UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SASSARI
SENTENZA n. 254/98 RUOLO GEN. n. 1522/97 REP. n. 798/98
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace in Sassari, nella persona del Dott.
Arnaldo FADDA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1522/97 R.G.A.C. promossa da:
- MARRAS Vanna, residente in Sassari via .........................
ivi elett.te domiciliata in viale Umberto n.94 presso e nello studio degli
Avv.ti Salvatore PORCU e Amedeo MANDRAS dai quali è rappresentata e difesa
con delega a margine dell'atto di citazione.
ATTRICE
CONTRO
- TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante
Dott.ssa Loredana Carrera, elett.te domiciliata in Sassari, Viale Umberto
134 presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe BASSU che la rappresenta e difende
giusta procura in calce all'atto di citazione notificato.
CONVENUTA
OGGETTO: Pagamento eccedente medio consumo utenza telefonica.
All'udienza del 19 giugno 1998 la causa è stata tenuta in decisione sulle
seguenti conclusioni:
NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE
1)- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2)- dichiarare non dovuta dall'attrice la somma di L.749.000, o quella
inferiore relativa alle chiamate telefoniche internazionali addebitate
dalla Telecom all'utenza telefonica in oggetto, nel bimestre settembre
- ottobre 1996, nella misura che meglio potrà essere accertata in causa.
3)- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA
1)- accertata l'esistenza del credito vantato dalla Telecom S.p.A. nei
confronti della Sig.ra Marras Vanna, rigettare la domanda siccome infondata;
2)- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21 giugno 1997 la Signora Marras
Vanna, titolare dell'utenza telefonica 079/......., conveniva in giudizio
avanti questo Giudice di pace la S.p.A. Telecom Italia chiedendo la declaratoria
di inesistenza del credito richiesto poiché relativo a prestazioni non
rese dall'attrice.
Dichiarava che dall'esame dei tabulati esibiti dalla Telecom risultavano
in uscita numerose chiamate verso l'estero e precisamente: lo Stato del
Cile, le Antille Olandesi ed altri. Per tale ragione le veniva addebitata
la somma di L. 990.000, come da comunicazione del 24.02.1997, per consumi
riferiti al bimestre Agosto - Settembre 1996.
Riteneva quindi opportuno esporre querela nei confronti di ignoti presso
la Questura di Sassari dove il marito svolge la propria attività in qualità
di Ispettore di Polizia.
Respingeva decisamente di aver effettuato le telefonate in addebito coinvolgendo
in detta affermazione il marito, non avendo altre persone domiciliate
presso la propria abitazione ad eccezione del figlio di un solo anno.
Provvedeva comunque ad inviare a mezzo assegno bancario la somma di L.250.000
a totale soddisfo delle telefonate presumibilmente effettuate nel bimestre
in contestazione ed in armonia ai precedenti consumi.
Lamentava che la Telecom aveva proceduto, in seguito, inizialmente alla
parziale sospensione del servizio con successiva disattivazione totale
della linea.
Costituitasi ritualmente la Telecom contestava a mezzo del proprio procuratore
la domanda in quanto destituita di fondamento sia in fatto che in diritto.
Precisava che la Telecom, avendo accertato per il bimestre settembre -
ottobre 1996 un elevato numero di scatti per conversazioni internazionali
aveva invitato, con telegramma datato 6.11.1996 e prima dell'emissione
della relativa bolletta per il pagamento della somma di L.990.000, la
Marras Vanna nei propri uffici per gli opportuni chiarimenti. Dinanzi
alle contestazioni dell'attrice ed in accordo con la stessa, disponeva
il controllo tecnico ed amministrativo al fine di verificare eventuali
guasti o "furti di traffico". L'esperito controllo confermava
la regolarità dell'addebito accertato e del relativo costo. Concludeva
affermando che l'unico dato essenziale ai fini dell'esistenza del credito
era l'effettivo utilizzo del servizio fornito dalla Telecom per un costo
totale di L.990.000. Vero è che in tale contesto l'attrice risultava ancora
debitrice della somma di L. 749.000 aggiuntiva all'importo di L.250.000
già incassato.
Nel corso delle varie udienze deponeva a verbale la Marras Vanna e, per
l'interrogatorio formale, il legale rappresentante della Telecom Italia
S.p.A. Cuccureddu Francesco sui capitoli dedotti di parte attrice ai quali
non poteva dare alcun riscontro perché al di fuori della sua competenza.
Interrogato il tecnico della Telecom Poddighe Paolo, responsabile dell'area
di Sassari Est, sinteticamente esprimeva in un'unità dialettica posizioni
tra loro contraddittorie sull'esistenza di abusi fraudolenti sulle linee
telefoniche, ammetteva comunque la possibilità che persone estranee all'azienda,
potessero operare sui sezionamenti secondari delle linee in danno delle
singole utenze, ovviamente tutto questo previa manomissione delle chiusure
predisposte dalla Telecom. Confermava che i numeri corrispondenti allo
0059.... potevano essere riferiti ad una utenza erotica.
Non veniva sentito il teste di parte attrice Piga Leonardo per l'opposizione
di parte convenuta in quanto marito della Marras. Esperito il tentativo
di conciliazione tra le parti, dava esito negativo. All'udienza del 9.07.1998,
acquisiti i documenti prodotti e dopo la precisazione delle conclusioni,
la causa veniva tenuta a sentenza col deposito di memorie conclusive e
note spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è opportuno precisare che la materia oggetto di causa
è senz'altro complessa sia per la configurazione contrattuale del contratto
di utenza telefonica, sia per il particolare regime probatorio cui fa
riferimento. Il contratto di utenza telefonica deve inquadrarsi tra i
contratti di somministrazione previsti dall'articolo 1559 c.c. con esecuzione
continua. Rientra tale tipo di contratto nella categoria dei contratti
cosiddetti per adesione con la particolarità che lo schema di contratto
non è predisposto solo dalla concessionaria, ma è in parte direttamente
fissato da provvedimenti legislativi o amministrativi, pur conservando
sempre la sua natura contrattuale di diritto privato (Cass.Sez.unite,
29 novembre 1978 n.5613).
Poiché è indubbio che trattasi di un contratto sinallagmatico
[1] l'emissione della bolletta periodica non può apparire come un negozio
di accertamento, inteso a rendere certa e incontestabile l'entità della
periodica somministrazione e la quantificazione del relativo corrispettivo
dovuto dall'utente, ma si configura solamente come atto unilaterale di
mera natura contabile, diretto a comunicare e fare risultare all'utente,
onde ottenerne il pagamento (a consumo) secondo precise scadenze, le prestazioni
già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'emittente,
che resta rettificabile in caso di divergenza con i dati reali, senza
che per la sua contestazione debba trovare applicazione la disciplina
circa l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore, prevista dall'art.1428
c.c. per gli atti di natura negoziale (Cass., Sez., III, 17 febbraio 1986,
n.947).
In sostanza il convenuto è obbligato alla custodia degli impianti, per
evitare manomissioni ed uso improprio delle linee telefoniche, ma qualora
dichiari che tali inconvenienti non si sono verificati come nel caso in
esame, non può essere sollevato dall'onere, come creditore, di dimostrare
la fondatezza della sua richiesta, in caso di contestazione da parte dell'utente,
rimanendo comunque a carico della fornitrice l'onere della prova relativo
alla richiesta (art.2697 c.c.). Cioè, in sostanza, le prove prodotte dalla
Telecom Italia S.p.A., in merito alla quantità e specificità della fornitura
in contestazione, sono suscettibili di prova contraria. E' ovvio in tale
contesto che l'utente non ha la possibilità di accesso ai contatori per
controllarne la funzionalità ma nel contempo non è condivisibile una sorta
di presunzione della esattezza del funzionamento dei contatori perché
la Telecom è soggetta alla vigilanza della Pubblica Amministrazione, come
affermato in qualche sentenza di merito.
Nella fattispecie l'attrice sostiene la tesi che la presunzione che tutto
il traffico a contatore derivi dalla utenza di origine, cioè dall'abbonato,
può essere anche accettata quando i consumi oscillano su livelli più o
meno simili, ma non può assurgere a prova quando gli addebiti sono enormemente
superiori a quelli normalmente ascritti come nel caso di specie dove i
consumi anormali sono riferiti al solo bimestre settembre-ottobre 1996,
peraltro anticipatamente rilevati dalla stessa Telecom che si è fatta
parte diligente convocando l'abbonata per chiarimenti. Tale accorgimento
della Telecom è indice apodittico e di supporto della estraneità della
Marras sull'anormale uso della linea telefonica indirizzata ad utenze
erotiche che non possono trovare moralmente riscontro sui coniugi Marras-Piga
convolati a nozze da qualche anno e con un figlio di appena pochi mesi.
E' emerso durante la lunga e attenta istruttoria che i documenti e le
testimonianze non hanno sancito una verità certa, ma anzi fanno propendere
per una valutazione positiva a favore dell'attrice desumibile, da una
serie di elementi oggettivi considerato che l'utenza della Marras dopo
anni di regolare utilizzo ha ricevuto la spropositata bolletta riferita
ad un solo bimestre, peraltro in concomitanza alla grave malattia e successivi
decesso della propria madre, e che, da valutazioni soggettive (palese
buona fede dell'attrice, contegno della medesima durante le fasi del giudizio
(art.116 com.2° c.p.c.) e la posizione di Ispettore di Polizia del marito),
sostanzialmente appare provata la estraneità della Marras all'anomala
fatturazione attribuitale.
Da quanto finora espresso risulta che la domanda di ritenersi e dichiararsi
ingiustificato e comunque non dovuto per difetto di regolare prova e documentazione,
l'addebito di cui alla fattura in contestazione è fondata e quindi meritevole
di accoglimento, per difetto di prova dei consumi da parte di Telecom
Italia S.p.A. riferiti a carico della Marras per l'uso di utenze estranee
alle sue necessità e per non avere tenuto conto degli addebiti precedenti.
Per quanto concerne l'importo da ritenere equo per la rettifica questo
Giudice ritiene, considerata la media dei valori delle ultime otto bollette
precedenti il periodo in contestazione, determinare il quantum dovuto,
per il bimestre settembre-ottobre 1996, nella somma già versata di L.250.000.
Una corretta interpretazione dell'art.13 del regolamento di servizio non
consente a Telecom Italia S.p.A. in pendenza di ricorso alla Magistratura
di procedere alla rescissione del contratto come nel caso di specie, per
cui se ne dichiara l'illegittimità con conseguente condanna di Telecom
Italia S.p.A. al ripristino della linea telefonica con lo stesso numero
di utenza.
Va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta difettandone
i presupposti e, comunque, perché non provata. Poiché il valore della
causa non eccede i due milioni di lire, questo giudicante decide secondo
equità in osservanza all'art. 113/2° comma c.p.c.
Sussistono giusti motivi rinvenibili nell'accoglimento della domanda,
evolversi della vicenda e posizioni rispettivamente assunte, che consiglino
compensarsi interamente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda
proposta da Marras Vanna nei confronti della Telecom Italia S.p.A, in
persona del legale rappresentante Dott.ssa Loredana Carrera, ogni diversa
istanza, eccezione e deduzione disattesa, ai sensi dell'art.113/2°c.,
c.p.c., così provvede:
1)- Accoglie la domanda e, per l'effetto, ritiene satisfattiva la somma
di L. 250.000, esborsata dalla Marras Vanna a copertura della bolletta
telefonica relativa al bimestre settembre - ottobre 1996;
2)- Dichiara non dovuta la somma di L.749.000 pretesa dalla Telecom
in relazione al bimestre ut supra;
3)- condanna la stessa al ripristino della linea telefonica con lo stesso
numero di utenza.
4)- Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Sassari, 17 luglio 1998
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DI PACE ----------------------- Dott. ARNALDO
FADDA
[1] (n.d.r.) Contratto che crea obbligazione per entrambe le parti.
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