Riferimenti Giuridici

(Normativa Sanitaria)

 

1. Legge sulla privacy (Legge 31 dicembre 1996) 2. Assistenza pubblica ai cittadini Ue residenti in Italia  3.Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti 4. Legislazione psichiatrica (analisi storica) 5.Regolamento per le Esenzioni dalla spesa Sanitaria in pazienti affetti da patologie croniche e invalidanti D.M.329/99

 

1. Legge sulla privacy - Legge 31 dicembre 1996, n° 675 -  (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

La normativa giuridica sulla privacy, (ad ispirazione internazionale), e nel caso specifico, con riferimento agli esercenti le professioni sanitarie, trova origine nella necessità di controllare in modo efficace, il possesso di  banche dati, (raccolta di dati su carta, o su cartelle elettroniche di  computer), la loro conservazione/protezione, custodia e sicurezza, la loro distruzione, le modalità ed i limiti di trasmissione a terzi.Tali norme, derivano necessariamente dalla necessità di ampliare il concetto di semplice "segreto professionale", non più sufficiente a tutelare  dati  clinici in possesso del medico, per la necessità di trasmissione/circolazione di tali dati, sia  per scopi epidemiologico, statistici sia  di semplice prevenzione.Particolare attenzione è posta ai cosi detti , "dati sensibili", riguardanti le condizioni di salute, la sessualità, le convinzioni politico/religiose, l'etnia dei singoli individui.

Tutti i codici di deontologia medica formulati nel tempo, contengono norme esplicite di comportamento riguardanti il segreto professionale, ("di tutto ciò che il medico viene a conoscenza durante l'esercizio della professione"). Il medico deve operare con assoluta riservatezza, su quanto  venga a conoscenza  o gli venga comunicato in virtu' della sua professione, anche su argomentazioni  e temi che non siano necessariamente riferibili alla sfera medica, ma che comunque riguardino la sfera privata dell'individuo. Tale norma deontologica ,trova riscontro attuale  nel giuramento di Ippocrate, il quale, fin dai tempi antichi dettava a tal proposito,  precise norme. Al contenuto etico del segreto  professionale,  si affianca  la  stessa norma penale, ( articolo 662 del c.p.). In ambito penale il delitto e' perseguibile a querela della persona offesa, con l'onere di provare , non solo la rivelazione di segreto ma anche il danno-nocumento che da esso deriva.La violazione del segreto determina una grave infrazione nel rapporto medico paziente, tant'e' che questa , e' contemplata nel nostro codice penale, fra i delitti contro la persona, in particolare, contro la inviolabilità dei segreti. Nel caso specifico, la norma penale non contempla la possibilità di colpa, e presuppone la condizione di  dolo, (la rivelazione del segreto, avviene quindi con coscienza e volontà). Il codice civile (art.18  della legge 675/96), prevede la possibilità di risarcimento ai sensi dell'art. 2050, a causa di danno provocato dal trattamento dei dati personali.  La norma deontologica relativamente al segreto professionale, differentemente dalla norma penale, punisce comunque, ed in prima istanza la violazione del segreto, "violazione di un comportamento al quale la stessa professione medica si ispira". Le giuste cause di rivelazione del segreto, contemplano alcune possibilità in cui l'esercente la professione sanitaria, debba ottemperare a specifiche disposizioni di legge, o si trovi nella condizione di autorizzazione del garante sui dati personali.

Dal codice di deontologia medica 3 ottobre 1998, art. 9: segreto professionale  

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli e' confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresì conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate , nel rispetto dei principi che garantiscono la tutela della riservatezza.La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto proprio o altrui , o nocumento della persona o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denuncie, notifiche e certificazioni obbligatorie: la richiesta o l' autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze e sulle opportunità o meno della rivelazione stessa; l'urgenza di salvaguardare la vita o salute di terzi , anche nel caso in cui l'interessato non sia in grado di di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere; l'urgenza di salvaguardare la vita o salute di terzi anche in caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del garante per la protezione dei dati personali. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto,. Il medico non deve rendere testimonianza al giudice su ciò che gli e' stato confidato o e' pervenuto alla sua conoscenza nell'esercizio della professione.La cancellazione dall'albo, non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.

 

 2. Assistenza pubblica ai cittadini Ue residenti in Italia

 

Il decreto ministeriale 18/03/1999,con decorrenza dal 1° gennaio 1999,  sancisce il diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario nazionale di  tutti i cittadini dell'unione Europea residenti in Italia.Il cittadino può iscriversi All'unità Sanitaria Locale di residenza, con durata eguale al tempo di soggiorno autorizzato.Tale normativa, fa si che  i cittadini Ue, risultino pienamente equiparati ai cittadini Italiani.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli stranieri, aventi la cittadinanza degli stati appartenenti alla Unione Europea, regolarmente residenti in Italia, sono iscritti obbligatoriamente, a parità di condizioni con i cittadini Italiani residenti, al Servizio Sanitario Nazionale, qualora non abbiano già titolo all'iscrizione stessa a carico dell'istituzione competente di uno stato membro, ai sensi dei vigenti regolamenti CEE n° 1408/1971 e n° 574/1972 e successive modificazioni, relativi alla applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'internoi della comunità.Sono esclusi dalla iscrizione obbligatoria i cittadini comunitari che godano della immunità e dei privilegi previsti dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, ratificate con legge 9 agosto 1967, n° 804, o che rimangano soggetti alla legislazione di sicurezza sociale dello stato di invio.

L'iscrizione alla Unità Sanitaria Locale , nel cui territorio il cittadino comunitario ha la residenza anagrafica, è effettuata per tutta la durata di validità del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, ed è valida per il titolare e per i familiari a carico. I cittadini a carico, indipendentemente dalla cittadinanza, sono individuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 luglio 1982, n° 402, convertito nella legge 3 settembre1982 n° 627.

 

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