UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SASSARI
SENTENZA n. 254/98 RUOLO GEN. n. 1522/97 REP. n. 798/98
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace in Sassari, nella persona del Dott. Arnaldo FADDA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1522/97 R.G.A.C. promossa da:

- MARRAS Vanna, residente in Sassari via ......................... ivi elett.te domiciliata in viale Umberto n.94 presso e nello studio degli Avv.ti Salvatore PORCU e Amedeo MANDRAS dai quali è rappresentata e difesa con delega a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

- TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante Dott.ssa Loredana Carrera, elett.te domiciliata in Sassari, Viale Umberto 134 presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe BASSU che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione notificato.

CONVENUTA

OGGETTO: Pagamento eccedente medio consumo utenza telefonica.

All'udienza del 19 giugno 1998 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE

1)- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2)- dichiarare non dovuta dall'attrice la somma di L.749.000, o quella inferiore relativa alle chiamate telefoniche internazionali addebitate dalla Telecom all'utenza telefonica in oggetto, nel bimestre settembre - ottobre 1996, nella misura che meglio potrà essere accertata in causa.
3)- con vittoria di spese, diritti ed onorari.

NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA

1)- accertata l'esistenza del credito vantato dalla Telecom S.p.A. nei confronti della Sig.ra Marras Vanna, rigettare la domanda siccome infondata;
2)- con vittoria di spese, diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21 giugno 1997 la Signora Marras Vanna, titolare dell'utenza telefonica 079/......., conveniva in giudizio avanti questo Giudice di pace la S.p.A. Telecom Italia chiedendo la declaratoria di inesistenza del credito richiesto poiché relativo a prestazioni non rese dall'attrice.
Dichiarava che dall'esame dei tabulati esibiti dalla Telecom risultavano in uscita numerose chiamate verso l'estero e precisamente: lo Stato del Cile, le Antille Olandesi ed altri. Per tale ragione le veniva addebitata la somma di L. 990.000, come da comunicazione del 24.02.1997, per consumi riferiti al bimestre Agosto - Settembre 1996.
Riteneva quindi opportuno esporre querela nei confronti di ignoti presso la Questura di Sassari dove il marito svolge la propria attività in qualità di Ispettore di Polizia.
Respingeva decisamente di aver effettuato le telefonate in addebito coinvolgendo in detta affermazione il marito, non avendo altre persone domiciliate presso la propria abitazione ad eccezione del figlio di un solo anno.
Provvedeva comunque ad inviare a mezzo assegno bancario la somma di L.250.000 a totale soddisfo delle telefonate presumibilmente effettuate nel bimestre in contestazione ed in armonia ai precedenti consumi.
Lamentava che la Telecom aveva proceduto, in seguito, inizialmente alla parziale sospensione del servizio con successiva disattivazione totale della linea.
Costituitasi ritualmente la Telecom contestava a mezzo del proprio procuratore la domanda in quanto destituita di fondamento sia in fatto che in diritto. Precisava che la Telecom, avendo accertato per il bimestre settembre - ottobre 1996 un elevato numero di scatti per conversazioni internazionali aveva invitato, con telegramma datato 6.11.1996 e prima dell'emissione della relativa bolletta per il pagamento della somma di L.990.000, la Marras Vanna nei propri uffici per gli opportuni chiarimenti. Dinanzi alle contestazioni dell'attrice ed in accordo con la stessa, disponeva il controllo tecnico ed amministrativo al fine di verificare eventuali guasti o "furti di traffico". L'esperito controllo confermava la regolarità dell'addebito accertato e del relativo costo. Concludeva affermando che l'unico dato essenziale ai fini dell'esistenza del credito era l'effettivo utilizzo del servizio fornito dalla Telecom per un costo totale di L.990.000. Vero è che in tale contesto l'attrice risultava ancora debitrice della somma di L. 749.000 aggiuntiva all'importo di L.250.000 già incassato.
Nel corso delle varie udienze deponeva a verbale la Marras Vanna e, per l'interrogatorio formale, il legale rappresentante della Telecom Italia S.p.A. Cuccureddu Francesco sui capitoli dedotti di parte attrice ai quali non poteva dare alcun riscontro perché al di fuori della sua competenza. Interrogato il tecnico della Telecom Poddighe Paolo, responsabile dell'area di Sassari Est, sinteticamente esprimeva in un'unità dialettica posizioni tra loro contraddittorie sull'esistenza di abusi fraudolenti sulle linee telefoniche, ammetteva comunque la possibilità che persone estranee all'azienda, potessero operare sui sezionamenti secondari delle linee in danno delle singole utenze, ovviamente tutto questo previa manomissione delle chiusure predisposte dalla Telecom. Confermava che i numeri corrispondenti allo 0059.... potevano essere riferiti ad una utenza erotica.
Non veniva sentito il teste di parte attrice Piga Leonardo per l'opposizione di parte convenuta in quanto marito della Marras. Esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, dava esito negativo. All'udienza del 9.07.1998, acquisiti i documenti prodotti e dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva tenuta a sentenza col deposito di memorie conclusive e note spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente è opportuno precisare che la materia oggetto di causa è senz'altro complessa sia per la configurazione contrattuale del contratto di utenza telefonica, sia per il particolare regime probatorio cui fa riferimento. Il contratto di utenza telefonica deve inquadrarsi tra i contratti di somministrazione previsti dall'articolo 1559 c.c. con esecuzione continua. Rientra tale tipo di contratto nella categoria dei contratti cosiddetti per adesione con la particolarità che lo schema di contratto non è predisposto solo dalla concessionaria, ma è in parte direttamente fissato da provvedimenti legislativi o amministrativi, pur conservando sempre la sua natura contrattuale di diritto privato (Cass.Sez.unite, 29 novembre 1978 n.5613).
Poiché è indubbio che trattasi di un contratto sinallagmatico [1] l'emissione della bolletta periodica non può apparire come un negozio di accertamento, inteso a rendere certa e incontestabile l'entità della periodica somministrazione e la quantificazione del relativo corrispettivo dovuto dall'utente, ma si configura solamente come atto unilaterale di mera natura contabile, diretto a comunicare e fare risultare all'utente, onde ottenerne il pagamento (a consumo) secondo precise scadenze, le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'emittente, che resta rettificabile in caso di divergenza con i dati reali, senza che per la sua contestazione debba trovare applicazione la disciplina circa l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore, prevista dall'art.1428 c.c. per gli atti di natura negoziale (Cass., Sez., III, 17 febbraio 1986, n.947).
In sostanza il convenuto è obbligato alla custodia degli impianti, per evitare manomissioni ed uso improprio delle linee telefoniche, ma qualora dichiari che tali inconvenienti non si sono verificati come nel caso in esame, non può essere sollevato dall'onere, come creditore, di dimostrare la fondatezza della sua richiesta, in caso di contestazione da parte dell'utente, rimanendo comunque a carico della fornitrice l'onere della prova relativo alla richiesta (art.2697 c.c.). Cioè, in sostanza, le prove prodotte dalla Telecom Italia S.p.A., in merito alla quantità e specificità della fornitura in contestazione, sono suscettibili di prova contraria. E' ovvio in tale contesto che l'utente non ha la possibilità di accesso ai contatori per controllarne la funzionalità ma nel contempo non è condivisibile una sorta di presunzione della esattezza del funzionamento dei contatori perché la Telecom è soggetta alla vigilanza della Pubblica Amministrazione, come affermato in qualche sentenza di merito.
Nella fattispecie l'attrice sostiene la tesi che la presunzione che tutto il traffico a contatore derivi dalla utenza di origine, cioè dall'abbonato, può essere anche accettata quando i consumi oscillano su livelli più o meno simili, ma non può assurgere a prova quando gli addebiti sono enormemente superiori a quelli normalmente ascritti come nel caso di specie dove i consumi anormali sono riferiti al solo bimestre settembre-ottobre 1996, peraltro anticipatamente rilevati dalla stessa Telecom che si è fatta parte diligente convocando l'abbonata per chiarimenti. Tale accorgimento della Telecom è indice apodittico e di supporto della estraneità della Marras sull'anormale uso della linea telefonica indirizzata ad utenze erotiche che non possono trovare moralmente riscontro sui coniugi Marras-Piga convolati a nozze da qualche anno e con un figlio di appena pochi mesi.
E' emerso durante la lunga e attenta istruttoria che i documenti e le testimonianze non hanno sancito una verità certa, ma anzi fanno propendere per una valutazione positiva a favore dell'attrice desumibile, da una serie di elementi oggettivi considerato che l'utenza della Marras dopo anni di regolare utilizzo ha ricevuto la spropositata bolletta riferita ad un solo bimestre, peraltro in concomitanza alla grave malattia e successivi decesso della propria madre, e che, da valutazioni soggettive (palese buona fede dell'attrice, contegno della medesima durante le fasi del giudizio (art.116 com.2° c.p.c.) e la posizione di Ispettore di Polizia del marito), sostanzialmente appare provata la estraneità della Marras all'anomala fatturazione attribuitale.
Da quanto finora espresso risulta che la domanda di ritenersi e dichiararsi ingiustificato e comunque non dovuto per difetto di regolare prova e documentazione, l'addebito di cui alla fattura in contestazione è fondata e quindi meritevole di accoglimento, per difetto di prova dei consumi da parte di Telecom Italia S.p.A. riferiti a carico della Marras per l'uso di utenze estranee alle sue necessità e per non avere tenuto conto degli addebiti precedenti.
Per quanto concerne l'importo da ritenere equo per la rettifica questo Giudice ritiene, considerata la media dei valori delle ultime otto bollette precedenti il periodo in contestazione, determinare il quantum dovuto, per il bimestre settembre-ottobre 1996, nella somma già versata di L.250.000.
Una corretta interpretazione dell'art.13 del regolamento di servizio non consente a Telecom Italia S.p.A. in pendenza di ricorso alla Magistratura di procedere alla rescissione del contratto come nel caso di specie, per cui se ne dichiara l'illegittimità con conseguente condanna di Telecom Italia S.p.A. al ripristino della linea telefonica con lo stesso numero di utenza.
Va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta difettandone i presupposti e, comunque, perché non provata. Poiché il valore della causa non eccede i due milioni di lire, questo giudicante decide secondo equità in osservanza all'art. 113/2° comma c.p.c.
Sussistono giusti motivi rinvenibili nell'accoglimento della domanda, evolversi della vicenda e posizioni rispettivamente assunte, che consiglino compensarsi interamente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Marras Vanna nei confronti della Telecom Italia S.p.A, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Loredana Carrera, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, ai sensi dell'art.113/2°c., c.p.c., così provvede:
1)- Accoglie la domanda e, per l'effetto, ritiene satisfattiva la somma di L. 250.000, esborsata dalla Marras Vanna a copertura della bolletta telefonica relativa al bimestre settembre - ottobre 1996;
2)- Dichiara non dovuta la somma di L.749.000 pretesa dalla Telecom in relazione al bimestre ut supra;
3)- condanna la stessa al ripristino della linea telefonica con lo stesso numero di utenza.
4)- Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Sassari, 17 luglio 1998

IL CANCELLIERE IL GIUDICE DI PACE ----------------------- Dott. ARNALDO FADDA

[1] (n.d.r.) Contratto che crea obbligazione per entrambe le parti.