BOLLETTINO N°4 - FEBBRAIO 2000

Bozza di regolamento del Comitato di Partecipazione (L.R. 48/88) della ASL MILANO 2

 

Visto l'articolo 13 della legge 833 del 23/12/78, Visto l'art. 3 della legge regionale n. 48 del 16/9/88,

visto l’esistenza del Comitato di Partecipazione della USSL 26 - Melegnano, la ASL MILANO 2 con sede provvisoria a Melegnano istituisce il nuovo Comitato di Partecipazione degli utenti e degli operatori dei servizi sociosanitari del territorio dell'USSL, a partire dal seguente regolamento:

Art. 1 (definizione)

La partecipazione è l'attività che gli operatori della sanità, le formazioni sociali, gli utenti del SSN svolgono al fine di:

a) contribuire alla programmazione delle attività dell'ASL

b) promuovere la gestione dei servizi sociosanitari

c) verificare la funzionalità dei servizi, la loro rispondenza alle finalità del SSN e agli obiettivi dei piani sanitari nazionali e regionali.

Art. 2 (estensione dell'intervento)

L'attività del Comitato di Partecipazione si dirige verso tutte quelle strutture sanitarie e socio-assistenziali che fanno parte della ASL o con essa convenzionate e con quelle private se sono sottoposte al suo controllo.

Art. 3 (modo di operare)

1. Il Comitato di partecipazione, una volta insediato, si organizza per Distretti con modalità definite al suo interno. Il CdP può servirsi in ciascun distretto temporaneamente o per la durata del suo mandato di altre persone utenti od operatori dei servizi del distretto stesso.

2. Il Comitato di partecipazione può organizzare al suo interno gruppi di lavoro su temi particolari.

Art. 4 (attività specifiche)

Al CdP spetta:

a) proporre campagne di informazione mediante adeguati mezzi di divulgazione agli utenti (messi a disposizione dalla ASL), sui loro diritti, sui criteri e requisiti di accesso e sulle modalità di erogazione dei servizi;

b) favorire la partecipazione degli utenti e delle forze sociali mediante dibattiti ed altri mezzi adeguati promuovendo iniziative presso le comunità esistenti: scuole, fabbriche, circoli culturali, quartieri o frazioni ecc.;

c) formulare proposte in ordine:

- al programma di intervento dei servizi

- alla pubblicizzazione dell'attività relativa al funzionamento dei servizi

- a programmi di indagine e ricerche dei bisogni, di rispondenza dei servizi alle necessità degli utenti ed epidemiologiche; d) curare la pubblicizzazione dei servizi in collaborazione con gli operatori,

e) collaborare alla programmazione di piani di educazione sanitaria

f) valutare annualmente, tramite una relazione l'andamento complessivo dei servizi della ASL

Art. 5 (Assemblee degli utenti)

Il CdP al fine di favorire un rapporto organico e permanente con i cittadini utenti, convoca assemblee pubbliche quando lo ritiene necessario in misura non minore di due all'anno: Di norma le assemblee vengono indette per distretto.

Art. 6 (Composizione del CdP)

1. Il CdP è formato da 3 rappresentanti dei Comitati di partecipazione di distretto. In ogni distretto il CdP di distretto è composto da 7 membri: 2/3 provenienti dalle associazioni e organizzazioni del volontariato, dei diritti del malato, delle forze sociali, delle organizzazioni femminili, delle organizzazioni degli anziani, del distretto scolastico; 1/3 dagli operatori della ASL.

2. Il Direttore Generale rende noto a tutte le organizzazioni e le Associazioni della ASL la decisione di istituire il CdP con le sue modalità. Le Organizzazioni ed Associazioni che rispondono positivamente all'invito designano un loro rappresentante.

3. I membri rappresentanti degli operatori vengono eletti dai servizi: uno per ciascun dipartimento , tre dagli operatori degli altri servizi e strutture private o convenzionate.

3. Partecipa in maniera permanente al CdP il responsabile dell'Ufficio di Pubblica Tutela.

Art. 7 (prima convocazione ed elezione del presidente)

1. Il Comitato di partecipazione viene convocato la prima volta dal Direttore Generale o da un suo rappresentante della ASL che lo insedia. Il Direttore Generale nomina un membro esterno al CdP della ASL con il compito di partecipare alle riunione, stendere i verbali, convocare le riunioni, fare da tramite organizzativo.

2. Il membro esterno della ASL convocherà e presiederà le prime riunioni, fino a che i membri del CdP si saranno conosciuti e saranno in grado di eleggere al loro interno il presidente e il vice presidente.

3. Il Presidente viene eletto a maggioranza degli aventi diritto, può essere revocato e sostituito dai membri del comitato stesso in qualunque momento.

Art. 8 (Durata)

Il CdP dura in carica 4 anni.

Art. 9 Il presidente)

Il presidente:

a)convoca e presiede il CdP, stabilisce l’ordine del giorno, tenendo conto delle istanze presentate dai gruppi di lavoro e dai singoli componenti,

b) dirige l'attività del CdP,

c) cura l'attuazione delle decisioni, delle iniziative e delle direttive del comitato,

d)adempie alle incombenze stabilite dal presente regolamento, - invia al Direttore Generale relazioni semestrali sul lavori del CdP e sull'andamento dei servizi

e)convoca le assemblee pubbliche degli utenti e degli operatori. - interloquisce con il Direttore Generale e con gli altri dirigenti della ASL, quando se ne ravvisi la necessità.

Art.10 (convocazione delle riunioni)

1. Il CdP si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta al mese, con avviso scritto contenente l’ordine del giorno dei lavori, da recapitare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Il CdP può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, o da un gruppo di lavoro o di distretto o da almeno 100 utenti dell'ASL.

3. Le sedute del CdP sono pubbliche, devono essere adeguatamente pubblicizzate fra gli utenti del SSN.

Art. 11 (decadenza e sostituzione)

I singoli componenti cessano dall'incarico:

a) per decadenza, quando non abbiano partecipato, senza giustificazioni, a più di tre sedute consecutive del CdP,

b) per dimissioni volontarie,

c) per revoca dell'associazione o organizzazione rappresentati. Il Presidente, preso atto della decadenza invita l'associazione o organizzazione entro un mese alla sostituzione. Nel caso di risposta negativa da parte di quest'ultima chiede ad altra associazione o organizzazione disponibile di sostituire il membro del CdP scaduto.

Art. 12 (verbale)

Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale che viene tenuto a disposizione di chiunque voglia prenderne visione e inviato a ciascun membro del CdP con l’ordine del giorno della riunione successiva.

Art. 13 (rapporti ASL-CdP)

1. Il CdP può richiedere incontri con i responsabili dei servizi della ASL, e, previo accordo, può visitare i servizi e le strutture, conoscere i piani di intervento, le difficoltà e i problemi. Il CdP interloquisce oltre che con il Direttore Generale, con i direttori sanitario e amministrativo e i responsabili dei Dipartimenti e di ogni altro servizio e comitato che la ASL si dà per la sua vita e organizzazione interna.

2. L’ASL mette a disposizione del CdP i locali per le riunioni le attrezzature e gli strumenti per lo svolgimento della sua attività.

3. L'attività dei membri del CdP è totalmente volontaria.

art. 14 (revisione del regolamento)

Dopo un anno di attività del CdP, il presente regolamento viene sottoposto a verifica e, se richiesto dal CdP, modificato dal Direttore Generale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------