>

Osservazioni al ddl relativo alla delega legislativa al governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della Salute e della Sicurezza sul lavoro.

Roberto Bianchi Sezione di Milano di Medicina Democratica


 Preambolo  La partecipazione dei lavoratori
 Principi e criteri direttivi  Il Servizo Sanitario Nazionale
 La soggetività dei padroni


Da circa un anno è stato presentato al Senato un disegno di legge di iniziativa del sen.Smuraglia relativo alla delega al governo per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il disegno di legge è già stato discusso dalla Commissione parlamentare che ha anche apportato una serie di modifiche al testo originario. La differenza principale fra i due testi è che nel primo ,nell'ottica della legge di Riforma Sanitaria (1.833/78),la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è realizzata con l'intervento e sotto il controllo del Servizio Sanitario Nazionale,nel secondo,nell'ottica ormai dei precedenti decreti legislativi 277/91 e 626/94 il soggetto principale della prevenzione è il datore di lavoro. In entrambi il ruolo della Partecipazione/cioè il protagonismo dei lavoratori come base di ogni ricerca,elaborazione,attuazione delle misure idonee at conseguimento della più ampia tutela della salute,viene marginalizzato.

1) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
All'art.4 vengono definiti i principi e criteri specifici a cui il decreto legislativo dovrà essere uniformato. Tutte le norme di principio a cui il testo unico dichiara di uniformarsi/in particolare al dettato dell'art.32 della Costituzione,cioè la piena attuazione del diritto alla salute/vengono via svuotate della loro finalità:
-tutte le disposizioni e 1 principi generali in materia di sicurezza,prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro già previste (art.2087 codice civile,DPR 547/55,DPR 303/56,DPR 128/59, art.9 legge 300/70, 1.833/78 ,Dlgs.277/91,Dlgs.77/92, Dlgs.626/94, Dlgs.493/96, Dlgs.494/96,DPR.459/96,Dlgs.624/96, Dlgs.645/96 (non viene citata la 1.257/92 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)vengono riunificate "nel rispetto della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali" (art.4 comma 1)
-le disposizioni vengono differenziate in funzione della tipologia dei datori di lavoro stabilendo "norme specifiche in relazione alle dimensioni dell'azienda,al numero degli occupati,ai rischi presenti e noti,nonché stabilendo disposizioni semplificate per le imprese famigliari e per le aziende che svolgono le loro attività solo stagionalmente" (art.4 comma 2).
-una ulteriore differenziazione che tiene conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie,viene prevista per le Forze Armate e di Polizia e di Protezione Civile e di Pronto intervento,per le strutture giudiziarie e penitenziarie,di quelle destinate alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica,dell'università,degli istituti di istruzione universitaria,degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado,delle rappresentanze diplomatiche e consolari,dei mezzi di trasporto aereo e marittimi,degli archivi,biblioteche,musei,aree archeologiche dello Stato (art.4 comma 2).

2)LA SOGGETTIVITÀ' DEI PADRONI
All'art.4 comma 21 e seguenti vengono riunite,integrate e semplificate le disposizioni vigenti relative agli obblighi dei datori di lavoro,dei dirigenti e dei preposti,mantenendo in capo al datore di lavoro tutti gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e tutti gli obblighi il cui adempimento presuppone l'esercizio di poteri decisionali e organizzativi imprenditoriali.
La prevenzione è demandata alla valutazione dei rischi fatta dal datore di lavoro secondo l'ottica già introdotta dai Dlgs.277/91 e 626/94. La salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori resta circoscritta nell'ambito della legge e prescinde totalmente dai danni che una determinata condizione di lavoro è in grado di produrre.
In sostanza si valuta se per un determinato rischio (preso in considerazione dalla legge)sono state approntate le misure di sicurezza già previste dalla stessa legge ed in caso contrario,il datore di lavoro farà un programma di adeguamento per il rispetto delle norme di legge.
Si pensi ad esempio al Dlgs.277/91 che prevede un'esposizione professionale a fibre di amianto fino a 200 fibre/litro, quando è ormai arcinota la potenzialità cancerogena di tale sostanza.
Al datore di lavoro basterà quindi restare nell'ambito della legge,cioè non superare il limite citato,sotto il quale i lavoratori comunque potranno ammalarsi di tumore polmonare, mesotelioma pleurico.ecc.
Tale impostazione è del resto perfettamente in linea con quanto previsto-sempre dallo stesso testo- in materia di esposizione "limitata e controllata dei lavoratori ad agenti chimici,fisici,biologici e cancerogeni e di ogni altra sostanza o preparato pericoloso o nocivo" (art.4 comma l0 h)
Anche in questo caso basterà misurare e rispettare il "valore limite",solo quando "previsto dalla legislazione vigente" (art.4 comma 75b) e sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria "nei casi previsti dalla legislazione vigente"(art.4 comma 75 i).
Quasi sarcastico a questo punto diventa l'obbligo previsto, per il datore di lavoro di predisporre,in relazione all'utilizzo di agenti chimici,fisici,biologici e cancerogeni o di altre sostanze e preparati pericolosi o nocivi,"aree speciali senza rischio di contaminazione,dove siano messe a disposizione dei lavoratori,acqua potabile ed altre bevande e dove sia consentito sostare e assumere cibi e bevande"(art.4 comma 63g)
In linea invece con la richiesta confindustriale di maggiore flessibilità, è previsto per il lavoratore "divenuto inidoneo al lavoro per motivi connessi alle condizioni di lavoro,la realizzazione di appositi corsi di riqualificazione professionale e per i casi in cui non sussistano all'interno dell'impresa datrice di lavoro effettive possibilità di reimpiego,la possibilità di ricorrere a forme di mobilità verso altre aziende contrattate tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori."!!!!!! (art.4 comma 30)
Come già accaduto con il Dlgs.626/94 anche in questo caso per la valutazione dei rischi vengono confermate una serie di deroghe: -per le piccole imprese è prevista l'autocertificazione dell'avvenuta valutazione del rischio e degli adempimenti degli obblighi ad essa collegati (art.4 comma 15)
-per le piccole e medie imprese,per le attività di carattere stagionale,per le attività che per loro natura sono destinate a svolgersi in più luoghi,per le aziende agricole/artigianali e commerciali che si avvalgono di contratti a tempo determinato e per le attività svolte dalle associazioni di volontariato sono previste,con apposito decreto ministeriale,procedure semplificate per gli adempimenti documentali (art.4 comma 16)
-per le imprese di nuova costituzione la valutazione dei rischi viene effettuata entro tre mesi dall'inizio dell'attività aggiornata ogni volta che si pongono in essere "rilevanti" modifiche del processo produttivo (art.4 comma 19)
La valutazione dei datori di lavoro resta circoscritta ai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e ai "potenziali rischi per la popolazione". Il testo esclude in tutto il suo articolato i "potenziali rischi e danni per l'ambiente." (art.4 comma 9a)

3)LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Nei principi generali il testo unico definisce la figura del rappresentante per la sicurezza come la persona eletta o designata dai lavoratori (art.4 comma 8) e prevede "l'informazione,la formazione,la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori (art.4 comma l0 q)
Si tratta comunque di una partecipazione subordinata alla soggettività e alla valutazione dei padroni.
Come già previsto dal Dlgs.626/94 -al rappresentante dei lavoratori è
-assicurato il diritto di ricevere le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione da adottare anche per ciò che attiene alla sicurezza delle popolazioni.
Tale diritto è correlato con l'obbligo del datore di lavoro di fornire, al lavoratore e al rappresentante per .la sicurezza tutte le informazioni relative ai prodotti ed alle sostanze impiegate,nonché alla loro nocività,ai rischi connessi all'esposizione all'agente nocivo o al rumore e alle misure di prevenzione da adottare,ai metodi impiegati per la valutazione dei rischi,ai valori limite da rispettare e alle misure di emergenza da adottare in caso di loro superamento,nonché di consentire ai lavoratori o al rappresentante per la sicurezza di verificare il rispetto dei valori limite e l'adozione delle misure di sicurezza necessario (art.4 comma 75f)
-garantita la facoltà di avvalersi di collaboratori e di tecnici esterni all'impresa (art.10 comma 54)
-prevista la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti (solo) qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro (art.4 comma 56)
-esaminare e valutare,nel corso della riunione periodica annuale prevista per tutte le aziende con oltre quindici dipendenti (sotto a tale limite non sembra previsto nulla),il documento di valutazione dei rischi,1'idoneità delle misure e dei mezzi di prevenzione e protezione adottati e il programma di attuazione delle misure di sicurezza necessario (art.4 comma 65a). Potrà altresì esaminare e valutare gli infortuni accaduti e gli incidenti che non hanno dato origine ad infortuni.nonché i dati anonimi e collettivi sullo stato di salute dei lavoratori (art.4 comma 65d-e)
Sulle effettive possibilità di acquisire,esaminare,ecc.da parte del rappresentante dei lavoratori vai la pena ricordare che la contrattazione confederale,fatta al riguardo in applicazione del Dlgs.626/94 è stata decisamente al ribasso in quanto ha trascritto ciò che la legge già prevede, e ha introdotto ulteriori limitazioni all'esercizio dei compiti dello stesso rappresentante.

4)IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Il testo non indica,tra i principi generali,come viene perseguito l'obiettivo della prevenzione (art.3)
Poiché il soggetto principale è il datore di lavoro,sarà appunto questo a definirne le modalità in base alle sue valutazioni (supportate dal medico competente e dai vari consulenti in materia di sicurezza).
Al Servizio Sanitario Nazionale "rimane"il compito di "valutare le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e di esercitare il controllo delle condizioni ambienta li,nonché di acquisire tutte le informazioni epidemiologiche necessario al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro" (art.3 comma 5)
Significativo al riguardo quanto previsto (art.4 comma 77a) per la salvaguardia della vita e della salute della donna:alle unità sanitarie locali viene riconosciuto il compito di "informare le donne sui possibili rischi e fattori di nocività collegati alle specifiche attività cui sono addette nei luoghi di lavoro (attualmente tale obbligo è prioritariamente in capo al datore di lavoro).
Come possa avvenire lo svolgimento di tale compito non viene esplicitato.
Resta invece soppressa una norma consequenziale prevista originariamente dallo stesso testo tendente ad "assicurare alle lavoratrici in stato di gravidanza il diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative per usufruire dei servizi di informazione sui rischi comuni per la gravidanza organizzati dai consultori e dai servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali,nonché il diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione degli esami prenatali,di accertamenti clinici e di visite mediche specialistiche (art.4 ex comma 83g).
La tutela della salute della donna è affidata al datore di lavoro per il quale è previsto l'obbligo di "effettuare una valutazione dei rischi e di individuare le misure di prevenzione da adottare per la tutela della salute delle lavoratrici,per la garanzia della salute riproduttiva maschile e femminile e per la tutela della salute della lavoratrice madre e del bambino,con particolare riferimento ai rischi di esposizione ad agenti chimici,fisici,biologici e cancerogeni,a rumore e vibrazioni,nonché ai rischi connessi ai movimenti,alle posizioni di lavoro,alla fatica mentale e fisica e agli altri disagi,fisici e mentaili,connessi all'attività lavorativa " (art.4 comma 79h).
Un ulteriore spazio di lavoro per consulenti e medici competenti ! In materia di omologazione e di controllo periodico viene assunto come base "il sistema dell'autocertificazione del costruttore per l'omologazione e del datore di lavoro per il controllo periodico di apparecchiature e impianti,riservando al Servizio Pubblico il compito della vigilanza per campione"(art.4 comma 109).
A distruggere dall'interno i Servizi di Prevenzione viene sancita la possibilità per i medici dipendenti di strutture pubbliche addetti ad attività di vigilanza,di svolgere l'attività di medico competente in regioni diverse da quella di competenza (art.4 comma 35).
Il testo delinea sempre più una restrizione dei poteri degli organi di vigilanza che potranno emanare anche "disposizioni all'adozione di misure di sicurezza non previste da disposizioni regolamentari (solo) in caso di disaccordo tra datore di lavoro e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" (art.4 comma 114) nonché emanare "disposizioni volte all'integrazione o alla modifica del documento di valutazione dei rischi nei casi di gravi carenze del medesimo" (art.4 comma 111).
Anche per l'adempimento delle prescrizioni degli organi di vigilanza viene previsto un termine "non superiore al periodo tecnicamente necessario e in nessun caso superiore a sei mesi prorogabili per una sola volta per un periodo non superiore a tre mesi" (art.4 comma 117).
Per quasi un anno si potrà quindi derogare all'applicazione delle norme di prevenzione.
Il testo prevede inoltre il riordino della normativa in materia di vigilanza "sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro attribuendo tutte le relative funzioni di controllo alle unità sanitaria locali" (art.4 comma 110).
Tale previsione va ovviamente correlata con quanto previsto dall'7 del Decreto Legislativo 229 del 19.6.99 (decreto Bindi) con l'istituzione dei Dipartimenti di Prevenzione e con quanto "concretamente" verrà attuato in materia dalle Regioni.

Torna all'indice degli interventi