Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 412
Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i
requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di
salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
Gazzetta Ufficiale 11.11.1999 n. 265
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto l'articolo 23,
comma 1, lettera a), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto,
emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;
Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche ed i requisiti
degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di
salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva n.
83/189/CEE, modificata con le direttive numeri 88/182/CEE e 94/10/CE, che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile
1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con
nota n. 4830 del 27 settembre 1999;
Adotta
il seguente regolamento
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione da
diporto;
c) "apparecchio galleggiante gonfiabile": un mezzo galleggiante (che
non sia imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio, salvagente anulare
o cintura di salvataggio), destinato a sostenere un numero determinato di
persone che si trovano nell'acqua e di costruzione tale da conservare la sua
forma e le sue caratteristiche.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli apparecchi galleggianti
gonfiabili, destinati esclusivamente alle unità da diporto.
1. Gli apparecchi galleggianti gonfiabili devono essere conformi al
prototipo approvato dall'Amministrazione.
2. Possono essere inoltre utilizzati a bordo delle unità da diporto
apparecchi galleggianti gonfiabili di tipo approvato per il diporto da uno degli
Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.
Art. 4
Caratteristiche
1. Ogni apparecchio galleggiante gonfiabile deve:
a) avere una resistenza agli urti sufficiente a consentire la caduta in acqua da
un'altezza non inferiore a 6 metri senza subire danni sia quando racchiuso nella
sua custodia che quando gonfiato; b) essere utilizzabile e stabile, qualunque
sia la faccia con cui galleggia;
c) avere un dispositivo di galleggiabilità costituito da camere d'aria
sovrapposte in numero pari, gonfiabili per insufflazione di gas o aria in
pressione, in cui è suddiviso l'apparecchio;
d) essere costruito in tessuti impermeabilizzati con mescole di gomma ovvero di
materiali sintetici idonei;
e) poter essere gonfiato a mezzo di due bombole a gas compresso ciascuna dotata
di valvola e testina operativa le quali devono poter essere azionate
simultaneamente con un'unica manovra di strappo di un cavetto od altro mezzo
equivalente, da effettuarsi senza dover previamente estrarre l'apparecchio
galleggiante dalla propria custodia. La forza da applicare per l'azionamento del
dispositivo di gonfiamento non deve essere superiore a 150 N. Il dispositivo di
gonfiamento deve garantire che entrambi i compartimenti raggiungano la pressione
di esercizio alle temperature di --18 C e +65 C. La valvola della bombola deve
essere dotata di dischetto tarato o sistema equivalente, che si rompa nel caso
in cui la pressione del gas all'interno della bombola superi la pressione di
collaudo della bombola stessa;
f) essere contenuto in una valigia o custodia in modo da poter resistere alle
condizioni di usura che si incontrano in mare. La custodia con all'interno
l'apparecchio galleggiante deve poter galleggiare per almeno 30 minuti;
g) poter galleggiare per 24 ore consecutive in acqua dolce con appesa una massa
di ferro di 14,5 kg per quante persone l'apparecchio stesso si intenda
abilitare;
h) essere munito di una barbetta di 10 metri di lunghezza e di un cavetto a
festoni in cavo di fibra, saldamente fissato tutt'intorno all'esterno, entrambe
di diametro non inferiore a 14 mm;
i) essere dotato di materiale retroriflettente;
l) essere dotato di valvole di sovrappressione per ogni compartimento progettate
in modo tale che la pressione non raggiunga un valore superiore a due volte
quello di esercizio durante il gonfiamento a +65 C;
m) in acqua dolce, con uno qualsiasi dei compartimenti sgonfi, poter essere
caricato sui festoni con masse di ferro di 7 kg distanti tra loro 30 cm,
disposti in modo da provocare la massima inclinazione senza che si immerga
l'orlo superiore del tratto perimetrale corrispondente ai festoni caricati.
2. Il numero delle persone per cui un apparecchio galleggiante è
autorizzato deve essere il minore dei due numeri ottenuti come segue:
a) dividendo per 14,5 il numero dei chilogrammi di ferro che è capace di
sostenere in acqua dolce;
oppure
b) dividendo il perimetro esterno dell'apparecchio, espresso in centimetri, per
30.
3. Non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali e orali.
1. Ogni apparecchio galleggiante gonfiabile deve essere marcato in modo
indelebile e leggibile con:
a) nome del fabbricante e dell'eventuale importatore;
b) nome o sigla del modello;
c) numero delle persone che è autorizzato a portare;
d) istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;
e) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di
conformità al medesimo;
f) mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio.
Art. 6
Revisioni periodiche
1. Gli apparecchi galleggianti gonfiabili devono essere sottoposti a
controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso
autorizzata.
2. Il controllo verrà certificato da apposita targhetta adesiva
fustellata, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia, recante la data di
controllo ed il nominativo della ditta che l'ha eseguito.
3. Qualora per il gonfiaggio siano usate bombole di gas compresso di
tipo non ricaricabile queste devono essere sostituite dopo nove anni dalla data
di carica.
Art. 7
Norme transitorie e finali
1. Gli apparecchi galleggianti gonfiabili conformi al decreto
ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 338 del 13 dicembre 1977, possono continuare ad essere
utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria
la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione.
2. È abrogato il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1977.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 settembre 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 365