La Mediazione PedagogicaLiber Liber

Il diritto alla privacy e ricerca scientifica
di  Renzo Remotti

4. Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti a scopi storici.

Secondo l’articolo 7 del decreto legislativo 281\99 i codici di deontologia devono contenere:

le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni della legge applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;

c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

Un gruppo di lavoro formato dalle Associazioni archivistiche e dal Ministero dei beni e delle attività culturali ha elaborato un testo che dovrebbe entrare in vigore il 25 – marzo – 2001.

La finalità del codice viene indicata già in modo molto chiaro nel primo comma dell’articolo primo del codice, ove si sancisce: “Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.” Si conferma l’interpretazione proposta precedentemente. Le norme a tutela della privacy cercano di mediare tra l’interesse alla propria privacy e la libertà di ricerca scientifica. Viene ribadita la necessità che i dati vengano utilizzati solo per scopi di ricerca “I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati esclusivamente per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati.” (art. 3, comma 4). L’articolo 5 detta importanti regole per rendere davvero libera la fruizione delle fonti storiche, con obblighi di informazione sulla situazione documentale in seno a ciascun istituto (comma 3) oltre a obblighi di riservatezza (art. 6). Molto problematica rimane la situazione in riferimento all’art. 13 l. 675\96 affrontata, in attesa di opportune modifiche legislative, dall’articolo 7 del codice. Interessante la disposizione secondo cui le istanze presentate dagli interessati, in merito a persone decedute, vanno valutate anche in considerazione del tempo trascorso. Vi sono inoltre obblighi per gli utenti soprattutto in rapporto ai documenti riservati (art. 11).

 

wpeD.jpg (2693 bytes)