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Il diritto alla privacy e ricerca scientifica
di Renzo Remotti |
4. Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti a scopi storici.
Secondo
larticolo 7 del decreto legislativo 281\99 i codici di deontologia devono contenere:
le
regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare
anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni della
legge applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
b)
le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti
concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia
interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c)
le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di
trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da
seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella
diffusione.
Un
gruppo di lavoro formato dalle Associazioni archivistiche e dal Ministero dei beni e delle
attività culturali ha elaborato un testo che dovrebbe entrare in vigore il 25
marzo 2001.
La
finalità del codice viene indicata già in modo molto chiaro nel primo comma
dellarticolo primo del codice, ove si sancisce: Le presenti norme sono volte a
garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio
della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché
nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla
riservatezza e del diritto all'identità personale. Si conferma
linterpretazione proposta precedentemente. Le norme a tutela della privacy cercano
di mediare tra linteresse alla propria privacy e la libertà di ricerca scientifica.
Viene ribadita la necessità che i dati vengano utilizzati solo per scopi di ricerca
I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati
esclusivamente per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima
disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di
conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie
di dati. (art. 3, comma 4). Larticolo 5 detta importanti regole per rendere
davvero libera la fruizione delle fonti storiche, con obblighi di informazione sulla
situazione documentale in seno a ciascun istituto (comma 3) oltre a obblighi di
riservatezza (art. 6). Molto problematica rimane la situazione in riferimento
allart. 13 l. 675\96 affrontata, in attesa di opportune modifiche legislative,
dallarticolo 7 del codice. Interessante la disposizione secondo cui le istanze
presentate dagli interessati, in merito a persone decedute, vanno valutate anche in
considerazione del tempo trascorso. Vi sono inoltre obblighi per gli utenti soprattutto in
rapporto ai documenti riservati (art. 11). |