Appunti Giuridici

"Assistenza medica di primo livello"

1. Scelta del Medico Revoca e Ricusazione 2.La Visita a Domicilio 3. Il Telefono  4. Organizzazione della Associazione di Medicina Generale 5. La Prescrizione di Farmaci ad Uso Limitato 6. Farmaci Generici 7. La certificazione di malattia 8. Pronto Soccorso  9. Tutela della Utenza

Pronto Soccorso

1. Scelta del Medico, Revoca e Ricusazione 

       Presso la Città di La Maddalena l'assistenza medica di primo livello (assistenza primaria)  è assicurata dalla ASL n° 2 da otto medici di base ,(sei raggruppati in associazione), e due pediatri

A. Scelta del medico: tutte le persone iscritte negli elenchi degli assistibili della azienda ASL n° 2  hanno diritto alla assistenza medica generale e pediatrica, con libera scelta del medico compatibilmente al numero dei pazienti già in carico ad ogni singolo sanitario, (massimale consentito di 1.500 unità). Dall'età di 6 a 14 anni i bambini possono essere iscritti indifferentemente con il pediatra o con il medico di medicina generale.Relativamente alla rotazione dei pazienti nell'ambito della associazione, è indicativa la norma contenuta nel D.P.R. 484/96 BURAS del 25/05/1998 (è' consentita la variazione di libera scelta del medico nell'ambito della associazione a condizione che la richiesta dell'assistito sia accompagnata da autorizzazione di entrambi i medici interessati). Ai fini dell'assistenza l'erogazione del servizio è a decorrere dal mese successivo a quello di scelta. La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale e salva revoca nel corso dell'anno è tacitamente rinnovata. Per i cittadini non residenti, ma con necessità di domicilio presso il distretto di residenza della ASL, la scelta è temporanea da un minimo di tre mesi ad un massimo di 1 anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico della azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile.Per favorire il ricongiungimento del nucleo familiare il figlio il coniuge o il convivente dell'assistito già in carico al medico di medicina generale può effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale. 

B. Revoca e ricusazione delle scelte:  l'assistito che revoca la scelte del medico ne dà comunicazione alla competente azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistito deve effettuare una nuova scelte che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.Il medico che non intende prestare la propria opera in favore di un assistito può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente azienda. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporti di fiducia nei confronti dell'assistito. Ai fini assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla comunicazione. In questo arco di tempo il medico è tenuto a prestare assistenza all'assistito qualora se ne presenti la necessità.I cittadini dell'unione Europea residenti in Italia hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 99, all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale. Decreto del Ministero della Sanità 18/03/1999 (Salute, assistenza pubblica ai cittadini UE, residenti in Italia).

2.     La visita a domicilio 

L'accordo collettivo nazionale sancisce l'affidamento al medico stesso della responsabilità complessiva inerente alla tutela della salute dei propri assistiti attraverso la erogazione di prestazioni diagnostiche, terapeutiche, preventive, riabilitative individuali  e di educazione sanitaria in genere, espletate attraverso anche interventi  domiciliari. gli stessi, vengono effettuati per prenotazione. Si riporta il riferimento alla  normativa giuridica che regola tale attività:

 Le visite domiciliari sono previste nei confronti di quei pazienti che per motivi di ordine clinico  non sia possibile la visita ambulatoriale. Ove la richiesta di visita pervenga entro le ore 10’00 , la visita dovrà essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove invece la richiesta venga  recepita dopo le ore 10’00, la visita  dovrà essere effettuata entro le ore 12’00 del giorno successivo. Le chiamate urgenti, vanno soddisfatte nel piu’ breve tempo possibile, allorchè recepite”

Per il medico di medicina generale non è previsto alcun obbligo di reperibilità (possibilità di rintracciare il  medico in qualsiasi momento), specialmente per quanto riguarda le urgenze domiciliari: la reperibilità, è un istituto normativo tipico del rapporto di dipendenza  e della medicina ospedaliera  sia per il lavoro di reparto che  di pronto soccorso.

 Commento:

    Il medico impegnato nella propria attività professionale, risponde alla legislazione ordinaria per ciò che concerne le proprie scelte professionali e di comportamento. Il rifiuto della visita domiciliare richiesta dal paziente o dai suoi familiari per motivi palesemente o apparentemente inadeguati è possibile alla luce della normativa vigente, (avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato), laddove la risposta negativa alla richiesta, non riguardi la prestazione professionale in sé, ma il luogo dove essa dovrà essere espletata. Il medico cioè, non nega la propria opera professionale, ma rifiuta di svolgerla a domicilio del paziente, offrendo al contempo la disponibilità del proprio ambulatorio. L’urgenza ,(allorché recepita),  (condizione di pericolo di vita, o  stato clinico che determini la necessità assoluta di  un intervento medico) assume connotazioni particolari qualora vi si opponga il rifiuto.   Questa valutabile come tale dal medico, caso per caso, comporta se necessario se pur con relativo disagio ,anche la necessità d'abbandono dell’ambulatorio. Il rifiuto o l'inottemperanza espone il medico a imputazioni e procedimenti penali in ordine ad alcune possibili ipotesi di reato , oltre alle conseguenti azioni civili;omissione di soccorso (art. 593 del codice penale) e omissione di soccorso aggravata,  (se dal fatto deriva una lesione personale o morte del paziente),omissione o rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 del codice penale),lesioni personali colpose (art.590 del codice penale),omicidio colposo (art. 589 del codice penale).

Non sono lecite le richieste di visita domiciliare per motivi clinici marginali , per richiesta di ricettazioni o per evitare il fastidio della visita ambulatoriale, ciò ha  generalmente la conseguenza di  sottrarre  tempo a chi ha veramente necessità.  Oltre alle visite per prenotazione si ricorda infatti che il medico effettua giornalmente  interventi  domiciliari programmati  su pazienti cronici, affetti da patologie tumorali  o terminali. Un buon  medico è comunque in grado di valutare il livello di simulazione di un  paziente in relazione alla sintomatologia riferita ed all’esame clinico.  

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