla presentazione e alla restrizione
dell'identificazione della linea chiamante e collegata e del trasferimento automatico di
chiamate a linee collegate a scambi analogici non deve essere resa obbligatoria in casi
specifici in cui tale applicazione risulti essere tecnicamente impossibile o richieda uno
sforzo economico sproporzionato; che è importante che le parti interessate siano
informate di tali casi e che gli Stati membri li notifichino alla Commissione;
(15) considerando che i fornitori
di servizi devono prendere appropriate misure per salvaguardare la sicurezza dei servizi
da essi offerti se necessario congiuntamente al fornitore della rete, nonché informare
gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete; che la
sicurezza è valutata alla luce delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva
95/46/CE;
(16) considerando che occorre
prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di
tutelare la riservatezza delle comunicazioni attraverso reti pubbliche di
telecomunicazione e servizi di telecomunicazione offerti al pubblico; considerando che la
legislazione nazionale in alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale non
autorizzato alle comunicazioni;
(17) considerando che i dati
relativi agli abbonati, trattati per stabilire le chiamate, contengono informazioni sulla
vita privata delle persone fisiche e riguardano il loro diritto al rispetto della propria
corrispondenza o i legittimi interessi delle persone giuridiche; che tali dati possono
essere memorizzati solo nella misura necessaria per la fornitura del servizio ai fini di
fatturazione e di pagamenti di interconnessione, nonché per un periodo di tempo limitato;
che un ulteriore trattamento che il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto
al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei suoi servizi di
telecomunicazione può essere permesso unicamente se l'abbonato ha dato il proprio
consenso sulla base di informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore del servizio
di telecomunicazione offerto al pubblico riguardo al genere dei successivi trattamenti che
egli intende effettuare;
(18) considerando
che l'introduzione di fatture dettagliate ha aumentato le possibilità dell'abbonato di
verificare l'esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio e, al tempo
stesso, può mettere in pericolo la vita privata degli utenti dei servizi di
telecomunicazione offerti al pubblico; che pertanto, per tutelare la vita privata degli
utenti, gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo di opzioni diverse di servizi di
telecomunicazione, ad esempio possibilità alternative di pagamento che permettano un
accesso anonimo, o rigorosamente privato, ai servizi di telecomunicazione offerti al
pubblico, quali carte telefoniche, oppure possibilità di pagamento con carta di credito;
che, in alternativa, gli Stati membri possono prescrivere, allo stesso scopo, che nei
numeri chiamati menzionati nelle fatture dettagliate, siano cancellate alcune cifre;
(19) considerando che è
necessario, per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante, tutelare il
diritto della parte chiamante di eliminare la presentazione dell'identificazione della
linea dalla quale si effettua la chiamata e il diritto della parte chiamata di respingere
chiamate da linee non identificate; che è giustificato rendere inefficace la soppressione
della presentazione dell'identificazione della linea chiamante in casi specifici; che
taluni abbonati, in particolare linee di assistenza e servizi analoghi, hanno interesse a
garantire l'anonimato dei loro chiamanti; che occorre, per quanto riguarda
l'identificazione della linea collegata, tutelare il diritto e il legittimo interesse
della parte chiamata di eliminare la presentazione dell'identificazione della linea alla
quale la parte chiamante è realmente collegata, in particolare in caso di chiamate
trasferite; che i fornitori di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico devono
informare i loro abbonati dell'esistenza nella rete dell'identificazione della linea
chiamante e collegata, nonché di tutti i servizi offerti in base all'identificazione
della linea chiamante e collegata e delle opzioni disponibili relative alla vita privata;
che ciò permette agli abbonati di operare una scelta consapevole in merito alle
possibilità di cui possono avvalersi relativamente alla vita privata; che le opzioni
relative alla vita privata offerte linea per linea non devono necessariamente essere
disponibili come servizio di rete automatico, ma possono essere ottenute con una semplice
richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
(20) considerando che occorre
prevedere misure per tutelare gli abbonati dal disturbo che può essere causato dal
trasferimento automatico di chiamate da parte di altri; che in tali casi l'abbonato deve
avere la possibilità di impedire che le chiamate trasferite siano passate sul suo
terminale con una semplice richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazione
offerto al pubblico;
(21) considerando che gli elenchi
sono ampiamente distribuiti e disponibili al pubblico; che il diritto al rispetto della
vita privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche
richiedono che gli abbonati possono determinare in quale misura i loro dati personali
debbano essere pubblicati nei medesimi elenchi; che gli Stati membri possono riconoscere
questa possibilità ai soli abbonati che sono persone fisiche;
(22) considerando che occorre
prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata
mediante chiamate o fax indesiderati; che gli Stati membri possono limitare tale tutela
agli abbonati che sono persone fisiche;
(23) considerando che è necessario
garantire che l'introduzione di caratteristiche tecniche delle apparecchiature per
telecomunicazioni volte a tutelare i dati sia armonizzata in modo da essere compatibile
con il buon funzionamento del mercato unico;
(24) considerando in particolare
che, analogamente a quanto disposto dall'articolo 13 della direttiva 95/46/CB, in
determinate circostanze gli Stati membri possono limitare la portata degli obblighi e dei
diritti degli abbonati, ad esempio garantendo che il fornitore di un servizio di
telecomunicazione offerto al pubblico, ai fini della prevenzione o dell'accertamento di
reati o della sicurezza dello Stato, possa rendere inefficace la soppressione della
presentazione dell'identificazione della linea chiamante in base alla normativa nazionale;
(25) considerando che nel
caso in cui i diritti degli utenti e degli abbonati non siano rispettati, la normativa
nazionale deve prevedere la possibilità di adire gli organi giurisdizionali; che si
debbono applicare sanzioni ad ogni persona, sia essa soggetta al diritto pubblico o
privato, che non si conformi alle misure nazionali adottate a norma della presente
direttiva;
(26) considerando che, nel campo di
applicazione della presente direttiva, è opportuno ricorrere all'esperienza del gruppo
per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, composto dai
rappresentanti delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri istituito a norma
dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
(27) considerando che, dati gli
sviluppi tecnologici e la conseguente evoluzione dei servizi offerti, è necessario
specificare tecnicamente le categorie di dati elencate nell'allegato alla presente
direttiva per l'applicazione dell'articolo 6 della medesima direttiva con l'assistenza del
comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri istituito dall'articolo 31 della
direttiva 95/46/CE, così da garantire una coerente applicazione dei requisiti prescritti
dalla presente direttiva, a prescindere dall'evoluzione tecnologica; che tale procedura si
applica esclusivamente alle specificazioni necessarie per adeguare l'allegato ai nuovi
sviluppi tecnologici prendendo in considerazione i mutamenti riscontrati nelle domande del
mercato e dei consumatori; che la Commissione deve debitamente comunicare al Parlamento
europeo la sua intenzione di applicare tale procedura e che, altrimenti, si applica la
procedura di cui all'articolo 100 A del trattato;
(28) considerando che per agevolare
l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva è necessario prevedere alcune
modalità specifiche per il trattamento di dati già in corso alla data di entrata in
vigore della normativa nazionale che attua la presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA
PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Obiettivi e campo di applicazione
1. La presente direttiva prevede
l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri atte a garantire un livello
equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del
diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore
delle telecomunicazioni, nonché a garantire la libera circolazione di tali dati e delle
apparecchiature e dei servizi di telecomunicazione all'interno della Comunità.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1,
le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE,
nonché la libera circolazione di tali dati. Esse prevedono inoltre la tutela dei
legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche.
3. La presente direttiva non si
applica alle attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto
comunitario, quali quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e,
comunque, ad attività riguardanti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello
Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a
questioni di sicurezza dello Stato) e alle attività dello Stato in settori che rientrano
nel diritto penale.
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE, in base alla presente direttiva si intende per:
a) «abbonato»: ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, per la fornitura di detti servizi;
b) «utente»: qualsiasi persona fisica che usufruisce di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza averne necessariamente sottoscritto l'abbonamento;
c) «rete pubblica di telecomunicazione»:i sistemi di trasmissione e, se del caso, le attrezzature di commutazione e altre risorse che permettano la trasmissione di segnali tra determinati punti terminali tramite fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati in tutto, o in parte, per la fornitura di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico;
d) «servizio di
telecomunicazione»: servizi la cui fornitura consiste in tutto o in parte nella
trasmissione e nell'inoltro di segnali su reti di telecomunicazione, ad eccezione della
radiodiffusione e della telediffusione.
Articolo 3
Servizi interessati
1. La presente direttiva si applica
al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di servizi di
telecomunicazione offerti al pubblico su reti pubbliche di telecomunicazione nella
Comunità, in particolare tramite la rete digitale di servizi integrati (ISDN) e le reti
pubbliche digitali radiomobili.
2. Gli articoli 8, 9 e 10 si
applicano alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e, qualora sia
tecnicamente possibile e non richieda un impegno economico sproporzionato, alle linee di
abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.
3. Qualora fosse tecnicamente
impossibile ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 8, 9 e l0 della direttiva, o
richiedesse investimenti sproporzionati, gli Stati membri lo notificano alla Commissione.
Articolo 4
Sicurezza
1. Il fornitore di un servizio di
telecomunicazione offerto al pubblico deve prendere le appropriate misure tecniche e
organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazione per quanto
riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei
costi di attuazione, dette misure devono garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio incorso.
2. In caso di un particolare
rischio di violazione della sicurezza della rete il fornitore di un servizio di
telecomunicazione offerto al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando
tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi.
Articolo 5
Riservatezza delle comunicazioni
1. Gli Stati membri garantiscono
mediante normative nazionali la riservatezza delle comunicazioni effettuate mediante la
rete pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione offerti al pubblico.
In particolare essi vietano l'ascolto, l'intercettazione, la memorizzazione o altri generi
di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone diverse dagli
utenti, senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente, a
norma dell'articolo 14, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 2 non riguarda la
registrazione di comunicazioni legalmente autorizzata, nel quadro delle legittime prassi
commerciali, allo scopo di fornire la prova di una transazione o di qualsiasi altra
comunicazione commerciale.
Articolo 6
Dati sul traffico e sulla fatturazione
1.I dati sul traffico relativi agli
abbonati e agli utenti, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di una
rete pubblica e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, devono essere
cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei
paragrafi 2, 3 e4.
2. Ai fini della fatturazione per
l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento i
dati indicati nell'allegato. Il trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo
durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.
3. Ai fini della
commercializzazione dei propri servizi di telecomunicazione il fornitore di un servizio di
telecomunicazione offerto al pubblico può trattare i dati di cui al paragrafo 2 se
l'abbonato ha dato il proprio consenso.
4. Il trattamento dei dati relativi
al traffico e alla fatturazione deve essere limitato alle persone che agiscono sotto
l'autorità dei fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazione e/o dei servizi di
telecomunicazione offerti al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione
del traffico, delle indagini per i clienti, dell'accertamento di frodi e della
commercializzazione dei servizi di telecomunicazione del fornitore, e deve essere limitato
a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.
5.I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si
applicano fatta salva la possibilità per le autorità competenti di essere informate dei
dati relativi alla fatturazione o al traffico in base alla normativa applicabile, ai fini
della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti
all'interconnessione o alla fatturazione.
Articolo 7
Fatturazione dettagliata
1. Gli abbonati hanno diritto a
ricevere fatture non dettagliate.
2. Gli Stati membri applicano le
disposizioni nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture
dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati
chiamati, ad esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano disporre di
sufficienti modalità alternative per le comunicazioni o per i pagamenti.
Articolo 8
Presentazione e restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata
1. Qualora sia disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la
possibilità di eliminare, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante chiamata per chiamata. Gli
abbonati chiamanti devono avere tale possibilità linea per linea.
2. Qualora sia disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere
la possibilità mediante una funzione semplice e gratuitamente, purché l'uso di tale
funzione sia ragionevole, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate
entranti.
3. Qualora sia disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale identificazione sia
presentata prima che la chiamata sia stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la
possibilità mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o
abbonato chiamante.
4. Qualora sia disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere
la possibilità di eliminare, mediante una funzione semplice e, gratuitamente, la
presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al
paragrafo 1 si applicano anche alle chiamate provenienti dalla Comunità dirette verso
paesi terzi; le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate
entranti, provenienti da paesi terzi.
6. Gli Stati membri assicurano che,
qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e/o
della linea collegata, il fornitore di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico
informi quest'ultimo di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3
e 4.
Articolo 9
Eccezioni
Gli Stati membri garantiscono che vi siano procedure trasparenti che disciplinano le modalità grazie alle quali un fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico possa annullare la soppressione dell'identificazione della linea chiamante:
a) su base temporanea, a richiesta di un abbonato che chiede l'identificazione di chiamate malintenzionate o importune; in tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante saranno memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
b) linea per linea, per i servizi
che trattano chiamate di emergenza riconosciuti tali da uno Stato membro, comprese le
forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, al fine di rispondere a
dette chiamate.
Articolo 10
Trasferimento automatico della chiamata
Gli Stati membri garantiscono che
ciascun abbonato abbia la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di
bloccare il trasferimento automatico da parte di terzi verso il terminale dell'abbonato.
Articolo 11
Elenchi degli abbonati
1.I dati personali riportati negli
elenchi stampati o elettronici degli abbonati a disposizione del pubblico o ottenibili
attraverso i servizi d'inchiesta dell'elenco devono limitarsi agli elementi necessari per
identificare un determinato abbonato, salvo nel caso in cui l'abbonato abbia
inequivocabilmente consentito alla pubblicazione di dati personali supplementari.
L'abbonato ha il diritto, gratuitamente, di non essere incluso in un elenco stampato o
elettronico, di indicare che i suoi dati personali non possono essere utilizzati ai fini
di invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso
e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da
un riferimento che ne riveli il sesso.
2. In deroga al paragrafo 1, gli
Stati membri possono permettere agli operatori di chiedere un pagamento agli abbonati
desiderosi di assicurare che nell'elenco non figurino dati particolari, purché l'importo
richiesto non sia tale da scoraggiare l'esercizio di tale diritto e purché, prendendo in
considerazione le esigenze di qualità dell'elenco pubblico in funzione del servizio
universale, tale somma sia calcolata in modo da coprire i costi effettivamente sostenuti
dall'operatore per l'adeguamento e aggiornamento dell'elenco degli abbonati da non
iscrivere nell'elenco pubblico.
3.I diritti di cui al paragrafo 1
si applicano agli abbonati che sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono,
inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile,
un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli interessi che sono persone fisiche,
relativamente alla loro iscrizione nei pubblici elenchi.
Articolo 12
Chiamate indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati
di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata) o di
telefax (telecopia) per scopi di invio di materiale pubblicitario può essere consentito
soltanto nei confronti degli abbonati che hanno dato preventivamente il loro consenso.
2. Gli Stati membri adottano le
misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le chiamate indesiderate a scopo di
invio di materiale pubblicitario, con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, non
siano permesse o senza il consenso dell'abbonato interessato o nei confronti di abbonati
che non desiderino ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità
è stabilita dalla normativa nazionale.
3.I diritti di cui ai precedenti
paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che sono persone fisiche. Gli Stati membri
garantiscono, inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale
applicabile, un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone
fisiche, relativamente alle chiamate indesiderate.
Articolo 13
Caratteristiche tecniche e normalizzazione
1. Nell'attuare le disposizioni
della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo il disposto
dei paragrafi 2 e 3, non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di
telecomunicazione, obblighi inderogabili relativi alle caratteristiche tecniche specifiche
che potrebbero ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali
apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.
2. Qualora talune disposizioni
della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso l'imposizione di
caratteristiche tecniche specifiche, gli Stati membri informano la Commissione secondo le
procedure di cui alla direttiva 83/189/CEE (7) che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
3. Ove richiesto, la Commissione
assicura l'elaborazione di norme europee comuni per l'attuazione di caratteristiche
tecniche specifiche, in base alla normativa comunitaria sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di
telecomunicazione, compreso il reciproco riconoscimento della loro conformità, e della
decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel
settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (8) .
Articolo 14
Estensione del campo di applicazione di talune disposizioni della direttiva 95/46/CE
1. Gli Stati membri possono
adottare disposizioni legislative volte a limitare la portata degli obblighi e dei diritti
previsti dalle disposizioni degli articoli 5 e 6 e dell'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4
qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia della
sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della
ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di reati, ovvero dell'uso non autorizzato
del sistema di telecomunicazione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 della
direttiva 95/46/CE.
2. Le disposizioni del capo III
della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni
si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente
direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.
3. Il gruppo per la tutela delle
persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma dell'articolo 29
della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della suddetta direttiva
anche per quanto concerne la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché dei
legittimi interessi nel settore delle telecomunicazioni, che sono oggetto della presente
direttiva.
4. La Commissione, assistita dal
comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, provvede a stabilire le
specificazioni tecniche dell'allegato, secondo la procedura prevista in tale articolo. Il
comitato è convocato specificamente per le materie contemplate dalla presente direttiva.
Articolo 15
Attuazione della direttiva
1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 1998. In deroga
al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 5 della presente
direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 2000.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. In deroga all'articolo 6,
paragrafo 3, il consenso non è richiesto per il trattamento già in corso alla data di
entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.
In tal caso gli abbonati sono informati di detto trattamento e si considera che abbiano
dato il loro consenso se non hanno espresso il loro dissenso entro un termine fissato
dallo Stato membro.
3. L'articolo 11 non si applica
all'edizione di elenchi pubblicati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni
nazionali, adottate a norma della presente direttiva.
4. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 16
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER
(1) GU C 200 del 22.7.1994, pag. 4.
(2) GU C 159 del 17.6.1991, pag. 38.
(3) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1992 (GU C 94 del 13.4.1992, pag. 198), posizione comune del Consiglio del 12 settembre 1996 (GU C 315 del 24.10.1996, pag. 30) e decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 1997 (GU C 33 del 3.2.1997, pag. 78). Decisione del Parlamento europeo del 20 novembre 1997 (GU C 371 dell'8.12.1997). Decisione del Consiglio del 1 dicembre 1997.
(4)GU L 28l del 23.11.1995, pag.31.
(5)GU C 257 del 4.l0.1988, pag. 1.
(6) GU C 196 dell'l.8.1989, pag. 4.
(7) GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).
(8) GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
ALLEGATO
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