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Regolomento I.C.I.

 

COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

 

 

 

REGOLAMENTO

  

 
 
PER LA DISCIPLINA DELLA

 

  

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(I. C. I.)

 

 

 

 

INDICE

 

CAPO    I  

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1    -    Oggetto.

 CAPO   II

NORME ANTIELUSIVE

Art. 2    -    Aree fabbricabili: deroghe.

Art. 3    -    Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.

 CAPO III

NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA’ FISCALE

Art. 4    -    Fabbricati inagibili o inabitabili.   

Art. 5    -    Fabbricato parzialmente costruito.

Art. 6    -    Versamenti effettuati da un contitolare.

Art. 7    -    Locali costituenti pertinenze dell’abitazione principale.

Art. 8    -    Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta.

 CAPO IV

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA

Art.  9    -    Liquidazione dell’imposta.

Art.10    -    Obbligo di comunicazione di acquisti, cessazioni, modificazioni di                     soggettività passiva.

Art.11    -    Sanzione per omessa comunicazione.

Art.12    -    Termine per la notifica degli avvisi di accertamento.

Art.13    -    Azione di controllo.

Art.14    -    Accertamento con adesione.

 CAPO   V

RISCOSSIONE

Art.15    -    Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad

                    accertamenti.

Art.15 bis - Differimento o rateizzazione dei versamenti.

 CAPO  VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.16    -    Entrata in vigore del regolamento.

 

 

 

  

CAPO I -    DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 Art. 1 – Oggetto. 

1.     Il presente regolamento, adottato nell’ambito della podestà prevista dagli art. 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia ICI. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell’imposta e  dispone  in materia di riscossione .

2.     Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO II - NORME ANTIELUSIVE

Art. 2 – Aree fabbricabili: deroghe.  

1.         I Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1° dell’art. 9 del decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-patorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola, da parte del soggetto passivo d’imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d’affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile. 

Art. 3– Immobili utilizzati dagli enti non commerciali. 

1.            L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto  Legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

CAPO III - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA’ FISCALE

 Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili. 

1.     Ai fini dell’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta prevista dall’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

a)     il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, come rischi di crollo;

b)    I muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.

2.     Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.  

Art. 5 – Fabbricato parzialmente costruito. 

1.      In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l’accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Per la parte in fase di realizzazione si quantificherà il valore dell’area rimasta in proporzione alla parte da edificare, in rapporto all’intera superficie.

Conseguentemente, per la parte di costruzione non ancora completata, l’imposta sarà applicata sul valore venale dell’area edificabile in misura percentuale derivante dalla proporzione tra l’intero volume del progetto approvato e quello non realizzato. 

Art. 6 – Versamenti effettuati da un contitolare. 

1.      I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.

Art. 7 – Locali costituenti pertinenze dell’abitazione principale. 

1.     Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.      

2.     Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.     

3.     Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad esser unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

4.     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 8 – Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta. 

1.     Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al I grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l’aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l’abitazione principale.

2.     Il superiore beneficio decorre dall’anno successivo a quello in cui si è verfificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente sul modulo predisposto dal Comune.

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CAPO IV – LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA. 

Art. 9 – Liquidazione dell’imposta. 

1.      Per le annualità d’imposta 1999 e successive viene soppresso l’obbligo da parte del Comune delle operazioni di liquidazione consistenti nel controllo formale delle dichiarazioni e delle denunce presentate ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, nonché nella verifica dei versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo.

2.     A decorrere dall’anno d’imposta di cui al comma 1 viene meno l’obbligo da parte del contribuente di effettuare dichiarazioni o denunce di variazioni come previste dall’art. 10 del citato decreto legislativo.

3.     Per gli anni d’imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal Decreto  L.vo n. 504 del 30 Dicembre 1992. 

Art.10 – Obbligo di comunicazione di acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività               passiva. 

1.     I soggetti passivi hanno l’obbligo di comunicare su apposito modulo predisposto dal Comune la costituzione, la cessazione e la modificazione della soggettività passiva, intervenute nel corso dell’anno, entro il primo semestre dell’anno successivo, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata. La comunicazione effettuata dopo tale termine si considera omessa. 

Art.11 – Sanzione per omessa comunicazione. 

1.      Per l’omessa comunicazione prevista dall’art. 10 si applica la sanzione di £. 300.000 per ogni singola unità immobiliare interessata.

Art.12 – Termini per la notifica degli avvisi di accertamenti. 

1.     L’avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento deve essere notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione. 

Art.13 – Azione di controllo. 

1.     La Giunta Comunale, tenendo conto anche della capacità operativa dell’Ufficio Tributi, individua, per ciascun anno d’imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo. 

Art.14 -Accertamento con adesione.

1.         L’accertamento dell’ICI può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Lgv. 19 Giugno 1997, n. 218, come recepito dall’apposito regolamento comunale.

 

CAPO V – RISCOSSIONE 

Art.15 – Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti. 

1.     I versamenti conseguenti ad accertamenti  emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:

a)     su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;

b)    direttamente presso la Tesoreria del Comune.

Art.15 Bis – Differimento o rateizzazione dei versamenti. 

1.      Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

a)           gravi calamità naturali;

b)          particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.

 

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI 

Art.16 – Entrata in vigore del regolamento. 

1.      Ove non diversamente disposto, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall’anno d’imposta 01/01/1999.