Appunti Giuridici
"Assistenza medica di primo livello"
1. Scelta del Medico Revoca e Ricusazione 2.La Visita a Domicilio 3. Il Telefono 4. Organizzazione della Associazione di Medicina Generale 5. La Prescrizione di Farmaci ad Uso Limitato 6. Farmaci Generici 7. La certificazione di malattia 8. Pronto Soccorso 9. Tutela della Utenza
1. Scelta del Medico, Revoca e Ricusazione
Presso la Città di La Maddalena l'assistenza medica di primo livello (assistenza primaria) è assicurata dalla ASL n° 2 da otto medici di base ,(sei raggruppati in associazione), e due pediatri .
A. Scelta del medico: tutte le persone iscritte negli elenchi degli assistibili della azienda ASL n° 2 hanno diritto alla assistenza medica generale e pediatrica, con libera scelta del medico compatibilmente al numero dei pazienti già in carico ad ogni singolo sanitario, (massimale consentito di 1.500 unità). Dall'età di 6 a 14 anni i bambini possono essere iscritti indifferentemente con il pediatra o con il medico di medicina generale.Relativamente alla rotazione dei pazienti nell'ambito della associazione, è indicativa la norma contenuta nel D.P.R. 484/96 BURAS del 25/05/1998 (è' consentita la variazione di libera scelta del medico nell'ambito della associazione a condizione che la richiesta dell'assistito sia accompagnata da autorizzazione di entrambi i medici interessati). Ai fini dell'assistenza l'erogazione del servizio è a decorrere dal mese successivo a quello di scelta. La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale e salva revoca nel corso dell'anno è tacitamente rinnovata. Per i cittadini non residenti, ma con necessità di domicilio presso il distretto di residenza della ASL, la scelta è temporanea da un minimo di tre mesi ad un massimo di 1 anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico della azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile.Per favorire il ricongiungimento del nucleo familiare il figlio il coniuge o il convivente dell'assistito già in carico al medico di medicina generale può effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale.
B. Revoca e ricusazione delle scelte: l'assistito che revoca la scelte del medico ne dà comunicazione alla competente azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistito deve effettuare una nuova scelte che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.Il medico che non intende prestare la propria opera in favore di un assistito può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente azienda. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporti di fiducia nei confronti dell'assistito. Ai fini assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla comunicazione. In questo arco di tempo il medico è tenuto a prestare assistenza all'assistito qualora se ne presenti la necessità.I cittadini dell'unione Europea residenti in Italia hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 99, all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale. Decreto del Ministero della Sanità 18/03/1999 (Salute, assistenza pubblica ai cittadini UE, residenti in Italia).
2. La visita a domicilio
L'accordo collettivo nazionale sancisce l'affidamento
al medico stesso della responsabilità complessiva inerente alla tutela della
salute dei propri assistiti attraverso la erogazione di prestazioni
diagnostiche, terapeutiche, preventive, riabilitative individuali e di
educazione sanitaria in genere, espletate attraverso anche interventi domiciliari.
gli stessi, vengono effettuati per
prenotazione. Si riporta il riferimento alla normativa giuridica che regola tale attività:
“ Le
visite domiciliari sono previste nei confronti di quei pazienti che per motivi
di ordine
clinico
non
sia possibile la visita ambulatoriale. Ove la richiesta di visita pervenga entro
le ore 10’00 , la visita dovrà essere eseguita di norma nel corso della
stessa giornata, ove invece la richiesta venga
recepita dopo le ore 10’00, la visita
dovrà essere effettuata entro le ore 12’00 del giorno successivo. Le
chiamate urgenti, vanno soddisfatte nel piu’ breve tempo possibile, allorchè
recepite”
Per il medico di medicina generale non è previsto alcun obbligo di reperibilità (possibilità di rintracciare il medico in qualsiasi momento), specialmente per quanto riguarda le urgenze domiciliari: la reperibilità, è un istituto normativo tipico del rapporto di dipendenza e della medicina ospedaliera sia per il lavoro di reparto che di pronto soccorso.
Commento:
Il medico
impegnato nella propria attività professionale, risponde alla legislazione
ordinaria per ciò che concerne le proprie scelte professionali e di
comportamento. Il rifiuto della visita domiciliare richiesta dal paziente o dai
suoi familiari per motivi palesemente o apparentemente inadeguati è possibile
alla luce della normativa vigente, (avuto riguardo alla non trasferibilità
dell'ammalato), laddove la risposta negativa alla richiesta, non riguardi la
prestazione professionale in sé, ma il luogo dove essa dovrà essere espletata.
Il medico cioè, non nega la propria opera professionale, ma rifiuta di
svolgerla a domicilio del paziente, offrendo al contempo la disponibilità del
proprio ambulatorio. L’urgenza
,(allorché recepita),
(condizione di
pericolo di vita, o stato
clinico
che determini la necessità
assoluta di un
intervento medico)
assume connotazioni particolari qualora vi si opponga il rifiuto. Questa
valutabile come tale dal medico, caso per caso, comporta se necessario se pur con
relativo disagio ,anche la necessità d'abbandono dell’ambulatorio.
Non sono
lecite le richieste di visita domiciliare per motivi clinici marginali , per
richiesta di ricettazioni o per evitare il fastidio della visita ambulatoriale,
ciò ha generalmente la conseguenza
di sottrarre tempo a chi ha veramente necessità.
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