UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE GUALDO TADINO
SENTENZA n. 02/99 RUOLO GEN. n. 98/98 REP. n. 07/99
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace in Gualdo Tadino, nella persona del
Dott. Alessandra COLLETTINI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.98/98 promossa da:
- CERAMICHE VANTAGGI S.n.c., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in Gualdo Tadino, elettivamente domiciliata presso
la Cancelleria dell'intestato Ufficio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Luciano Ciurnelli e Francesca Canalicchi per delega in calce al decreto
ingiuntivo n.30/98. OPPONENTE
OPPONENTE
C O N T R O
- TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in Torino, elettivamente domiciliata presso la cancelleria
dell'intestato Ufficio, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Bartoccini
per delega in calce all'atto di citazione in opposizione notificato.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n.30/98.
C O N C L U S I O N I
L'opponente chiede che venga dichiarato che la somma richiesta dalla
Telecom, per la parte contestata e non pagata, non è dovuta e che, di
conseguenza, venga revocato il decreto ingiuntivo opposto; con la refusione
delle spese di giudizio. L'opposta chiede la conferma del decreto ingiuntivo
emesso respingendo l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto
e che venga condannata l'opponente al pagamento delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10/06/98 la S.n.c. Ceramiche Vantaggi
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.30/98 emesso da questo Ufficio
in favore della Telecom Italia S.p.A. convenendola in giudizio per l'udienza
del 17/07/98 affinché fosse revocato il predetto provvedimento monitorio
non essendo dovuto il pagamento della somma richiesta. L'opponente deduceva:
- che la propria utenza n.075/910+++, come riportato nelle fatture Telecom,
nei bimestri febbraio-marzo 1997 e aprile-maggio 1997 aveva subito un'impennata
nel numero degli scatti eseguiti, assolutamente sproporzionata rispetto
a quelli dei bimestri dell'anno precedente: ben 12.002 scatti per la prima
fattura e 24.055 per la seconda;
- che appena ricevuta la prima bolletta chiedeva spiegazioni all'Ufficio
Telecom di Perugia e successivamente con lettera raccomandata che fossero
eseguiti controlli e una distinta dettagliata delle telefonate effettuate.
Chiedeva, inoltre, la trasmissione dei tabulati relativi alle chiamate
fatte nel periodo di cui sopra;
- che la Società telefonica inviava tali documenti solo dopo essere stata
presentata alla Pretura di Gualdo Tadino istanza di accertamento tecnico
preventivo e denuncia-querela alla Stazione dei Carabinieri;
- che dall'esame di detta documentazione era risultata una massiccia utilizzazione
del servizio Audiotel 166 (c.d. "chat line"), circostanza ritenuta
dall'opponente inspiegabile dato che nessuno degli addetti alla Ditta
né dei familiari della titolare (l'apparecchio ha una derivazione nella
propria abitazione sovrastante i locali della fabbrica) avevano usufruito
di tale servizio;
- che con lettera 12/01/98 del proprio legale comunicava alla Telecom
che sarebbero state pagate solo le telefonate non contestate per un importo
pari a £.250.000= relativamente al bimestre febbraio-marzo 1997 e £.473.400=
per il bimestre aprile-maggio 1997 contestando tutte le chiamate dirette
al 166 nonché quella al n.0056/9163++ risultata quale intercontinentale
diretta in Cile. Alla fissata udienza si costituiva l'opposta contestando
la domanda ed evidenziando che:
- i servizi Audiotel (144-166) costituiscono prestazioni accessorie della
rete telefonica e che l'accettazione dei servizi accessori nasce dall'accettazione
del servizio telefonico al quale il cliente ha aderito con il relativo
contratto di abbonamento ed il traffico addebitato viene fatturato come
previsto dal regolamento di servizio;
- che sul tema della veridicità delle risultanze del contatore di centrale
esistono numerose sentenze favorevoli all'efficacia del medesimo ed all'efficacia
probatoria delle sue rilevazioni;
- che l'utente sottoscrivendo il contratto di abbonamento telefonico ne
accetta integralmente tutte le condizioni ivi inclusa quella relativa
alle modalità di rilevazione e fatturazione del traffico telefonico. Escussi
i testi indotti dalle due parti e precisate le conclusioni, la causa,
dopo discussione, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24/11/1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'opponente, valutati gli elementi di fatto e di diritto
emersi in corso di causa, va accolta per i motivi che saranno in seguito
illustrati. Va innanzi tutto determinata la norma giuridica in cui far
rientrare il caso sottoposto all'esame di questo Giudice di Pace. La materia
è complessa sia per la configurazione giuridica del contratto di utenza
telefonica, sia per il particolare regime probatorio a cui doversi fare
riferimento. Trattasi di contratto di somministrazione con prestazione
continuativa (art.1559 C.C.) posto in essere con adesione ad un contratto
con moduli prestampati, predisposti da una parte contraente (art.1341-1342
C.C.) a cui il soggetto è obbligato a sottostare per poter avere la fornitura
del servizio. A detto contratto si applicano anche gli artt.1560-1562-1563
C.C.. Orbene, la bolletta emessa nell'ambito del rapporto di utenza telefonica
ha natura di atto unilaterale contabile quale la fattura commerciale,
inidonea, in quanto documento proveniente dalla parte che se ne avvale,
a fornire la prova del credito in esso indicato (artt. 2214-2709 C.C.)
Tribunale di Roma 30/10/90 in Giurisprudenza Italiana 1992 e Cassazione
Civile 17/02/86 n.947. Alla luce di quanto sopra si può affermare che
in tema di prestazione, oggetto di forniture in abbonamento o somministrazione,
è onere del creditore illustrare sia l'avvenuta esecuzione della prestazione
di cui si richiede il pagamento quando essa è contestata, sia la veridicità
e corrispondenza alla realtà del numero degli scatti o meglio delle operazioni
segnalate nell'apposito contatore, quando viene contestato il numero degli
scatti effettuati, con contatore a sistema di rilevamento dell'uso del
servizio custodito e mantenuto dal solo creditore al di fuori di ogni
sorveglianza e controllo del beneficiario. Da ciò discende che la rilevazione
degli scatti portati dal contatore ai fini della regolazione economica
del rapporto non può che assumere un valore probatorio meramente indiziario,
neppure assurgente a livello di prova presuntiva in presenza di contestazione
da parte del fruitore del servizio - (in tal senso il Giudice di Pace
di Ancona 26/6/96 - Giudice di Pace di reggio Calabria 09/11/96 - Pretore
di Ancona 03/03/92 - etc..). Diversamente, ove tale contatore fosse invece
installato anche nell'ambito della detenzione e della sfera di sorveglianza
del beneficiario del servizio, come per esempio avviene per le somministrazioni
di energia elettrica e d'acqua, le sue indicazioni ben costituiscono presunzione
di veridicità delle rilevazioni stesse, in assenza di previste quanto
tempestive eccezioni o contestazioni da parte dell'utente.
Tutte le predette considerazioni vengono ritenute decisive ed assorbenti
di modo che vano sembra il ricercare sia le modalità dell'uso del telefono
nel tempo e nello spazio da parte della Ceramica Vantaggi (irrilevanti
ai fini probatori) sia la perfezione tecnica degli impianti e contatori
Telecom (disguidi, possibili errori o inserimento di terzi estranei in
linea costituiscono in materia "fatto notorio") sia un qualsiasi
parallelismo tra bollette pregresse consecutive (in re ipsa variabili),
sia, infine, la cronistoria della singola utenza mediante esami testimoniali.
Di conseguenza, attesi i principi sancito dall'art.2697-2698 C.C. non
si ritiene che in caso di contestazione da parte dell'utente, il consumo
unilateralmente accertato dal contatore installato presso la Telecom è
idoneo a comprovare l'entità del consumo medesimo. Del resto tale presunzione
assoluta non viene introdotta neppure dall'art.12 del nuovo Regolamento
di servizio, mentre le unilaterali attestazioni del consumo da parte di
uno dei contraenti non possono assumere efficacia diversa dalle annotazioni
di cui all'art.2707 C.C., come, nel caso di uso di apparecchiature, di
cui all'art.2712 C.C.. La Telecom richiede all'utente di dimostrare che
l'impianto non ha svolto i servizi riportati nelle fatture cioè le chiamate
al n.166 Audiotel: ci si trova di fronte ad una "probatio diabolica"
impossibile da superare da parte di qualsiasi utente, essendo tutto l'impianto
sotto il controllo esclusivo della Telecom, sottratto ad una qualsivoglia
indagine da parte dell'utente. Giova altresì ricordare che anche se viene
installato (a pagamento) un segnalatore di scatti telefonici a casa dell'utente,
la numerazione in esso indicata, se contrasta con quanto riportato dal
contatore installato in centrale, non ha alcun effetto giuridico: ciò
ad ulteriore prova che l'utente non ha alcuna possibilità di difesa contro
gli errori delle apparecchiature della Società opposta. E' indubbio che
ci si trovi in presenza di un contratto con clausole vessatorie a cui
il cittadino utente è costretto a sottostare per poter usufruire del servizio
telefonico (vedi: 1) l'attivazione telefonica implica anche l'inserimento
dei servizi Audiotel (n.144 ora disattivato ed attivo solo a domanda e
n.166 che può essere invece disattivato solo a richiesta): 2) misurazione
del traffico telefonico solo attraverso il contatore di centrale). La
loro sottoscrizione non comprova in alcun modo la effettiva e libera volontà
di colui che ha richiesto l'utenza e come tali vanno considerate nulle
dall'ordinamento. Nulla cambia per ciò che attiene i servizi Audiotel
che la Telecom definisce prestazioni accessorie alla rete telefonica ma
la cui accettazione nasce dall'accettazione del servizio telefonico, per
i quali servizi la Telecom stessa asserisce che in qualità di gestore
assume le responsabilità connesse al trasporto delle informazioni ed alla
contabilizzazione sul contatore secondo le modalità definite nel vigente
Regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico.
Ad abundantiam, comunque, è stato provato (tutti i testi escussi l'hanno
confermato) che il 21/09/97, giorno del Battesimo di una nipotina della
titolare della Ditta, l'apparecchio telefonico venne usato una sola volta
per una chiamata urbana, mentre al 1717 e nei tabulati risultavano eseguiti
ben 509 scatti sempre su chat line 166.
Le spese di lite, comprese quelle relative all'accertamento tecnico preventivo,
seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Gualdo Tadino, definitivamente pronunciando nella
causa descritta in epigrafe, così provvede:
- In accoglimento della domanda opponente, revoca il decreto ingiuntivo
n.30/98 nella sua integralità;
- Condanna l'opposta alla refusione delle spese legali complessivamente
liquidate il £.3.000.000= (di cui £.1.000.000= per spese), oltre I.V.A.,
C.A.P. e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Gualdo Tadino il 24/11/1998 con sentenza provvisoriamente
esecutiva ex lege.
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DI PACE
( Dott. Marco Gori )( Dott. Alessandra Collettini )
Depositata in Cancelleria il 8 GEN.1999
IL CANCELLIERE
( Dott. Marco Gori )
Registrata a Gualdo Tadino il 13 GEN. 1999
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