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COMUNE
DI MELILLI
PROVINCIA DI SIRACUSA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI(I.
C. I.) INDICE CAPO IDISPOSIZIONI
PRELIMINARI
Art.
1
-
Oggetto. CAPO II NORME
ANTIELUSIVE Art.
2
-
Aree
fabbricabili: deroghe. Art.
3
-
Immobili
utilizzati dagli enti non commerciali. CAPO III NORME
SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA’ FISCALE Art.
4
-
Fabbricati
inagibili o inabitabili. Art.
5
-
Fabbricato
parzialmente costruito. Art.
6
-
Versamenti
effettuati da un contitolare. Art.
7
-
Locali
costituenti pertinenze dell’abitazione
principale. Art.
8
-
Immobili
concessi in uso gratuito a parenti in linea retta. CAPO IV LIQUIDAZIONE
ED ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA Art.
9
-
Liquidazione
dell’imposta. Art.10
-
Obbligo
di comunicazione di acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività
passiva. Art.11
-
Sanzione
per omessa comunicazione. Art.12
-
Termine
per la notifica degli avvisi di accertamento. Art.13
-
Azione
di controllo. Art.14
- Accertamento con adesione. CAPO V RISCOSSIONE
Art.15 - Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad
accertamenti. Art.15
bis -
Differimento o rateizzazione dei versamenti. CAPO VI DISPOSIZIONI
FINALI Art.16
-
Entrata in vigore del regolamento. CAPO I -
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art.
1 –
Oggetto. 1.
Il presente regolamento, adottato nell’ambito della podestà prevista
dagli art. 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell’art.
52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, detta norme antielusive,
semplificative e di equità fiscale in materia ICI. Disciplina, altresì, le
procedure di liquidazione e di accertamento dell’imposta e
dispone in materia di
riscossione . 2.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n.504 e
successive modificazioni ed integrazioni. CAPO
II - NORME ANTIELUSIVE
Art.
2 – Aree fabbricabili: deroghe. 1.
I Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori
agricoli, come indicati nel comma 1° dell’art. 9 del decreto legislativo n°
504 del 30 Dicembre 1992, sui quali persiste l’utilizzazione
agro-silvo-patorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la
quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all’attività
agricola, da parte del soggetto passivo d’imposta e del proprio nucleo
familiare, comporti un volume d’affari superiore al 70% del reddito
complessivo imponibile. Art.
3–
Immobili utilizzati dagli enti non commerciali. 1. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali. CAPO III - NORME
SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA’ FISCALE
Art.
4 –
Fabbricati inagibili o inabitabili. 1.
Ai fini dell’applicazione della riduzione
alla metà dell’imposta prevista dall’art. 8, comma 1, del Decreto
Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si
intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria. A titolo esemplificativo si
considerano inagibili quei fabbricati nei quali: a)
il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da
costituire pericoli a cose o persone, come rischi di crollo; b) I muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale. 2.
Sono altresì considerati inagibili gli
edifici per i quali è stata emessa ordinanza
sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o
persone. Art.
5 –
Fabbricato parzialmente costruito. 1.
In caso di fabbricato in corso di
costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato
richiesto l’accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte
sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di
accatastamento. Per la parte in fase di realizzazione si quantificherà il
valore dell’area rimasta in proporzione alla parte da edificare, in rapporto
all’intera superficie. Conseguentemente,
per la parte di costruzione non
ancora completata, l’imposta sarà applicata sul valore venale
dell’area edificabile in misura
percentuale derivante dalla proporzione tra l’intero volume del progetto
approvato e quello non realizzato. Art.
6 –
Versamenti effettuati da un contitolare. 1. I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri. Art.
7 –
Locali costituenti pertinenze dell’abitazione principale. 1.
Agli effetti dell’applicazione delle
agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano
parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se
distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il
proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota
parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o
titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della
pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla
predetta abitazione.
2.
Ai fini di cui al comma 1, si intende per
pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono
ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita
l’abitazione principale.
3.
Resta fermo che l’abitazione principale e
le sue pertinenze continuano ad esser unità immobiliari distinte e separate,
ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre
1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore
secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì,
fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale,
traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella
possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte
dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di
tassazione dell’abitazione principale. 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Art.
8 –
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta. 1.
Le abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti in linea retta fino al I grado e che nelle stesse hanno stabilito la
propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali
fattispecie viene applicata l’aliquota ridotta nonché la detrazione
prevista per l’abitazione principale. 2. Il superiore beneficio decorre dall’anno successivo a quello in cui si è verfificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente sul modulo predisposto dal Comune.
CAPO
IV – LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA. Art.
9 –
Liquidazione dell’imposta. 1.
Per
le annualità d’imposta 1999 e successive viene soppresso l’obbligo da
parte del Comune delle operazioni di liquidazione consistenti nel controllo
formale delle dichiarazioni e delle denunce presentate ai sensi dell’art. 10
del decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, nonché nella verifica
dei versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo. 2.
A decorrere dall’anno d’imposta di cui al comma 1 viene meno
l’obbligo da parte del contribuente di effettuare dichiarazioni o denunce di
variazioni come previste dall’art. 10 del citato decreto legislativo. 3.
Per gli anni d’imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi
il procedimento di accertamento disciplinato dal Decreto
L.vo n. 504 del 30 Dicembre 1992. Art.10
– Obbligo di comunicazione
di acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività
passiva. 1.
I soggetti passivi hanno l’obbligo di
comunicare su apposito modulo predisposto dal Comune la costituzione, la
cessazione e la modificazione della soggettività passiva, intervenute nel
corso dell’anno, entro il primo semestre dell’anno successivo, con la sola
individuazione dell’unità immobiliare interessata. La comunicazione
effettuata dopo tale termine si considera omessa. Art.11
– Sanzione per omessa
comunicazione. 1.
Per l’omessa comunicazione prevista
dall’art. 10 si applica la sanzione di £. 300.000 per ogni singola unità
immobiliare interessata. Art.12
– Termini per la notifica degli avvisi di accertamenti. 1.
L’avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento
deve essere notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con
raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del 5° anno
successivo a quello cui si riferisce l’imposizione. Art.13
– Azione di
controllo. 1.
La Giunta Comunale, tenendo conto anche della capacità operativa
dell’Ufficio Tributi, individua, per ciascun anno d’imposta, sulla base di
criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi
omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo. Art.14 -Accertamento con adesione. 1.
L’accertamento dell’ICI può essere definito con adesione del
contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Lgv. 19 Giugno 1997, n.
218, come recepito dall’apposito regolamento comunale. CAPO V – RISCOSSIONE
Art.15
– Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad
accertamenti. 1.
I versamenti conseguenti ad accertamenti
emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente
modo: a)
su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune; b) direttamente presso la Tesoreria del Comune. Art.15
Bis – Differimento
o rateizzazione dei versamenti. 1.
Con deliberazione della Giunta Comunale i
termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere sospesi e
differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da: a)
gravi calamità naturali; b)
particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima
deliberazione. CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art.16
– Entrata in vigore del regolamento. 1.
Ove non diversamente disposto, le
disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall’anno
d’imposta 01/01/1999. |