BOLLETTINO N°4 - FEBBRAIO 2000

 

 

Oggetto: Impianto per la produzione di vetro in lastre in area ex Enichem di Manfredonia – Osservazioni ambientali sulla relazione di progetto (ARPA Emilia Romagna – Modena)

 

Le seguenti osservazioni concernono l’impianto di cui all’oggetto – per quanto è desumibile dalla sintesi contenuta nelle osservazioni dell’Arpa di Modena – e alle osservazioni di quest’ultima.

In primo luogo come è facilmente desumibile dalla lettura delle osservazioni dell’ARPA vi sono delle evidenti carenze nel "progetto" presentato (è una domanda di concessione edilizia ???), carenze tali da non permettere alcun atto autorizzativo da parte degli enti competenti.

In particolare :

Il tipo di attività a cui si riferisce il "progetto" è classificata come industria insalubre di prima classe (voce B114 del DM 5.09.1994) ovvero, ai sensi dell’art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265 del 27.07.1934, tuttora vigente) devono essere "isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni", in altri termini ha la stessa classificazione degli ex impianti chimici.

Per quanto concerne le emissioni Dal contenuto delle note dell'ARPA di Modena si deduce che

a) il forno dell'impianto verrebbe alimentato da 80.000 mc/giorno di metano e 90 tonn/giorno di olio BTZ;

b) l'azienda dichiara emissioni attese, differenziandole per combustibile come riportato nella tabella;

c) l'ARPA evidenzia che i limiti indicati dall'azienda si riferiscono a limiti previsti dal DM 12.07.1990 (linee guida per l'applicazione del DPR 203/88);

d) l'ARPA evidenzia altresì che tale riferimento può non essere corretto ma, se l'impianto è superiore a 50 MW termici, la normativa per la fissazione dei limiti - in assenza di eventuali specifiche normative regionali più restrittive - è il DM 8.05.1989 concernente tutti gli impianti di combustione.

e) sulla base dei quantitativi di consumo dei due combustibili dichiarati dall'azienda (vedi punto a) e attribuendo al metano un pci (potere calorifico inferiore) pari a 8.460 kcal/mc e pari a 9.500 kcal/kg per l'olio combustibile la potenza termica in MW dovrebbe essere pari a 74,2 MW (41,4 forniti dall'olio e 32,8 forniti dal metano), pertanto verrebbe superato il limite di 50 MW termici indicato dal DM 8.05.1989, i limiti alle emissioni previsti da quest'ultima normativa, distinti per tipologia sono riportati nella tabella 1 che segue.

 

 

 

 

Tabella 1. Limiti alle emissioni dichiarati dall’azienda e limiti previsti dal DM 8.05.1999

Combustibili e contaminanti Limiti di emissione indicati dall'azienda (DM 12.07.1990) Limiti indicati dal DM 8.05.1989
Olio BTZ    
Anidride solforosa
  • < 1.800 mg/Nmc
  • 1.700 mg/Nmc
  • Polveri
  • < 80 -100 mg/Nmc
  • 50 mg/Nmc
  • Ossidi di azoto
  • < 3.000 mg/Nmc
  • 450 mg/Nmc
  •      
    Metano    
    Anidride solforosa
  • < 1.000 mg/Nmc
  • 35 mg/Nmc
  • Polveri
  • < 80 - 100 mg/Nmc
  • 5 mg/Nmc
  • Ossidi di azoto
  • < 3.500 mg/Nmc
  • 350 mg/Nmc
  •  

    E' evidente che :

    1.  
    2. i limiti previsti per i singoli contaminanti dal DM 8.05.1989 sono sempre inferiori a quelli indicati dall'azienda;
    3. i limiti previsti per il metano sono molto inferiori rispetto a quelli dell'olio (infatti l'ARPA evidenzia il maggiore impatto dell'uso di tale combustibile);
    4. le due norme non prevedono un valore di emissioni per il monossido di carbonio nonostante che, per le particolarità della produzione del vetro, ci si possono aspettare elevate emissioni di tale contaminante con rischi soprattutto a carico dei lavoratori addetti; rammento che il limite alle emissione vigente è di 250 mg/mc (all. 3 del DPCM 12.07.1990, impianti di combustione superiori a 50 MW);
    5. il limite delle polveri, nel caso del DM 12.07.1990, appare particolarmente elevato tenendo conto del fatto che si tratta sia di polveri di silice notoriamente pericolose (in primis per i lavoratori, in particolare nel caso di lavorazioni di molatura e smerigliatura del vetro prodotto) sia di polveri costituiti da residui carboniosi connessi soprattutto con la combustione di combustili liquidi o solidi, il limite previsto per il metano piò essere considerato abbastanza cautelativo (per le emissioni nell'ambiente esterno) tant'è che l'ARPA evidenzia la preferibilità sia del metano come combustibile e, diversamente, di un sistema di abbattimento delle polveri basato su filtri a maniche, più efficienti - in particolare per le polveri più fini - rispetto ad un filtro di tipo elettrostatico.

     

    Premessa la preferibilità dell'utilizzo di metano anzichè di olio combustibile (in alcuni punti l'ARPA accenna anche a gasolio ma non ho trovato espliciti riferimenti a tale combustibile nella sintesi del "progetto") il DM 8.05.1989 (come pure il DM 12.07.1990) prevede un sistema di calcolo per gli impianti policombustibile, in cui i limiti previsti per il singolo contaminante e il singolo combustibile vengono ponderati al contributo termico di ogni combustibile.

    Nel caso nostro, se sono corretti i calcoli riportati al punto e) i limiti, con utilizzo di entrambi i combustibili dichiarati dall'azienda e con le relative quantità, dovrebbero risultare, dall'applicazione della formula prevista dal DM 5.08.1989, quelli riportati nella tabella 2 che segue.

     

     

    Tabella 2. Limiti alle emissioni risultanti dall’utilizzo di metano e olio combustibile secondo il DM 5.08.1989, emissioni orarie dei principali macroinquinanti stimabili

    Contaminanti Limiti di emissione per impianto policombustibile

    (DM 5.08.1989)

    Emissione oraria sulla base dei limiti calcolati
    Anidride solforosa

    964 mg/Nmc

    163,88 kg/ora

    Polveri

    30 mg/Nmc

    5,1 kg/ora

    Ossidi di azoto

    406 mg/Nmc

    69,02 kg/ora

    Nota: emissioni orarie complessive stimate in 170.000 Nmc/h (come indicato dall’azienda)

    Nella tabella abbiamo presentato una stima delle emissioni orarie che si possono aspettare nel caso di rispetto di limiti calcolati (molto più bassi di quelli indicati dall’azienda); non conoscendo la previsione di funzionamento annuo degli impianti (che sono comunque a ciclo continuo) è difficile formulare delle ipotesi su base annua. In ogni caso se ipotizziamo "cautelativamente" un funzionamento effettivo del forno per 300 g/anno (7.200 ore/anno) le emissioni annue sarebbero:

    Emissioni che mi sembrano alquanto elevate ovvero che evidenziano ancora che ad un insediamento di questo tipo dovrebbero essere prescritti dei limiti molto più restrittivi di quelli calcolati in base al DM 5.08.1989 ovvero impedire l’utilizzo di combustibili diversi dal metano.

    Oltre a tali osservazioni in merito ai limiti di emissioni applicabili nel caso di specie non posso che confermare le osservazioni dell'ARPA (non avendo copia del "progetto" presentato) in merito alle richieste di dettagliare i sistemi di abbattimento delle polveri (produzione della mescola), ai presidi e alle emissioni della "galleria di ricottura" .

    Il superamento della taglia di 50 MW comporta anche un'altra questione ovvero l'applicabilità del DPCM 12.04.1996 sulla "Valutazione di Impatto Ambientale" (VIA) a livello regionale.

    Questa norma di indirizzo rivolta alle Regioni (e per la quale ogni Regione si deve dotare di una propria legge regionale sulla VIA) prevede che sono soggette alla preventiva procedura di "compatibilità ambientale" gli impianti termici con potenza termica superiore a 50 MW, nonché gli impianti per la produzione di vetro con capacità di fusione superiore a 10.000 tonn/anno , nel caso in cui "ricadono, anche parzialmente all’interno di aree naturali protette" previste dalla legge 394 del 6.12.1991. Nel caso in cui non ricadono in tali aree il richiedente deve richiedere (inviando anche i "dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente") all’autorità competente (da definirsi con la legge regionale di cui si accenna sopra) la verifica di assoggettabilità all’obbligo di VIA. L’autorità competente , entro 60 giorni si deve esprimere (in caso non si esprima, purtroppo, la legge nazionale prevede un sistema di silenzio assenso ovvero che si da per acquisito che il progetto non è soggetto alla VIA).

    Occorre insistere affinchè tale "verifica" (dovuta per il DPCM 12.04.1996 o per la legge regionale corrispondente se approvata) venga richiesta ed effettuata dall’ente competente (la Regione in mancanza di una legge regionale approvata).

    La procedura di VIA (comunque da pretendere) obbligherebbe il richiedente a fornire tutti gli elementi mancanti evidenziati dall’Arpa di Modena – compresa la stima delle ricadute delle emissioni e l’impatto acustico prevedibile.

     

    Sugli scarichi idrici risalta il dato dei 20 mc/h di reflui derivanti dal controlavaggio "filtro antracite" per i quali si dichiara una presenza di solidi sospesi pari a ben 600 mg/l e, nel contempo, come rileva l'ARPA l'assenza nel "progetto" di indicazioni concernenti la depurazione di tali scarichi.

    Il limite previsto dalla recente legge (Dlgs. 152 del 11.05.1999), che ha sostituito la legge "Merli", indica un limite per il parametro solidi sospesi nei reflui pari a 80 mg/l (scarico in acque superficiali) e di 250 mg/l per scarichi in pubblica fognatura. Come già detto all’inizio è incredbile che qualcuno presenti un "progetto" senza riportare nelle planimetria la rete della fognatura interna.

    Sull’impatto acustico, fermo restando quanto già evidenziato dall’Arpa di Modena e quanto previsto dalla VIA regionale, la Legge vigente in materia (la n. 447 del 26.10.1995) prevede tra l’altro:

    - che ogni Comune realizzi la "zonizzazione acustica" ovvero divida il territorio in funzione delle destinazioni d’uso nelle zone indicate dalla normativa a cui si accompagnano livelli sonori da non superare (qualunque sia la fonde di inquinamento acustico, fabbriche comprese – ovviamente per le zone industriali tali livelli sono elevati), inoltre (art. 8 comma 4) le domande di concessione edilizia anche per attività produttive "devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico".

    Da quanto riferisce l’Arpa di Modena le indicazioni fornite dal richiedente sono sommarie e carenti.

    Spero di aver fornito con le presenti note ulteriori utili elementi per la valutazione del "progetto" in oggetto pur nella limitazione di disporre di elementi di conoscenza "indiretti" quali la relazione dell’Arpa.

    Cordialissimi saluti

     

    Per il Centro per la Salute

    "Giulio A. Maccacaro"

    Caldiroli Marco