REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dott.Massimo Corrias in funzione di
Giudice Unico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 8973 dell'anno
1998, posta in decisione nella camera di consiglio del 22.9.2000 e vertente

tra
Telecom Italia spa
elett.te dom.ta in Roma, al civico n.6 del Largo del Teatro Valle, presso lo
studio degli avvocati Enzo Musco, Stefano D'Ercole e Massimo Garutti che la
rappresentano e difendono in forza di procura alle liti a margine dell'atto di
citazione,
attrice
e
RTI-Reti Televisive e Italiane spa
Greggio Ezio
Iacchetti Vincenzo
elett.te dom.ti in Roma, in Via delle Tre Madonne n.16, presso lo studio
dell'avv. Avilio Pesutti che li rappresenta e difende, unitamente agli avvocati
Aldo Frignani e Giuseppe Rossi, in forza di procure alle liti in calce alle
copie notificate dell'atto di citazione,
convenuti
e
Filippi Lorenzo, in proprio e quale Presidente del Comitato Vittime della
Sip-Telecom,
elett.te dom.to in Roma, in Via Antonio Gramsci n.19, presso lo studio dell'avv.
Gualtiero Petagna che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in
calce alla comparsa di costituzione,
chiamato in causa
e
Codacons
elett.te dom.to in Roma, in Via Otranto 18, presso il proprio ufficio legale
nazionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Canestrelli e Giancarlo
Caracuzzo che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti a margine
della comparsa d'intervento,
intervenuto

avente oggetto: domanda di risarcimento danni.

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti.

Con atto di citazione notificato il 26.2.1998 la società Telecom Italia spa ha
convenuto davanti a questo tribunale la società RTI-Reti Televisive Italiane spa
nonché Greggio Ezio e Iacchetti Enzo esponendo:
- che la convenuta RTI-Reti Televisive Italiane spa gestiva il canale
televisivo "Canale 5" che trasmetteva il programma "Striscia la notizia"
condotto dai convenuti Greggio Ezio e Iacchetti Enzo;
- che nelle edizioni di "Striscia la notizia" trasmesse nei giorni 15 e 16
dicembre 1997 e 14, 19, 20 e 29 gennaio 1998, nel corso di interviste fatte a
tale Filippi Lorenzo erano state fatte affermazioni false e lesive dell'immagine
commerciale di essa Telecom Italia spa;
- che dette trasmissioni avevano provocato ad essa Telecom Italia spa
danni patrimoniali e non e avevano reso necessaria la pubblicazione di
comunicati-stampa al fine di rassicurare il pubblico circa la falsità delle
notizie diffuse dalla trasmissione di "Canale 5" oltre che per sventare il
pericolo di iniziative di autoriduzione delle bollette da parte della propria
utenza.

Sulla base di tali presupposti la Telecom Italia spa ha pertanto formulato le
seguenti domande:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare che i fatti esposti in narrativa, singolarmente
considerati, nonché nel loro complesso, hanno leso ingiustamente i diritti della
personalità di cui Telecom Italia spa è titolare ed hanno arrecato alla stessa
danni patrimoniali e non patrimoniali diretti ed indiretti;
2) per l'effetto, condannare i convenuti -in solido ovvero per le
rispettive quote di responsabilità- al risarcimento dei danni predetti nella
misura di £.5.000.000.000 ovvero in quella che sarà accertata in corso di causa
ovvero comunque secondo equità;
3) dichiarare che la predetta somma deve essere maggiorata degli interessi
di legge, dal giorno della domanda, e previa rivalutazione monetaria del
capitale, a far tempo dalla produzione degli eventi di danno, il tutto fino al
giorno del pagamento;
4) accertare e dichiarare che è fatta salva l'ulteriore responsabilità a
carico dei medesimi convenuti per i danni che si verificassero dopo la
proposizione della domanda o, comunque, dopo la pronuncia della condanna a
favore dell'attrice, danni da liquidarsi in separato giudizio;
5) ordinare la pubblicazione, a spese dei convenuti, dell'emananda sentenza
di condanna, per estratto comprendente, in ogni caso, il dispositivo, sui
quotidiani e settimanali che l'Ill.mo Tribunale vorrà indicare;
6) ordinare la trasmissione televisiva, a spese dei convenuti,
dell'emananda sentenza, sui telegiornali delle reti televisive a diffusione
nazionale, nonché in tre edizioni consecutive della trasmissione "Striscia la
notizia", dedicando luoghi e spazi congrui, che il tribunale Ecc.mo vorrà
indicare, secondo giustizia;
7) condannare in ogni caso i convenuti alle spese, competenze e onorari del
giudizio.

La convenuta RTI-Reti Televisive Italiane spa si è costituita in giudizio il
19.6.1998 ed ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree con vittoria di
spese, invocando le esimenti dell'esercizio dei diritti di cronaca, di critica,
di satira e di libera manifestazione del pensiero ed eccependo l'insussistenza
di alcuna lesione del diritto all'identità personale della Telecom Italia spa e
comunque il totale difetto di prove degli asseriti danni; i convenuti Iacchetti
Enzo e Greggio Ezio si sono anch'essi costituiti aderendo alle domande ed alle
eccezioni formulate dalla RTI-Reti Televisive Italiane spa; detta società e
Iacchetti Enzo hanno altresì chiamato in causa Filippi Lorenzo, in proprio e
quale presidente del Comitato Vittime della Sip-Telecom, chiedendo che, in caso
di loro condanna al risarcimento dei danni nei confronti della Telecom Italia
spa, il Filippi e detto comitato fossero a loro volta condannati a tenerli
indenni da quanto avrebbero dovuto rifondere all'attrice, con vittoria di spese,
essendo stati loro a fornire le notizie diffuse nel corso delle trasmissioni
oggetto del giudizio.

Filippi Lorenzo ed il Comitato Vittime della Sip-Telecom si sono costituiti con
comparsa depositata il 14.10.1998 ribadendo la verità delle notizie fornite alla
redazione del programma "Striscia la notizia" e chiedendo il rigetto sia delle
domande della Telecom Italia spa sia delle domande di garanzia formulate a loro
carico, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore avv.
Gualtiero Petagna, antistatario.

Infine è intervenuto in giudizio il Codacons che, contestando quanto asserito
dalla Telecom Italia spa e svolgendo un intervento adesivo in favore del Filippi
e del Comitato Vittime della Sip-Telecom, ha chiesto il rigetto di ogni domanda
avanzata contro dette ultime parti.

Nel corso dell'istruttoria sono stati prodotti documenti e le video cassette con
le registrazioni delle trasmissioni oggetto del giudizio; all'udienza di
precisazione delle conclusioni del 9.5.2000 i difensori hanno ribadito le
domande dei rispettivi atti di costituzione.

Scaduti i termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e per le
note di replica (60 e 20 giorni) la causa è stata decisa dal G.I. in funzione di
Giudice Unico

Motivi della decisione.

L'attrice Telecom Italia spa assume di aver subito ingenti danni alla propria
immagine commerciale dalla diffusione di notizie false e diffamatorie, nel corso
delle edizioni dei giorni 15 e 16 dicembre 1997 e 14, 19, 20 e 29 gennaio 1998
della trasmissione televisiva "Striscia la notizia" condotta da Greggio Ezio e
Iacchetti Enzo e trasmessa dall'emittente Canale 5 della RTI-Reti Televisive
Italiane spa; devesi altresì premettere che la difesa attorea ha in particolare
lamentato che nel corso di varie interviste fatte a Filippi Lorenzo, presidente
del Comitato Vittime della Sip-Telecom, era stato affermato:
a) che molti immobili acquisiti al patrimonio della Telecom Italia spa
erano privi di agibilità e non erano accatastati;
b) che ciò aveva consentito il loro acquisto a prezzi irrisori dagli enti
pubblici precedenti proprietari;
c) che su tali immobili la Telecom Italia spa non pagava le dovute imposte;
d) che molti utenti avevano ricevuto bollette con importi relativi a
telefonate alle cosiddette "linee erotiche" in realtà mai effettuate in quanto
simulate da un computer;
e) che tali telefonate costituivano vere e proprie truffe che andavano
denunciate anche se di recente gli addebiti di scatti non fruiti venivano
effettuati per piccoli importi;
f) che la Telecom Italia spa era solita rispondere ai reclami dell'utenza
con lettere standardizzate in cui si ribadiva l'esattezza della bolletta, senza
specificare quali controlli fossero stati in concreto effettuati e senza mai
mettere a disposizione dell'utente i tabulati relativi alle sue telefonate;
g) che la Telecom Italia spa illegittimamente interrompeva l'utenza
telefonica agli abbonati che insistevano nelle loro rimostranze;
h) che in tale comportamento si potevano configurare degli estremi di
reato;
i) che gli organi di stampa non si occupavano delle suddette problematiche
in quanto preferivano lucrare i proventi degli annunci pubblicitari della
Telecom Italia spa;
j) che l'atteggiamento della TIM nei confronti della propria clientela,
attesa la concorrenza già in atto nel settore della telefonia mobile, era ben
diverso (detta società in caso di contestazioni metteva a disposizione i propri
tabulati e scontava gli addebiti relativi alle telefonate che accertava non
essere state effettuate dal cliente);
k) che la Telecom Italia spa faceva pagare all'utenza la consegna degli
elenchi telefonici anche quando era stato l'utente a ritirarli;
l) che la commissione di conciliazione prevista per la composizione delle
controversie tra la Telecom Italia spa e l'utenza era scarsamente affidabile,
essendo composta da persone retribuite per metà dall'U.E. e per metà dalla
stessa Telecom Italia spa;
m) che per lucrare maggiori tariffe telefoniche il comune di Castella
Montecavolo era stato incluso nel distretto telefonico del comune di Castelnuovo
Monti distante 50 chilometri anziché nel distretto di Reggio Emilia distante
solo 10 chilometri;
n) che infine la Telecom Italia spa, tramite il provider Internet
"Interbusiness Italia", aveva promosso le telefonate verso una determinata
"linea erotica" pubblicizzando un premio di £.350 al minuto per ogni telefonata.

Tanto premesso, ritiene il giudicante che le domande attoree non possano trovare
accoglimento, posto che tutte le affermazioni delle quali la Telecom Italia spa
ha lamentato la valenza diffamatoria risultano giustificate dall'esimente
dell'esercizio dei diritti di critica, di satira e di libera manifestazione del
pensiero garantiti dalla Costituzione della Repubblica che, nel caso in esame,
risultano essere stati correttamente esercitati, attesa la verità effettiva o
putativa delle affermazioni fatte, l'importanza delle notizie per l'opinione
pubblica e la sostanziale correttezza delle espressioni usate; al riguardo
occorre infatti sottolineare:
- che le vicende concernenti gli immobili della Telecom Italia spa
asseritamente non accatastati, le asserite irregolarità nelle valutazioni del
patrimonio immobiliare trasferito a detta società, i sospetti di evasione
fiscale, l'asserito coinvolgimento della Telecom Italia spa nelle truffe
concernenti le bollette contenenti addebiti per telefonate "erotiche" mai
effettuate dagli abbonati e comunque telefonate nazionali addebitate con tariffe
intercontinentali ed infine le vicende relative all'asserita illiceità penale di
certi stacchi delle utenze sono risultate tutte oggetto di circostanziate
denunce che hanno attivato procedimenti penali da parte delle Procure dei
tribunali di Padova e Napoli ovvero riprendono i contenuti di interpellanze
parlamentari (si vedano in particolare: le denunce presentate da Filippi Lorenzo
alla Procura del Tribunale di Padova in relazione alle vicende degli immobili
non accatastati, ai sospetti di evasione fiscale e di infedele valutazione del
patrimonio acquisito dalla Telecom Italia spa, nonché per gli addebiti di
telefonate "erotiche" mai effettuate ovvero per telefonate nazionali
contabilizzate con tariffe intercontinentali; l'interpellanza del 1.12.1994 al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Poste e delle
Telecomunicazioni e al Ministro del Tesoro, con cui il Deputato Pampo,
ipotizzava una non corretta valutazione dei beni trasferiti alla Telecom Italia
spa per effetto della legge n.58 del 29.1.1992 e un conseguente danno per lo
Stato, chiedeva di sapere "se con il pretesto di una reale esigenza di riforma
del settore, si sia operato al fine di regalare alla Telecom l'ex ASST, da
sempre appetita"; l'interpellanza del 2.3.1995 al Ministro delle Poste e
Telecomunicazioni presentata dai Deputati Bellei-Trenti e Boghetta in cui, per
quel che qui interessa, è dato leggere: "Sono ormai migliaia nel nostro paese
gli utenti che continuano a ricevere bollette telefoniche stratosferiche e che
non riescono ad ottenere da Telecom documentate ed esaurienti spiegazioni; in
caso di contestazione delle bollette la Società si limita, nella gran parte dei
casi, ad inviare all'utente una lettera circolare in cui burocraticamente si
spiega che sarebbero stati effettuati i dovuti controlli sul contatore e che,
essendo tutto in regola, l'utente deve pagare pena la sospensione del servizio
telefonico;" ... "là dove in qualche modo le verifiche sono state possibili sono
emersi fatti e circostanze assai inquietanti che, se confermati, metterebbero in
dubbio la buona fede di Telecom e si sarebbe di fronte ad una truffa di vaste
proporzioni e a vere associazioni per delinquere; infatti si è riscontrato che
le telefonate sarebbero state fatte quando nessuno era nell'abitazione, ma ancor
più grave gli scatti sarebbero stati addebitati per telefonate mai fatte perché
i numeri intercontinentali risulterebbero inesistenti ed in altri casi gli
scatti sarebbero avvenuti addirittura dopo la disattivazione del telefono
medesimo;"... "lo stesso Controllo Concessioni del Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni in una lettera del 7.2.1995 afferma che "non è possibile
escludere l'ipotesi di un furto di traffico"; "... "recentemente la magistratura
napoletana ha inviato sette avvisi di garanzia ad altrettanti dirigenti Telecom
che nella volontà di sospendere unilateralmente il servizio e di pretendere il
pagamento delle bollette maggiorate dalle linee erotiche ha ipotizzato gli
estremi del reato di abuso d'ufficio e di concussione; lo stesso Ministro in
data 10.1.1995 ha richiesto spiegazioni in merito alla "abusiva sospensione del
servizio telefonico a migliaia di utenti"");
- che secondo l'insegnamento delle giurisprudenza della Corte di
cassazione (v.Cass.3°sez.n.1345 dell'11.5.1971), al di fuori delle ipotesi della
calunnia e della simulazione di reato, il riferire all'autorità giudiziaria
ovvero alle autorità di polizia notizie concernenti reati (così come avvenuto
nel caso in esame) non può comportare alcuna responsabilità per danni a carico
del denunciante ovvero delle persone che rendono informazioni, posto che le loro
condotte debbono ritenersi scriminate a sensi dell'art.51 cp (adempimento di un
diritto per il denunciante; adempimento di un dovere per le persone informate
dei fatti);
- che nel caso de quo nessuna prova è stata fornita dall'attrice circa la
commissione ad opera del Filippi di una calunnia ovvero di una simulazione di
reato ai suoi danni, dovendosi al riguardo considerare:
1. che nessun procedimento penale risulta essere stato promosso a carico
del Filippi per tali reati;
2. che al contrario le dichiarazioni del Filippi risultano allo stato
riscontrate: a) dalla documentazione in atti, non contestata, recante
l'intestazione "Telecom Italia" e contenente un elenco di immobili di detta
società asseritamente non accatastati; b) dalle bollette telefoniche in atti, la
cui autenticità non è stata oggetto di contestazioni, da cui risultano
impossibili sovrapposizioni di telefonate e addebiti per telefonate indicate
come effettuate in epoca successiva alla disattivazione dell'utenza (tabulato
dell'abbonato ++++++ ++++++ e bolletta dell'abbonata ++++++++ +++++++ allegati
come documenti 4 e 10 al fascicolo della RTI; bolletta dell'abbonata +++++
++++++++ per £.128.000.000, allegata come documento 5 al medesimo fascicolo);
- che evidentemente nessun addebito potrà essere mosso per le
dichiarazioni del Greggio e dello Iacchetti riproducenti le suddette
interpellanze parlamentari;
- che le affermazioni concernenti gli atteggiamenti d'intransigenza e di
scarsa collaborazione della Telecom Italia spa a fronte delle contestazioni
dell'utenza (risposte standardizzate, mancata comunicazione dei tabulati,
mancata specificazione dei controlli asseritamente effettuati), i dubbi espressi
sul funzionamento della commissione di conciliazione e le considerazioni
relative all'asserito diverso atteggiamento degli operatori della telefonia
mobile già operanti in regime di concorrenza, hanno trovato riscontro in atti
della stessa autorità di controllo preposta al settore in questione (v.doc.F3
del fascicolo del Filippi, costituito dalla comunicazione inviata alla Telecom
Italia dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni- Direzione Generale
Concessioni ed Autorizzazioni recante il numero di protocollo 11295 del
31.10.1995, in cui, tra l'altro è dato leggere: "... A fronte dei numerosi
reclami pervenuti allo scrivente Ministero si ravvisa la necessità di una
intensificazione delle predette azioni, non solo nella direzione del
contenimento delle chiamate abusive verso paesi esteri ma anche in riferimento
alla gestione dei servizi audiotex nazionali, al cui traffico sono interessati
non solo codesta Concessionaria ma anche, e soprattutto, i gestori dei centri di
servizio ed i fornitori d'informazioni. Dai reclami pervenuti emergerebbero
motivi di scontento indirizzati al fatto che le ragioni dei reclamanti non
sarebbero state tenute in debita considerazione o valorizzate sul piano
dell'indagine tecnica e conseguentemente su quello dei necessari interventi di
bonifica da parte degli organi territoriali di codesta spett.le Concessionaria.
Viceversa emergerebbe un uso specifico dello strumento di conciliazione come
cassa di contenimento delle predette lagnanze, in apparente sostituzione o
comunque ad integrazione di strumenti di natura tecnico-impiantistica (cfr
circolare Telecom/DBS n.00004 del 7.2.94 per la gestione del contenzioso
relativo al servizio audiotel). Tutto ciò premesso si invita codesta spett.le
Concessionaria a voler recepire le seguenti indicazioni, da applicarsi
puntualmente in occasione della ricezione dei reclami per traffico non
riconosciuto dall'utente, ed a voler impartire le opportune direttive ai propri
organi territoriali: a) a fronte di reclami avanzati dagli utenti e relativi al
traffico da essi non riconosciuto, si invita codesta Concessionaria ad astenersi
da reiezioni di tali reclami con motivazioni generiche e a voler fornire
all'utenza nonché ai competenti Ispettori territoriali ministeriali che ne
dovessero fare espressa richiesta, ogni informazione e documentazione, anche in
forma scritta relativamente al traffico da essa generato; b) ...omissis"; si
veda altresì il messaggio telex n.191 del 31.10.1995 inviato alla Direzione
Generale della Telecom Italia spa dalla Direzione Generale Autorizzazioni e
concessioni del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del seguente letterale
tenore: "Oggetto: reclami per traffico telefonico non riconosciuto - Sospensione
per morosità. - Ufficio Circoscrizionale Veneto - Venezia di questo Ministero
habet segnalato che Direzione Regionale Telecom Veneto habet sospeso, per
morosità numerose utenze telefoniche prima che reclamo sia definito e per le
quali sunt ancora in corso indagini sia da parte questo Ministero sia da parte
Procure della Repubblica interessate al riguardo. Alt. Invitasi codesta
Direzione Generale voler intervenire scopo imporre a D.R. Veneto immediato
ripristino utenze interrotte. Alt. Restasi attesa assicurazione. Alt. Il
Dirigente Generale");
- che il riferimento fatto dal Filippi al disinteresse dei maggiori organi
d'informazione per le problematiche dell'utenza telefonica, attesi i lauti
proventi degli annunci pubblicitari della Telecom Italia spa, è espressione di
un'opinione personale del predetto Filippi da ritenersi lecita in quanto libera
manifestazione di pensiero priva di alcuna valenza diffamatoria nei confronti
dell'attrice;
- che l'assunto secondo cui alcuni abbonati avrebbero dovuto pagare la
consegna degli elenchi telefonici pur avendoli ritirati essi stessi, ha trovato
riscontro nei dispacci di posta elettronica di taluni utenti (v.documenti 22,
22bis e 22ter allegati al fascicolo della RTI) oltre che negli stessi scritti
difensivi della Telecom Italia (che al riguardo ha ammesso la possibilità di
disguidi, sempre però seguiti dal rimborso delle somme erroneamente riscosse);
- che in relazione alla vicenda del comune di Quattro Castella-
Montecavolo nel distretto telefonico di Castelnuovo Monti - distante 50
chilometri- anziché in quello del comune di Reggio Emilia - distante 10
chilometri- la trasmissione "Striscia la notizia" ha dato voce alle proteste dei
cittadini del suddetto comune (v.messaggi di posta elettronica di cui ai
documenti 24 bis e 24 ter della RTI) che lamentavano l'intervenuto aumento dei
costi delle loro telefonate;
- che la Telecom Italia ha lamentato di essere stata indicata come
responsabile della definizione dei suddetti distretti telefonici;
- che tale attribuzione di responsabilità, peraltro giustificata dalla
partecipazione della Telecom Italia all'iter formativo del Piano Regolatore
Telefonico approvato con il D.M. 25.9.1997, avendo preso parte quale gestore
pubblico alla Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle
telecomunicazioni, non può comunque essere considerata diffamatoria, posto che,
pur essendosi lamentato un sensibile aumento dei costi delle telefonate, mai si
è affermato che l'inclusione del comune de quo nel distretto di Castelnuovo
Monti fosse stata decisa al fine di lucrare maggiori proventi;
- che in relazione alla vicenda dell'annuncio pubblicitario comparso su
Internet che prometteva la somma di £.350 al minuto a chi si fosse collegato con
certe utenze telefoniche poi risultate utenze "linee erotiche", l'attribuzione
alla Telecom Italia spa di tale annuncio, implicitamente fatta dai conduttori
del programma in questione, deve ritenersi essere stata effettuata sulla base di
una corretta valutazione dei dati di fatto a loro disposizione, posto che il
procedimento penale per diffamazione promosso dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torino contro il Greggio e lo Iacchetti, conclusosi con
il decreto di archiviazione in atti del 30.8.1999, ha consentito di appurare: a)
che effettivamente, componendo i numeri pubblicizzati, ci si collegava ad una
linea "erotica"; b) che detto servizio audiotex a contenuto erotico era gestito
non già dalla rete pubblica di telecomunicazioni della Nuova Zelanda ma da
Telecom Italia (era infatti risultato che le telefonate potevano essere
effettuate solamente dal territorio nazionale e che il prefisso internazionale
indicato non corrispondeva ad alcun prefisso della Nuova Zelanda); c) che il
22.1.1998 l'annuncio de quo apparve su Internet sul sito "Interbusiness" recante
il logo di Telecom Italia spa e la dicitura "un servizio di Telecom Italia su
Internet per le aziende"; d) che effettivamente "Interbusiness" era un servizio
gestito da Telecom Italia; e) che pur potendo ipotizzarsi che l'annuncio potesse
essere stato inserito da terzi aventi accesso al sito, tuttavia, dato il tenore
dell'annuncio stesso ed in mancanza di elementi che potessero farne ritenere la
natura truffaldina, era lecito dedurre la sussistenza di un interesse della
Telecom Italia spa in iniziative volte ad incrementare il traffico telefonico
intercontinentale.

In forza di tutto quanto sopra esposto, nessuna delle domande attoree potrà
trovare accoglimento e la società Telecom Italia spa, attesa la sua totale
soccombenza, dovrà essere condannata a rifondere le spese processuali alle
controparti, così come meglio specificato in dispositivo; le spese concernenti
il Filippi ed il Comitato Vittime della Sip-Telecom dovranno essere distratte in
favore dell'avv. Gualtiero Petagna, dichiaratosi antistatario.

PQM
il Tribunale ordinario di Roma
in persona del Giudice dott. Massimo Corrias

definitivamente pronunciando ed ogni altra richiesta disattesa, così provvede:

- respinge le domande di risarcimento dei danni avanzate dalla società
Telecom Italia spa nei confronti dei convenuti RTI-Reti Televisive Italiane spa,
Greggio Ezio e Iacchetti Enzo, quali si evincono dall'atto di citazione
notificato il 26.2.1998;
- condanna la stessa Telecom Italia spa a rifondere le spese del giudizio
ai convenuti RTI-Reti Televisive Italiane spa, Greggio Ezio e Iacchetti Enzo,
nonché ai chiamati Filippi Lorenzo e Comitato Vittime della Sip-Telecom e
all'intervenuto Codacons, così liquidando dette spese, al netto di quanto dovuto
per l'Iva e per il contributo per la CPA:
1. £.8.500.000 in favore di RTI-Reti Televisive Italiane spa, di Greggio
Ezio e di Iacchetti Enzo, in solido, di cui £.5.000.000 per onorari e
£.3.000.000 per diritti;
2. £.8.500.000 in favore di Filippi Lorenzo e del Comitato Vittime della
Sip-Telecom, in solido, di cui £.5.000.000 per onorari e £.3.000.000 per
diritti, da distrarsi in favore dell'avv. Gualtiero Petagna, antistatario;
3. £.7.000.000 in favore del Codacons, di cui £.3.500.000 per onorari e
£.3.000.000 per diritti.

Così deciso in Roma il 22.9.2000
il Giudice Unico