UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE GUALDO TADINO
SENTENZA n. 02/99 RUOLO GEN. n. 98/98 REP. n. 07/99
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace in Gualdo Tadino, nella persona del Dott. Alessandra COLLETTINI, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.98/98 promossa da:

- CERAMICHE VANTAGGI S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Gualdo Tadino, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria dell'intestato Ufficio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciano Ciurnelli e Francesca Canalicchi per delega in calce al decreto ingiuntivo n.30/98. OPPONENTE

OPPONENTE

C O N T R O

- TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Torino, elettivamente domiciliata presso la cancelleria dell'intestato Ufficio, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Bartoccini per delega in calce all'atto di citazione in opposizione notificato.

OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n.30/98.

C O N C L U S I O N I

L'opponente chiede che venga dichiarato che la somma richiesta dalla Telecom, per la parte contestata e non pagata, non è dovuta e che, di conseguenza, venga revocato il decreto ingiuntivo opposto; con la refusione delle spese di giudizio. L'opposta chiede la conferma del decreto ingiuntivo emesso respingendo l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e che venga condannata l'opponente al pagamento delle spese processuali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10/06/98 la S.n.c. Ceramiche Vantaggi proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.30/98 emesso da questo Ufficio in favore della Telecom Italia S.p.A. convenendola in giudizio per l'udienza del 17/07/98 affinché fosse revocato il predetto provvedimento monitorio non essendo dovuto il pagamento della somma richiesta. L'opponente deduceva:
- che la propria utenza n.075/910+++, come riportato nelle fatture Telecom, nei bimestri febbraio-marzo 1997 e aprile-maggio 1997 aveva subito un'impennata nel numero degli scatti eseguiti, assolutamente sproporzionata rispetto a quelli dei bimestri dell'anno precedente: ben 12.002 scatti per la prima fattura e 24.055 per la seconda;
- che appena ricevuta la prima bolletta chiedeva spiegazioni all'Ufficio Telecom di Perugia e successivamente con lettera raccomandata che fossero eseguiti controlli e una distinta dettagliata delle telefonate effettuate. Chiedeva, inoltre, la trasmissione dei tabulati relativi alle chiamate fatte nel periodo di cui sopra;
- che la Società telefonica inviava tali documenti solo dopo essere stata presentata alla Pretura di Gualdo Tadino istanza di accertamento tecnico preventivo e denuncia-querela alla Stazione dei Carabinieri;
- che dall'esame di detta documentazione era risultata una massiccia utilizzazione del servizio Audiotel 166 (c.d. "chat line"), circostanza ritenuta dall'opponente inspiegabile dato che nessuno degli addetti alla Ditta né dei familiari della titolare (l'apparecchio ha una derivazione nella propria abitazione sovrastante i locali della fabbrica) avevano usufruito di tale servizio;
- che con lettera 12/01/98 del proprio legale comunicava alla Telecom che sarebbero state pagate solo le telefonate non contestate per un importo pari a £.250.000= relativamente al bimestre febbraio-marzo 1997 e £.473.400= per il bimestre aprile-maggio 1997 contestando tutte le chiamate dirette al 166 nonché quella al n.0056/9163++ risultata quale intercontinentale diretta in Cile. Alla fissata udienza si costituiva l'opposta contestando la domanda ed evidenziando che:
- i servizi Audiotel (144-166) costituiscono prestazioni accessorie della rete telefonica e che l'accettazione dei servizi accessori nasce dall'accettazione del servizio telefonico al quale il cliente ha aderito con il relativo contratto di abbonamento ed il traffico addebitato viene fatturato come previsto dal regolamento di servizio;
- che sul tema della veridicità delle risultanze del contatore di centrale esistono numerose sentenze favorevoli all'efficacia del medesimo ed all'efficacia probatoria delle sue rilevazioni;
- che l'utente sottoscrivendo il contratto di abbonamento telefonico ne accetta integralmente tutte le condizioni ivi inclusa quella relativa alle modalità di rilevazione e fatturazione del traffico telefonico. Escussi i testi indotti dalle due parti e precisate le conclusioni, la causa, dopo discussione, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24/11/1998.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'opponente, valutati gli elementi di fatto e di diritto emersi in corso di causa, va accolta per i motivi che saranno in seguito illustrati. Va innanzi tutto determinata la norma giuridica in cui far rientrare il caso sottoposto all'esame di questo Giudice di Pace. La materia è complessa sia per la configurazione giuridica del contratto di utenza telefonica, sia per il particolare regime probatorio a cui doversi fare riferimento. Trattasi di contratto di somministrazione con prestazione continuativa (art.1559 C.C.) posto in essere con adesione ad un contratto con moduli prestampati, predisposti da una parte contraente (art.1341-1342 C.C.) a cui il soggetto è obbligato a sottostare per poter avere la fornitura del servizio. A detto contratto si applicano anche gli artt.1560-1562-1563 C.C.. Orbene, la bolletta emessa nell'ambito del rapporto di utenza telefonica ha natura di atto unilaterale contabile quale la fattura commerciale, inidonea, in quanto documento proveniente dalla parte che se ne avvale, a fornire la prova del credito in esso indicato (artt. 2214-2709 C.C.) Tribunale di Roma 30/10/90 in Giurisprudenza Italiana 1992 e Cassazione Civile 17/02/86 n.947. Alla luce di quanto sopra si può affermare che in tema di prestazione, oggetto di forniture in abbonamento o somministrazione, è onere del creditore illustrare sia l'avvenuta esecuzione della prestazione di cui si richiede il pagamento quando essa è contestata, sia la veridicità e corrispondenza alla realtà del numero degli scatti o meglio delle operazioni segnalate nell'apposito contatore, quando viene contestato il numero degli scatti effettuati, con contatore a sistema di rilevamento dell'uso del servizio custodito e mantenuto dal solo creditore al di fuori di ogni sorveglianza e controllo del beneficiario. Da ciò discende che la rilevazione degli scatti portati dal contatore ai fini della regolazione economica del rapporto non può che assumere un valore probatorio meramente indiziario, neppure assurgente a livello di prova presuntiva in presenza di contestazione da parte del fruitore del servizio - (in tal senso il Giudice di Pace di Ancona 26/6/96 - Giudice di Pace di reggio Calabria 09/11/96 - Pretore di Ancona 03/03/92 - etc..). Diversamente, ove tale contatore fosse invece installato anche nell'ambito della detenzione e della sfera di sorveglianza del beneficiario del servizio, come per esempio avviene per le somministrazioni di energia elettrica e d'acqua, le sue indicazioni ben costituiscono presunzione di veridicità delle rilevazioni stesse, in assenza di previste quanto tempestive eccezioni o contestazioni da parte dell'utente.
Tutte le predette considerazioni vengono ritenute decisive ed assorbenti di modo che vano sembra il ricercare sia le modalità dell'uso del telefono nel tempo e nello spazio da parte della Ceramica Vantaggi (irrilevanti ai fini probatori) sia la perfezione tecnica degli impianti e contatori Telecom (disguidi, possibili errori o inserimento di terzi estranei in linea costituiscono in materia "fatto notorio") sia un qualsiasi parallelismo tra bollette pregresse consecutive (in re ipsa variabili), sia, infine, la cronistoria della singola utenza mediante esami testimoniali. Di conseguenza, attesi i principi sancito dall'art.2697-2698 C.C. non si ritiene che in caso di contestazione da parte dell'utente, il consumo unilateralmente accertato dal contatore installato presso la Telecom è idoneo a comprovare l'entità del consumo medesimo. Del resto tale presunzione assoluta non viene introdotta neppure dall'art.12 del nuovo Regolamento di servizio, mentre le unilaterali attestazioni del consumo da parte di uno dei contraenti non possono assumere efficacia diversa dalle annotazioni di cui all'art.2707 C.C., come, nel caso di uso di apparecchiature, di cui all'art.2712 C.C.. La Telecom richiede all'utente di dimostrare che l'impianto non ha svolto i servizi riportati nelle fatture cioè le chiamate al n.166 Audiotel: ci si trova di fronte ad una "probatio diabolica" impossibile da superare da parte di qualsiasi utente, essendo tutto l'impianto sotto il controllo esclusivo della Telecom, sottratto ad una qualsivoglia indagine da parte dell'utente. Giova altresì ricordare che anche se viene installato (a pagamento) un segnalatore di scatti telefonici a casa dell'utente, la numerazione in esso indicata, se contrasta con quanto riportato dal contatore installato in centrale, non ha alcun effetto giuridico: ciò ad ulteriore prova che l'utente non ha alcuna possibilità di difesa contro gli errori delle apparecchiature della Società opposta. E' indubbio che ci si trovi in presenza di un contratto con clausole vessatorie a cui il cittadino utente è costretto a sottostare per poter usufruire del servizio telefonico (vedi: 1) l'attivazione telefonica implica anche l'inserimento dei servizi Audiotel (n.144 ora disattivato ed attivo solo a domanda e n.166 che può essere invece disattivato solo a richiesta): 2) misurazione del traffico telefonico solo attraverso il contatore di centrale). La loro sottoscrizione non comprova in alcun modo la effettiva e libera volontà di colui che ha richiesto l'utenza e come tali vanno considerate nulle dall'ordinamento. Nulla cambia per ciò che attiene i servizi Audiotel che la Telecom definisce prestazioni accessorie alla rete telefonica ma la cui accettazione nasce dall'accettazione del servizio telefonico, per i quali servizi la Telecom stessa asserisce che in qualità di gestore assume le responsabilità connesse al trasporto delle informazioni ed alla contabilizzazione sul contatore secondo le modalità definite nel vigente Regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico.
Ad abundantiam, comunque, è stato provato (tutti i testi escussi l'hanno confermato) che il 21/09/97, giorno del Battesimo di una nipotina della titolare della Ditta, l'apparecchio telefonico venne usato una sola volta per una chiamata urbana, mentre al 1717 e nei tabulati risultavano eseguiti ben 509 scatti sempre su chat line 166.
Le spese di lite, comprese quelle relative all'accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Gualdo Tadino, definitivamente pronunciando nella causa descritta in epigrafe, così provvede:
- In accoglimento della domanda opponente, revoca il decreto ingiuntivo n.30/98 nella sua integralità;
- Condanna l'opposta alla refusione delle spese legali complessivamente liquidate il £.3.000.000= (di cui £.1.000.000= per spese), oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Gualdo Tadino il 24/11/1998 con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DI PACE
( Dott. Marco Gori )( Dott. Alessandra Collettini )

Depositata in Cancelleria il 8 GEN.1999
IL CANCELLIERE
( Dott. Marco Gori )
Registrata a Gualdo Tadino il 13 GEN. 1999