Nota informativa sul regolamento per le esenzioni dalla spesa sanitaria in pazienti effetti da malattie croniche invalidanti 

(D.M. 329/99)

Nell'anno 1999 il Ministero della Sanita' ha pianificato un articolato programma  relativo alla applicazione del nuovo regolamento sulla  esenzione dalla spesa Sanitaria per pazienti affetti da malattie croniche ed invalidanti. La identificazione delle condizioni di gravita' clinica e dell'onere di spesa, per una serie ampia di patologie, ha condotto il Ministero all'ampliamento del numero di condizioni invalidanti e delle prestazioni correlate,da sottoporre ad esenzione dal costo della prestazione Sanitaria, anche in considerazione del progresso delle nuove conoscenze scientifiche sia in  relazione al monitoraggio prevenzione, sia al  trattamento delle stesse. Gli assessorati alla Sanita' delle  Regioni e delle Provincie Autonome, sono stati autorizzati dal Ministero nel 1999 al prolungamento della fase di transizione,con adeguate deroghe,  in funzione del disagio che l'applicazione dalla emissione del decreto  comportava, nei tempi previsti di 120 gg.

Relativamente alla fase di verifica delle esenzione,l'accordo, siglato tra ministero della Sanita', coordinamento delle Regioni,  Provincie Autonome, Federazione dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, al fine di evitare disagi ai cittadini con inutili ripetizioni di accertamneti clinici ha promosso comportamenti volti alla semplificazione di tale percorso.Sono utili ai fini del riconoscimento del diritto alla esenzione, la eventuale documentazione clinica gia' in possesso agli  interessati e comprovante la susssitenza di una condizione patologica specifica, contemplata nell'attuale normativa .

Con particolare riferimento alla esenzione per ipertensione arteriosa (malattia ipertensiva), atualmente la esenzione dal costo alla spesa sanitaria,e' riconosciuta esclusivamente a pazienti portatori di malattia Ipertensiva II e III stadio OMS, (pazienti ipertesi con danno d'organo). La norma precedente riconosceva al contrario tale diritto in tutti i casi di pazienti con  ipertensione non grave e con un onere di spesa individuale per prestazioni e controlli non rilevante. In considerazione del fatto che la tutela dei pazienti con ipertensione arteriosa senza danno d'organo  dovrebbe specificatamente rientrare nei programmi di prevenzione che le Regioni  dovrebbero attuare in attuazione del piano Sanitario Nazionale, il ministero della Sanita' ha ravvisato la possibilita' di esclusione dal sistema esenzione di tale condizione. In termini pratici per i possessori di una esenzione per ipertensione arteriosa, secondo la vecchia normativa, spetta l'onere di verifica della stessa, non solo attraverso una visita specialistica cardiologica erogata dallle strutture pubbliche , ma qualora necessario, con ulteriori accertamenti specialistici, finalizzati alla identificazione del danno d'organo. Anche in questa condizione e' previsto, per evitare ripetizione di visite specialistiche o accertamenti di altra natura, la possibilita' che il possesso di documentazione clinica gia' disponibile e comprovante la presenza di ipertrofia ventricolare sinistra, cardiopatia ipertensiva, nefropatia ipertensiva, retinopatia ipertensiva, sia considerato dato sufficiente alla conferma del diritto.

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